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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1101 di registro generale dell'anno 2023; promosso da
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BELEFFI MASSIMO (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BRUNI C.F._1
N. 2, FORLI', giusta procura in atti;
attore-opponente nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. CULOTTI GIUSEPPE (C.F. ), domiciliata in VIA C.F._2
NECROPOLI GROTTICELLE 26, 96100 SIRACUSA, in virtù di procura in atti;
convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, in via preliminare respingere la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
in via principale, dichiarare, allo stato, non dovuto, da parte di a l'importo Pt_1 Controparte_2 di cui al decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo e/o annullarlo;
respingere in ogni caso qualsiasi richiesta di pagamento formulata da nei confronti di con vittoria di spese legali del giudizio». Controparte_2 Pt_1
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, in via del tutto preliminare, per i motivi sopra esposti, considerata improcedibile l'opposizione proposta per cui si chiede il rigetto della stessa e la conferma del
1 decreto ingiuntivo;
nel merito, si insiste nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
218/2023 del 21.02.2023 del Tribunale di Forli e nelle denegata ipotesi si chiede concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate relative alle buste paga;
rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 218/2023 del 21.02.2023 del
Tribunale di Forli;
condannare la società in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Forli in Pt_1 via Grigioni n. 7 al pagamento in favore della in persona del legale rapp.te pro tempore della Controparte_2 somma di euro 30.246,78; con vittoria di spese e compensi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In forza del decreto ingiuntivo n. 218/23 del 21.02.2023, ha Controparte_2 ingiunto, nei confronti di il pagamento della somma, pari ad € 30.246,78, oltre Parte_1 interessi e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo di cui al contratto d'appalto sottoscritto in data 3.01.2011, avente ad oggetto: «la realizzazione di lavori di assemblaggio e saldatura di carpenteria metallica» (cfr. SAL e fatture nn. 98, 110 e 122 del 2022, all. 1, 2, 4 in fascicolo monitorio).
1.1. Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito l'inadempimento dell'appaltatore, Parte_1 evidenziando come, ai sensi del contratto stipulato, il pagamento del corrispettivo fosse subordinato all'esibizione documentale dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi
(unilav, lul, durc, F24, etc.) in favore dei dipendenti distaccati presso la propria sede, dichiarando come tali versamenti non venissero eseguiti dall'ingiungente sin dal mese di giugno 2022.
Inoltre, la difesa di parte opponente ha evidenziato come abbia tentato Controparte_2 di configurare come indennità di trasferta determinate somme all'interno delle buste paghe dei propri dipendenti, al fine di rendere le stesse esenti da tassazione e dai relativi obblighi contributivi, attuando una vera e propria evasione fiscale, anche essa idonea a giustificare, congiuntamente all'omessa esibizione della suddetta documentazione, il mancato pagamento da parte di Parte_1
Nel costituirsi, a concluso per il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
2. Ebbene, l'opposizione non merita accoglimento.
2.1. In sede monitoria, la società ingiungente ha ricostruito il rapporto tra le due società menzionando espressamente la clausola 10.2 del contratto e producendo i documenti giustificativi
(v. DURC, F24, UNILAV Mpoup Matar, LUL, UNILAV Aruna Darlington).
2 Nel presente giudizio di opposizione, la difesa di parte convenuta opposta ha versato in atti copia del messaggio di posta elettronica certificata del 27.12.2022, con cui il legale ribadiva di avere provveduto mensilmente ad inviare la documentazione richiesta allegando nuovamente una serie di documenti, tra cui viene indicato nuovamente il DURC 2023 (docc. 1-20).
2.2. Dal canto suo, l'opponente ha omesso di fornire circostanze estintive, modificative e/o impeditive in grado di paralizzare il pagamento del credito monitorio, limitandosi a chiedere di fissare udienza di precisazione delle conclusioni, con le note scritte del 15.10.2024.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 218/23 del 21.02.2023; condanna a corrispondere, in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che quantifica in € 3.800,00, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 8 gennaio 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
3
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1101 di registro generale dell'anno 2023; promosso da
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BELEFFI MASSIMO (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BRUNI C.F._1
N. 2, FORLI', giusta procura in atti;
attore-opponente nei confronti di
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. CULOTTI GIUSEPPE (C.F. ), domiciliata in VIA C.F._2
NECROPOLI GROTTICELLE 26, 96100 SIRACUSA, in virtù di procura in atti;
convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, in via preliminare respingere la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
in via principale, dichiarare, allo stato, non dovuto, da parte di a l'importo Pt_1 Controparte_2 di cui al decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo e/o annullarlo;
respingere in ogni caso qualsiasi richiesta di pagamento formulata da nei confronti di con vittoria di spese legali del giudizio». Controparte_2 Pt_1
Conclusioni per Controparte_1
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, in via del tutto preliminare, per i motivi sopra esposti, considerata improcedibile l'opposizione proposta per cui si chiede il rigetto della stessa e la conferma del
1 decreto ingiuntivo;
nel merito, si insiste nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
218/2023 del 21.02.2023 del Tribunale di Forli e nelle denegata ipotesi si chiede concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate relative alle buste paga;
rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 218/2023 del 21.02.2023 del
Tribunale di Forli;
condannare la società in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Forli in Pt_1 via Grigioni n. 7 al pagamento in favore della in persona del legale rapp.te pro tempore della Controparte_2 somma di euro 30.246,78; con vittoria di spese e compensi».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In forza del decreto ingiuntivo n. 218/23 del 21.02.2023, ha Controparte_2 ingiunto, nei confronti di il pagamento della somma, pari ad € 30.246,78, oltre Parte_1 interessi e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo di cui al contratto d'appalto sottoscritto in data 3.01.2011, avente ad oggetto: «la realizzazione di lavori di assemblaggio e saldatura di carpenteria metallica» (cfr. SAL e fatture nn. 98, 110 e 122 del 2022, all. 1, 2, 4 in fascicolo monitorio).
1.1. Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito l'inadempimento dell'appaltatore, Parte_1 evidenziando come, ai sensi del contratto stipulato, il pagamento del corrispettivo fosse subordinato all'esibizione documentale dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi
(unilav, lul, durc, F24, etc.) in favore dei dipendenti distaccati presso la propria sede, dichiarando come tali versamenti non venissero eseguiti dall'ingiungente sin dal mese di giugno 2022.
Inoltre, la difesa di parte opponente ha evidenziato come abbia tentato Controparte_2 di configurare come indennità di trasferta determinate somme all'interno delle buste paghe dei propri dipendenti, al fine di rendere le stesse esenti da tassazione e dai relativi obblighi contributivi, attuando una vera e propria evasione fiscale, anche essa idonea a giustificare, congiuntamente all'omessa esibizione della suddetta documentazione, il mancato pagamento da parte di Parte_1
Nel costituirsi, a concluso per il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
2. Ebbene, l'opposizione non merita accoglimento.
2.1. In sede monitoria, la società ingiungente ha ricostruito il rapporto tra le due società menzionando espressamente la clausola 10.2 del contratto e producendo i documenti giustificativi
(v. DURC, F24, UNILAV Mpoup Matar, LUL, UNILAV Aruna Darlington).
2 Nel presente giudizio di opposizione, la difesa di parte convenuta opposta ha versato in atti copia del messaggio di posta elettronica certificata del 27.12.2022, con cui il legale ribadiva di avere provveduto mensilmente ad inviare la documentazione richiesta allegando nuovamente una serie di documenti, tra cui viene indicato nuovamente il DURC 2023 (docc. 1-20).
2.2. Dal canto suo, l'opponente ha omesso di fornire circostanze estintive, modificative e/o impeditive in grado di paralizzare il pagamento del credito monitorio, limitandosi a chiedere di fissare udienza di precisazione delle conclusioni, con le note scritte del 15.10.2024.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 218/23 del 21.02.2023; condanna a corrispondere, in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che quantifica in € 3.800,00, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 8 gennaio 2025
Il Giudice Dott. Emanuele Picci
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