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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1078/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GHIDONI ALBERTO, dell'avv. VERGANI CARLO
IO e dell'avv. TOCCALLI ELISABETTA.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 14/10/2025 ad ore 15.15 mediante collegamento da remoto con il Giudice
ND NC NA, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Elisabetta Toccalli e la parte personalmente. per parte resistente nessuno
Il Giudice invita l'avv. Toccalli a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Toccalli precis le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme, per i titoli di seguito specificati, o delle diverse somme ritenute di giustizia: - € 755,51, a titolo di retribuzioni per il mese di dicembre 2022; - € 755,51 lordi, a titolo di retribuzioni per il mese di novembre 2024; - € 755,51 lordi, a titolo di retribuzioni per il mese di dicembre 2024; - €
755,51 lordi, a titolo di retribuzioni per il mese di gennaio 2025; - € 145,25 lordi, a titolo di retribuzioni per il mese di febbraio 2025; - € 881,42 lordi, a titolo di tredicesima mensilità
2024; - € 581,00 lordi, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- € 587,60 lordi a titolo di spettanze di fine rapporto (€ 73,45 per rateo di tredicesima e € 514,15 per ratei di quattordicesima); - € 195,87 lordi a titolo di ratei di TFR relativi ai mesi da novembre 2024 a
[.. gennaio 2025; e così complessivamente € 5.413,18 lordi. e, per l'effetto, 2) condannare
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 a pagare al Sig. l'importo di € 5.413,81 lordi per i titoli di cui al punto 1) o le diverse Pt_1 somme ritenute di giustizia. 3) con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284, 4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale;
4) con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario (15% ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014), CPA e IVA in misura di legge. 5) con sentenza esecutiva. IN
VIA ISTRUTTORIA, senza accettare inversione dell'onere della prova e pur apparendo la causa di natura documentale, si chiede, laddove occorrer possa: 1) ammissione di prova per interpello del legale rappresentante pro tempore della società resistente e per testi sulle circostanze esposte in narrativa, in particolare ai punti 6, 7, 9, 11, 13 da intendersi qui per ritrascritte e precedute dalle parole "è vero che", espunte eventuali parti valutative nonché‚ a prova contraria su quelle ex adverso dedotte, laddove ammesse, indicando quali testi i signori e , con riserva di indicarne le generalità, nonché tutti i Testimone_1 Persona_1 dipendenti della società resistente impiegati nel periodo per cui è causa, da individuarsi a seguito della produzione del libro unico del lavoro;
2) che sia ordinata la produzione del libro unico del lavoro, per il periodo dal 17 dicembre 2022 al 5 febbraio 2025, nonché ogni documentazione utile e/o opportuna ai fini di causa;
3) che sia ordinata la produzione e consegna delle buste paga relative ai mesi di dicembre 2022, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025 e la busta paga relativa alle competenze di fine rapporto e al
TFR; 4) in caso di contestazione del quantum dovuto, che sia disposta CTU contabile;
5) che sia disposto d'ufficio ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini della presente causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice ND NC NA ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1078/2025 promossa da:
(cf. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GHIDONI ALBERTO, dell'avv. VERGANI CARLO
IO e dell'avv. TOCCALLI ELISABETTA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria di Parte_1
, pari ad euro 5.413,81 azionata nei confronti della società Parte_1 Controparte_1 sulla base di diversi titoli (retribuzioni relative ai mesi di dicembre 2022, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025, tredicesima mensilità 2024, indennità sostitutiva del preavviso, spettanze di fine rapporto, ratei di TFR maturati da novembre 2024 a gennaio 2025).
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato:
- di essere stato assunto da in data 17 dicembre 2022, in forza di contratto di Controparte_1 lavoro subordinato, a tempo indeterminato e con inquadramento nel 5° livello CCNL
Commercio (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente);
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 5 febbraio 2025, a seguito alle sue dimissioni per giusta causa, rassegnate in ragione della inesatta corresponsione del trattamento retributivo;
- che, infatti, a fronte di una retribuzione complessiva come risulta dalle buste paga (cfr. doc.
n. 4 fascicolo ricorrente) pari ad euro 14.231,76 €, ha ricevuto tramite bonifico bancario soltanto la somma di euro 6.300 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente).
1.1. Nonostante la ritualità della notifica, il convenuto è rimasto contumace.
2. In via preliminare, si osserva che con decreto ingiuntivo n. 493/2025 la società resistente è stata condannata al pagamento della somma di euro 7.930,61 lordi a titolo di retribuzioni arretrate relative al periodo dicembre 2023 – ottobre 2024 e TFR maturato sino al mese di ottobre 2024; l'opposizione avverso il decreto menzionato è stata rigettata con sentenza del 2 settembre 2025.
La durata del rapporto di lavoro e lo svolgimento delle mansioni indicate nel contratto sono state documentate, oltre che accertate nel precedente di questo tribunale appena menzionato.
Il ricorrente è stato assunto da “ in data 17 dicembre 2022, in forza di Controparte_1 contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con inquadramento nel 5° livello
CCNL Commercio ed orario di venti ore settimanali (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto alcuna retribuzione in relazione alle mensilità di dicembre 2022, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025 ed alla tredicesima mensilità 2024; la parte ha evidenziato anche la mancata consegna delle buste paga.
Come è noto, in materia contrattuale il creditore è onerato soltanto della prova del titolo in base al quale agisce in giudizio mentre rispetto all'inadempimento può limitarsi ad una mera allegazione;
viceversa, il debitore è onerato della prova del proprio adempimento ovvero delle sue vicende estintive e/o modificative.
Nel caso di specie, la parte resistente omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato ad assolvere al proprio onere probatorio.
Quanto all'avvenuta esecuzione della prestazione lavorativa da parte del ricorrente si deve evidenziare che si tratta di una circostanza presumibile tenuto conto del fatto che il rapporto si è interrotto solo per le dimissioni del lavoratore.
Relativamente all'ammontare del credito rivendicato la relativa quantificazione deve essere accolta in quanto sviluppata in modo analitico sulla base delle risultanze della contrattazione collettiva richiamata dal contratto di lavoro ed in conformità alle retribuzioni corrisposte nei periodi in cui vi è una corrispondente busta paga (cfr. docc. nn. 4, 6, 7, 8, 9 fascicolo parte ricorrente).
Al contempo si evidenzia che anche la imputazione dei pagamenti ricevuti è da accogliere in quanto conforme all'art. 1193 cod. civ.
3. In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma complessivo di euro 5.413,81 oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza delle singole mensilità al saldo;
gli interessi legali devono essere conteggiati nella misura di cui all'art. 1284 comma primo cod. civ. fino alla data di deposito del ricorso mentre, per il periodo successivo, devono essere quantificati nella misura di cui all'art. 1284 quarto comma cod. civ.
4. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra
5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: C
1. accoglie la domanda e condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare al ricorrente l'importo di € 5.413,81 lordi per i titoli di cui al punto 1) delle conclusioni con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, secondo le modalità specificate al paragrafo 3 della parte motiva;
- condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.109 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al
15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 14 ottobre 2025
Il Giudice
ND NC NA
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GHIDONI ALBERTO, dell'avv. VERGANI CARLO
IO e dell'avv. TOCCALLI ELISABETTA.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 14/10/2025 ad ore 15.15 mediante collegamento da remoto con il Giudice
ND NC NA, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Elisabetta Toccalli e la parte personalmente. per parte resistente nessuno
Il Giudice invita l'avv. Toccalli a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Toccalli precis le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle seguenti somme, per i titoli di seguito specificati, o delle diverse somme ritenute di giustizia: - € 755,51, a titolo di retribuzioni per il mese di dicembre 2022; - € 755,51 lordi, a titolo di retribuzioni per il mese di novembre 2024; - € 755,51 lordi, a titolo di retribuzioni per il mese di dicembre 2024; - €
755,51 lordi, a titolo di retribuzioni per il mese di gennaio 2025; - € 145,25 lordi, a titolo di retribuzioni per il mese di febbraio 2025; - € 881,42 lordi, a titolo di tredicesima mensilità
2024; - € 581,00 lordi, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- € 587,60 lordi a titolo di spettanze di fine rapporto (€ 73,45 per rateo di tredicesima e € 514,15 per ratei di quattordicesima); - € 195,87 lordi a titolo di ratei di TFR relativi ai mesi da novembre 2024 a
[.. gennaio 2025; e così complessivamente € 5.413,18 lordi. e, per l'effetto, 2) condannare
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 a pagare al Sig. l'importo di € 5.413,81 lordi per i titoli di cui al punto 1) o le diverse Pt_1 somme ritenute di giustizia. 3) con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284, 4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale;
4) con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario (15% ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014), CPA e IVA in misura di legge. 5) con sentenza esecutiva. IN
VIA ISTRUTTORIA, senza accettare inversione dell'onere della prova e pur apparendo la causa di natura documentale, si chiede, laddove occorrer possa: 1) ammissione di prova per interpello del legale rappresentante pro tempore della società resistente e per testi sulle circostanze esposte in narrativa, in particolare ai punti 6, 7, 9, 11, 13 da intendersi qui per ritrascritte e precedute dalle parole "è vero che", espunte eventuali parti valutative nonché‚ a prova contraria su quelle ex adverso dedotte, laddove ammesse, indicando quali testi i signori e , con riserva di indicarne le generalità, nonché tutti i Testimone_1 Persona_1 dipendenti della società resistente impiegati nel periodo per cui è causa, da individuarsi a seguito della produzione del libro unico del lavoro;
2) che sia ordinata la produzione del libro unico del lavoro, per il periodo dal 17 dicembre 2022 al 5 febbraio 2025, nonché ogni documentazione utile e/o opportuna ai fini di causa;
3) che sia ordinata la produzione e consegna delle buste paga relative ai mesi di dicembre 2022, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025 e la busta paga relativa alle competenze di fine rapporto e al
TFR; 4) in caso di contestazione del quantum dovuto, che sia disposta CTU contabile;
5) che sia disposto d'ufficio ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini della presente causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice ND NC NA ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1078/2025 promossa da:
(cf. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GHIDONI ALBERTO, dell'avv. VERGANI CARLO
IO e dell'avv. TOCCALLI ELISABETTA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria di Parte_1
, pari ad euro 5.413,81 azionata nei confronti della società Parte_1 Controparte_1 sulla base di diversi titoli (retribuzioni relative ai mesi di dicembre 2022, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025, tredicesima mensilità 2024, indennità sostitutiva del preavviso, spettanze di fine rapporto, ratei di TFR maturati da novembre 2024 a gennaio 2025).
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato:
- di essere stato assunto da in data 17 dicembre 2022, in forza di contratto di Controparte_1 lavoro subordinato, a tempo indeterminato e con inquadramento nel 5° livello CCNL
Commercio (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente);
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 5 febbraio 2025, a seguito alle sue dimissioni per giusta causa, rassegnate in ragione della inesatta corresponsione del trattamento retributivo;
- che, infatti, a fronte di una retribuzione complessiva come risulta dalle buste paga (cfr. doc.
n. 4 fascicolo ricorrente) pari ad euro 14.231,76 €, ha ricevuto tramite bonifico bancario soltanto la somma di euro 6.300 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente).
1.1. Nonostante la ritualità della notifica, il convenuto è rimasto contumace.
2. In via preliminare, si osserva che con decreto ingiuntivo n. 493/2025 la società resistente è stata condannata al pagamento della somma di euro 7.930,61 lordi a titolo di retribuzioni arretrate relative al periodo dicembre 2023 – ottobre 2024 e TFR maturato sino al mese di ottobre 2024; l'opposizione avverso il decreto menzionato è stata rigettata con sentenza del 2 settembre 2025.
La durata del rapporto di lavoro e lo svolgimento delle mansioni indicate nel contratto sono state documentate, oltre che accertate nel precedente di questo tribunale appena menzionato.
Il ricorrente è stato assunto da “ in data 17 dicembre 2022, in forza di Controparte_1 contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con inquadramento nel 5° livello
CCNL Commercio ed orario di venti ore settimanali (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto alcuna retribuzione in relazione alle mensilità di dicembre 2022, novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025, febbraio 2025 ed alla tredicesima mensilità 2024; la parte ha evidenziato anche la mancata consegna delle buste paga.
Come è noto, in materia contrattuale il creditore è onerato soltanto della prova del titolo in base al quale agisce in giudizio mentre rispetto all'inadempimento può limitarsi ad una mera allegazione;
viceversa, il debitore è onerato della prova del proprio adempimento ovvero delle sue vicende estintive e/o modificative.
Nel caso di specie, la parte resistente omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato ad assolvere al proprio onere probatorio.
Quanto all'avvenuta esecuzione della prestazione lavorativa da parte del ricorrente si deve evidenziare che si tratta di una circostanza presumibile tenuto conto del fatto che il rapporto si è interrotto solo per le dimissioni del lavoratore.
Relativamente all'ammontare del credito rivendicato la relativa quantificazione deve essere accolta in quanto sviluppata in modo analitico sulla base delle risultanze della contrattazione collettiva richiamata dal contratto di lavoro ed in conformità alle retribuzioni corrisposte nei periodi in cui vi è una corrispondente busta paga (cfr. docc. nn. 4, 6, 7, 8, 9 fascicolo parte ricorrente).
Al contempo si evidenzia che anche la imputazione dei pagamenti ricevuti è da accogliere in quanto conforme all'art. 1193 cod. civ.
3. In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma complessivo di euro 5.413,81 oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza delle singole mensilità al saldo;
gli interessi legali devono essere conteggiati nella misura di cui all'art. 1284 comma primo cod. civ. fino alla data di deposito del ricorso mentre, per il periodo successivo, devono essere quantificati nella misura di cui all'art. 1284 quarto comma cod. civ.
4. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra
5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: C
1. accoglie la domanda e condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare al ricorrente l'importo di € 5.413,81 lordi per i titoli di cui al punto 1) delle conclusioni con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, secondo le modalità specificate al paragrafo 3 della parte motiva;
- condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.109 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al
15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 14 ottobre 2025
Il Giudice
ND NC NA