Art. 6. Rifinanziamento della legge 24 dicembre 1985, n. 808 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi nell'anno 1990.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1990, si provvede:
a) quanto a lire 110 miliardi tramite utilizzo delle disponibilita' iscritte in conto competenza e in conto residui, per l'attuazione degli interventi di cui all' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , sul capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione dei predetti interventi; la somma di lire 110 miliardi e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in conto competenza, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) quanto a lire 40 miliardi tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 , per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 3, primo comma, lettere a) e c), della legge n. 808/1985 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico) e' il seguente:
"Per le finalita' di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:
a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;
(omissis);
c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1990, si provvede:
a) quanto a lire 110 miliardi tramite utilizzo delle disponibilita' iscritte in conto competenza e in conto residui, per l'attuazione degli interventi di cui all' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , sul capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione dei predetti interventi; la somma di lire 110 miliardi e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in conto competenza, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) quanto a lire 40 miliardi tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 , per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 3, primo comma, lettere a) e c), della legge n. 808/1985 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico) e' il seguente:
"Per le finalita' di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:
a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;
(omissis);
c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma".