CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/07/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., iscritto al n. 193 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto “risarcimento del danno”, vertente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
), in qualità di eredi di rappresentati C.F._2 Persona_1
e difesi dall'Avv. Armando IR presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 26.03.2008 conveniva in giudizio Persona_1 davanti al Tribunale di Potenza il rassegnando le seguenti conclusioni: “- Controparte_2 accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine alla causazione della Controparte_2 malattia e dell'invalidità riportate dall'attrice in seguito alle trasfusioni ricevute, secondo il nesso eziologico così come riconosciuto dalla stessa Amministrazione convenuta con il verbale della
Commissione Medico Ospedaliera.; per l'effetto condannare il in persona del Controparte_2
p.t. all'integrale risarcimento in favore della sig.ra per tutti i CP_3 Persona_1 danni subiti e subenti, patrimoniali, morali, esistenziali, alla vita di relazione e biologici
(indipendentemente e in aggiunta alle provvidenze di cui alla legge 210/02) nella misura che l'Ill.mo
Giudice riterrà giusta o equa e che si quantifica in via indicativa in € 500.000,00 (cinquecentomila) oltre interessi dal giorno dell'insorgenza della malattia nonché rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuire al difensore per dichiarato anticipo”.
Deduceva l'attrice: di aver contratto l'epatite cronica HCV correlata con fibrosi cistica moderata a causa di emotrasfusioni subite in occasione di numerosi ricoveri in vari ospedali d'Italia, tra il 1972
e il 1999; di avere chiesto ed ottenuto la liquidazione dell'indennizzo spettante per tali patologie ai sensi dell'art. 1 L. 201/1992; che la Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di
Bari aveva riconosciuto il nesso causale tra le emotrasfusioni effettuate e le patologie riscontrate;
che, per effetto delle patologie riscontrate, aveva subito danni biologici, morali, esistenziali e patrimoniali;
che il danno biologico era stato valutato mediante una relazione tecnica di parte nella misura del 35-
40%; che il convenuto era responsabile dei danni per l'omessa vigilanza sulla sicurezza del sangue trasfuso, avendo già all'epoca dei fatti acquisito le conoscenze scientifiche e gli strumenti di controllo sul sangue e suoi componenti nonché sui derivati.
2. Con comparsa di costituzione e risposta in data 29.4.2008 il si costituiva in Controparte_2 giudizio, eccependo la prescrizione del diritto e contestando integralmente tutto quanto dedotto da parte attrice.
Formulava le seguenti conclusioni: “preliminarmente ed in rito dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione per omessa o insufficiente indicazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata;
nel merito, dichiarare la prescrizione quinquennale e in subordine decennale del diritto al risarcimento del danno azionato da parte attrice;
in subordine rigettare la domanda proposta nei confronti del siccome infondata e non provata;
nella denegata ipotesi di Controparte_4 accoglimento della domanda attorea voglia il Tribunale adito detrarre dalla somma liquidata a titolo di risarcimento quanto parte attrice abbia diritto di percepire a titolo di indennizzo ex lege n.
210/1992”.
3. Con sentenza n. 606/2011, pubblicata in data 27.4.2011, il Tribunale di Potenza così provvedeva:
“1) rigetta la domanda;
2) compensa per intero tra le parti le spese giudiziali”.
Affermava il Tribunale:
che il era potenzialmente ed astrattamente passibile di responsabilità civile per Controparte_2 culpa in vigilando in dipendenza delle infezioni contratte in occasione di emotrasfusioni ricevute da pazienti ricoverati presso ospedali, per cui si doveva necessariamente riconoscere la legittimazione passiva nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni subiti a causa delle patologie contratte per trasfusione di sangue infetto;
che occorreva individuare il dies a quo per la decorrenza della prescrizione, in ossequio all'orientamento di legittimità secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui la malattia vie o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
che l'istanza per ottenere la liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art.1 L. 210/1992 era stata proposta in data 28.6.2005 -come da verbale della Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale
Militare di Bari in data 20.4.2006-, per cui al momento dell'instaurazione del giudizio, in data
26.3.2008, il termine di prescrizione non era decorso, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione era infondata;
che, tenuto conto delle valutazioni espresse nel verbale redatto dalla Commissione Medica
Ospedaliera, anche in relazione alla risalenza e alla sequenza delle trasfusioni di sangue presso l'Ospedale San Carlo e presso la dell'Università di era Controparte_5 CP_6 ragionevole presumere che la avesse contratto il virus dell'epatite C in conseguenza Persona_1 della somministrazione di sangue infetto presso uno dei suddetti nosocomi;
che, inquadrata la responsabilità civile da emotrasfusione nell'ambito dell'art. 2043 c.c., sotto il profilo dell'omessa vigilanza, occorreva stabilire se l'infezione contratta dalla fosse Persona_1 imputabile al;
che la scoperta di una correlazione con le patologie epatiche Controparte_2 risaliva al 1978 per il virus da HBC, al 1985 per quello da HIV e al 1988 per quello da HCV e, quindi, considerata l'epoca di esecuzione delle emotrasfusioni (risalenti all'anno 1973) si doveva escludere l'imputabilità al di una culpa in vigilando. CP_2
4. Proponevano appello e , eredi di , Parte_1 CP_1 Persona_1 nelle more deceduta, per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 24 Cost. e 112 c.p.c. in merito alla legittimazione passiva del;
2) violazione degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. – Controparte_2 carenza e contraddittoria motivazione – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali in merito alla individuazione del momento in cui la scienza medica ha raggiunto le necessarie conoscenze sulle infezioni per cui è causa e dal quale fare risalire la responsabilità del . Controparte_2
Chiedevano: “accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata e, di conseguenza, accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine alla causazione della Controparte_2 malattia e dell'invalidità riportate dall'attrice in seguito alle trasfusioni ricevute, secondo il nesso eziologico così come riconosciuto dalla stessa Amministrazione convenuta con il verbale della
Commissione Medico Ospedaliera;
per l'effetto condannare il in persona del Controparte_2
Ministro p.t. all'integrale risarcimento in favore degli appellanti, in qualità di eredi della sig.ra
per tutti i danni subiti e subenti, patrimoniali, morali, esistenziali, alla Persona_1 vita di relazione e biologici (indipendentemente e in aggiunta alle provvidenze di cui alla legge
210/02) nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà giusta o equa e che si quantifica in via indicativa in € 500.000 (cinquecentomila) oltre agli interessi dal giorno dell'insorgenza della malattia nonché rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuire al difensore per dichiarato anticipo”.
Reiteravano la richiesta di C.T.U. medico legale.
Si costituiva il , per resistere al gravame. Controparte_2
5. Con sentenza n. 659/2020 pubblicata l'11.12.2020, la Corte d'Appello di Potenza così provvedeva:
“1) respinge l'appello; 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado”.
Affermava la Corte di appello:
che in sede amministrativa la resso l'Ospedale Militare di Bari aveva riconosciuto il nesso Pt_2 causale tra le emotrasfusioni effettuate e le epatopatie riscontrate a carico della , Persona_1 classificandole come ascrivibili alla 7° categoria, tab. A allegata al DPR 834/1981;
che spettava comunque all'emotrasfuso provare (anche sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione) che l'Amministrazione sanitaria, ben consapevole del rischio di contagio insito nella trasfusione, avesse agito con imprudenza, imperizia o negligenza;
che le prime terapie trasfusionali erano state praticate alla sin dal 1973, epoca in cui non Persona_1 poteva dirsi formato neppure un mero fatto notorio di natura tecnica, tale da consentire di collegare l'evento malattia alla condotta emotrasfusionale in termini quanto meno di “più probabile che non”;
che pertanto l'appello andava respinto per infondatezza, sotto il profilo del difetto di consapevole conoscenza dell'esistenza di un nesso causale tra emotrasfusioni e patologie HCV correlate.
6. e proponevano ricorso per cassazione. Col primo motivo Parte_1 CP_1 deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2043 c.c., della L. n.
296/1958, L. n. 592/1967 e D.P.R. n. 1256/1971, nonché erronea valutazione dei fatti, motivazione carente e contraddittoria, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze processuali. Col secondo motivo riproponevano le stesse argomentazioni in diritto del primo e sommavano censura fattuale, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., per non aver il giudice di appello tenuto conto delle trasfusioni ricevute dalla sig.ra nel 1998 presso la Persona_1 clinica Mediterranea di CP_6
7. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8419/2022 depositata il 15.03.2022, accoglieva il primo motivo del ricorso (il secondo risultava assorbito) e, per l'effetto, cassava l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 659/2020 e, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rinviava alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, anche per la statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Affermava la Corte di Cassazione:
che occorreva dare continuità all'orientamento già espresso nella pronuncia n. 24163/2019 e, pertanto, si doveva affermare che sin dalle prime trasfusioni di sangue ricevute dalla nel Persona_1 corso dell'anno 1973 sussisteva in capo al un preciso obbligo di controllo del Controparte_2 sangue per essere utilizzato, con conseguente insorgenza di responsabilità risarcitoria per eventuali conseguenze patogene.
8. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 2.5.2022, e Parte_1 CP_1 adivano la Corte di Appello di Potenza, in funzione di giudice del rinvio, chiedendo di: “accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata n. 606/2011 del Tribunale di Potenza e, di conseguenza, accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine alla Controparte_2 causazione della malattia e dell'invalidità riportate dall'attrice in seguito alle trasfusioni ricevute, secondo il nesso eziologico così come riconosciuto dalla stessa Amministrazione convenuta con il verbale della Commissione Medico Ospedaliera;
per l'effetto condannare il in Controparte_2 persona del Ministro p.t. all'integrale risarcimento in favore degli appellanti, in qualità di eredi della sig.ra per tutti i danni subiti e subenti, patrimoniali, morali, esistenziali, Persona_1 alla vita di relazione e biologici (indipendentemente e in aggiunta alle provvidenze di cui alla legge
210/02) nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà giusta o equa e che si quantifica in via indicativa in
€ 500.000 (cinquecentomila) oltre agli interessi dal giorno dell'insorgenza della malattia nonché rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo”. Qualora l'Ecc.ma Corte adita lo avesse ritenuto necessario, reiteravano la richiesta di C.T.U. medico legale.
Si costituiva il , il quale prendeva atto del principio di diritto espresso dalla Controparte_2
Suprema Corte in ordine alla responsabilità del per contagi avvenuti anche in Controparte_2 periodi anteriori alla concreta individuazione dei virus dell'HCV e dell'HBV (avvenuta nel periodo compreso tra il 1978 e il 1989) e deduceva: che occorreva verificare il nesso causale tra l'epatite e il decesso di;
che occorreva quantificare il risarcimento del danno tenuto Persona_1 conto dell'incidenza sul decesso delle patologie concorrenti da cui la stessa era affetta, in forza dell'art. 1223 c.c.; che, in accoglimento dell'eccezione proposta dal sin dal primo grado di CP_2 giudizio e qui riproposta, occorreva scomputare gli importi percepiti da a titolo di Persona_1 indennizzo ex L. 210/1992 (€ 7.832,08 ed € 32.800,67, per un totale di € 40.632,75), non cumulabile con il risarcimento del danno.
Chiedeva di rigettare l'appello in riassunzione e, in via subordinata, di ridurre il risarcimento in virtù del disposto dell'art. 1223 c.c. e di detrarre dall'importo dovuto la somma di € 40.632,75 già corrisposta a titolo di indennizzo.
9. Con ordinanza del 18.4.2023 veniva disposto l'espletamento di una CTU medico-legale e in data
28.12.2023 veniva depositato l'elaborato peritale.
10. All'udienza del 15.4.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con concessione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza è pronunciata dalla Corte in diversa composizione rispetto a quella che ha pronunciato la sentenza cassata.
12. Ciò posto, occorre esaminare l'appello proposto avverso la sentenza n. 606/2011 resa dal
Tribunale di Potenza, alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.
8419/2022 -secondo cui sin dalle prime trasfusioni di sangue ricevute dalla nel corso Persona_1 dell'anno 1973 sussisteva in capo al un preciso obbligo di controllo del sangue Controparte_2 per essere utilizzato, con conseguente insorgenza di responsabilità risarcitoria per eventuali conseguenze patogene-.
Ebbene, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto, nei termini di seguito precisati.
Si deve in primo luogo evidenziare che l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado dal non è stata espressamente riproposta in sede di appello dal all'atto Controparte_2 CP_2 della costituzione in giudizio, né nel corpo della memoria di costituzione, né nelle conclusioni in essa rassegnate. Né è contenuto alcun richiamo all'eccezione di prescrizione all'interno della comparsa di costituzione depositata dal nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.c. CP_2
Occorre pertanto indagare il merito della presente controversia, rispetto alla quale deve ritenersi accertato, in base a quanto emerge dai documenti prodotti in giudizio e da quanto verificato a seguito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che: a) tra il 1973 e il 1999 Persona_1
è stata ricoverata presso diversi presidi ospedalieri d'Italia, ricevendo delle emotrasfusioni, di cui due in occasione del ricovero presso l'Ospedale San Carlo di Potenza ed una in occasione del ricovero presso la Clinica Ginecologica dell'Università di Napoli -ricoveri risalenti entrambi al 1973-; b) nel
1998 è stata riscontrata, presso l'Ospedale San Carlo di Potenza e in occasione del ricovero presso la di -dove è stata anche sottoposta ad emotrasfusioni- una positività per Controparte_7 CP_6 anti-HCV; c) nel 2003 le è stata diagnosticata, a seguito di ricovero presso il nosocomio San Carlo di
Potenza, una epatite cronica attiva HCV-relata; d) in data 20.4.2006 viene redatto il verbale della
Commissione Medica Ospedaliera di Bari, dal quale risulta che , a seguito Persona_1 della domanda presentata il 28.6.2005, è stata riconosciuta affetta da “epatite cronica attiva HCV correlata” e nel detto documento la Commissione ha concluso nel senso di non poter escludere un nesso causale tra le emotrasfusioni effettuate da un lato e l'epatite virale HBS Ag negativa,
l'epatopatia postepatitica e l'epatite cronica attiva HCV correlata in atto;
e) nel maggio 2009 risulta documentato un epatocarcinoma in Malattie Infettive al San Carlo di Potenza e nell'ottobre 2009 segue la diagnosi di cirrosi epatica HCV.
Orbene, con riferimento alla posizione del e alla questione relativa alla Controparte_2 responsabilità per fatti commessi in un'epoca in cui non erano ancora noti i virus dell'epatite B, dell'epatite C e dell'HIV, occorre in questa sede conformarsi al principio espresso dalla Suprema
Corte nella ordinanza n. 8419/2022, secondo cui sin dalle prime trasfusioni di sangue ricevute dalla nel corso dell'anno 1973 sussisteva in capo al un preciso obbligo Persona_1 Controparte_2 di controllo del sangue per essere utilizzato, con conseguente insorgenza di responsabilità risarcitoria per eventuali conseguenze patogene.
Ciò posto, si rileva che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che -sussistendo a carico del , anche prima Controparte_2 dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico- il giudice, accertata l'omissione di tali attività di controllo ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o
HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (cfr,. CP_2 in tal senso Cass. n. 576 del 2008).
In applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione e l'insorgere dell'HCV, tenuto conto delle seguenti circostanze: 1) la trasfusione è notoriamente un fattore di rischio, riconosciuto per la trasmissione del virus dell'epatite;
2) il sangue trasfuso per tre volte nel 1973 non era certamente stato testato per il virus C -non essendo all'epoca diffuso il relativo test anticorpale- e quindi si trattava di un sangue potenzialmente infettante;
3) dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, analiticamente argomentata sul punto, emerge che la epatite non da virus B riscontrata all'Ospedale di Genova nel 1982 era “con tutta probabilità un'epatite acuta A legata ad ingestione di frutti di mare”, risultando dall'anamnesi che un mese prima -e quindi compatibilmente con i tempi di incubazione del virus A- la paziente aveva mangiato frutti di mare e che da due anni gli esami di laboratorio riscontravano una diagnosi di epatomegalia e di possibile epatopatia dismetabolica -e quindi un danno epatico preesistente, ma non ancora definito nella sua natura-, con la conseguenza che il virus A aveva inciso su un fegato già compromesso da altro virus, verosimilmente il virus C contratto in occasione delle trasfusioni avvenute nel 1973; 4) nel gennaio 1998 viene documentata la sieropositività per anti-HCV prima presso l'Ospedale San Carlo di Potenza e poi presso la di e, nell'aprile Controparte_7 CP_6
2003, segue la diagnosi di “epatite cronica attiva HCV-relata” presso l'Ospedale San Carlo di
Potenza; 5) il consulente tecnico d'ufficio ha quindi accertato la sussistenza di un nesso di causalità materiale, verificato secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, tra le emotrasfusioni effettuate nel 1973 e l'infezione contratta, a cui, successivamente, è conseguita l'epatite cronica.
Cosicché, è possibile presumere, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. l'esistenza del nesso causale tra la trasfusione e la patologia da HCV (cfr. sul punto Cass. n. 582 del 2008). Peraltro, tenuto conto delle risultanze del verbale redatto il 20.4.2006 dalla Commissione Medica
Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Bari -dal quale risulta che è Persona_1 stata riconosciuta affetta da “epatite cronica attiva HCV correlata” e che non si può escludere un nesso causale tra le emotrasfusioni effettuate da un lato e l'epatite virale HBS Ag negativa,
l'epatopatia postepatitica e l'epatite cronica attiva HCV correlata in atto-, appare utile ricordare che
“Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti Controparte_2 dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il , per contrastarne CP_2
l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano” (Cass. Civ., S.U. n. 19129/2023).
Alla luce di quanto sin qui esposto, ne consegue la responsabilità extracontrattuale del Controparte_2
, che avrebbe potuto e dovuto svolgere l'attività di controllo istituzionalmente assegnatale,
[...] venuta in rilevo già prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107.
Ciò posto quanto all'affermazione della responsabilità, circa il quantum del risarcimento si osserva quanto segue.
Nell'elaborato peritale redatto dal CTU dott. -le cui conclusioni risultano Persona_2 condivisibili nelle parti di seguito richiamate- il nominato consulente ha riconosciuto in capo a alla data della presentazione della domanda amministrativa di Persona_1 liquidazione dell'indennizzo ovverosia al 28.6.2005- postumi permanenti correlati all'affezione da epatite HCV cronica, che integrano un danno biologico valutabile nella misura del quaranta per cento.
Inoltre, il citato consulente ha riferito che la ha sofferto un periodo d'invalidità Persona_1 temporanea parziale al venticinque per cento dal gennaio 1998 all'aprile 2003, al cinquanta per cento dall'aprile 2003 all'aprile 2008, al settantacinque per cento dall'aprile 2008 al maggio 2009 e di un periodo di invalidità temporanea totale dal maggio 2009 al luglio 2010.
Ebbene, si deve a tal proposito tener conto del condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte in forza del quale “In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno” (Cass.
Civ., n. 26987/2014).
Ciò posto, si deve riconoscere a il risarcimento del danno biologico da Parte_3 invalidità temporanea parziale pari al 25% dal 1.1.1998 al 31.3.2003 e pari al 50% dal 1.4.2003 al
28.6.2005. Poi, stante l'accertata esistenza di postumi permanenti a partire dal 28.6.2005, si deve liquidare il danno biologico permanente in misura pari al 40%.
Ebbene, un dato rilevante ai fini del procedimento di liquidazione del danno biologico sofferto da
è rappresentato dalla circostanza che la predetta sia deceduta in data Persona_1
26.7.2010 e, quindi, nel corso del giudizio, prima della liquidazione del detto danno.
Se così è, nell'aestimatio del danno occorre tenere conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta (così ex plurimis Cass. n. 22338 del 2007).
Orbene, per tenere in debito conto della durata effettiva della vita del danneggiato, va adottato il criterio di liquidazione in virtù del quale, alla base del calcolo, va posto non il valore del punto corrispondente all'età della vittima, ma quello corrispondente a una vittima di età pari alla differenza tra la durata della vita media e il numero di anni effettivamente vissuti dal danneggiato dopo la lesione.
Ed infatti, il fattore “tempo” è un elemento essenziale nella stima del danno permanente. A suffragio di tale rilevo critico, si pone la norma di cui all'art. 2057 c.c., che consente la liquidazione del danno biologico in forma di rendita e, dunque, in relazione all'effettiva durata della vita del soggetto danneggiato.
Nel caso di specie, all'epoca della lesione -da individuarsi nel momento Persona_1 della manifestazione dei sintomi e quindi nella data del 1.1.1998- aveva 44 anni, vivendo poi sino all'età di 56 anni. Atteso che l'aspettativa di vita di una quarantaquattrenne, sulla scorta delle tavole di mortalità della popolazione italiana, è di 39 anni, la durata della vita sperata è di 83 anni.
Se così è, alla durata della vita sperata (83 anni), vanno sottratti gli anni vissuti dopo la lesione, pari a 12, giungendo, così, a 71. Pertanto, il valore del punto base da porre a base del risarcimento non dovrà essere quello corrispondente a una quarantaquattrenne, ma quello corrispondente a una settantunenne.
Ne consegue che, applicate le Tabelle di IL (aggiornate all'anno 2024) il danno biologico subito da , il cui diritto al risarcimento si è trasmesso iure hereditatis a Persona_1 Pt_1
e , correlato ai postumi permanenti (pari al quaranta per cento), va
[...] CP_1 determinato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 161.316,00.
Quanto, poi, al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, questo va liquidato, sempre all'attualità (sulla base delle Tabelle citate), in euro 55.056,25 (per 1915 giorni di invalidità al 25%)
e in euro 47.092,5 (per 819 giorni di invalidità al 50%).
Ne consegue che spetta a il complessivo risarcimento di euro 263.464,75 Persona_1 in valore attuale.
Essendo state applicate le Tabelle di IL che tengono conto del risarcimento del cd. danno non patrimoniale (comprensivo anche del danno inteso nel suo aspetto dinamico e, dunque, del danno morale nella sua accezione meramente descrittiva), non pare potersi procedere alla personalizzazione del danno biologico permanente, come liquidato, non essendo state allegate circostanze specifiche che inducano a siffatta valutazione e che consentano di apprezzare le lesioni subite anche in termini di sofferenza o turbamento.
Vertendosi in materia di debito di valore, gli interessi andranno calcolati al tasso legale ed applicati sull'importo risarcitorio riconosciuto in valore attuale, previamente devalutato al dì dell'illecito - ovverosia all'1.1.1998 (data della manifestazione del sintomo), in applicazione del principio secondo cui “In tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione, gli interessi sul credito risarcitorio decorrono dal momento di manifestazione dei sintomi della malattia contratta in ragione delle trasfusioni infette e non dall'epoca a cui queste risalgono, in quanto il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, fino a che tali conseguenze non si manifestano, difetta un danno risarcibile” (Cass. Civ., n. 2340/2024)- ed annualmente rivalutato in applicazione degli indici
Istat, dall'indicata data dell'illecito, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Si deve a tal punto esaminare la richiesta del di quantificare il risarcimento del danno tenuto CP_2 conto dell'incidenza sul decesso delle patologie concorrenti da cui la stessa era affetta, in forza dell'art. 1223 c.c.; detta richiesta risulta infondata, tenuto conto della circostanza che -come emerge dalle argomentazioni sin qui svolte- non si verte in tema di liquidazione del danno da morte, ma in tema di liquidazione del danno biologico richiesto in primo grado da Persona_1 del quale sono divenuti titolari iure hereditatis, nelle more del giudizio, i suoi eredi Parte_1
e . CP_1
Occorre ora affrontare la questione sollevata dalla parte appellata in ordine alla cumulabilità dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno alla salute con l'indennizzo erogabile ai sensi della legge n. 210 del 1992.
Sul punto, si osserva che ove il danneggiato abbia percepito l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, il relativo importo debba essere detratto dalla somma liquidata a titolo risarcitorio, altrimenti dandosi luogo ad un ingiustificato arricchimento.
Ciò in applicazione del condivisibile orientamento del Supremo Collegio, il quale ha avuto modo di precisare che: “Dal risarcimento del danno complessivamente dovuto dal a Controparte_2 persona contagiata in seguito a trasfusioni con sangue infetto vanno detratti gli importi già ricevuti dalla vittima a titolo di indennizzo “ex lege” n. 210 del 1992, perché altrimenti il danneggiato realizzerebbe un ingiustificato arricchimento, percependo due diverse attribuzioni patrimoniali dal medesimo soggetto e scaturenti dal medesimo fatto materiale” (cfr. Cass. sez. un. n. 584 del 2008) e di ulteriormente specificare che “Nel giudizio promosso nei confronti del per Controparte_2 il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto,
l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili” (Cass. Civ., n. 32550/2024).
Nel caso di specie, il ha documentato l'intervenuta corresponsione, in favore Controparte_2 di , del complessivo importo di euro 40.632,75; ed invero, sin dal primo Persona_1 grado di giudizio il predetto , costituendosi in data 29.4.2008, ha prodotto la determina CP_2 dirigenziale della Regione Basilicata del 25.7.2006 dalla quale emerge il riconoscimento di un indennizzo pari ad euro 7.832,08 per il periodo compreso tra il 28.7.2005 ed il 28.8.2006 e la quantificazione, dell'indennizzo spettante a partire dal settembre 2006; poi, in sede di giudizio di rinvio, il ha allegato alla comparsa di risposta depositata il 13.7.2022, un prospetto CP_2 attestante l'erogazione in favore di per il periodo compreso tra il Persona_1
1.9.2006 ed il 26.7.2010 dell'importo di euro 32.800,67.
Detta documentazione, non specificatamente contestata dalla controparte, la quale si è limitata a sostenere la cumulabilità tra il risarcimento e l'indennizzo, deve essere ritenuta idonea a provare l'avvenuta corresponsione in favore di del complessivo importo di € Persona_1
40.632,75 a titolo di indennizzo, importo che deve essere detratto da quello liquidato a titolo risarcitorio.
Osserva tuttavia la Corte che non vi è prova della data in cui tale somma sia stata versata. Ebbene, tenuto conto della circostanza che il pagamento dell'importo di euro 7.832,08 è stato documentato all'atto del deposito della comparsa di costituzione in giudizio del al 29.4.2008- Controparte_8
e non è stato specificamente contestato dalla controparte e che il pagamento dell'importo di euro
32.800,67 è stato documentato all'atto del deposito della comparsa di costituzione in giudizio del
-risalente al 13.7.2022- e non è stato specificamente contestato dalla controparte, si deve CP_2 concludere che alla data del 29.4.2008 l'importo di euro 7.832,08 fosse stato pagato e che alla data del 13.7.2022 l'importo di euro 32.800,67 fosse stato pagato.
Ciò posto, occorre rilevare che “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. Civ., n. 6347/2014).
In applicazione di tale principio, si avrà che la somma liquidata in favore di Parte_4 ad euro 263.464,75 in valore attuale-, devalutata al dì dell'illecito -innanzi individuato
[...] nella data dell'1.1.1998- risulta pari ad euro 157.763,32; la somma versata a titolo di indennizzo alla data del 29.4.2008 è pari ad euro 7.832,08 (che, devalutata all'1.1.1998, è pari ad euro 6.265,66 e rivalutata in valore attuale è pari ad euro 10.463,66) e la ulteriore somma versata a titolo di indennizzo alla data del 13.7.2022 è pari ad euro 32.800,67 (che, devalutata all'1.1.1998, è pari ad euro 21.216,47
e rivalutata in valore attuale è pari ad euro 35.424,72). Pertanto, il residuo dovuto per sorte capitale in valore attuale è pari ad euro 217.576,37 (euro
263.464,75 meno euro 10.463,66 meno euro 35.424,72).
Gli interessi andranno calcolati al tasso legale ed applicati sull'importo di euro 157.763,32, annualmente rivalutato, dall'1.1.1998 sino al 29.4.2008; poi, sull'importo di euro 151.497,66 (euro
157.763,32 meno euro 6.265,66) annualmente rivalutato dal 29.4.2008 sino al 13.7.20022; poi, sull'importo di euro 130.281,19 (euro 151.497,66 meno euro 21.216,47) dal 13.7.2022 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, dalla data della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sull'importo totale così risultante –comprensivo del capitale liquidato all'attualità pari ad euro 217.576,37 e degli interessi calcolati come innanzi indicato-, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, sino al soddisfo.
13. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello proposto da e , quali eredi di , la sentenza di primo Parte_1 CP_1 Persona_1 grado deve essere riformata e, per l'effetto, il deve essere condannato al Controparte_2 risarcimento del danno subito da liquidato in misura pari ad euro Persona_1
217.576,37, oltre interessi e rivalutazione come innanzi indicato.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo -a norma del D.M 55/14
e successive modifiche del 2022, in considerazione del valore della causa, rientrante nello scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 e dei parametri minimi-; ne consegue che il Controparte_9
dovrà rimborsare le spese di lite sostenute dalla controparte per il primo grado, per il giudizio
[...] di appello, per il giudizio in cassazione e per il giudizio di rinvio.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico del soccombente
. Controparte_9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. introdotto da Pt_1
e , ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] CP_1
1. in accoglimento dell'appello proposto da e , riforma la Parte_1 CP_1 sentenza n. 606/2011 del Tribunale di Potenza e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
al pagamento, in favore di e , in qualità di eredi di
[...] Parte_1 CP_1 a titolo di risarcimento del danno, della somma di € Persona_1
217.576,37, oltre ulteriori interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. condanna il a rimborsare le spese di lite sostenute da Controparte_2 Pt_1
e , in qualità di eredi di , per il primo
[...] CP_1 Persona_1 grado di giudizio, per il grado di appello, per il giudizio in cassazione e per il giudizio di rinvio, così liquidate:
• per il primo grado:
€ 352,11 per spese ed € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Armando IR che si è dichiarato antistatario;
• per il grado di appello:
€ 382,00 per spese ed € 10.060,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Armando IR che si è dichiarato antistatario;
• per il giudizio in cassazione:
€ 5.387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Armando IR che si è dichiarato antistatario;
• per il giudizio di rinvio:
€ 1.241,00 per spese ed € 10.060,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Armando IR che si è dichiarato antistatario;
3. pone definitivamente a carico del le spese di CTU. Controparte_9
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 23.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., iscritto al n. 193 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto “risarcimento del danno”, vertente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
), in qualità di eredi di rappresentati C.F._2 Persona_1
e difesi dall'Avv. Armando IR presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 26.03.2008 conveniva in giudizio Persona_1 davanti al Tribunale di Potenza il rassegnando le seguenti conclusioni: “- Controparte_2 accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine alla causazione della Controparte_2 malattia e dell'invalidità riportate dall'attrice in seguito alle trasfusioni ricevute, secondo il nesso eziologico così come riconosciuto dalla stessa Amministrazione convenuta con il verbale della
Commissione Medico Ospedaliera.; per l'effetto condannare il in persona del Controparte_2
p.t. all'integrale risarcimento in favore della sig.ra per tutti i CP_3 Persona_1 danni subiti e subenti, patrimoniali, morali, esistenziali, alla vita di relazione e biologici
(indipendentemente e in aggiunta alle provvidenze di cui alla legge 210/02) nella misura che l'Ill.mo
Giudice riterrà giusta o equa e che si quantifica in via indicativa in € 500.000,00 (cinquecentomila) oltre interessi dal giorno dell'insorgenza della malattia nonché rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuire al difensore per dichiarato anticipo”.
Deduceva l'attrice: di aver contratto l'epatite cronica HCV correlata con fibrosi cistica moderata a causa di emotrasfusioni subite in occasione di numerosi ricoveri in vari ospedali d'Italia, tra il 1972
e il 1999; di avere chiesto ed ottenuto la liquidazione dell'indennizzo spettante per tali patologie ai sensi dell'art. 1 L. 201/1992; che la Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di
Bari aveva riconosciuto il nesso causale tra le emotrasfusioni effettuate e le patologie riscontrate;
che, per effetto delle patologie riscontrate, aveva subito danni biologici, morali, esistenziali e patrimoniali;
che il danno biologico era stato valutato mediante una relazione tecnica di parte nella misura del 35-
40%; che il convenuto era responsabile dei danni per l'omessa vigilanza sulla sicurezza del sangue trasfuso, avendo già all'epoca dei fatti acquisito le conoscenze scientifiche e gli strumenti di controllo sul sangue e suoi componenti nonché sui derivati.
2. Con comparsa di costituzione e risposta in data 29.4.2008 il si costituiva in Controparte_2 giudizio, eccependo la prescrizione del diritto e contestando integralmente tutto quanto dedotto da parte attrice.
Formulava le seguenti conclusioni: “preliminarmente ed in rito dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione per omessa o insufficiente indicazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata;
nel merito, dichiarare la prescrizione quinquennale e in subordine decennale del diritto al risarcimento del danno azionato da parte attrice;
in subordine rigettare la domanda proposta nei confronti del siccome infondata e non provata;
nella denegata ipotesi di Controparte_4 accoglimento della domanda attorea voglia il Tribunale adito detrarre dalla somma liquidata a titolo di risarcimento quanto parte attrice abbia diritto di percepire a titolo di indennizzo ex lege n.
210/1992”.
3. Con sentenza n. 606/2011, pubblicata in data 27.4.2011, il Tribunale di Potenza così provvedeva:
“1) rigetta la domanda;
2) compensa per intero tra le parti le spese giudiziali”.
Affermava il Tribunale:
che il era potenzialmente ed astrattamente passibile di responsabilità civile per Controparte_2 culpa in vigilando in dipendenza delle infezioni contratte in occasione di emotrasfusioni ricevute da pazienti ricoverati presso ospedali, per cui si doveva necessariamente riconoscere la legittimazione passiva nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni subiti a causa delle patologie contratte per trasfusione di sangue infetto;
che occorreva individuare il dies a quo per la decorrenza della prescrizione, in ossequio all'orientamento di legittimità secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui la malattia vie o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche;
che l'istanza per ottenere la liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art.1 L. 210/1992 era stata proposta in data 28.6.2005 -come da verbale della Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale
Militare di Bari in data 20.4.2006-, per cui al momento dell'instaurazione del giudizio, in data
26.3.2008, il termine di prescrizione non era decorso, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione era infondata;
che, tenuto conto delle valutazioni espresse nel verbale redatto dalla Commissione Medica
Ospedaliera, anche in relazione alla risalenza e alla sequenza delle trasfusioni di sangue presso l'Ospedale San Carlo e presso la dell'Università di era Controparte_5 CP_6 ragionevole presumere che la avesse contratto il virus dell'epatite C in conseguenza Persona_1 della somministrazione di sangue infetto presso uno dei suddetti nosocomi;
che, inquadrata la responsabilità civile da emotrasfusione nell'ambito dell'art. 2043 c.c., sotto il profilo dell'omessa vigilanza, occorreva stabilire se l'infezione contratta dalla fosse Persona_1 imputabile al;
che la scoperta di una correlazione con le patologie epatiche Controparte_2 risaliva al 1978 per il virus da HBC, al 1985 per quello da HIV e al 1988 per quello da HCV e, quindi, considerata l'epoca di esecuzione delle emotrasfusioni (risalenti all'anno 1973) si doveva escludere l'imputabilità al di una culpa in vigilando. CP_2
4. Proponevano appello e , eredi di , Parte_1 CP_1 Persona_1 nelle more deceduta, per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 24 Cost. e 112 c.p.c. in merito alla legittimazione passiva del;
2) violazione degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. – Controparte_2 carenza e contraddittoria motivazione – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali in merito alla individuazione del momento in cui la scienza medica ha raggiunto le necessarie conoscenze sulle infezioni per cui è causa e dal quale fare risalire la responsabilità del . Controparte_2
Chiedevano: “accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata e, di conseguenza, accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine alla causazione della Controparte_2 malattia e dell'invalidità riportate dall'attrice in seguito alle trasfusioni ricevute, secondo il nesso eziologico così come riconosciuto dalla stessa Amministrazione convenuta con il verbale della
Commissione Medico Ospedaliera;
per l'effetto condannare il in persona del Controparte_2
Ministro p.t. all'integrale risarcimento in favore degli appellanti, in qualità di eredi della sig.ra
per tutti i danni subiti e subenti, patrimoniali, morali, esistenziali, alla Persona_1 vita di relazione e biologici (indipendentemente e in aggiunta alle provvidenze di cui alla legge
210/02) nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà giusta o equa e che si quantifica in via indicativa in € 500.000 (cinquecentomila) oltre agli interessi dal giorno dell'insorgenza della malattia nonché rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuire al difensore per dichiarato anticipo”.
Reiteravano la richiesta di C.T.U. medico legale.
Si costituiva il , per resistere al gravame. Controparte_2
5. Con sentenza n. 659/2020 pubblicata l'11.12.2020, la Corte d'Appello di Potenza così provvedeva:
“1) respinge l'appello; 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado”.
Affermava la Corte di appello:
che in sede amministrativa la resso l'Ospedale Militare di Bari aveva riconosciuto il nesso Pt_2 causale tra le emotrasfusioni effettuate e le epatopatie riscontrate a carico della , Persona_1 classificandole come ascrivibili alla 7° categoria, tab. A allegata al DPR 834/1981;
che spettava comunque all'emotrasfuso provare (anche sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione) che l'Amministrazione sanitaria, ben consapevole del rischio di contagio insito nella trasfusione, avesse agito con imprudenza, imperizia o negligenza;
che le prime terapie trasfusionali erano state praticate alla sin dal 1973, epoca in cui non Persona_1 poteva dirsi formato neppure un mero fatto notorio di natura tecnica, tale da consentire di collegare l'evento malattia alla condotta emotrasfusionale in termini quanto meno di “più probabile che non”;
che pertanto l'appello andava respinto per infondatezza, sotto il profilo del difetto di consapevole conoscenza dell'esistenza di un nesso causale tra emotrasfusioni e patologie HCV correlate.
6. e proponevano ricorso per cassazione. Col primo motivo Parte_1 CP_1 deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2043 c.c., della L. n.
296/1958, L. n. 592/1967 e D.P.R. n. 1256/1971, nonché erronea valutazione dei fatti, motivazione carente e contraddittoria, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze processuali. Col secondo motivo riproponevano le stesse argomentazioni in diritto del primo e sommavano censura fattuale, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., per non aver il giudice di appello tenuto conto delle trasfusioni ricevute dalla sig.ra nel 1998 presso la Persona_1 clinica Mediterranea di CP_6
7. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8419/2022 depositata il 15.03.2022, accoglieva il primo motivo del ricorso (il secondo risultava assorbito) e, per l'effetto, cassava l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 659/2020 e, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rinviava alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, anche per la statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Affermava la Corte di Cassazione:
che occorreva dare continuità all'orientamento già espresso nella pronuncia n. 24163/2019 e, pertanto, si doveva affermare che sin dalle prime trasfusioni di sangue ricevute dalla nel Persona_1 corso dell'anno 1973 sussisteva in capo al un preciso obbligo di controllo del Controparte_2 sangue per essere utilizzato, con conseguente insorgenza di responsabilità risarcitoria per eventuali conseguenze patogene.
8. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 2.5.2022, e Parte_1 CP_1 adivano la Corte di Appello di Potenza, in funzione di giudice del rinvio, chiedendo di: “accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata n. 606/2011 del Tribunale di Potenza e, di conseguenza, accertare e dichiarare la responsabilità del in ordine alla Controparte_2 causazione della malattia e dell'invalidità riportate dall'attrice in seguito alle trasfusioni ricevute, secondo il nesso eziologico così come riconosciuto dalla stessa Amministrazione convenuta con il verbale della Commissione Medico Ospedaliera;
per l'effetto condannare il in Controparte_2 persona del Ministro p.t. all'integrale risarcimento in favore degli appellanti, in qualità di eredi della sig.ra per tutti i danni subiti e subenti, patrimoniali, morali, esistenziali, Persona_1 alla vita di relazione e biologici (indipendentemente e in aggiunta alle provvidenze di cui alla legge
210/02) nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà giusta o equa e che si quantifica in via indicativa in
€ 500.000 (cinquecentomila) oltre agli interessi dal giorno dell'insorgenza della malattia nonché rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo”. Qualora l'Ecc.ma Corte adita lo avesse ritenuto necessario, reiteravano la richiesta di C.T.U. medico legale.
Si costituiva il , il quale prendeva atto del principio di diritto espresso dalla Controparte_2
Suprema Corte in ordine alla responsabilità del per contagi avvenuti anche in Controparte_2 periodi anteriori alla concreta individuazione dei virus dell'HCV e dell'HBV (avvenuta nel periodo compreso tra il 1978 e il 1989) e deduceva: che occorreva verificare il nesso causale tra l'epatite e il decesso di;
che occorreva quantificare il risarcimento del danno tenuto Persona_1 conto dell'incidenza sul decesso delle patologie concorrenti da cui la stessa era affetta, in forza dell'art. 1223 c.c.; che, in accoglimento dell'eccezione proposta dal sin dal primo grado di CP_2 giudizio e qui riproposta, occorreva scomputare gli importi percepiti da a titolo di Persona_1 indennizzo ex L. 210/1992 (€ 7.832,08 ed € 32.800,67, per un totale di € 40.632,75), non cumulabile con il risarcimento del danno.
Chiedeva di rigettare l'appello in riassunzione e, in via subordinata, di ridurre il risarcimento in virtù del disposto dell'art. 1223 c.c. e di detrarre dall'importo dovuto la somma di € 40.632,75 già corrisposta a titolo di indennizzo.
9. Con ordinanza del 18.4.2023 veniva disposto l'espletamento di una CTU medico-legale e in data
28.12.2023 veniva depositato l'elaborato peritale.
10. All'udienza del 15.4.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con concessione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza è pronunciata dalla Corte in diversa composizione rispetto a quella che ha pronunciato la sentenza cassata.
12. Ciò posto, occorre esaminare l'appello proposto avverso la sentenza n. 606/2011 resa dal
Tribunale di Potenza, alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.
8419/2022 -secondo cui sin dalle prime trasfusioni di sangue ricevute dalla nel corso Persona_1 dell'anno 1973 sussisteva in capo al un preciso obbligo di controllo del sangue Controparte_2 per essere utilizzato, con conseguente insorgenza di responsabilità risarcitoria per eventuali conseguenze patogene-.
Ebbene, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto, nei termini di seguito precisati.
Si deve in primo luogo evidenziare che l'eccezione di prescrizione formulata in primo grado dal non è stata espressamente riproposta in sede di appello dal all'atto Controparte_2 CP_2 della costituzione in giudizio, né nel corpo della memoria di costituzione, né nelle conclusioni in essa rassegnate. Né è contenuto alcun richiamo all'eccezione di prescrizione all'interno della comparsa di costituzione depositata dal nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.c. CP_2
Occorre pertanto indagare il merito della presente controversia, rispetto alla quale deve ritenersi accertato, in base a quanto emerge dai documenti prodotti in giudizio e da quanto verificato a seguito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che: a) tra il 1973 e il 1999 Persona_1
è stata ricoverata presso diversi presidi ospedalieri d'Italia, ricevendo delle emotrasfusioni, di cui due in occasione del ricovero presso l'Ospedale San Carlo di Potenza ed una in occasione del ricovero presso la Clinica Ginecologica dell'Università di Napoli -ricoveri risalenti entrambi al 1973-; b) nel
1998 è stata riscontrata, presso l'Ospedale San Carlo di Potenza e in occasione del ricovero presso la di -dove è stata anche sottoposta ad emotrasfusioni- una positività per Controparte_7 CP_6 anti-HCV; c) nel 2003 le è stata diagnosticata, a seguito di ricovero presso il nosocomio San Carlo di
Potenza, una epatite cronica attiva HCV-relata; d) in data 20.4.2006 viene redatto il verbale della
Commissione Medica Ospedaliera di Bari, dal quale risulta che , a seguito Persona_1 della domanda presentata il 28.6.2005, è stata riconosciuta affetta da “epatite cronica attiva HCV correlata” e nel detto documento la Commissione ha concluso nel senso di non poter escludere un nesso causale tra le emotrasfusioni effettuate da un lato e l'epatite virale HBS Ag negativa,
l'epatopatia postepatitica e l'epatite cronica attiva HCV correlata in atto;
e) nel maggio 2009 risulta documentato un epatocarcinoma in Malattie Infettive al San Carlo di Potenza e nell'ottobre 2009 segue la diagnosi di cirrosi epatica HCV.
Orbene, con riferimento alla posizione del e alla questione relativa alla Controparte_2 responsabilità per fatti commessi in un'epoca in cui non erano ancora noti i virus dell'epatite B, dell'epatite C e dell'HIV, occorre in questa sede conformarsi al principio espresso dalla Suprema
Corte nella ordinanza n. 8419/2022, secondo cui sin dalle prime trasfusioni di sangue ricevute dalla nel corso dell'anno 1973 sussisteva in capo al un preciso obbligo Persona_1 Controparte_2 di controllo del sangue per essere utilizzato, con conseguente insorgenza di responsabilità risarcitoria per eventuali conseguenze patogene.
Ciò posto, si rileva che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che -sussistendo a carico del , anche prima Controparte_2 dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico- il giudice, accertata l'omissione di tali attività di controllo ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o
HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (cfr,. CP_2 in tal senso Cass. n. 576 del 2008).
In applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione e l'insorgere dell'HCV, tenuto conto delle seguenti circostanze: 1) la trasfusione è notoriamente un fattore di rischio, riconosciuto per la trasmissione del virus dell'epatite;
2) il sangue trasfuso per tre volte nel 1973 non era certamente stato testato per il virus C -non essendo all'epoca diffuso il relativo test anticorpale- e quindi si trattava di un sangue potenzialmente infettante;
3) dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, analiticamente argomentata sul punto, emerge che la epatite non da virus B riscontrata all'Ospedale di Genova nel 1982 era “con tutta probabilità un'epatite acuta A legata ad ingestione di frutti di mare”, risultando dall'anamnesi che un mese prima -e quindi compatibilmente con i tempi di incubazione del virus A- la paziente aveva mangiato frutti di mare e che da due anni gli esami di laboratorio riscontravano una diagnosi di epatomegalia e di possibile epatopatia dismetabolica -e quindi un danno epatico preesistente, ma non ancora definito nella sua natura-, con la conseguenza che il virus A aveva inciso su un fegato già compromesso da altro virus, verosimilmente il virus C contratto in occasione delle trasfusioni avvenute nel 1973; 4) nel gennaio 1998 viene documentata la sieropositività per anti-HCV prima presso l'Ospedale San Carlo di Potenza e poi presso la di e, nell'aprile Controparte_7 CP_6
2003, segue la diagnosi di “epatite cronica attiva HCV-relata” presso l'Ospedale San Carlo di
Potenza; 5) il consulente tecnico d'ufficio ha quindi accertato la sussistenza di un nesso di causalità materiale, verificato secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, tra le emotrasfusioni effettuate nel 1973 e l'infezione contratta, a cui, successivamente, è conseguita l'epatite cronica.
Cosicché, è possibile presumere, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. l'esistenza del nesso causale tra la trasfusione e la patologia da HCV (cfr. sul punto Cass. n. 582 del 2008). Peraltro, tenuto conto delle risultanze del verbale redatto il 20.4.2006 dalla Commissione Medica
Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Bari -dal quale risulta che è Persona_1 stata riconosciuta affetta da “epatite cronica attiva HCV correlata” e che non si può escludere un nesso causale tra le emotrasfusioni effettuate da un lato e l'epatite virale HBS Ag negativa,
l'epatopatia postepatitica e l'epatite cronica attiva HCV correlata in atto-, appare utile ricordare che
“Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti Controparte_2 dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il , per contrastarne CP_2
l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano” (Cass. Civ., S.U. n. 19129/2023).
Alla luce di quanto sin qui esposto, ne consegue la responsabilità extracontrattuale del Controparte_2
, che avrebbe potuto e dovuto svolgere l'attività di controllo istituzionalmente assegnatale,
[...] venuta in rilevo già prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107.
Ciò posto quanto all'affermazione della responsabilità, circa il quantum del risarcimento si osserva quanto segue.
Nell'elaborato peritale redatto dal CTU dott. -le cui conclusioni risultano Persona_2 condivisibili nelle parti di seguito richiamate- il nominato consulente ha riconosciuto in capo a alla data della presentazione della domanda amministrativa di Persona_1 liquidazione dell'indennizzo ovverosia al 28.6.2005- postumi permanenti correlati all'affezione da epatite HCV cronica, che integrano un danno biologico valutabile nella misura del quaranta per cento.
Inoltre, il citato consulente ha riferito che la ha sofferto un periodo d'invalidità Persona_1 temporanea parziale al venticinque per cento dal gennaio 1998 all'aprile 2003, al cinquanta per cento dall'aprile 2003 all'aprile 2008, al settantacinque per cento dall'aprile 2008 al maggio 2009 e di un periodo di invalidità temporanea totale dal maggio 2009 al luglio 2010.
Ebbene, si deve a tal proposito tener conto del condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte in forza del quale “In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno” (Cass.
Civ., n. 26987/2014).
Ciò posto, si deve riconoscere a il risarcimento del danno biologico da Parte_3 invalidità temporanea parziale pari al 25% dal 1.1.1998 al 31.3.2003 e pari al 50% dal 1.4.2003 al
28.6.2005. Poi, stante l'accertata esistenza di postumi permanenti a partire dal 28.6.2005, si deve liquidare il danno biologico permanente in misura pari al 40%.
Ebbene, un dato rilevante ai fini del procedimento di liquidazione del danno biologico sofferto da
è rappresentato dalla circostanza che la predetta sia deceduta in data Persona_1
26.7.2010 e, quindi, nel corso del giudizio, prima della liquidazione del detto danno.
Se così è, nell'aestimatio del danno occorre tenere conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta (così ex plurimis Cass. n. 22338 del 2007).
Orbene, per tenere in debito conto della durata effettiva della vita del danneggiato, va adottato il criterio di liquidazione in virtù del quale, alla base del calcolo, va posto non il valore del punto corrispondente all'età della vittima, ma quello corrispondente a una vittima di età pari alla differenza tra la durata della vita media e il numero di anni effettivamente vissuti dal danneggiato dopo la lesione.
Ed infatti, il fattore “tempo” è un elemento essenziale nella stima del danno permanente. A suffragio di tale rilevo critico, si pone la norma di cui all'art. 2057 c.c., che consente la liquidazione del danno biologico in forma di rendita e, dunque, in relazione all'effettiva durata della vita del soggetto danneggiato.
Nel caso di specie, all'epoca della lesione -da individuarsi nel momento Persona_1 della manifestazione dei sintomi e quindi nella data del 1.1.1998- aveva 44 anni, vivendo poi sino all'età di 56 anni. Atteso che l'aspettativa di vita di una quarantaquattrenne, sulla scorta delle tavole di mortalità della popolazione italiana, è di 39 anni, la durata della vita sperata è di 83 anni.
Se così è, alla durata della vita sperata (83 anni), vanno sottratti gli anni vissuti dopo la lesione, pari a 12, giungendo, così, a 71. Pertanto, il valore del punto base da porre a base del risarcimento non dovrà essere quello corrispondente a una quarantaquattrenne, ma quello corrispondente a una settantunenne.
Ne consegue che, applicate le Tabelle di IL (aggiornate all'anno 2024) il danno biologico subito da , il cui diritto al risarcimento si è trasmesso iure hereditatis a Persona_1 Pt_1
e , correlato ai postumi permanenti (pari al quaranta per cento), va
[...] CP_1 determinato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 161.316,00.
Quanto, poi, al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, questo va liquidato, sempre all'attualità (sulla base delle Tabelle citate), in euro 55.056,25 (per 1915 giorni di invalidità al 25%)
e in euro 47.092,5 (per 819 giorni di invalidità al 50%).
Ne consegue che spetta a il complessivo risarcimento di euro 263.464,75 Persona_1 in valore attuale.
Essendo state applicate le Tabelle di IL che tengono conto del risarcimento del cd. danno non patrimoniale (comprensivo anche del danno inteso nel suo aspetto dinamico e, dunque, del danno morale nella sua accezione meramente descrittiva), non pare potersi procedere alla personalizzazione del danno biologico permanente, come liquidato, non essendo state allegate circostanze specifiche che inducano a siffatta valutazione e che consentano di apprezzare le lesioni subite anche in termini di sofferenza o turbamento.
Vertendosi in materia di debito di valore, gli interessi andranno calcolati al tasso legale ed applicati sull'importo risarcitorio riconosciuto in valore attuale, previamente devalutato al dì dell'illecito - ovverosia all'1.1.1998 (data della manifestazione del sintomo), in applicazione del principio secondo cui “In tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione, gli interessi sul credito risarcitorio decorrono dal momento di manifestazione dei sintomi della malattia contratta in ragione delle trasfusioni infette e non dall'epoca a cui queste risalgono, in quanto il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, fino a che tali conseguenze non si manifestano, difetta un danno risarcibile” (Cass. Civ., n. 2340/2024)- ed annualmente rivalutato in applicazione degli indici
Istat, dall'indicata data dell'illecito, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Si deve a tal punto esaminare la richiesta del di quantificare il risarcimento del danno tenuto CP_2 conto dell'incidenza sul decesso delle patologie concorrenti da cui la stessa era affetta, in forza dell'art. 1223 c.c.; detta richiesta risulta infondata, tenuto conto della circostanza che -come emerge dalle argomentazioni sin qui svolte- non si verte in tema di liquidazione del danno da morte, ma in tema di liquidazione del danno biologico richiesto in primo grado da Persona_1 del quale sono divenuti titolari iure hereditatis, nelle more del giudizio, i suoi eredi Parte_1
e . CP_1
Occorre ora affrontare la questione sollevata dalla parte appellata in ordine alla cumulabilità dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno alla salute con l'indennizzo erogabile ai sensi della legge n. 210 del 1992.
Sul punto, si osserva che ove il danneggiato abbia percepito l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, il relativo importo debba essere detratto dalla somma liquidata a titolo risarcitorio, altrimenti dandosi luogo ad un ingiustificato arricchimento.
Ciò in applicazione del condivisibile orientamento del Supremo Collegio, il quale ha avuto modo di precisare che: “Dal risarcimento del danno complessivamente dovuto dal a Controparte_2 persona contagiata in seguito a trasfusioni con sangue infetto vanno detratti gli importi già ricevuti dalla vittima a titolo di indennizzo “ex lege” n. 210 del 1992, perché altrimenti il danneggiato realizzerebbe un ingiustificato arricchimento, percependo due diverse attribuzioni patrimoniali dal medesimo soggetto e scaturenti dal medesimo fatto materiale” (cfr. Cass. sez. un. n. 584 del 2008) e di ulteriormente specificare che “Nel giudizio promosso nei confronti del per Controparte_2 il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto,
l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili” (Cass. Civ., n. 32550/2024).
Nel caso di specie, il ha documentato l'intervenuta corresponsione, in favore Controparte_2 di , del complessivo importo di euro 40.632,75; ed invero, sin dal primo Persona_1 grado di giudizio il predetto , costituendosi in data 29.4.2008, ha prodotto la determina CP_2 dirigenziale della Regione Basilicata del 25.7.2006 dalla quale emerge il riconoscimento di un indennizzo pari ad euro 7.832,08 per il periodo compreso tra il 28.7.2005 ed il 28.8.2006 e la quantificazione, dell'indennizzo spettante a partire dal settembre 2006; poi, in sede di giudizio di rinvio, il ha allegato alla comparsa di risposta depositata il 13.7.2022, un prospetto CP_2 attestante l'erogazione in favore di per il periodo compreso tra il Persona_1
1.9.2006 ed il 26.7.2010 dell'importo di euro 32.800,67.
Detta documentazione, non specificatamente contestata dalla controparte, la quale si è limitata a sostenere la cumulabilità tra il risarcimento e l'indennizzo, deve essere ritenuta idonea a provare l'avvenuta corresponsione in favore di del complessivo importo di € Persona_1
40.632,75 a titolo di indennizzo, importo che deve essere detratto da quello liquidato a titolo risarcitorio.
Osserva tuttavia la Corte che non vi è prova della data in cui tale somma sia stata versata. Ebbene, tenuto conto della circostanza che il pagamento dell'importo di euro 7.832,08 è stato documentato all'atto del deposito della comparsa di costituzione in giudizio del al 29.4.2008- Controparte_8
e non è stato specificamente contestato dalla controparte e che il pagamento dell'importo di euro
32.800,67 è stato documentato all'atto del deposito della comparsa di costituzione in giudizio del
-risalente al 13.7.2022- e non è stato specificamente contestato dalla controparte, si deve CP_2 concludere che alla data del 29.4.2008 l'importo di euro 7.832,08 fosse stato pagato e che alla data del 13.7.2022 l'importo di euro 32.800,67 fosse stato pagato.
Ciò posto, occorre rilevare che “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. Civ., n. 6347/2014).
In applicazione di tale principio, si avrà che la somma liquidata in favore di Parte_4 ad euro 263.464,75 in valore attuale-, devalutata al dì dell'illecito -innanzi individuato
[...] nella data dell'1.1.1998- risulta pari ad euro 157.763,32; la somma versata a titolo di indennizzo alla data del 29.4.2008 è pari ad euro 7.832,08 (che, devalutata all'1.1.1998, è pari ad euro 6.265,66 e rivalutata in valore attuale è pari ad euro 10.463,66) e la ulteriore somma versata a titolo di indennizzo alla data del 13.7.2022 è pari ad euro 32.800,67 (che, devalutata all'1.1.1998, è pari ad euro 21.216,47
e rivalutata in valore attuale è pari ad euro 35.424,72). Pertanto, il residuo dovuto per sorte capitale in valore attuale è pari ad euro 217.576,37 (euro
263.464,75 meno euro 10.463,66 meno euro 35.424,72).
Gli interessi andranno calcolati al tasso legale ed applicati sull'importo di euro 157.763,32, annualmente rivalutato, dall'1.1.1998 sino al 29.4.2008; poi, sull'importo di euro 151.497,66 (euro
157.763,32 meno euro 6.265,66) annualmente rivalutato dal 29.4.2008 sino al 13.7.20022; poi, sull'importo di euro 130.281,19 (euro 151.497,66 meno euro 21.216,47) dal 13.7.2022 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, dalla data della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sull'importo totale così risultante –comprensivo del capitale liquidato all'attualità pari ad euro 217.576,37 e degli interessi calcolati come innanzi indicato-, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, sino al soddisfo.
13. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello proposto da e , quali eredi di , la sentenza di primo Parte_1 CP_1 Persona_1 grado deve essere riformata e, per l'effetto, il deve essere condannato al Controparte_2 risarcimento del danno subito da liquidato in misura pari ad euro Persona_1
217.576,37, oltre interessi e rivalutazione come innanzi indicato.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo -a norma del D.M 55/14
e successive modifiche del 2022, in considerazione del valore della causa, rientrante nello scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 e dei parametri minimi-; ne consegue che il Controparte_9
dovrà rimborsare le spese di lite sostenute dalla controparte per il primo grado, per il giudizio
[...] di appello, per il giudizio in cassazione e per il giudizio di rinvio.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico del soccombente
. Controparte_9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. introdotto da Pt_1
e , ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] CP_1
1. in accoglimento dell'appello proposto da e , riforma la Parte_1 CP_1 sentenza n. 606/2011 del Tribunale di Potenza e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
al pagamento, in favore di e , in qualità di eredi di
[...] Parte_1 CP_1 a titolo di risarcimento del danno, della somma di € Persona_1
217.576,37, oltre ulteriori interessi e rivalutazione come in motivazione;
2. condanna il a rimborsare le spese di lite sostenute da Controparte_2 Pt_1
e , in qualità di eredi di , per il primo
[...] CP_1 Persona_1 grado di giudizio, per il grado di appello, per il giudizio in cassazione e per il giudizio di rinvio, così liquidate:
• per il primo grado:
€ 352,11 per spese ed € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Armando IR che si è dichiarato antistatario;
• per il grado di appello:
€ 382,00 per spese ed € 10.060,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Armando IR che si è dichiarato antistatario;
• per il giudizio in cassazione:
€ 5.387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Armando IR che si è dichiarato antistatario;
• per il giudizio di rinvio:
€ 1.241,00 per spese ed € 10.060,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Armando IR che si è dichiarato antistatario;
3. pone definitivamente a carico del le spese di CTU. Controparte_9
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 23.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria