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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/11/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 273/2016
Il Giudice, dott.ssa IA MA,
rilevato che in data odierna si svolge l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc;
lette le note scritte depositate da parte attrice;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa IA MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 273 del registro generale affari civili dell'anno 2016
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Corleone (PA), via F. Bentivenga n. 185, presso lo studio dell'avv. Pierfranco Puccio che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
ATTORE
E
di residenza, domicilio, dimora, luogo di Controparte_1 ultima residenza e di nascita sconosciuti
CONVENUTO
avente ad oggetto: domanda di acquisto della proprietà per usucapione;
conclusioni dell'attore: come da note di trattazione scritta depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, conveniva in giudizio Parte_1
fu , al fine di essere riconosciuto proprietario esclusivo, per Controparte_1 CP_1 intervenuta usucapione, delle unità immobiliari situate a Corleone (Pa), così censite al catasto: foglio MU particella 1416, categoria A/6, classe 3, consistenza 2 vani;
foglio MU particella 1416, sub 1, categoria A/4, classe 3, consistenza 3 vani;
foglio MU particella 1416, sub 1, categoria A/6, classe 3, consistenza 2 vani.
A sostegno della domanda, deduceva di aver esercitato per oltre vent'anni il possesso uti dominus sui predetti immobili, intestati a . Controparte_1
All'udienza del 6.6.2016, il Giudice già assegnatario del fascicolo “Rilevato che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta rivolto nei confronti di un soggetto fisico indicato come
“Fratello fu di residenza, domicilio e dimora, luogo di ultima residenza e luogo CP_1 CP_1 di nascita sconosciuti”; rilevato che i dati identificativi non sono sufficienti, in assenza di alcun riferimento anagrafico quale il luogo e la data di nascita, ad identificare con sufficiente precisione il soggetto convenuto;
rilevato che il convenuto non si è costituito e che risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 2) dell'articolo 163 c.p.c.”, ha dichiarato la nullità dell'atto introduttivo, onerando l'attore di provvedere alla sua rinnovazione entro un termine perentorio.
Alla successiva udienza del 9.1.2017, il predetto Giudice, “Rilevata l'insufficienza degli accertamenti catastali espletati dalla parte attrice e la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti presso i registri immobiliari”, ha onerato parte attrice di tali adempimenti rinviando il procedimento.
Dopo una serie di rinvii dovuto al mutamento del Giudice e alle richieste dell'attore (cfr. verbali di udienza del 4.4.2018 e 21.1.2019), all'udienza del 10.9.2020 il successivo Giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto.
In seguito la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e prove testimoniali e rimessa sul ruolo da questo Giudice con ordinanza del 13.3.2024, invitando l'attore a dedurre sulla validità della notifica dell'atto introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 150 cpc., in forza di decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale del
6.7.2018.
Con ordinanza del 12.7.2024, “considerato che, ai fini del compiuto perfezionamento della notifica in questione, oltre alla pubblicazione in G.U. – di cui l'attore ha fornito dimostrazione – è necessario il deposito dell'atto presso la casa comunale, che deve essere attestato dall'U.g., secondo quanto disposto dal co. 4 dell'art. 150 cpc, non sussistente nel caso di specie, come attestato dall'Unep; rilevato che la mancanza delle formalità previste dall'articolo appena richiamato determina non già la nullità della notifica bensì la inesistenza della stessa (Cass. n. 27520/2011); rilevato che simile accertamento, funzionale alla regolare instaurazione del contraddittorio, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio, mettendo perfino in discussione la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 150 cpc e dunque lo stesso provvedimento con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, che può essere sindacato dal Giudice del merito (Cass. n. 8082/2014); considerato, infatti, che "In mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami è sindacabile dal giudice del merito, la cui delibazione non deve arrestarsi alla verifica del compimento delle formalità prescritte dall'art. 150 cod. proc. civ., ma devespingersi anche a controllare l'effettiva ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per simile notifica” (Cass., n. 8082/2014; Cass. n. 10864/2014); ritenuto, inoltre, che nel caso in esame parte attrice non ha in alcun modo provato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 150 cpc, ossia la difficoltà di identificare l'unico soggetto convenuto in giudizio, non avendo provato di aver effettuato ricerche anagrafiche volte ad identificare CP_1
fu
[...] CP_1 ritenuto, per altro verso, che va dichiarata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 1, cpc, nella parte in cui non identifica compiutamente il convenuto (art. 163, n. 2, cpc)”, è stata, per un verso, dichiarata la nullità della citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164
e 163, n. 2 cpc, assegnando all'attore termine perentorio sino al 15 ottobre 2024 per provvedere alla sua rinnovazione, e, per altro verso, dichiarata l'inesistenza della notifica per pubblici proclami autorizzata con decreto del Presidente del Tribunale del 6.7.2018, onerando parte attrice di notificare l'atto introduttivo al convenuto nel rispetto del termine di comparizione.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.5.2025, l'attore invocava la notifica per pubblici proclami ritualmente eseguita e la adeguatezza delle ricerche catastali e ipotecarie svolte.
All'udienza cartolare del 21.11.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
*********
Così ricostruito l'iter processuale, va detto che il presente giudizio sarà definito facendo applicazione dell'art. 307 cpc per inattività qualificata della parte, secondo cui “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. […]”. (co. 3).
Peraltro, secondo l'art. 164, co. 3, cpc, “Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo”.
Ebbene, a fronte della prima declaratoria di nullità dell'atto di citazione per incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 2 cpc (cfr. verbale di udienza del 6.6.2016), con ordinanza del
12.7.2024 ), è stata, per un verso, dichiarata la nullità della citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 e 163, n. 2 cpc, assegnando all'attore termine perentorio sino al 15 ottobre 2024 per provvedere alla sua rinnovazione, e, per altro verso, dichiarata l'inesistenza della notifica per pubblici proclami autorizzata con decreto del Presidente del
Tribunale del 6.7.2018, onerando parte attrice di notificare l'atto introduttivo al convenuto nel rispetto del termine di comparizione, rispetto all'udienza fissata.
Ora, all'udienza del 27.6.2025 il sostituto processuale di parte attrice in ordine alla individuazione della parte convenuta, ha dedotto che “sono state prodotte le visure catastali, anche storiche, le visure ipotecarie, tutte con esito negativo” e che “le risultanze delle indagini esperite presso gli uffici anagrafici hanno dato anch'esse esito negativo”, affermando “che, in caso di mancata conoscenza delle generalità dei soggetti, l'art. 150 prevede la notifica per pubblici proclami, effettuata da parte attrice”, contestando “la sussistenza di un'inattività qualificata di parte attrice, dando atto che la mancata rinnovazione della citazione è dipesa dalla difficoltà di individuare il convenuto, questione non risolvibile”.
Invero, “L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è
l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (cass 23351/2024; Cass., n.
6352/2024).
La circostanza che l'unica indicazione contenuta nell'atto di citazione – di fatto mai rinnovato – in relazione al convenuto è fu , per quanto Controparte_1 CP_1 coincidente con quella riportata sulle visure catastali (anche aggiornate) non consente ad avviso di chi giudica l'esatta individuazione del convenuto che potrebbe anche essere deceduto ovvero soggetto non esistente, tenuto conto della scarsa valenza delle risultanze catastali.
Non aver effettuato ricerche anagrafiche approfondite – anche presso un comune limitrofo rispetto a quello dove sono ubicati i beni immobili oggetto di causa –, al fine di individuare elementi idonei e sufficienti a consentire una pur minima individuazione del convenuto, a fronte dell'ordine giudiziale di rinnovare la citazione, che è stata invece notificata nella sua forma originaria, anteriore alla declaratoria di nullità, costituisce, ad avviso di chi giudica, una inattività rilevante, sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 307, co. 3, cpc, che non può che determinare l'estinzione del giudizio.
Né la circostanza che sia stata ritualmente effettuata la notifica per pubblici proclami di un atto di citazione non rinnovato può assimilarsi ad un parziale adempimento all'ordine giudiziale.
Tale conclusione regge a fortiori ove si consideri la natura della domanda proposta e della eventuale conseguente pronuncia di accoglimento, senza considerare che in seguito alla declaratoria di inesistenza della (prima, di fatto non perfezionatasi) notifica per pubblici proclami, parte attrice avrebbe dovuto nuovamente effettuare ricerche anagrafiche accurate al fine di individuare notizie, dati e informazioni sul convenuto, del quale peraltro – a fronte della documentazione offerta non è chiara neanche la qualifica di legittimato passivo rispetto alla domanda proposta, fondata unicamente sulle risultanze catastali –.
In forza delle argomentazioni svolte, il giudizio deve dichiararsi estinto, lasciando le spese, incluse quelle per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto, a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara l'estinzione del giudizio;
lascia le spese di lite a carico dell'attore; pone le spese per l'occorsa ctu a carico dell'attore.
Termini Imerese, 21 novembre 2025
Il Giudice
IA MA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 273/2016
Il Giudice, dott.ssa IA MA,
rilevato che in data odierna si svolge l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc;
lette le note scritte depositate da parte attrice;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa IA MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 273 del registro generale affari civili dell'anno 2016
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Corleone (PA), via F. Bentivenga n. 185, presso lo studio dell'avv. Pierfranco Puccio che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
ATTORE
E
di residenza, domicilio, dimora, luogo di Controparte_1 ultima residenza e di nascita sconosciuti
CONVENUTO
avente ad oggetto: domanda di acquisto della proprietà per usucapione;
conclusioni dell'attore: come da note di trattazione scritta depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, conveniva in giudizio Parte_1
fu , al fine di essere riconosciuto proprietario esclusivo, per Controparte_1 CP_1 intervenuta usucapione, delle unità immobiliari situate a Corleone (Pa), così censite al catasto: foglio MU particella 1416, categoria A/6, classe 3, consistenza 2 vani;
foglio MU particella 1416, sub 1, categoria A/4, classe 3, consistenza 3 vani;
foglio MU particella 1416, sub 1, categoria A/6, classe 3, consistenza 2 vani.
A sostegno della domanda, deduceva di aver esercitato per oltre vent'anni il possesso uti dominus sui predetti immobili, intestati a . Controparte_1
All'udienza del 6.6.2016, il Giudice già assegnatario del fascicolo “Rilevato che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta rivolto nei confronti di un soggetto fisico indicato come
“Fratello fu di residenza, domicilio e dimora, luogo di ultima residenza e luogo CP_1 CP_1 di nascita sconosciuti”; rilevato che i dati identificativi non sono sufficienti, in assenza di alcun riferimento anagrafico quale il luogo e la data di nascita, ad identificare con sufficiente precisione il soggetto convenuto;
rilevato che il convenuto non si è costituito e che risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 2) dell'articolo 163 c.p.c.”, ha dichiarato la nullità dell'atto introduttivo, onerando l'attore di provvedere alla sua rinnovazione entro un termine perentorio.
Alla successiva udienza del 9.1.2017, il predetto Giudice, “Rilevata l'insufficienza degli accertamenti catastali espletati dalla parte attrice e la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti presso i registri immobiliari”, ha onerato parte attrice di tali adempimenti rinviando il procedimento.
Dopo una serie di rinvii dovuto al mutamento del Giudice e alle richieste dell'attore (cfr. verbali di udienza del 4.4.2018 e 21.1.2019), all'udienza del 10.9.2020 il successivo Giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto.
In seguito la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e prove testimoniali e rimessa sul ruolo da questo Giudice con ordinanza del 13.3.2024, invitando l'attore a dedurre sulla validità della notifica dell'atto introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 150 cpc., in forza di decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale del
6.7.2018.
Con ordinanza del 12.7.2024, “considerato che, ai fini del compiuto perfezionamento della notifica in questione, oltre alla pubblicazione in G.U. – di cui l'attore ha fornito dimostrazione – è necessario il deposito dell'atto presso la casa comunale, che deve essere attestato dall'U.g., secondo quanto disposto dal co. 4 dell'art. 150 cpc, non sussistente nel caso di specie, come attestato dall'Unep; rilevato che la mancanza delle formalità previste dall'articolo appena richiamato determina non già la nullità della notifica bensì la inesistenza della stessa (Cass. n. 27520/2011); rilevato che simile accertamento, funzionale alla regolare instaurazione del contraddittorio, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio, mettendo perfino in discussione la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 150 cpc e dunque lo stesso provvedimento con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, che può essere sindacato dal Giudice del merito (Cass. n. 8082/2014); considerato, infatti, che "In mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami è sindacabile dal giudice del merito, la cui delibazione non deve arrestarsi alla verifica del compimento delle formalità prescritte dall'art. 150 cod. proc. civ., ma devespingersi anche a controllare l'effettiva ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per simile notifica” (Cass., n. 8082/2014; Cass. n. 10864/2014); ritenuto, inoltre, che nel caso in esame parte attrice non ha in alcun modo provato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 150 cpc, ossia la difficoltà di identificare l'unico soggetto convenuto in giudizio, non avendo provato di aver effettuato ricerche anagrafiche volte ad identificare CP_1
fu
[...] CP_1 ritenuto, per altro verso, che va dichiarata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 1, cpc, nella parte in cui non identifica compiutamente il convenuto (art. 163, n. 2, cpc)”, è stata, per un verso, dichiarata la nullità della citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164
e 163, n. 2 cpc, assegnando all'attore termine perentorio sino al 15 ottobre 2024 per provvedere alla sua rinnovazione, e, per altro verso, dichiarata l'inesistenza della notifica per pubblici proclami autorizzata con decreto del Presidente del Tribunale del 6.7.2018, onerando parte attrice di notificare l'atto introduttivo al convenuto nel rispetto del termine di comparizione.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.5.2025, l'attore invocava la notifica per pubblici proclami ritualmente eseguita e la adeguatezza delle ricerche catastali e ipotecarie svolte.
All'udienza cartolare del 21.11.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
*********
Così ricostruito l'iter processuale, va detto che il presente giudizio sarà definito facendo applicazione dell'art. 307 cpc per inattività qualificata della parte, secondo cui “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. […]”. (co. 3).
Peraltro, secondo l'art. 164, co. 3, cpc, “Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo”.
Ebbene, a fronte della prima declaratoria di nullità dell'atto di citazione per incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 2 cpc (cfr. verbale di udienza del 6.6.2016), con ordinanza del
12.7.2024 ), è stata, per un verso, dichiarata la nullità della citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 e 163, n. 2 cpc, assegnando all'attore termine perentorio sino al 15 ottobre 2024 per provvedere alla sua rinnovazione, e, per altro verso, dichiarata l'inesistenza della notifica per pubblici proclami autorizzata con decreto del Presidente del
Tribunale del 6.7.2018, onerando parte attrice di notificare l'atto introduttivo al convenuto nel rispetto del termine di comparizione, rispetto all'udienza fissata.
Ora, all'udienza del 27.6.2025 il sostituto processuale di parte attrice in ordine alla individuazione della parte convenuta, ha dedotto che “sono state prodotte le visure catastali, anche storiche, le visure ipotecarie, tutte con esito negativo” e che “le risultanze delle indagini esperite presso gli uffici anagrafici hanno dato anch'esse esito negativo”, affermando “che, in caso di mancata conoscenza delle generalità dei soggetti, l'art. 150 prevede la notifica per pubblici proclami, effettuata da parte attrice”, contestando “la sussistenza di un'inattività qualificata di parte attrice, dando atto che la mancata rinnovazione della citazione è dipesa dalla difficoltà di individuare il convenuto, questione non risolvibile”.
Invero, “L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è
l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (cass 23351/2024; Cass., n.
6352/2024).
La circostanza che l'unica indicazione contenuta nell'atto di citazione – di fatto mai rinnovato – in relazione al convenuto è fu , per quanto Controparte_1 CP_1 coincidente con quella riportata sulle visure catastali (anche aggiornate) non consente ad avviso di chi giudica l'esatta individuazione del convenuto che potrebbe anche essere deceduto ovvero soggetto non esistente, tenuto conto della scarsa valenza delle risultanze catastali.
Non aver effettuato ricerche anagrafiche approfondite – anche presso un comune limitrofo rispetto a quello dove sono ubicati i beni immobili oggetto di causa –, al fine di individuare elementi idonei e sufficienti a consentire una pur minima individuazione del convenuto, a fronte dell'ordine giudiziale di rinnovare la citazione, che è stata invece notificata nella sua forma originaria, anteriore alla declaratoria di nullità, costituisce, ad avviso di chi giudica, una inattività rilevante, sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 307, co. 3, cpc, che non può che determinare l'estinzione del giudizio.
Né la circostanza che sia stata ritualmente effettuata la notifica per pubblici proclami di un atto di citazione non rinnovato può assimilarsi ad un parziale adempimento all'ordine giudiziale.
Tale conclusione regge a fortiori ove si consideri la natura della domanda proposta e della eventuale conseguente pronuncia di accoglimento, senza considerare che in seguito alla declaratoria di inesistenza della (prima, di fatto non perfezionatasi) notifica per pubblici proclami, parte attrice avrebbe dovuto nuovamente effettuare ricerche anagrafiche accurate al fine di individuare notizie, dati e informazioni sul convenuto, del quale peraltro – a fronte della documentazione offerta non è chiara neanche la qualifica di legittimato passivo rispetto alla domanda proposta, fondata unicamente sulle risultanze catastali –.
In forza delle argomentazioni svolte, il giudizio deve dichiararsi estinto, lasciando le spese, incluse quelle per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto, a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara l'estinzione del giudizio;
lascia le spese di lite a carico dell'attore; pone le spese per l'occorsa ctu a carico dell'attore.
Termini Imerese, 21 novembre 2025
Il Giudice
IA MA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.