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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA EO,
in esito all'udienza del 7 ottobre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 910/2025 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Oreste Puglisi, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
CO TI e SI LL VA, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.2.2025 premetteva di essere dipendente Parte_1 dell' di con la qualifica di Parte_2 CP_1 infermiere con articolazione dell'orario di lavoro su 36 ore settimanali e con turni di mattina, pomeriggio e notte.
1 Lamentava che il datore di lavoro non riconosceva il diritto al buono pasto ai propri dipendenti allorquando l'orario di lavoro da questi osservato era inferiore alle 8 ore continuative, ai sensi dell'art. 20 del C.C.I.A. stipulato con le organizzazioni sindacali territoriali il 27/10/2008.
Rilevava che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità era disciplinato dall'art. 29 del
CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL 31/7/2009, nonché dall'art. 43, c. 4, CCNL 2/11/2022.
Affermava che il diritto alla pausa, dunque, veniva riconosciuto al lavoratore dalla contrattazione nazionale di categoria e dall'art. 8 del Dlgs n.66/2003, nel caso in cui la prestazione lavorativa giornaliera eccedesse le 6 ore ed evidenziava che la contrattazione integrativa, a completamento, poteva definire soltanto la durata della pausa e la sua collocazione temporale (prima, durante o dopo il turno lavorativo).
Sosteneva che, pertanto, l'art. 20 del citato C.C.I.A. - Personale comparto stipulato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali territoriali era nullo, nella parte in cui determinava in 8 ore il limite oltre il quale il lavoratore aveva diritto alla pausa, disciplinando una materia non espressamente delegatale dalla contrattazione nazionale.
Deduceva, non potendo usufruire del servizio mensa, di avere diritto al buono pasto per i turni eccedenti le sei ore e conseguentemente al risarcimento dei danni e/o rimborso quota per aver dovuto,
a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui aveva espletato attività lavorativa in turni antimeridiani, pomeridiani e notturni superiori a sei ore, esclusi i turni superiori alle 8 ore per i quali affermava di aver ottenuto l'erogazione dei buoni pasto. Quantificava l'ammontare complessivo dovuto in euro 4.473,00 per il periodo da dicembre 2019 a gennaio 2025.
Chiedeva preliminarmente di dichiarare nullo l'art.20 del C.C.I.A. del 27/10/2008 nella parte in cui determinava in 8 ore il limite oltre il quale il lavoratore aveva diritto alla pausa e quindi al buono pasto e, conseguentemente, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, di riconoscere e dichiarare che il ricorrente aveva diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo antimeridiano, pomeridiano e notturno eccedente le sei ore;
conseguentemente, riconoscere e dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni e/o rimborso quota per aver dovuto,
a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui aveva espletato attività lavorativa in turni superiori a sei ore;
di condannare l' , a Controparte_2 titolo di risarcimento danni e/o rimborso, al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
4.473,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2 2.- L di si costituiva in giudizio con Controparte_1 CP_1 memoria del 22.4.2025.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto nullo per genericità.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso deducendo di avere correttamente provveduto, in conformità all'art. 20 C.C.I.A., a riconoscere al ricorrente un numero di buoni pasto corrispondente ai turni superiori alle 8 ore (compresi quindi i turni notturni).
Contestava, inoltre, l'eccezione di nullità dell'art. 20 del C.C.I.A. evidenziando che lo stesso non si poneva comunque in contrasto con la disciplina dei C.C.N.L. richiamati da parte ricorrente.
Contestava che il ricorrente fosse stato sempre turnista su tre turni (pomeriggio-mattina-notte), che avesse svolto il numero di turni così come dallo stesso indicati nel periodo oggetto del ricorso superiori alle sei ore (turni peraltro non indicati in maniera specifica), che a ciò fosse stato autorizzato, che avesse avuto diritto, fosso stato autorizzato ed avesse effettivamente fruito di un surplus di orario fino a quindici minuti per la vestizione/svestizione, passaggio di consegne.
Sottolineava, in particolare, che il ricorrente, nel periodo oggetto di ricorso, era stato prima in servizio giornaliero su due turni 35 ore fino al maggio 2021 poi turnista su tre turni dall'1 giugno 2021 e successivamente giornaliero in settimana corta dal 18 ottobre 2021, con turni dalle 7.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì e rientri pomeridiani il martedì e giovedì (quindi con turni di sei ore al giorno ad eccezione dei due rientri di 9 ore) e precisava che l' aveva versato sempre correttamente i CP_1 buoni pasto all'istante per le giornate di rientro.
Rilevava che il ricorrente non aveva indicato neanche le giornate e/o turni per i quali pretendeva di ottenere il buono pasto in quanto eccedenti le sei ore, turni il cui svolgimento comunque l'Azienda contestava, posto che non risultava alcuna autorizzazione per il dipendente allo svolgimento di turni eccedenti le sei ore. Negava che il ricorrente avesse necessità di tempi ulteriori rispetto all'ordinario orario di servizio per la vestizione/svestizione e/o passaggio di consegne, e che tale attività fosse necessaria rispetto all'attività lavorativa dallo stesso svolta.
Precisava che il buono pasto era connesso ad una pausa, destinata al pasto, ed il sorgere del diritto dipendeva dal fatto che quella pausa fosse stata in concreto fruita, ed in mancanza della stessa non poteva essere erogato.
Specificava altresì che il costo del pasto sarebbe stato eventualmente quello stabilito dal CCNL, ossia
€ 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro, che erano i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal D.P.R. n. 270/1987 e dal D.P.R. n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e
3 8000 lire l'Azienda) e che comunque avrebbero dovuto essere detratti dal conteggio i buoni pasto già erogati per i turni superiori alle 8 ore e per i giorni di rientro. Eccepiva la prescrizione del diritto reclamato dal ricorrente per il periodo antecedente il quinquennio dalla data di notifica del ricorso.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c.; in subordine, nel merito, chiedeva di ritenere e dichiarare inammissibile e/o comunque infondato il ricorso;
in ulteriore subordine, nel caso di accoglimento anche parziale del ricorso, di ridurre nei limiti del giusto e del provato il risarcimento del danno e/o comunque le somme eventualmente dovute dall'A.O.U. a qualsivoglia titolo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Concesso alle parti termine per note difensive, l'udienza del 7 ottobre 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di nullità del ricorso non è meritevole di accoglimento.
L'atto introduttivo del presente giudizio risulta infatti sufficientemente determinato sia nel petitum che nella causa petendi, avendo il ricorrente esposto gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno delle proprie domande ed allegato i fogli presenza tramite cui risalire ai turni di lavoro espletati, avendo così consentito all' resistente il pieno e consapevole esercizio del proprio diritto di CP_1 difesa.
5. Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28/11/2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 1/3/2021 n. 5547; id., 21/10/2020 n.
22985).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, il quale afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende,
4 mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non
è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è stato più recentemente regolato dal CCNL
Comparto Sanità 2019-2021. Il comma 4 dell'art. 43 CCNL 2.11.2022 ha infatti precisato che,
“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche
e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa
e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun
Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett.g)”.
La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato la prima Per_1 notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo “possono” che crea non pochi problemi interpretativi.
Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto 5 organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive.
L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende.
Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , Controparte_3 non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008
(“In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
L'art. 43 del CCNL 2.11.2022 comparto Sanità disciplina l'articolazione dell'orario di lavoro nei seguenti termini:
“1. L'orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro persegue i seguenti obiettivi:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza;
- conciliazione tempi di vita e di lavoro;
6 - equa distribuzione dei carichi di lavoro.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore. La programmazione oraria della turnistica deve essere, di norma, formalizzata almeno entro il giorno 20 del mese precedente;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a quattro mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico- fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore;
g) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare dei genitori di figli minori di 12 anni con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi lavoratori turnisti e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
h) nel caso di genitori, anche adottivi, di figli studenti del primo ciclo dell'istruzione con disturbi specifici di apprendimento (DSA) impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
7 i) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per l'assolvimento della funzione genitoriale dei dipendenti genitori di figli minori, entrambi turnisti, consentendo ai medesimi lo svolgimento di turni di servizio opposti;
j) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale.
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa
e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa
e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun
Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g).
[…] 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, al personale sanitario e sociosanitario sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 27 (Orario di lavoro) del CCNL del 21 maggio
2018”.
Si individuano quindi, all'interno del comparto Sanità, orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni eccedenti il normale orario di lavoro laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore.
L'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 43 del CCNL 2019-21 attiene solo alla circostanza della fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia incompatibile.
Appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
8 La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso del comparto Sanità i riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni
“Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti […] in relazione alla particolare articolazione dell'orario” (art. 29 CCNL integrativo 2001) e “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto” (art. 43, c.
4, CCNL 2022).
Non è, ulteriormente, possibile richiamare la circolare dell'Assessorato Sanità della Regione Siciliana del 20 aprile 1995 sulle mense aziendali perché facente riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 33 D.P.R. n. 270/1987 che, per quanto simile all'art. 29 CCNL Integrativo del 2001, è dallo stesso esplicitamente disapplicato. Inoltre, essendo per l'appunto il CCNL in oggetto successivo alla circolare in questione oltre che alla norma da tale circolare analizzata, risulta più opportuno interpretare l'art. 29 alla luce di principi più attuali derivanti dall'analisi del panorama legislativo in materia di pause e buoni pasto.
In riferimento al più generale diritto alla pausa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 (attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, 9 fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa.
Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel
CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Orbene, l'art. 20 C.C.I.A. Personale del Comparto, sottoscritto il 27.10.2008, ed applicato al personale dell' resistente, si pone in contrasto con la legge e con il CCNL di categoria, CP_1 laddove limita invece l'accesso al servizio sostitutivo della mensa soltanto a coloro che svolgono attività lavorativa superiore alle 8 ore lavorative: “
1. L' , compatibilmente con le disponibilità CP_1 complessive del bilancio, impiega annualmente proprie risorse per il servizio sostitutivo di mensa per il personale il cui onere è a totale carico dell' . Dalla data di entrata in vigore del presente CP_1
C.C.I.A. il valore del buono pasto viene fissato in € 8,00.
2. L'attribuzione del buono pasto al singolo dipendente avviene in caso di orario di lavoro non inferiore a otto ore, oltre a minimo 10' di pausa pranzo nel caso di servizio che non obblighi il dipendente alla continua presenza sul posto di lavoro.
3. L'attribuzione del buono pasto è inoltre prevista per l'attività lavorativa che si prolunga oltre le 8 ore lavorative conseguente o ad una programmazione preventiva (ad esempio servizio notturno in ambito assistenziale, attività giornaliera con rientro programmato in ambito non assistenziale), o a comprovate esigenze di servizio che, seppur non programmate, obblighino alla prosecuzione dell'attività oltre l'orario programmato e siano debitamente autorizzate dal Responsabile dell'U.O. di appartenenza.
4. I buoni pasto verranno erogati con cadenza mensile, entro i due mesi successivi alla fine di ogni periodo di riferimento, e comunque dopo che siano stati effettuati i necessari controlli da parte dei
Responsabili della gestione amministrativa di ogni Struttura e dal Settore Gestione delle Risorse
Umane.
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5. Gli oneri fiscali dovuti per la parte del valore del buono pasto eccedente la quota esente, posti a carico del dipendente per la quota di sua competenza e dell'amministrazione per la quota a carico ente, sono trattenuti con la retribuzione del mese in cui i buoni pasto vengono consegnati al dipendente o con quella del mese immediatamente successivo”.
Non può pertanto considerarsi il monte delle 8 ore di cui al contratto integrativo 2008 invocato dall' perché in contrasto con la legge e con la contrattazione nazionale, essendo riservata al CP_1
CCNL “la competenza nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”.
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti.
L'avverbio “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 pare fare riferimento alle possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta. In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del
D.Lgs. n. 66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 CCNL 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
11 Ancor meno problematica è l'ipotesi in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi sia, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa. L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
6.- Con riferimento alla posizione del ricorrente, quest'ultimo afferma di lavorare secondo una turnazione corrispondente a 36 ore settimanali con turni eccedenti le sei ore.
In realtà, dalla documentazione in atti e, in particolare, dai fogli presenze e dalla scheda di presa di servizio del 18.10.2021, emerge che il ricorrente era stato prima in servizio giornaliero su due turni fino al maggio 2021, poi turnista su tre turni dall'1 giugno 2021, e successivamente giornaliero in settimana corta dal 18 ottobre 2021, con turni dalle 7.30 alle 13.30 e due rientri pomeridiani (quindi con turni di sei ore al giorno ad eccezione dei due rientri di 9 ore).
Occorre inoltre richiamare l'art. 9 del C.C.I.A. del 27.10.2008, che, per quanto concerne le “Fasce orarie di servizio”, alla lett. b.1, riguardante il "Personale dell'area socio-sanitaria che opera in turni", così dispone:
“Ordinariamente il personale turnista svolge il proprio servizio sulle 24 ore (H24). In relazione a specifiche esigenze delle UU.OO., può essere individuato personale turnista che articola il suo orario sulle 12 ore (H12).
Al personale che presta servizio su turni (H12 o H24) si applica il comma 5 dell'art.25 C.C.N.L. del
09/08/2000, così come modificato dagli art. 7 e 12 C.C.N.L. del 27/01/2005, con riduzione dell'orario di lavoro da 36 a 35 ore. Ai fini dell'applicazione di detto articolo, si prevede la riorganizzazione dei turni di lavoro in modo da rendere inalterato il costo del personale turnista, senza variazione del numero di addetti e del budget di straordinario assegnato all'U.O. di appartenenza. Eventuale lavoro in eccedenza rispetto al debito orario verrà compensato con recupero orario, salvo autorizzazioni preventive di lavoro straordinario nel limite del budget assegnato all'U.O..
Dato il particolare profilo delle prestazioni da erogare non è possibile individuare una fascia oraria di compresenza, bensì il personale inserito in dette turnazioni deve assicurare la propria presenza secondo i seguenti orari:
Turnisti sulle 24 ore:
Entrata ore 07,00 uscita ore 13,00
Entrata ore 13,00 uscita ore 20,00
12 Entrata ore 20,00 uscita ore 07,00.
Turnisti sulle 12 ore:
Entrata ore 07,00 uscita ore 13,00
Entrata ore 07,30 uscita ore 13,30
Entrata ore 08,00 uscita ore 14,00
Entrata ore 13,00 uscita ore 19,00
Entrata ore 13,30 uscita ore 19,30
Entrata ore 14,00 uscita ore 20,00
Non è previsto l'ingresso del personale turnista prima dell'orario programmato, per cui l'intervallo di tempo tra l'entrata e l'orario di inizio del turno non viene conteggiato come presenza attiva, ad eccezione di un periodo di tolleranza di quindici minuti. Anche il periodo trascorso dalla fine del turno programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di quindici minuti per consentire
l'eventuale preparazione del subentrante e il passaggio di consegne. Ogni caso eccezionale, in deroga, andrà formalmente autorizzato dal Responsabile della struttura, anche a posteriori, e determinerà la rettifica manuale del tempo lavorato a cura della funzione amministrativa del
Dipartimento di appartenenza o del Settore Gestione Risorse Umane delegata alla Gestione delle
Presenze”.
Il medesimo art. 9 C.C.I.A.A., alla b.2, riguardante il “Personale dell'area socio-sanitaria che opera con orario giornaliero”, statuisce che “Il personale dell'area socio-sanitaria che opera con orario giornaliero presta servizio secondo le tipologie orarie già indicate per il Personale dell'area tecnica, amministrativa e professionale che presta servizio nei Dipartimenti ad Attività Integrata. La tipologia di servizio dovrà essere concordata con il Responsabile dell'U.O. e correlata alle esigenze funzionali della stessa in modo da assicurare l'ottimale organizzazione dell'attività assistenziale”. Pt_3
A propria volta alla lett. a), relativa al “Personale dell'area tecnica, amministrativa e professionale”, per quanto di interesse, viene previsto che “'L'orario di lavoro si conforma alle seguenti tipologie, alternative tra loro:
A: Orario su cinque giorni (di regola dal lunedì al venerdì), con due rientri pomeridiani o antimeridiani e relativa interruzione da 10 minuti a 2 ore per pausa pranzo (nr. 3 giorni da 6 ore, e
n. 2 giorni da 9 ore lavorative con pausa pranzo di almeno 10 minuti).
13 B: Orario su sei giorni (di regola dal lunedì al sabato), della durata di 6 ore giornaliere.
Il personale che presta il proprio servizio su cinque giorni la settimana deve di regola adottare una tipologia oraria che preveda rientri pomeridiani, per assicurare l'apertura pomeridiana al pubblico delle strutture.
Il personale che svolge la propria attività secondo la tipologia "A", nei giorni di rientro programmato
è obbligato ad effettuare una "pausa pranzo", non inferiore a 10 minuti, compresa tra le ore 13,31 e le ore 15,29. Qualora il dipendente dovesse effettuare una "pausa pranzo" in un tempo inferiore a 10 minuti, il sistema di rilevazione presenze prolungherà la stessa fino ai 10 minuti previsti di interruzione.
Eventuali occasionali deroghe all'orario di servizio programmato potranno essere autorizzate direttamente dal Responsabile dell'U.O., su motivata richiesta del dipendente, a condizione che venga comunque garantita l'apertura pomeridiana della struttura, se prevista, e fermo restando comunque l'obbligo per il dipendente di assolvere il proprio debito orario di 36 ore settimanali. In casi particolari, l'orario ordinario del dipendente può essere articolato nel pomeriggio, prevedendo rientri antimeridiani in caso di articolazione su cinque giorni la settimana.
Non è previsto l'ingresso del personale dell'area tecnica, amministrativa e professionale prima dell'orario programmato, per cui l'intervallo di tempo tra l'entrata e l'orario di inizio di lavoro non viene conteggiato come presenza attiva. Anche il periodo trascorso dalla fine dell'orario programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di trenta minuti. Ogni caso eccezionale, in deroga, andrà formalmente autorizzato dal Responsabile della struttura, anche a posteriori, e determinerà la rettifica manuale del tempo lavorato a cura della funzione amministrativa del
Dipartimento di appartenenza o del Settore Gestione Risorse Umane delegata alla Gestione delle
Presenze”.
Come emerge dai fogli presenza allegati in atti, la turnazione del ricorrente è conforme a quella prevista dall'art. 9, lett. b.1) del C.C.I.A. del 27.10.2008 fino al 17.10.2021, in quanto articolata dapprima su due turni e successivamente su tre turni (mattutini, pomeridiani e notturni). Dal
18.10.2021, invece, il ricorrente ha prestato la propria attività con orario lavorativo giornaliero distribuito su cinque giorni settimanali, con due rientri pomeridiani a settimana. Per quanto riguarda i turni notturni ed i rientri pomeridiani, l' ha documentato di aver corrisposto i buoni pasto, CP_1 trattandosi di turni di durata addirittura superiore alle 8 ore. Si evince peraltro, dai conteggi formulati dal ricorrente, che questi riguardano esclusivamente i turni mattutini e pomeridiani superiori alle sei
14 ore, con esclusione di quelli notturni e di quelli che prevedevano il rientro pomeridiano, sicché deve logicamente desumersi che per quelli notturni e per quelli con rientro i buoni pasto siano stati regolarmente corrisposti.
Per quanto riguarda i turni pomeridiani di durata formale pari a 7 ore, non v'è dubbio che il ricorrente abbia diritto alla mensa o all'erogazione dello stesso in modalità sostitutive, laddove svolti per durata superiore alle 6 ore.
Maggiori dubbi interpretativi riguardano i turni di durata formale pari a 6 ore. Ebbene, nell'art. 43, c.
12, CCNL 2.11.2022, che disciplina il riconoscimento dei tempi necessari a vestizione, svestizione e passaggi di consegne dei lavoratori, vengono espressamente “fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
L'ultimo paragrafo dell'art. 9, lett. b.1) del C.C.I.A. del 27.10.2008, costituisce clausola di maggior favore nei confronti dei dipendenti turnisti dell'Azienda resistente, disponendo che “Non è previsto
l'ingresso del personale turnista prima dell'orario programmato, per cui l'intervallo di tempo tra
l'entrata e l'orario di inizio del turno non viene conteggiato come presenza attiva, ad eccezione di un periodo di tolleranza di quindici minuti. Anche il periodo trascorso dalla fine del turno programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di quindici minuti per consentire l'eventuale preparazione del subentrante e il passaggio di consegne”.
Allo stesso modo, nell'art. 9, lett. a) del C.C.I.A. del 27.10.2008, è prevista un'ulteriore clausola di maggior favore per il personale con orario giornaliero: “Non è previsto l'ingresso del personale dell'area tecnica, amministrativa e professionale prima dell'orario programmato, per cui l'intervallo di tempo tra l'entrata e l'orario di inizio di lavoro non viene conteggiato come presenza attiva. Anche il periodo trascorso dalla fine dell'orario programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di trenta minuti”.
Dunque, per il personale dell'area socio-sanitaria turnista, l'intervallo di tempo tra la timbratura d'entrata e l'inizio del turno programmato (nel limite di quindici minuti) e quello tra la fine del turno programmato e la timbratura d'uscita (sempre nel limite di quindici minuti) vengono considerati quali presenza attiva al lavoro e tempo lavorato del dipendente. Analogamente, per il personale dell'area socio-sanitaria con orario giornaliero, l'intervallo di tempo tra la fine del turno programmato e la timbratura d'uscita (nel limite di trenta minuti) viene considerato quale tempo lavorato del dipendente.
15 La circostanza trova riscontro proprio nei fogli presenza allegati in atti, nei quali tali periodi che eventualmente precedono l'inizio o seguono la fine del turno vengono conteggiati dall'Azienda quali periodi lavorati (entro i limiti contrattuali anzidetti).
È dunque riscontrabile, anche in tali occasioni, il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore.
Tenuto conto delle esigenze dell' e della peculiarità della prestazione lavorativa del CP_1 ricorrente, e della carenza di prova in ordine alla sussistenza di un apposito servizio mensa, con riferimento ai turni svolti per durata superiore alle 6 ore e atteso il divieto di monetizzazione del buono pasto di cui al CCNL, in relazione ad essi va riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto.
7. In ordine al quantum debeatur, l'eccezione di prescrizione non risulta meritevole di accoglimento.
Come specificato dall'art. 20, c. 4, CCIA, i buoni pasto vengono erogati entro i due mesi successivi alla fine di ogni periodo di riferimento, e dunque, tenuto conto che il primo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione è costituito dalla pec del 15.2.2025, la richiesta risarcitoria per i turni espletati dal dicembre 2019 al gennaio 2025 non può dirsi prescritta.
I turni di servizio eccedenti le 6 ore, prestati dal ricorrente nel periodo dal dicembre 2019 al gennaio
2025, ad eccezione dei turni per i quali è stato già corrisposto il buono pasto, risultano essere almeno
639, così come comprovato dai tabulati prodotti in allegato al ricorso. Il costo del pasto è quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 a carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal D.P.R. n. 270/1987 e dal D.P.R. n. 384/1990
(2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda). Non può infatti trovare applicazione il diverso importo lordo di euro 8,00 indicato all'art. 20 C.C.I.A., in quanto disposizione di maggior favore prevista esclusivamente per i turni con orario di lavoro superiore alle otto ore ovvero per attività lavorativa prolungata oltre le otto ore ma nelle sole ipotesi, la cui sussistenza non è stata provata nel presente giudizio, di cui al comma 3 del medesimo articolo (attività lavorativa programmata preventivamente o autorizzata dal Responsabile). A tale calcolo ha aderito lo stesso ricorrente con le ultime note scritte depositate in atti, riducendo la somma inizialmente chiesta.
8. L va, dunque, condannata Controparte_2 al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.639,07 per il periodo dicembre
2019 – gennaio 2025 a titolo di risarcimento del danno allo stesso derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
16 Da tale somma non va detratto l'importo dei buoni pasto corrisposti dall' in quanto riferiti a CP_1
“turni” esclusi dai conteggi effettuati da parte ricorrente e già allo stesso corrisposti dall' CP_1
Le superiori statuizioni assorbono ogni ulteriore domanda spiegata dalle parti.
9. Il parziale accoglimento della domanda e il comportamento processuale delle parti giustifica la compensazione di un quarto delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 20.2.2025 nei confronti dell' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria
[...] difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente alla mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e condanna, per l'effetto, l' resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di CP_1
€ 2.639,07 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra il dicembre 2019 e il gennaio 2025, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna altresì l' resistente alla rifusione di tre quarti delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 984,75 per compensi professionali, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a. che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi, compensando la restante quota.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 8 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
RA EO
17 18
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA EO,
in esito all'udienza del 7 ottobre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 910/2025 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Oreste Puglisi, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
CO TI e SI LL VA, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.2.2025 premetteva di essere dipendente Parte_1 dell' di con la qualifica di Parte_2 CP_1 infermiere con articolazione dell'orario di lavoro su 36 ore settimanali e con turni di mattina, pomeriggio e notte.
1 Lamentava che il datore di lavoro non riconosceva il diritto al buono pasto ai propri dipendenti allorquando l'orario di lavoro da questi osservato era inferiore alle 8 ore continuative, ai sensi dell'art. 20 del C.C.I.A. stipulato con le organizzazioni sindacali territoriali il 27/10/2008.
Rilevava che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità era disciplinato dall'art. 29 del
CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL 31/7/2009, nonché dall'art. 43, c. 4, CCNL 2/11/2022.
Affermava che il diritto alla pausa, dunque, veniva riconosciuto al lavoratore dalla contrattazione nazionale di categoria e dall'art. 8 del Dlgs n.66/2003, nel caso in cui la prestazione lavorativa giornaliera eccedesse le 6 ore ed evidenziava che la contrattazione integrativa, a completamento, poteva definire soltanto la durata della pausa e la sua collocazione temporale (prima, durante o dopo il turno lavorativo).
Sosteneva che, pertanto, l'art. 20 del citato C.C.I.A. - Personale comparto stipulato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali territoriali era nullo, nella parte in cui determinava in 8 ore il limite oltre il quale il lavoratore aveva diritto alla pausa, disciplinando una materia non espressamente delegatale dalla contrattazione nazionale.
Deduceva, non potendo usufruire del servizio mensa, di avere diritto al buono pasto per i turni eccedenti le sei ore e conseguentemente al risarcimento dei danni e/o rimborso quota per aver dovuto,
a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui aveva espletato attività lavorativa in turni antimeridiani, pomeridiani e notturni superiori a sei ore, esclusi i turni superiori alle 8 ore per i quali affermava di aver ottenuto l'erogazione dei buoni pasto. Quantificava l'ammontare complessivo dovuto in euro 4.473,00 per il periodo da dicembre 2019 a gennaio 2025.
Chiedeva preliminarmente di dichiarare nullo l'art.20 del C.C.I.A. del 27/10/2008 nella parte in cui determinava in 8 ore il limite oltre il quale il lavoratore aveva diritto alla pausa e quindi al buono pasto e, conseguentemente, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, di riconoscere e dichiarare che il ricorrente aveva diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo antimeridiano, pomeridiano e notturno eccedente le sei ore;
conseguentemente, riconoscere e dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni e/o rimborso quota per aver dovuto,
a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui aveva espletato attività lavorativa in turni superiori a sei ore;
di condannare l' , a Controparte_2 titolo di risarcimento danni e/o rimborso, al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
4.473,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2 2.- L di si costituiva in giudizio con Controparte_1 CP_1 memoria del 22.4.2025.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto nullo per genericità.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso deducendo di avere correttamente provveduto, in conformità all'art. 20 C.C.I.A., a riconoscere al ricorrente un numero di buoni pasto corrispondente ai turni superiori alle 8 ore (compresi quindi i turni notturni).
Contestava, inoltre, l'eccezione di nullità dell'art. 20 del C.C.I.A. evidenziando che lo stesso non si poneva comunque in contrasto con la disciplina dei C.C.N.L. richiamati da parte ricorrente.
Contestava che il ricorrente fosse stato sempre turnista su tre turni (pomeriggio-mattina-notte), che avesse svolto il numero di turni così come dallo stesso indicati nel periodo oggetto del ricorso superiori alle sei ore (turni peraltro non indicati in maniera specifica), che a ciò fosse stato autorizzato, che avesse avuto diritto, fosso stato autorizzato ed avesse effettivamente fruito di un surplus di orario fino a quindici minuti per la vestizione/svestizione, passaggio di consegne.
Sottolineava, in particolare, che il ricorrente, nel periodo oggetto di ricorso, era stato prima in servizio giornaliero su due turni 35 ore fino al maggio 2021 poi turnista su tre turni dall'1 giugno 2021 e successivamente giornaliero in settimana corta dal 18 ottobre 2021, con turni dalle 7.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì e rientri pomeridiani il martedì e giovedì (quindi con turni di sei ore al giorno ad eccezione dei due rientri di 9 ore) e precisava che l' aveva versato sempre correttamente i CP_1 buoni pasto all'istante per le giornate di rientro.
Rilevava che il ricorrente non aveva indicato neanche le giornate e/o turni per i quali pretendeva di ottenere il buono pasto in quanto eccedenti le sei ore, turni il cui svolgimento comunque l'Azienda contestava, posto che non risultava alcuna autorizzazione per il dipendente allo svolgimento di turni eccedenti le sei ore. Negava che il ricorrente avesse necessità di tempi ulteriori rispetto all'ordinario orario di servizio per la vestizione/svestizione e/o passaggio di consegne, e che tale attività fosse necessaria rispetto all'attività lavorativa dallo stesso svolta.
Precisava che il buono pasto era connesso ad una pausa, destinata al pasto, ed il sorgere del diritto dipendeva dal fatto che quella pausa fosse stata in concreto fruita, ed in mancanza della stessa non poteva essere erogato.
Specificava altresì che il costo del pasto sarebbe stato eventualmente quello stabilito dal CCNL, ossia
€ 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro, che erano i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal D.P.R. n. 270/1987 e dal D.P.R. n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e
3 8000 lire l'Azienda) e che comunque avrebbero dovuto essere detratti dal conteggio i buoni pasto già erogati per i turni superiori alle 8 ore e per i giorni di rientro. Eccepiva la prescrizione del diritto reclamato dal ricorrente per il periodo antecedente il quinquennio dalla data di notifica del ricorso.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c.; in subordine, nel merito, chiedeva di ritenere e dichiarare inammissibile e/o comunque infondato il ricorso;
in ulteriore subordine, nel caso di accoglimento anche parziale del ricorso, di ridurre nei limiti del giusto e del provato il risarcimento del danno e/o comunque le somme eventualmente dovute dall'A.O.U. a qualsivoglia titolo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Concesso alle parti termine per note difensive, l'udienza del 7 ottobre 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di nullità del ricorso non è meritevole di accoglimento.
L'atto introduttivo del presente giudizio risulta infatti sufficientemente determinato sia nel petitum che nella causa petendi, avendo il ricorrente esposto gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno delle proprie domande ed allegato i fogli presenza tramite cui risalire ai turni di lavoro espletati, avendo così consentito all' resistente il pieno e consapevole esercizio del proprio diritto di CP_1 difesa.
5. Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28/11/2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 1/3/2021 n. 5547; id., 21/10/2020 n.
22985).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, il quale afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende,
4 mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non
è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è stato più recentemente regolato dal CCNL
Comparto Sanità 2019-2021. Il comma 4 dell'art. 43 CCNL 2.11.2022 ha infatti precisato che,
“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche
e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa
e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun
Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett.g)”.
La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato la prima Per_1 notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo “possono” che crea non pochi problemi interpretativi.
Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto 5 organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive.
L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende.
Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , Controparte_3 non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008
(“In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
L'art. 43 del CCNL 2.11.2022 comparto Sanità disciplina l'articolazione dell'orario di lavoro nei seguenti termini:
“1. L'orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro persegue i seguenti obiettivi:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza;
- conciliazione tempi di vita e di lavoro;
6 - equa distribuzione dei carichi di lavoro.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore. La programmazione oraria della turnistica deve essere, di norma, formalizzata almeno entro il giorno 20 del mese precedente;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a quattro mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico- fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore;
g) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare dei genitori di figli minori di 12 anni con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi lavoratori turnisti e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
h) nel caso di genitori, anche adottivi, di figli studenti del primo ciclo dell'istruzione con disturbi specifici di apprendimento (DSA) impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
7 i) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per l'assolvimento della funzione genitoriale dei dipendenti genitori di figli minori, entrambi turnisti, consentendo ai medesimi lo svolgimento di turni di servizio opposti;
j) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale.
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa
e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa
e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun
Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g).
[…] 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, al personale sanitario e sociosanitario sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 27 (Orario di lavoro) del CCNL del 21 maggio
2018”.
Si individuano quindi, all'interno del comparto Sanità, orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni eccedenti il normale orario di lavoro laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore.
L'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 43 del CCNL 2019-21 attiene solo alla circostanza della fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia incompatibile.
Appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
8 La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso del comparto Sanità i riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni
“Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti […] in relazione alla particolare articolazione dell'orario” (art. 29 CCNL integrativo 2001) e “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto” (art. 43, c.
4, CCNL 2022).
Non è, ulteriormente, possibile richiamare la circolare dell'Assessorato Sanità della Regione Siciliana del 20 aprile 1995 sulle mense aziendali perché facente riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 33 D.P.R. n. 270/1987 che, per quanto simile all'art. 29 CCNL Integrativo del 2001, è dallo stesso esplicitamente disapplicato. Inoltre, essendo per l'appunto il CCNL in oggetto successivo alla circolare in questione oltre che alla norma da tale circolare analizzata, risulta più opportuno interpretare l'art. 29 alla luce di principi più attuali derivanti dall'analisi del panorama legislativo in materia di pause e buoni pasto.
In riferimento al più generale diritto alla pausa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 (attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, 9 fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa.
Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel
CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Orbene, l'art. 20 C.C.I.A. Personale del Comparto, sottoscritto il 27.10.2008, ed applicato al personale dell' resistente, si pone in contrasto con la legge e con il CCNL di categoria, CP_1 laddove limita invece l'accesso al servizio sostitutivo della mensa soltanto a coloro che svolgono attività lavorativa superiore alle 8 ore lavorative: “
1. L' , compatibilmente con le disponibilità CP_1 complessive del bilancio, impiega annualmente proprie risorse per il servizio sostitutivo di mensa per il personale il cui onere è a totale carico dell' . Dalla data di entrata in vigore del presente CP_1
C.C.I.A. il valore del buono pasto viene fissato in € 8,00.
2. L'attribuzione del buono pasto al singolo dipendente avviene in caso di orario di lavoro non inferiore a otto ore, oltre a minimo 10' di pausa pranzo nel caso di servizio che non obblighi il dipendente alla continua presenza sul posto di lavoro.
3. L'attribuzione del buono pasto è inoltre prevista per l'attività lavorativa che si prolunga oltre le 8 ore lavorative conseguente o ad una programmazione preventiva (ad esempio servizio notturno in ambito assistenziale, attività giornaliera con rientro programmato in ambito non assistenziale), o a comprovate esigenze di servizio che, seppur non programmate, obblighino alla prosecuzione dell'attività oltre l'orario programmato e siano debitamente autorizzate dal Responsabile dell'U.O. di appartenenza.
4. I buoni pasto verranno erogati con cadenza mensile, entro i due mesi successivi alla fine di ogni periodo di riferimento, e comunque dopo che siano stati effettuati i necessari controlli da parte dei
Responsabili della gestione amministrativa di ogni Struttura e dal Settore Gestione delle Risorse
Umane.
10
5. Gli oneri fiscali dovuti per la parte del valore del buono pasto eccedente la quota esente, posti a carico del dipendente per la quota di sua competenza e dell'amministrazione per la quota a carico ente, sono trattenuti con la retribuzione del mese in cui i buoni pasto vengono consegnati al dipendente o con quella del mese immediatamente successivo”.
Non può pertanto considerarsi il monte delle 8 ore di cui al contratto integrativo 2008 invocato dall' perché in contrasto con la legge e con la contrattazione nazionale, essendo riservata al CP_1
CCNL “la competenza nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”.
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti.
L'avverbio “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 pare fare riferimento alle possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta. In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del
D.Lgs. n. 66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 CCNL 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
11 Ancor meno problematica è l'ipotesi in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi sia, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa. L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
6.- Con riferimento alla posizione del ricorrente, quest'ultimo afferma di lavorare secondo una turnazione corrispondente a 36 ore settimanali con turni eccedenti le sei ore.
In realtà, dalla documentazione in atti e, in particolare, dai fogli presenze e dalla scheda di presa di servizio del 18.10.2021, emerge che il ricorrente era stato prima in servizio giornaliero su due turni fino al maggio 2021, poi turnista su tre turni dall'1 giugno 2021, e successivamente giornaliero in settimana corta dal 18 ottobre 2021, con turni dalle 7.30 alle 13.30 e due rientri pomeridiani (quindi con turni di sei ore al giorno ad eccezione dei due rientri di 9 ore).
Occorre inoltre richiamare l'art. 9 del C.C.I.A. del 27.10.2008, che, per quanto concerne le “Fasce orarie di servizio”, alla lett. b.1, riguardante il "Personale dell'area socio-sanitaria che opera in turni", così dispone:
“Ordinariamente il personale turnista svolge il proprio servizio sulle 24 ore (H24). In relazione a specifiche esigenze delle UU.OO., può essere individuato personale turnista che articola il suo orario sulle 12 ore (H12).
Al personale che presta servizio su turni (H12 o H24) si applica il comma 5 dell'art.25 C.C.N.L. del
09/08/2000, così come modificato dagli art. 7 e 12 C.C.N.L. del 27/01/2005, con riduzione dell'orario di lavoro da 36 a 35 ore. Ai fini dell'applicazione di detto articolo, si prevede la riorganizzazione dei turni di lavoro in modo da rendere inalterato il costo del personale turnista, senza variazione del numero di addetti e del budget di straordinario assegnato all'U.O. di appartenenza. Eventuale lavoro in eccedenza rispetto al debito orario verrà compensato con recupero orario, salvo autorizzazioni preventive di lavoro straordinario nel limite del budget assegnato all'U.O..
Dato il particolare profilo delle prestazioni da erogare non è possibile individuare una fascia oraria di compresenza, bensì il personale inserito in dette turnazioni deve assicurare la propria presenza secondo i seguenti orari:
Turnisti sulle 24 ore:
Entrata ore 07,00 uscita ore 13,00
Entrata ore 13,00 uscita ore 20,00
12 Entrata ore 20,00 uscita ore 07,00.
Turnisti sulle 12 ore:
Entrata ore 07,00 uscita ore 13,00
Entrata ore 07,30 uscita ore 13,30
Entrata ore 08,00 uscita ore 14,00
Entrata ore 13,00 uscita ore 19,00
Entrata ore 13,30 uscita ore 19,30
Entrata ore 14,00 uscita ore 20,00
Non è previsto l'ingresso del personale turnista prima dell'orario programmato, per cui l'intervallo di tempo tra l'entrata e l'orario di inizio del turno non viene conteggiato come presenza attiva, ad eccezione di un periodo di tolleranza di quindici minuti. Anche il periodo trascorso dalla fine del turno programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di quindici minuti per consentire
l'eventuale preparazione del subentrante e il passaggio di consegne. Ogni caso eccezionale, in deroga, andrà formalmente autorizzato dal Responsabile della struttura, anche a posteriori, e determinerà la rettifica manuale del tempo lavorato a cura della funzione amministrativa del
Dipartimento di appartenenza o del Settore Gestione Risorse Umane delegata alla Gestione delle
Presenze”.
Il medesimo art. 9 C.C.I.A.A., alla b.2, riguardante il “Personale dell'area socio-sanitaria che opera con orario giornaliero”, statuisce che “Il personale dell'area socio-sanitaria che opera con orario giornaliero presta servizio secondo le tipologie orarie già indicate per il Personale dell'area tecnica, amministrativa e professionale che presta servizio nei Dipartimenti ad Attività Integrata. La tipologia di servizio dovrà essere concordata con il Responsabile dell'U.O. e correlata alle esigenze funzionali della stessa in modo da assicurare l'ottimale organizzazione dell'attività assistenziale”. Pt_3
A propria volta alla lett. a), relativa al “Personale dell'area tecnica, amministrativa e professionale”, per quanto di interesse, viene previsto che “'L'orario di lavoro si conforma alle seguenti tipologie, alternative tra loro:
A: Orario su cinque giorni (di regola dal lunedì al venerdì), con due rientri pomeridiani o antimeridiani e relativa interruzione da 10 minuti a 2 ore per pausa pranzo (nr. 3 giorni da 6 ore, e
n. 2 giorni da 9 ore lavorative con pausa pranzo di almeno 10 minuti).
13 B: Orario su sei giorni (di regola dal lunedì al sabato), della durata di 6 ore giornaliere.
Il personale che presta il proprio servizio su cinque giorni la settimana deve di regola adottare una tipologia oraria che preveda rientri pomeridiani, per assicurare l'apertura pomeridiana al pubblico delle strutture.
Il personale che svolge la propria attività secondo la tipologia "A", nei giorni di rientro programmato
è obbligato ad effettuare una "pausa pranzo", non inferiore a 10 minuti, compresa tra le ore 13,31 e le ore 15,29. Qualora il dipendente dovesse effettuare una "pausa pranzo" in un tempo inferiore a 10 minuti, il sistema di rilevazione presenze prolungherà la stessa fino ai 10 minuti previsti di interruzione.
Eventuali occasionali deroghe all'orario di servizio programmato potranno essere autorizzate direttamente dal Responsabile dell'U.O., su motivata richiesta del dipendente, a condizione che venga comunque garantita l'apertura pomeridiana della struttura, se prevista, e fermo restando comunque l'obbligo per il dipendente di assolvere il proprio debito orario di 36 ore settimanali. In casi particolari, l'orario ordinario del dipendente può essere articolato nel pomeriggio, prevedendo rientri antimeridiani in caso di articolazione su cinque giorni la settimana.
Non è previsto l'ingresso del personale dell'area tecnica, amministrativa e professionale prima dell'orario programmato, per cui l'intervallo di tempo tra l'entrata e l'orario di inizio di lavoro non viene conteggiato come presenza attiva. Anche il periodo trascorso dalla fine dell'orario programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di trenta minuti. Ogni caso eccezionale, in deroga, andrà formalmente autorizzato dal Responsabile della struttura, anche a posteriori, e determinerà la rettifica manuale del tempo lavorato a cura della funzione amministrativa del
Dipartimento di appartenenza o del Settore Gestione Risorse Umane delegata alla Gestione delle
Presenze”.
Come emerge dai fogli presenza allegati in atti, la turnazione del ricorrente è conforme a quella prevista dall'art. 9, lett. b.1) del C.C.I.A. del 27.10.2008 fino al 17.10.2021, in quanto articolata dapprima su due turni e successivamente su tre turni (mattutini, pomeridiani e notturni). Dal
18.10.2021, invece, il ricorrente ha prestato la propria attività con orario lavorativo giornaliero distribuito su cinque giorni settimanali, con due rientri pomeridiani a settimana. Per quanto riguarda i turni notturni ed i rientri pomeridiani, l' ha documentato di aver corrisposto i buoni pasto, CP_1 trattandosi di turni di durata addirittura superiore alle 8 ore. Si evince peraltro, dai conteggi formulati dal ricorrente, che questi riguardano esclusivamente i turni mattutini e pomeridiani superiori alle sei
14 ore, con esclusione di quelli notturni e di quelli che prevedevano il rientro pomeridiano, sicché deve logicamente desumersi che per quelli notturni e per quelli con rientro i buoni pasto siano stati regolarmente corrisposti.
Per quanto riguarda i turni pomeridiani di durata formale pari a 7 ore, non v'è dubbio che il ricorrente abbia diritto alla mensa o all'erogazione dello stesso in modalità sostitutive, laddove svolti per durata superiore alle 6 ore.
Maggiori dubbi interpretativi riguardano i turni di durata formale pari a 6 ore. Ebbene, nell'art. 43, c.
12, CCNL 2.11.2022, che disciplina il riconoscimento dei tempi necessari a vestizione, svestizione e passaggi di consegne dei lavoratori, vengono espressamente “fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
L'ultimo paragrafo dell'art. 9, lett. b.1) del C.C.I.A. del 27.10.2008, costituisce clausola di maggior favore nei confronti dei dipendenti turnisti dell'Azienda resistente, disponendo che “Non è previsto
l'ingresso del personale turnista prima dell'orario programmato, per cui l'intervallo di tempo tra
l'entrata e l'orario di inizio del turno non viene conteggiato come presenza attiva, ad eccezione di un periodo di tolleranza di quindici minuti. Anche il periodo trascorso dalla fine del turno programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di quindici minuti per consentire l'eventuale preparazione del subentrante e il passaggio di consegne”.
Allo stesso modo, nell'art. 9, lett. a) del C.C.I.A. del 27.10.2008, è prevista un'ulteriore clausola di maggior favore per il personale con orario giornaliero: “Non è previsto l'ingresso del personale dell'area tecnica, amministrativa e professionale prima dell'orario programmato, per cui l'intervallo di tempo tra l'entrata e l'orario di inizio di lavoro non viene conteggiato come presenza attiva. Anche il periodo trascorso dalla fine dell'orario programmato al momento in cui avviene la timbratura dell'uscita non viene considerato valido ai fini del conteggio del tempo lavorato, salvo un periodo massimo di trenta minuti”.
Dunque, per il personale dell'area socio-sanitaria turnista, l'intervallo di tempo tra la timbratura d'entrata e l'inizio del turno programmato (nel limite di quindici minuti) e quello tra la fine del turno programmato e la timbratura d'uscita (sempre nel limite di quindici minuti) vengono considerati quali presenza attiva al lavoro e tempo lavorato del dipendente. Analogamente, per il personale dell'area socio-sanitaria con orario giornaliero, l'intervallo di tempo tra la fine del turno programmato e la timbratura d'uscita (nel limite di trenta minuti) viene considerato quale tempo lavorato del dipendente.
15 La circostanza trova riscontro proprio nei fogli presenza allegati in atti, nei quali tali periodi che eventualmente precedono l'inizio o seguono la fine del turno vengono conteggiati dall'Azienda quali periodi lavorati (entro i limiti contrattuali anzidetti).
È dunque riscontrabile, anche in tali occasioni, il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore.
Tenuto conto delle esigenze dell' e della peculiarità della prestazione lavorativa del CP_1 ricorrente, e della carenza di prova in ordine alla sussistenza di un apposito servizio mensa, con riferimento ai turni svolti per durata superiore alle 6 ore e atteso il divieto di monetizzazione del buono pasto di cui al CCNL, in relazione ad essi va riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto.
7. In ordine al quantum debeatur, l'eccezione di prescrizione non risulta meritevole di accoglimento.
Come specificato dall'art. 20, c. 4, CCIA, i buoni pasto vengono erogati entro i due mesi successivi alla fine di ogni periodo di riferimento, e dunque, tenuto conto che il primo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione è costituito dalla pec del 15.2.2025, la richiesta risarcitoria per i turni espletati dal dicembre 2019 al gennaio 2025 non può dirsi prescritta.
I turni di servizio eccedenti le 6 ore, prestati dal ricorrente nel periodo dal dicembre 2019 al gennaio
2025, ad eccezione dei turni per i quali è stato già corrisposto il buono pasto, risultano essere almeno
639, così come comprovato dai tabulati prodotti in allegato al ricorso. Il costo del pasto è quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 a carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal D.P.R. n. 270/1987 e dal D.P.R. n. 384/1990
(2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda). Non può infatti trovare applicazione il diverso importo lordo di euro 8,00 indicato all'art. 20 C.C.I.A., in quanto disposizione di maggior favore prevista esclusivamente per i turni con orario di lavoro superiore alle otto ore ovvero per attività lavorativa prolungata oltre le otto ore ma nelle sole ipotesi, la cui sussistenza non è stata provata nel presente giudizio, di cui al comma 3 del medesimo articolo (attività lavorativa programmata preventivamente o autorizzata dal Responsabile). A tale calcolo ha aderito lo stesso ricorrente con le ultime note scritte depositate in atti, riducendo la somma inizialmente chiesta.
8. L va, dunque, condannata Controparte_2 al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.639,07 per il periodo dicembre
2019 – gennaio 2025 a titolo di risarcimento del danno allo stesso derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
16 Da tale somma non va detratto l'importo dei buoni pasto corrisposti dall' in quanto riferiti a CP_1
“turni” esclusi dai conteggi effettuati da parte ricorrente e già allo stesso corrisposti dall' CP_1
Le superiori statuizioni assorbono ogni ulteriore domanda spiegata dalle parti.
9. Il parziale accoglimento della domanda e il comportamento processuale delle parti giustifica la compensazione di un quarto delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 20.2.2025 nei confronti dell' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria
[...] difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente alla mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e condanna, per l'effetto, l' resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di CP_1
€ 2.639,07 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra il dicembre 2019 e il gennaio 2025, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna altresì l' resistente alla rifusione di tre quarti delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 984,75 per compensi professionali, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a. che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi, compensando la restante quota.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 8 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
RA EO
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