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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 195/2020 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Umberto Gentile, con elezione di domicilio C.F._2
presso presso il suo studio in Caserta, Via Colombo n. 53;
OPPONENTE
Contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. , con il patrocinio P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
degli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
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OPPOSTA
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI PER E Parte_1 Parte_2
CONCLUSIONI
Tanto premesso le odierni attrici concludono per l'accoglimento delle domande ed eccezioni svolte dalle sigg.re , e , cosi' come Parte_1 Parte_2 proposte con l'atto introduttivo del giudizio ed in corso di causa e per il rigetto delle domande ed eccezioni di controparte. Si reitera la richiesta di CTU indispensabile ai fini del decisum in quanto volta ad accertare il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario ex art. 38 TUB;
al superamento del tasso-soglia; all'indebita applicazione di voci di spesa non dovute, quali spese di tenuta conto, capitalizzazioni di interessi, commissioni di massimo scoperto, e interessi anatocistici per il principio quod nullum est nullum producit effectum, alla mancata individuazione egli interessi nel piano di ammortamento alla francese, la manifesta iniquità degli interessi moratori, gli addebiti di somme non dovute, derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi, la nullità della clausola che prevede un tasso minimo del 3,25% (cfr. art. 4 contratto di mutuo, penultimo paragrafo) nel contratto di mutuo del 6.7.2007.
CONCLUSIONI PER Controparte_1
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra e la sig.ra Parte_1 Parte_2 al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro 1.000,000,00, oltre
[...]
interessi di mora al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022.
pagina 2 di 9 *
La scrivente difesa dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o tardivamente formulate e chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1021/2019 emesso in data 21.11.2019 con cui il Tribunale di Lecco ha ingiunto a e Parte_1 [...]
, il pagamento in favore di ella somma di Parte_2 Controparte_4
€ 1.000.000,00, oltre interessi e spese della procedura. Il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto è rappresentato dalla fideiussione sottoscritta dalle opponenti in data 2.7.2007 fino all'importo massimo di € 1.000.000,00 a garanzia dei debiti contratti dalla COIM COSTRUZIONI Srl con il Credito Valtellinese Spa, il quale ha successivamente ceduto i propri crediti all'attuale opposta.
A fondamento delle proprie conclusioni, parte opponente ha dedotto dapprima la nullità del decreto ingiuntivo, in particolare affermando la nullità della certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB e la nullità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 117 TUB, per difetto di causa, per violazione della disciplina Antitrust ed in quanto contentente clausole vessatorie e derogatorie dello schema contrattuale. Inoltre, ha dedotto la liberazione del fideiussore per obbligazione futura ed estizione e decadenza della fideiussione con violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., oltre all'annullabilità della fideiussione, in quanto rilasciata da un soggetto che rivestiva altresì la carica di amministratore della società garantita, alla nullità del contratto garantito, con particolare riferimento al superamento del limite di finanziabilità, all'applicazione di interessi ultralegali ed anatocistici, all'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed alla nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_4 formulato, richiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 26.11.2020 il Giudice ha dichiarato la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Milano in relazione alla domanda riconvenzionale svolta dalle opponenti avente ad oggetto la declaratoria di nullità della fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust, con conseguente separazione delle domande e sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione a decreto ingiuntivo sino alla definizione della casa rimessa al Tribunale di
Milano.
pagina 3 di 9 In data 15.03.2023 depositava ricorso per la riassunzione del processo Controparte_4 interrotto, chiedendo la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e precisando come il procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Milano si era concluso con sentenza di rigetto della domanda di nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 legge n. 287/1990. A riguardo, parte opponente riferiva di aver proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano
e dunque, non essendo passata in giudicato la stessa, chiedeva la sospensione di questo procedimento.
Il Giudice, ritenuto che non vi fossero ragioni adeguate per mantenere il giudizio sospeso, disponeva la prosecuzione del processo, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto Giudice, subentrato nell'assegnazione del fascicolo a seguito di trasferimento ad altro Tribunale del precedente assegnatario, all'udienza del 07.01.2025 mediante trattazione scritta nei termini sopra riportati e trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con il deposito della comparsa conclusionale parte opponente ha reiterato l'istanza di sospensione del processo, producendo la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3636 del 28.12.2023 e dando atto dell'attuale pendenza del ricorso in Cassazione (n. RG 7053/24).
Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia infondata e non meriti accoglimento, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente si ribadisce quanto già esposto nell'ordinanza del 5.10.2023 a sostegno della prosecuzione del giudizio nel senso della non obbligatorietà della sospensione ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza con cui è stato definito il giudizio pregiudicante (Cass. Civ.
21763/21). Nel caso di specie la sentenza emessa dalla Sezione Specializzata in materia di Impresa con cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dalle opponenti in data
2.7.2007 è stata confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano seppur con motivazione parzialmente differente. Pur essendo attualmente pendente il giudizio presso la Corte di Cassazione, in ragione della facoltatività della sospensione, tenuto conto dell'attuale pronuncia di due sentenze conformi in merito alla questione pregiudicante, si ritiene opportuna la definizione del presente giudizio. Sussistono altresì ragioni di merito che inducono a ragionevolmente escludere nel caso di specie il rischio di un contrasto di giudicati, che a ben vedere rappresenta la ratio dell'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c.. Alla luce di quanto di seguito esposto infatti si evince una sostanziale pagina 4 di 9 carenza di interesse rispetto all'accertamento giudiziale dell'esistenza dell'intesa concorrenziale a valle della fideiussione omnibus oggetto di causa.
e hanno sottoscritto in data 2.7.2007 fideiussione Parte_1 Parte_2
omnibus a garanzia delle obbligazioni della COIM Costruzioni Immobiliari s.r.l. fino al limite di
1.000.000.
Come noto, la Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 41994/21 ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla sorte delle fideiussioni omnibus contrastanti con l'art. 2 l. 287/90 in termini di nullità parziale, in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Parte opponente ha in particolare dedotto la nullità della fideiussione in relazione alla clausola che deroga all'art. 1957 c.c. (n. 6), senza tuttavia nulla argomentare rispetto alla nullità integrale della fideiussione.
Né si ravvisano elementi per ritenere che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole colpite dalla nullità. Si osserva inoltre che, anche affermando la nullità parziale della predetta clausola, posta la validità del contratto, la rilevanza pratica di detta dichiarazione di nullità si risolve nell'accertamento del rispetto o meno del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (clausola n. 6).
Parte opponente ha infatti eccepito, sul presupposto dell'inoperatività della predetta deroga e della sostituzione di diritto della clausola con l'art. 1957 c.c., il mancato rispetto del termine semestrale, decorrente dalla scadenza dell'obbligazione, entro cui il creditore deve proporre le proprie istanze contro il debitore, con conseguente liberazione del fideiussore.
A tal proposito, si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale più recente e costante secondo cui qualora la fideiussione prevede, come nel caso di specie (art. 7), l'obbligo di pagamento a
“semplice richiesta scritta”, detta previsione è idonea a derogare (a prescindere dalla relativa qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia) all'art. 1957 c.c. e, quindi, è incompatibile con l'onere del creditore garantito di proporre domanda giudiziale entro sei mesi, a pena di decadenza.
In tal caso per far valere il diritto nel termine di decadenza ex art. 1957 c.c. è (necessaria e) sufficiente una mera richiesta scritta di pagamento, non essendo al riguardo necessario promuovere l'esercizio di azione giudiziale (cfr Cass. Civ. 16938/24).
Nel caso di specie la comunicazione di revoca degli affidamenti e di chiusura dei rapporti aperti datata
24.2.2016 (doc. 6 fascicolo monitorio e 16 fascicolo parte opposta) contiene la contestuale richiesta di pagina 5 di 9 pagamento indirizzata sia al debitore principale che al fideiussore e risulta pertanto idonea ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1957 c.c..
Le ulteriori contestazioni sollevate da parte opponente in relazione alla validità della fideiussioni omnibus risultano generiche e comunque infondate.
Va senz'altro esclusa la qualifica di consumatrici in capo alle odierne opponenti, socie della COIM
COIM COSTRUZIONI s.r.l. per la quota del 49,04 % e del 50,96 Parte_1 Parte_2
con conseguente inapplicabilità al caso di specie della disciplina consumeristica di cui al d.lgs.
206/2005. La vessatorietà della clausole va esclusa anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. stante la doppia sottoscrizione delle clausole n. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 (doc. 5 fascicolo monitorio).
L'ampia partecipazione societaria delle odierne opponenti, uniche socie della COIM COSTRUZIONI
Srl, assume rilevanza anche ai sensi dell'art. 1956 c.c., posto che le opponenti eccepiscono la liberazione dalla garanzia per la mancanza della preventiva autorizzazione da parte del creditore alla concessione del credito. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chieda di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società medesima (Cass. Civ. n. 16822/24, n. 16827/2016, n. 4112/16).
L'esame della visura camerale (cfr doc. 10 fascicolo opponenti) evidenzia che è Parte_1
socia al 49,04 % oltre che consigliere del DA (nonché amministratore delegato e terza datrice di ipoteca nel contratto di mutuo sub doc. 4 fascicolo monitorio), è socia al 50,96 %. La Parte_2
circostanza che essi fossero consiglieri e/o soci della società debitrice principale, a ristretta base sociale, soggetto da loro garantito con le fideiussioni per cui è causa, è dirimente nella decisione della presente controversia. Non vi è dubbio, infatti, stanti le prerogative spettanti al socio di ispezionare i libri sociali, di esaminare lo stato patrimoniale e di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, i fideiussori dovevano essere già pienamente informati della situazione debitoria della società garantita e avrebbero potuto intervenire per impedire situazioni pregiudizievoli a loro stessi e/o alla società medesima. Tali elementi portano quindi a ritenere presuntivamente comprovata la piena conoscenza della situazione debitoria della società COIM COSTRUZIONI s.r.l. da parte dei fideiussori, i quali non hanno diritto ad essere liberati ex art. 1956 c.c.
pagina 6 di 9 Deve parimenti essere rigettata la domanda di annullabilità della fideiussione per conflitto di interessi con riguardo a , essendo quest'ultima anche amministratore della socieà garantita. Parte_1
Premesso che dalla visura in atti non risulta legale rappresentante bensì consigliere Parte_1
del DA, oltre che socia al 49,04%, non si ravvisa nel caso di specie il contestato conflitto di interessi, ben potendo il socio costituirsi fideiussore della società di capitali ancorchè riveste cariche o detiene partecipazioni sociali nella stessa.
Ciò premesso, occorre esaminare nello specifico le contestazioni sollevate dalle opponenti in relazione al debito garantito, che in particolare trova titolo nel contratto di conto corrente prodotto sub doc. 2 fascicolo monitorio e nel contratto di mutuo prodotto sub doc. 4 fascicolo monitorio. Sulla base delle certificazioni ex art. 50 TUB prodotte sub doc. 7 fascicolo monitorio l'esposizione debitoria della società viene indicata in € 1.521.899,07 per il mutuo e € 39.354,24 per il conto corrente, con limitazione della pretesa in via monitoria all'importo massimo garantito, pari ad € 1.000.000.
Con riferimento al contratto di conto corrente parte opponente non ha sollevato contestazioni di merito, lamentando unicamente l'inefficacia probatoria della certificazione ex art. 50 TUB prodotta sub doc. 7 fascicolo monitorio. Tale contestazione risulta in ogni caso superata nel presente giudizio di opposizione dalla produzione di tutti gli estratti del conto corrente dall'apertura (15.10.2004) alla chiusura per passaggio a sofferenza (27.9.2016) (doc. 13, 14, 15 fascicolo parte opposta).
Con riferimento al contratto di mutuo, parte opponente ha eccepito la nullità per mancanza di forma ex art. 117 TUB, nonché per superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario in violazione dell'art. 38 TUB, il superamento del tasso soglia usura, l'applicazione indebita di voci non dovute, la mancata informativa circa il TAEG in concreto applicato, la necessità di ricostruire il piano di ammortamento utilizzando il tasso di interesse BOT ex art 117 TUB.
Trattasi invero di contestazioni generiche, non supportate da idonei riferimenti al caso concreto, ed in ogni caso infondate.
Il contratto di mutuo prodotto sub doc. 4 fascicolo monitorio è un contratto di mutuo fondiario stipulato con atto notarile del 6.7.2007 tra il Credito Valtellinese e la COIM Costruzioni s.r.l. per l'importo di
4.000.000 per la durata di 20 anni. Nel contratto di mutuo e nelle allegate condizioni generali espressemante richiamate all'art. 3, viene specificamente indicato il tasso di interesse (art. 4), il tasso delle rate del piano di ammortamento (art. 5), gli interessi di mora (art. 6) e tutti gli ulteriori costi.
L'ISC viene indicato in 5,111% (art. 4). Alla luce di quanto osservato, risulta infondata la contestazione relativa alla mancanza di forma con riguardo agli interessi.
pagina 7 di 9 Parimenti deve essere rigettata la contestazione relativa alla previsione di interessi usurari, non avendo parte opponente fornito alcun elemento concreto idoneo a suffragare l'allegazione e verificare l'effettivo superamento del tasso soglia in concreto.
Parimenti generiche risultano le contestazioni sollevate in relazione al piano di ammortamento, che si configura alla stregua di un piano di ammortamento alla francese (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio e doc.
11 fascicolo parte opposta), ove gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, senza di per sé che vi sia indeterminatezza del tasso di interesse né anatocismo, aspetti entrambi non specificamente contestati.
L'eccezione relativa alla nullità per superamento del limite di finanziabilità (art. 38 TUB) risulta elencata negli atti di parte opponente ma non adeguatamente esposta con riferimenti concreti, sicchè la contestazione risulta generica. Giova in ogni caso richiamare l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il limite di finanziabilità nel mutuo fondiario non è un elemento essenziale del contratto, ma piuttosto un elemento specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto. Inoltre, se i contraenti hanno inteso stipulare un mutuo fondiario e la loro volontà in tal senso è chiara, il giudice non può riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali, anche in presenza di contestazioni sulla validità del contratto” (Cass. Civ. 139/25).
Parte opponente contesta la legittimità della cd. clausola floor con cui le parti hanno previsto una soglia percentuale al di sotto della quale gli interessi corrispettivi non possano scendere, nello specifico pari al
3,25 % annuo (art. 4 contratto di mutuo). Detta clausola risulta essere stata invero regolarmente pattuita in sede contrattuale, né la clausola risulta indeterminata (si ribadisce che nel caso di specie non trova applicazione la disciplina consumeristica). La legittimità della clausola è stata di recente ribadita dalla
Suprema Corte: “la clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari
e definiti. Nel caso in esame, la clausola floor è stata esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo e escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile. Infine, poiché la clausola floor è
pagina 8 di 9 chiara e comprensibile, non è soggetta al vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del
Codice del Consumo” (Cass. Civ. 1942/25).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte non si ravvisano i presupposti per ritenere il comportamento della contrario all'obbligo di buona fede così come lamentato da parte CP_5
opponente.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/22 nella misura indicata in dispositivo ridotta in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1021 emesso dal Tribunale di Lecco in data 21.11.2019, che dichiara esecutivo;
- condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 8.000 per Controparte_4
compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Lecco, 29/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
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