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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. CARLO AZZOLINI Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice esaminato il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. ROBERTA NESTO
RICORRENTI
sulle conclusioni delle parti: “1) La casa familiare rimarrà assegnata alla signora presso la Pt_2 quale la minore avrà residenza prevalente, il garage e il magazzino-taverna al piano terra Per_1 viene lasciato in esclusiva disponibilità al padre, il quale potrà trasferirsi là. Regime di affidamento
e tempi di permanenza 2) La responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne verrà Persona_2 esercitata in maniera condivisa tra i genitori, e la stessa avrà residenza prevalente presso la madre.
3) potrà stare con il padre: a) Due giorni a settimana, con pernotto presso lo stesso, dall'uscita Per_1 da scuola e con accompagnamento a scuola alla mattina. In considerazione dell'età e delle attività extra-scolastica da frequentare, i genitori avranno cura di scegliere i giorni di permanenza tenendo in considerazione, in via primaria, i bisogni e le esigenze del figlio e avendo cura di garantire la frequentazione scolastica nonché le attività extrascolastiche dello stesso;
b) A fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernotto presso lo stesso e riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina. 4) Durante le vacanze estive, potrà trascorrere Per_1 con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi. 5) Durante le vacanze natalizie, Per_1 potrà trascorrere sette giorni di vacanza, anche non consecutivi, con ciascun genitore, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze del minore e tenendo conto dell'alternanza annuale delle festività principali (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania). 6) Le altre festività e i ponti saranno ripartite in maniera quanto più equa possibile, individuando di volta in volta i giorni di permanenza presso ciascun genitore nel rispetto delle esigenze e delle volontà della minore e con attenzione all'alternanza annuale delle stesse. 7) Ogni genitore potrà chiamare e sentire, con telefonata o videochiamata, la figlia minorenne quando questa presso l'altro genitore, in orario che i genitori concorderanno tra loro di volta in volta. 8) I genitori si impegnano ad applicare in modo flessibile i superiori tempi di permanenza potendo prendere accordi diversi nel rispetto delle esigenze e richieste della figlia in ragione della loro età e previo ascolto della stessa, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno. 9) In ogni caso i genitori si impegnano a gestire i propri turni di responsabilità su in modo da conciliare per entrambi l'attività lavorativa e i compiti di cura della minore;
Per_1
10) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia
Sul mantenimento ordinario e sulla ripartizione delle spese straordinarie 11) Anche in Per_1 considerazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Sig. verserà a titolo di Pt_1 mantenimento ordinario la somma di euro 250,00 mensili alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni Pt_2 mese. 12) Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori secondo il seguente schema: a) Spese scolastiche senza preventivo accordo: buoni pasto scolastici;
libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di euro 400,00); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio; con preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
b) Spese medico-sanitarie senza preventivo accordo: tickets sanitari;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie); spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private); spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
con preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore a 500,00 euro annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore a 300,00 euro annua, salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche
e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
c) Spese di natura ludica o parascolastica senza preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva
o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura;
con preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a 150,00 euro oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso
e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto) d) Altre spese senza preventivo accordo: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. 13) Gli assegni familiari (assegno unico) e le detrazioni vengono ripatite nella misura del 50% tra i genitori, i quali con la sottoscrizione del presente ricorso prestano espressamente il proprio consenso in tal senso. Rapporti tra le parti
14) Le parti concordano che proseguiranno a condividere la medesima abitazione fino a che il sig.
non avrà reperito una propria autonoma abitazione. 15) Fino a che proseguiranno a vivere Pt_1 insieme il sig. si farà carico di pagare per l'intero le rate del mutuo mentre la signora Pt_1 Pt_2 pagherà le bollette per le utenze domestiche. Le spese per la minore e le altre spese per le esigenze comuni saranno ripartite nella misura del 50% tra le parti a titolo di mantenimento diretto”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
(28/12/2014); che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
viste le conclusioni conformi del P.M. – sede;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia , in quanto conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
Per_1 ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
non vi sia luogo a provvedere sulle spese legali, trattandosi di procedimento non contenzioso promosso congiuntamente a ministero di unico difensore comune alle parti,
P.Q.M.
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep. 10/05/2024, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, e per l'effetto dispone:
- La casa familiare rimarrà assegnata alla signora presso la quale la minore avrà residenza Pt_2 Per_1
prevalente, il garage e il magazzino-taverna al piano terra viene lasciato in esclusiva disponibilità al padre, il quale potrà trasferirsi là.
- La responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne verrà esercitata in maniera Persona_2
condivisa tra i genitori, e la stessa avrà residenza prevalente presso la madre.
– potrà stare con il padre: a) Due giorni a settimana, con pernotto presso lo stesso, dall'uscita Per_1 da scuola e con accompagnamento a scuola alla mattina. In considerazione dell'età e delle attività extra-scolastica da frequentare, i genitori avranno cura di scegliere i giorni di permanenza tenendo in considerazione, in via primaria, i bisogni e le esigenze del figlio e avendo cura di garantire la frequentazione scolastica nonché le attività extrascolastiche dello stesso;
b) A fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernotto presso lo stesso e riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina.
- Durante le vacanze estive, potrà trascorrere con ciascun genitore quindici giorni anche non Per_1
consecutivi. - Durante le vacanze natalizie, potrà trascorrere sette giorni di vacanza, anche non consecutivi, Per_1
con ciascun genitore, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze del minore e tenendo conto dell'alternanza annuale delle festività principali (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania).
- Le altre festività e i ponti saranno ripartite in maniera quanto più equa possibile, individuando di volta in volta i giorni di permanenza presso ciascun genitore nel rispetto delle esigenze e delle volontà della minore e con attenzione all'alternanza annuale delle stesse.
- Ogni genitore potrà chiamare e sentire, con telefonata o videochiamata, la figlia minorenne quando questa presso l'altro genitore, in orario che i genitori concorderanno tra loro di volta in volta.
- I genitori si impegnano ad applicare in modo flessibile i superiori tempi di permanenza potendo prendere accordi diversi nel rispetto delle esigenze e richieste della figlia in ragione della loro età e previo ascolto della stessa, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno.
- In ogni caso i genitori si impegnano a gestire i propri turni di responsabilità su in modo da Per_1 conciliare per entrambi l'attività lavorativa e i compiti di cura della minore;
- Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia
. Per_1
- Anche in considerazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Sig. verserà a Pt_1
titolo di mantenimento ordinario la somma di euro 250,00 mensili alla Sig.ra entro il giorno 20 Pt_2
di ogni mese.
- Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori secondo il seguente schema: a) Spese scolastiche senza preventivo accordo: buoni pasto scolastici;
libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di euro 400,00); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio; con preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
b) Spese medico-sanitarie senza preventivo accordo: tickets sanitari;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie); spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private); spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
con preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore a 500,00 euro annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore a 300,00 euro annua, salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
c) Spese di natura ludica o parascolastica senza preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura;
con preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a 150,00 euro oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto) d) Altre spese senza preventivo accordo: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
- Gli assegni familiari (assegno unico) e le detrazioni vengono ripatite nella misura del 50% tra i genitori, i quali con la sottoscrizione del presente ricorso prestano espressamente il proprio consenso in tal senso.
- Le parti concordano che proseguiranno a condividere la medesima abitazione fino a che il sig. Pt_1
non avrà reperito una propria autonoma abitazione.
- Fino a che proseguiranno a vivere insieme il sig. si farà carico di pagare per l'intero le rate Pt_1
del mutuo mentre la signora pagherà le bollette per le utenze domestiche. Le spese per la minore Pt_2
e le altre spese per le esigenze comuni saranno ripartite nella misura del 50% tra le parti a titolo di mantenimento diretto;
2) nulla per le spese di lite.
Così deciso il 23.1.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. CARLO AZZOLINI Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice esaminato il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. ROBERTA NESTO
RICORRENTI
sulle conclusioni delle parti: “1) La casa familiare rimarrà assegnata alla signora presso la Pt_2 quale la minore avrà residenza prevalente, il garage e il magazzino-taverna al piano terra Per_1 viene lasciato in esclusiva disponibilità al padre, il quale potrà trasferirsi là. Regime di affidamento
e tempi di permanenza 2) La responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne verrà Persona_2 esercitata in maniera condivisa tra i genitori, e la stessa avrà residenza prevalente presso la madre.
3) potrà stare con il padre: a) Due giorni a settimana, con pernotto presso lo stesso, dall'uscita Per_1 da scuola e con accompagnamento a scuola alla mattina. In considerazione dell'età e delle attività extra-scolastica da frequentare, i genitori avranno cura di scegliere i giorni di permanenza tenendo in considerazione, in via primaria, i bisogni e le esigenze del figlio e avendo cura di garantire la frequentazione scolastica nonché le attività extrascolastiche dello stesso;
b) A fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernotto presso lo stesso e riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina. 4) Durante le vacanze estive, potrà trascorrere Per_1 con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi. 5) Durante le vacanze natalizie, Per_1 potrà trascorrere sette giorni di vacanza, anche non consecutivi, con ciascun genitore, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze del minore e tenendo conto dell'alternanza annuale delle festività principali (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania). 6) Le altre festività e i ponti saranno ripartite in maniera quanto più equa possibile, individuando di volta in volta i giorni di permanenza presso ciascun genitore nel rispetto delle esigenze e delle volontà della minore e con attenzione all'alternanza annuale delle stesse. 7) Ogni genitore potrà chiamare e sentire, con telefonata o videochiamata, la figlia minorenne quando questa presso l'altro genitore, in orario che i genitori concorderanno tra loro di volta in volta. 8) I genitori si impegnano ad applicare in modo flessibile i superiori tempi di permanenza potendo prendere accordi diversi nel rispetto delle esigenze e richieste della figlia in ragione della loro età e previo ascolto della stessa, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno. 9) In ogni caso i genitori si impegnano a gestire i propri turni di responsabilità su in modo da conciliare per entrambi l'attività lavorativa e i compiti di cura della minore;
Per_1
10) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia
Sul mantenimento ordinario e sulla ripartizione delle spese straordinarie 11) Anche in Per_1 considerazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Sig. verserà a titolo di Pt_1 mantenimento ordinario la somma di euro 250,00 mensili alla Sig.ra entro il giorno 20 di ogni Pt_2 mese. 12) Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori secondo il seguente schema: a) Spese scolastiche senza preventivo accordo: buoni pasto scolastici;
libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di euro 400,00); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio; con preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
b) Spese medico-sanitarie senza preventivo accordo: tickets sanitari;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie); spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private); spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
con preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore a 500,00 euro annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore a 300,00 euro annua, salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche
e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
c) Spese di natura ludica o parascolastica senza preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva
o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura;
con preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a 150,00 euro oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso
e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto) d) Altre spese senza preventivo accordo: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. 13) Gli assegni familiari (assegno unico) e le detrazioni vengono ripatite nella misura del 50% tra i genitori, i quali con la sottoscrizione del presente ricorso prestano espressamente il proprio consenso in tal senso. Rapporti tra le parti
14) Le parti concordano che proseguiranno a condividere la medesima abitazione fino a che il sig.
non avrà reperito una propria autonoma abitazione. 15) Fino a che proseguiranno a vivere Pt_1 insieme il sig. si farà carico di pagare per l'intero le rate del mutuo mentre la signora Pt_1 Pt_2 pagherà le bollette per le utenze domestiche. Le spese per la minore e le altre spese per le esigenze comuni saranno ripartite nella misura del 50% tra le parti a titolo di mantenimento diretto”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
(28/12/2014); che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
viste le conclusioni conformi del P.M. – sede;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia , in quanto conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
Per_1 ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
non vi sia luogo a provvedere sulle spese legali, trattandosi di procedimento non contenzioso promosso congiuntamente a ministero di unico difensore comune alle parti,
P.Q.M.
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep. 10/05/2024, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, e per l'effetto dispone:
- La casa familiare rimarrà assegnata alla signora presso la quale la minore avrà residenza Pt_2 Per_1
prevalente, il garage e il magazzino-taverna al piano terra viene lasciato in esclusiva disponibilità al padre, il quale potrà trasferirsi là.
- La responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne verrà esercitata in maniera Persona_2
condivisa tra i genitori, e la stessa avrà residenza prevalente presso la madre.
– potrà stare con il padre: a) Due giorni a settimana, con pernotto presso lo stesso, dall'uscita Per_1 da scuola e con accompagnamento a scuola alla mattina. In considerazione dell'età e delle attività extra-scolastica da frequentare, i genitori avranno cura di scegliere i giorni di permanenza tenendo in considerazione, in via primaria, i bisogni e le esigenze del figlio e avendo cura di garantire la frequentazione scolastica nonché le attività extrascolastiche dello stesso;
b) A fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernotto presso lo stesso e riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina.
- Durante le vacanze estive, potrà trascorrere con ciascun genitore quindici giorni anche non Per_1
consecutivi. - Durante le vacanze natalizie, potrà trascorrere sette giorni di vacanza, anche non consecutivi, Per_1
con ciascun genitore, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze del minore e tenendo conto dell'alternanza annuale delle festività principali (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania).
- Le altre festività e i ponti saranno ripartite in maniera quanto più equa possibile, individuando di volta in volta i giorni di permanenza presso ciascun genitore nel rispetto delle esigenze e delle volontà della minore e con attenzione all'alternanza annuale delle stesse.
- Ogni genitore potrà chiamare e sentire, con telefonata o videochiamata, la figlia minorenne quando questa presso l'altro genitore, in orario che i genitori concorderanno tra loro di volta in volta.
- I genitori si impegnano ad applicare in modo flessibile i superiori tempi di permanenza potendo prendere accordi diversi nel rispetto delle esigenze e richieste della figlia in ragione della loro età e previo ascolto della stessa, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno.
- In ogni caso i genitori si impegnano a gestire i propri turni di responsabilità su in modo da Per_1 conciliare per entrambi l'attività lavorativa e i compiti di cura della minore;
- Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la figlia
. Per_1
- Anche in considerazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Sig. verserà a Pt_1
titolo di mantenimento ordinario la somma di euro 250,00 mensili alla Sig.ra entro il giorno 20 Pt_2
di ogni mese.
- Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori secondo il seguente schema: a) Spese scolastiche senza preventivo accordo: buoni pasto scolastici;
libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di euro 400,00); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio; con preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
b) Spese medico-sanitarie senza preventivo accordo: tickets sanitari;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie); spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private); spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
con preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore a 500,00 euro annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore a 300,00 euro annua, salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
c) Spese di natura ludica o parascolastica senza preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura;
con preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a 150,00 euro oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto) d) Altre spese senza preventivo accordo: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
- Gli assegni familiari (assegno unico) e le detrazioni vengono ripatite nella misura del 50% tra i genitori, i quali con la sottoscrizione del presente ricorso prestano espressamente il proprio consenso in tal senso.
- Le parti concordano che proseguiranno a condividere la medesima abitazione fino a che il sig. Pt_1
non avrà reperito una propria autonoma abitazione.
- Fino a che proseguiranno a vivere insieme il sig. si farà carico di pagare per l'intero le rate Pt_1
del mutuo mentre la signora pagherà le bollette per le utenze domestiche. Le spese per la minore Pt_2
e le altre spese per le esigenze comuni saranno ripartite nella misura del 50% tra le parti a titolo di mantenimento diretto;
2) nulla per le spese di lite.
Così deciso il 23.1.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison