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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/07/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 709 /2021 promossa da:
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Manna Pt_1 Parte_2 Parte_3
( disgiuntamente e congiuntamente all'avv. Franca Fiorelli Email_1
( presso lo studio dei quali in Bastia Umbria, Piazza Mazzini n. 66 Email_2
eleggono domicilio
APPELLANTI contro
, già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Accardi con domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_3
APPELLATA
E contro e per essa quale mandataria in persona del CP_3 Controparte_4
legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'AVV. Alessandro Accardi con domicilio digitale pagina 1 di 11 all'indirizzo PEC Email_3
APPELLATA
avente ad
OGGETTO:
Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) – impugnazione della sentenza del Tribunale di
Spoleto n. 168/2021 pubblicata il 12.03.2021
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, e hanno impugnato la sentenza indicata in oggetto con la Pt_1 Parte_3 Parte_2
quale il Tribunale di Spoleto ha rigettato le loro domande volte all'accertamento della nullità di clausole contrattuali relative a due contratti di conto corrente e quattro contratti di mutuo e finanziamento fondiario da essi stipulati con (ora , la Controparte_2 Controparte_5
conseguente rideterminazione del complessivo saldo e la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto al suddetto istituto di credito convenuto.
In particolare, gli attori esponevano di aver intrattenuto con la Banca convenuta:
, quale titolare della ditta Nuova Edilizia Gili Edo, i rapporti di conto corrente n. 3451 e Parte_1
n. 223 rispettivamente aperti il 31.12.2003 e il 31.12.2004. In entrambi i casi sarebbero stati applicati interessi in misura superiore alla soglia usuraria, sarebbe stata applicata l'illegittima capitalizzazione degli interessi nonché commissione di massimo scoperto non dovuta;
-il contratto di mutuo del 15.02.2006 (stipulato da ed e il contratto di Pt_1 Parte_3
finanziamento del 27.10.2009 (da quale titolare della ditta Nuova Edilizia, con e Pt_1 Parte_3
terzi datoti di ipoteca), evidenziando l'addebito di interessi non dovuti derivanti Pt_1
dall'ammortamento alla francese;
-il finanziamento del 3.11.2010 stipulato da in qualità di titolare della ditta Nuova Pt_1
Edilizia, con terzo datore di ipoteca, evidenziando evidenziavano l'applicazione di tassi Parte_2
usurari; pagina 2 di 11 -il mutuo del 8.03.2012 stipulato da con ed quali fideiussori, Parte_2 Pt_1 Parte_3
deducendo l'applicazione di interessi moratori usurari e la presenza di clausole vessatorie, in particolare l'art. 10 dei contratti di finanziamento con conseguente nullità della stessa per violazione dell'art. 40 Tub;
-quale conseguenza delle nullità sopra esposte, eccepivano anche la nullità delle garanzie prestate in relazione ai suddetti mutui e finanziamenti.
Gli appellanti hanno chiesto quindi l'integrale accoglimento del gravame, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita cessionaria dei rapporti oggetto di causa, e per essa la mandataria CP_3
resistendo e contestando l'appello avversario chiedendo che venga Controparte_4
dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. e comunque rigettato nel merito in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita resistendo e chiedendo che sia dichiarato Controparte_1
l'appello inammissibile, nel merito che sia rigettato in quanto infondato e conseguentemente confermare la sentenza impugnata, con condanna degli appellanti in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 23.06.2022 il Collegio ha rigettato le istanze istruttorie della parte appellante.
Con ordinanza del 24.10.2023, la Corte rimetteva la casa sul ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di diritto se la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione integrasse oppure non un'ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo.
Gli appellanti tramite i propri difensori con atto depositato il 7.02.2024 hanno dichiarato di rinunciare alle domande azionate in giudizio in relazione ai contratti di finanziamento del 3.11.2010 e dell'8.03.2012.
Con le note dell'udienza del 4.4.2024 le controparti appellate tramite il proprio difensore hanno preso atto della rinuncia dichiarando di accettarla limitatamente al mutuo fondiario n. 123271 stipulato il 3.11.2010. pagina 3 di 11 A seguito della trattazione telematica dell'udienza del 28.05.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
*****
Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 117
e 120, comma 2, TUB per omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa l'indebita applicazione degli interessi anatocistici.
Con il secondo motivo contestano la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e
2 della legge n. 108/1996 e dell'art. 1815, comma 2, c.c. per omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa l'applicazione di interessi usurari ed il superamento del tasso soglia (contratto di finanziamento del 27.10.2009).
Con il terzo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art
117 T.u.b. per omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa l'illegittimità e contrarietà a cogenti norme di legge del piano di ammortamento di cui al contratto stipulato il 15.02.2006, elaborato avvalendosi del sistema francese “a rata costante”, anziché del metodo italiano “a capitale costante”.
Con il quarto motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,
1356 e 1325, comma 2, c.c. dell'art. 1815 c.c. e della legge n. 108 del 1996 per omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa l'indebita applicazione delle commissioni di massimo scoperto.
Con il quinto motivo impugna a sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 2, Tub per omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa la vessatorietà, nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali inter-partes.
Con il sesto motivo censura la violazione ed omessa applicazione degli artt. 1427 e 1815, comma 2, c.c. per carente, erronea ed inconferente statuizione circa la totale invalidità ed inefficacia giuridica dell'atto di modifica negoziale inerente alla rimodulazione del piano di ammortamento, ovvero l'inesistenza dell'assertivo riconoscimento dell'esposizione debitoria.
Con il settimo motivo censura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1939 e seguenti del c.c., nonché carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione, in ordine al disconoscimento della nullità ed inefficacia giuridica degli atti di garanzia fideiussoria. pagina 4 di 11 Con l'ottavo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 119
Tub per erronea, inconferente motivazione ed infondatezza della pronuncia in merito all'assolvimento dell'onere probatorio.
Con il nono motivo lamenta l'incompletezza e la non esaustività dell'espletata c.t.u. chiedendone il rinnovo, oltre all'ordine alla banca di esibizione integrale della contrattualistica e degli estratti dei conti correnti. Lamenta anche la lesione del diritto di difesa per avere il giudice rigettato il capitolato testimoniale dedotto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Preliminarmente deve darsi atto che con atto depositato il 7.02.2024 gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare alle domande azionate in giudizio in relazione ai contratti del 3.11.2010 e dell'8.03.2012. Con le note dell'udienza del 4 aprile 2024 il procuratore delle appellate Controparte_5
e ha dichiarato “di accettare la rinuncia al giudizio di appello depositata dalla
[...] CP_3
controparte limitatamente al mutuo fondiario n.123271 stipulato il 3.11.2010”.
Ebbene, va rilevato che è parte solamente dei sopra richiamati rapporti oggetto Parte_2
della dichiarazione di rinuncia e che lo stesso nel contratto del 3.11.2010 è terzo datore di ipoteca mentre nel contratto dell'8.03.2012 è stipulante. Pertanto, in relazione alla sola posizione di
[...]
vi è rinuncia all'impugnazione, coinvolgendo la rinuncia stessa l'intera pretesa da egli Pt_2
azionata.
Inoltre, deve tenersi conto che vi è procura speciale rilasciata al difensore degli appellanti rinuncianti in calce all'atto di appello e, in relazione al contratto del 3.11.2010, non si riscontra l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, le quali hanno comunque dichiarato congiuntamente di accettare la rinuncia relativamente al contratto dell'8.03.2012, ove Parte_2
stipulante (note di trattazione dell'udienza del 4.4.2024).
In considerazione di ciò, deve dichiararsi l'estinzione del processo in relazione alla sola posizione di Il giudizio prosegue con riguardo alle sole posizioni di e Parte_2 Pt_1 Pt_3
- i quali hanno quindi meramente rinunciato ad una parte della originaria domanda – e, più nel
[...]
dettaglio, relativamente ai rapporti di conto corrente n. 3451 acceso il 31.12.2003 e n. 223, acceso il
31.12.2004 e ai finanziamenti del 15.02.2006 e del 27.10.2009, modificati con successivi atti entrambi del 27.08.2014.
pagina 5 di 11 Tanto premesso, i motivi primo, quarto e ottavo vanno esaminati congiuntamente in quanto relativi ai rapporti di conto corrente e alla lamentata applicazione di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto non dovute.
In primo luogo, si deve riscontrare un evidente difetto di specificità dei motivi primo e quarto rispetto ai quali gli appellanti si sono limitati a riproporre pedissequamente le generiche argomentazioni già presentate in primo grado, senza indicare specificamente quali errori di fatto o di diritto avrebbe commesso il giudice di primo grado;
in particolare, si sono limitati a lamentare una illegittima applicazione degli interessi passivi e di commissioni di massimo scoperto ripetendo in maniera integralmente sovrapponibile e pedissequa gli scritti del primo grado, in particolare l'atto di citazione e la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
Il giudice di primo grado ha rilevato che, quanto ai rapporti di conto corrente, non risultano agli atti i contratti di conto corrente relativi ai due rapporti in contestazione, né gli estratti conto integrali relativi ai medesimi. Inoltre, ha riscontrato delle allegazioni non puntuali, evidenziando che gli attori non hanno mai affermato che i contratti in questione non erano mai stati stipulati, limitandosi ad affermare che alcune somme addebitate a titolo di interessi usurari, c.m.s., anatocismo ed altre spese sarebbero state illegittime. Ha poi osservato che, in ogni caso, la prova che gli stessi non fossero mai stati stipulati incombeva sugli attori e che, al fine di assolvere il proprio onere, parte attrice avrebbe potuto formulare istanza ex art. 119 T.u.b.; né gli attori hanno formulato specifica istanza ex art. 210
c.p.c. Alla luce di queste considerazioni, ha ritenuto di non poter accogliere, in quanto sfornite di adeguato supporto probatorio, i ricalcoli effettuati dal c.t.u.
Ebbene, gli appellanti, solo con l'ottavo motivo deducono di aver prodotto “copiosa documentazione contrattualistica e societaria unitamente a circostanziata perizia giurata” evidenziando che nella domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, l'onere della prova può essere assolto anche mediante presunzioni e che la produzione non integrale delle risultanze di conto non precluderebbe il ricalcolo dei saldi bensì imporrebbe esclusivamente di assumere a parametro di riferimento il primo degli estratti disponibili.
La censura è generica e non contesta in modo puntuale le argomentazioni del giudice di primo grado. In ogni caso, appare infondata.
Invero è pacifico, perché non specificamente contestato, che mancano agli atti i contratti di conto corrente, rispetto ai quali peraltro gli attori non hanno nemmeno contestato la mancata stipula. pagina 6 di 11 In ossequio all'art. 2967 c.c., che pone l'onere della prova su chi afferma un fatto in giudizio, il correntista che agisce per l'accertamento negativo del debito non può limitarsi a chiedere alla banca di provare il proprio credito, ma deve fornire elementi di prova che dimostrino l'infondatezza della pretesa creditoria. Deve quindi allegare e provare specificamente le ragioni per cui il credito della banca non sussiste, indicando le singole voci di addebito contestate e producendo la documentazione relativa al rapporto contrattuale.
Nella specie, considerato che i rapporti di conto corrente oggetto di causa sono stati accesi dopo il 2000 (nel 2003 e nel 2004), la carenza probatoria riguarda i contratti iniziali dai quali si potesse desumere l'assenza o l'illegittimità delle pattuizioni, non essendo sufficienti a tale scopo gli estratti conto. Pertanto, il c.t.u. ha espunto addebiti illeciti non perché ha ritenuto sussistente l'anatocismo e
C.m.s. non dovute, ma perché non ha trovato i contratti iniziali.
Dunque, l'omessa produzione, trattandosi di azione introdotta dai correntisti appellanti, ridonda a carico di essi;
né gli stessi hanno dato prova di aver chiesto la documentazione ex art. 119
t.u.b. che, comunque, come già rilevato in primo grado, si riferisce agli estratti conto e non ai contratti iniziali.
Il secondo motivo è infondato.
Si deve anzitutto riscontrare un evidente difetto di specificità della censura rispetto alla quale gli appellanti si sono limitati a riproporre pedissequamente le generiche argomentazioni già presentate in primo grado, senza indicare specificamente quali errori di fatto o di diritto avrebbe commesso il giudice di primo grado. Si sono limitati, infatti, a lamentare una illegittima applicazione di interessi usurari in riferimento al contratto di finanziamento del 27.10.2009 (rispetto agli altri due contratti richiamati nell'atto introduttivo è intervenuta la rinuncia) ripetendo in maniera integralmente sovrapponibile e pedissequa gli scritti del primo grado e in particolare l'atto di citazione e la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.. La censura peraltro è estremamente generica, contenente meri richiami normativi e giurisprudenziali volti a fornire la definizione di usurarietà degli interessi e richiamando solo astrattamente la clausola di salvaguardia.
A tal ultimo proposito, giova rimarcare che, in relazione al finanziamento del 27.10.2009, il c.t.u. ha rilevato l'assenza di interessi usurari (pag. 20 e 21) e, in particolare, la rispondenza dei tassi corrispettivo e di mora pattuiti nel contratto originario e in quello di rinegoziazione ai limiti fissati dai
Decreti Ministeriali di pari periodo. Tuttavia, le conclusioni del c.t.u. non sono state specificamente pagina 7 di 11 contestate dagli appellanti che hanno solo ribadito richiamandole le diverse conclusioni della c.t.p. prodotta in primo grado.
Anche il terzo motivo è infondato.
Si deve riscontrare un evidente difetto di specificità della censura rispetto alla quale gli appellanti si sono limitati a riproporre pedissequamente le generiche argomentazioni già presentate in primo grado, senza indicare specificamente quali errori di fatto o di diritto avrebbe commesso il giudice di primo grado. Gli appellanti si sono limitati, infatti, a lamentare l'illegittimità del piano di ammortamento di cui al contratto del 15.02.2006, ripetendo in maniera integralmente sovrapponibile e pedissequa gli scritti del primo grado e, in particolare, l'atto di citazione e la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
La censura peraltro è estremamente generica, contenente meri richiami normativi e giurisprudenziali che non tengono conto dell'argomentazione svolta sul punto dal giudice di primo grado che ha affermato la legittimità del piano di ammortamento.
Giova sottolineare in ogni caso che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.
S.U. n. 15139/2024) e che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero
e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di
pagina 8 di 11 ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. n. 7382 del 19 marzo 2025).
Ebbene, alla luce dei principi richiamati, ferma la già evidenziata assoluta genericità della censura, non risultano dedotti specifici motivi di nullità del contratto.
Il quinto motivo è altresì privo di pregio.
Anche in questo caso deve riscontrarsi un evidente difetto di specificità della censura rispetto alla quale gli appellanti si sono limitati a riproporre pedissequamente le generiche argomentazioni già presentate in primo grado, senza indicare specificamente quali errori di fatto o di diritto avrebbe commesso il giudice di primo grado. Gli appellanti si sono limitati, infatti, a lamentare l'erroneità della sentenza circa la vessatorietà, nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali ripetendo in maniera integralmente sovrapponibile e pedissequa gli scritti del primo grado e, in particolare, l'atto di citazione e la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
La censura peraltro è estremamente generica, contenente meri richiami normativi e giurisprudenziali che non tengono conto dell'argomentazione svolta sul punto dal giudice di primo grado che ha rilevato come l'unica clausola contrattuale indicata (“art. 10 – risoluzione – delle
Condizioni generali di contratto con riferimento ai finanziamenti ipotecari e di credito fondiario”) prevedesse espressamente la locuzione “Salvo quanto previsto all'art. 40 T.u.b.”, facendo quindi salvo lo stesso disposto che parte attrice riteneva essere violato.
Inoltre, non è contestato in modo specifico e puntuale il rilievo per cui, in ogni caso, la CP_1
ha intimato la risoluzione dopo il mancato pagamento di 10 rate (finanziamento del 27.10.2009), in accordo dunque con la disciplina del T.u.b, secondo cui la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive (art. 40, comma 2). R
Il sesto motivo è inammissibile per difetto di specificità.
La censura consiste nella ripetizione di pag. 17 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., senza indicare in modo preciso e puntuale quale parte della sentenza si intende impugnare, omettendo di individuare specificamente quali errori di fatto o di diritto avrebbe commesso il giudice di primo grado e la loro rilevanza ai fini della decisione.
pagina 9 di 11 Anche il settimo motivo è infondato.
Deve infatti riscontrarsi un evidente difetto di specificità della censura rispetto alla quale gli appellanti si sono limitati a riproporre pedissequamente le generiche argomentazioni già presentate in primo grado, ripetendo in maniera integralmente sovrapponibile gli scritti del primo grado, in particolare, la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., senza confrontarsi con le argomentazioni svolte sul punto dal giudice di prime cure. Quest'ultimo, infatti, non ha escluso la legittimazione dei garanti a contestare i contratti;
ha escluso solo la nullità derivata dei contratti di garanzia in quanto ritenuti validi i contratti principali.
Infine, anche il nono motivo non merita accoglimento.
Invero, a fronte della riscontrata genericità e infondatezza delle doglianze, non si rinviene l'utilità di rinnovare la già espletata c.t.u., dovendosi altresì confermare la superfluità delle istanze istruttorie di parte appellante.
Inoltre “Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che
l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna.” (Cass. 23861/2022). Come già evidenziato, gli appellanti non hanno dato prova di aver chiesto la documentazione ex art. 119 T.u.b., che comunque si riferisce agli estratti conto e non ai contratti iniziali.
In ogni caso, la rilevata genericità, oltre che infondatezza, delle censure formulate dagli appellanti rende l'acquisizione documentale non necessaria e del tutto ininfluente per la decisione, non sussistendo quindi i presupposti richiesti dall'art. 210 c.p.c., sussistendo in ogni caso l'onere degli attori di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto che vuol far valere in giudizio.
Rigettato integralmente l'appello, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore degli appellati, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa ed esclusa la fase istruttoria.
Quanto a si rileva che, nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da Parte_2
parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e anche ad essa si applica la regola dell'art. 306,
pagina 10 di 11 comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass. n. 5250/2018).
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e in Pt_1 Parte_3
solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'estinzione del processo limitatamente alla posizione di Parte_2
- rigetta l'appello proposto da e;
Pt_1 Parte_3
- condanna n solido con gli appellanti al pagamento in favore delle appellate delle Parte_2
spese di lite come di seguito liquidate;
- condanna gli appellanti e in solido tra loro al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_3
e delle spese di lite del presente grado di Controparte_5 CP_3
giudizio che liquida per compensi professionali in euro 4.500,00, oltre 15% per spese generali,
i.v.a., qualora dovuta, e c.p.a. come per legge, per ciascuna parte;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e Pt_1
in solido tra loro di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato Parte_3
previsto per il gravame.
Perugia, 9.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 709 /2021 promossa da:
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Manna Pt_1 Parte_2 Parte_3
( disgiuntamente e congiuntamente all'avv. Franca Fiorelli Email_1
( presso lo studio dei quali in Bastia Umbria, Piazza Mazzini n. 66 Email_2
eleggono domicilio
APPELLANTI contro
, già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Accardi con domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_3
APPELLATA
E contro e per essa quale mandataria in persona del CP_3 Controparte_4
legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'AVV. Alessandro Accardi con domicilio digitale pagina 1 di 11 all'indirizzo PEC Email_3
APPELLATA
avente ad
OGGETTO:
Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) – impugnazione della sentenza del Tribunale di
Spoleto n. 168/2021 pubblicata il 12.03.2021
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, e hanno impugnato la sentenza indicata in oggetto con la Pt_1 Parte_3 Parte_2
quale il Tribunale di Spoleto ha rigettato le loro domande volte all'accertamento della nullità di clausole contrattuali relative a due contratti di conto corrente e quattro contratti di mutuo e finanziamento fondiario da essi stipulati con (ora , la Controparte_2 Controparte_5
conseguente rideterminazione del complessivo saldo e la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto al suddetto istituto di credito convenuto.
In particolare, gli attori esponevano di aver intrattenuto con la Banca convenuta:
, quale titolare della ditta Nuova Edilizia Gili Edo, i rapporti di conto corrente n. 3451 e Parte_1
n. 223 rispettivamente aperti il 31.12.2003 e il 31.12.2004. In entrambi i casi sarebbero stati applicati interessi in misura superiore alla soglia usuraria, sarebbe stata applicata l'illegittima capitalizzazione degli interessi nonché commissione di massimo scoperto non dovuta;
-il contratto di mutuo del 15.02.2006 (stipulato da ed e il contratto di Pt_1 Parte_3
finanziamento del 27.10.2009 (da quale titolare della ditta Nuova Edilizia, con e Pt_1 Parte_3
terzi datoti di ipoteca), evidenziando l'addebito di interessi non dovuti derivanti Pt_1
dall'ammortamento alla francese;
-il finanziamento del 3.11.2010 stipulato da in qualità di titolare della ditta Nuova Pt_1
Edilizia, con terzo datore di ipoteca, evidenziando evidenziavano l'applicazione di tassi Parte_2
usurari; pagina 2 di 11 -il mutuo del 8.03.2012 stipulato da con ed quali fideiussori, Parte_2 Pt_1 Parte_3
deducendo l'applicazione di interessi moratori usurari e la presenza di clausole vessatorie, in particolare l'art. 10 dei contratti di finanziamento con conseguente nullità della stessa per violazione dell'art. 40 Tub;
-quale conseguenza delle nullità sopra esposte, eccepivano anche la nullità delle garanzie prestate in relazione ai suddetti mutui e finanziamenti.
Gli appellanti hanno chiesto quindi l'integrale accoglimento del gravame, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita cessionaria dei rapporti oggetto di causa, e per essa la mandataria CP_3
resistendo e contestando l'appello avversario chiedendo che venga Controparte_4
dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. e comunque rigettato nel merito in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita resistendo e chiedendo che sia dichiarato Controparte_1
l'appello inammissibile, nel merito che sia rigettato in quanto infondato e conseguentemente confermare la sentenza impugnata, con condanna degli appellanti in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 23.06.2022 il Collegio ha rigettato le istanze istruttorie della parte appellante.
Con ordinanza del 24.10.2023, la Corte rimetteva la casa sul ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di diritto se la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione integrasse oppure non un'ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo.
Gli appellanti tramite i propri difensori con atto depositato il 7.02.2024 hanno dichiarato di rinunciare alle domande azionate in giudizio in relazione ai contratti di finanziamento del 3.11.2010 e dell'8.03.2012.
Con le note dell'udienza del 4.4.2024 le controparti appellate tramite il proprio difensore hanno preso atto della rinuncia dichiarando di accettarla limitatamente al mutuo fondiario n. 123271 stipulato il 3.11.2010. pagina 3 di 11 A seguito della trattazione telematica dell'udienza del 28.05.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
*****
Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 117
e 120, comma 2, TUB per omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa l'indebita applicazione degli interessi anatocistici.
Con il secondo motivo contestano la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e
2 della legge n. 108/1996 e dell'art. 1815, comma 2, c.c. per omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa l'applicazione di interessi usurari ed il superamento del tasso soglia (contratto di finanziamento del 27.10.2009).
Con il terzo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art
117 T.u.b. per omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa l'illegittimità e contrarietà a cogenti norme di legge del piano di ammortamento di cui al contratto stipulato il 15.02.2006, elaborato avvalendosi del sistema francese “a rata costante”, anziché del metodo italiano “a capitale costante”.
Con il quarto motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,
1356 e 1325, comma 2, c.c. dell'art. 1815 c.c. e della legge n. 108 del 1996 per omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa l'indebita applicazione delle commissioni di massimo scoperto.
Con il quinto motivo impugna a sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 2, Tub per omessa, carente, erronea ed inconferente statuizione circa la vessatorietà, nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali inter-partes.
Con il sesto motivo censura la violazione ed omessa applicazione degli artt. 1427 e 1815, comma 2, c.c. per carente, erronea ed inconferente statuizione circa la totale invalidità ed inefficacia giuridica dell'atto di modifica negoziale inerente alla rimodulazione del piano di ammortamento, ovvero l'inesistenza dell'assertivo riconoscimento dell'esposizione debitoria.
Con il settimo motivo censura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1939 e seguenti del c.c., nonché carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione, in ordine al disconoscimento della nullità ed inefficacia giuridica degli atti di garanzia fideiussoria. pagina 4 di 11 Con l'ottavo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 119
Tub per erronea, inconferente motivazione ed infondatezza della pronuncia in merito all'assolvimento dell'onere probatorio.
Con il nono motivo lamenta l'incompletezza e la non esaustività dell'espletata c.t.u. chiedendone il rinnovo, oltre all'ordine alla banca di esibizione integrale della contrattualistica e degli estratti dei conti correnti. Lamenta anche la lesione del diritto di difesa per avere il giudice rigettato il capitolato testimoniale dedotto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Preliminarmente deve darsi atto che con atto depositato il 7.02.2024 gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare alle domande azionate in giudizio in relazione ai contratti del 3.11.2010 e dell'8.03.2012. Con le note dell'udienza del 4 aprile 2024 il procuratore delle appellate Controparte_5
e ha dichiarato “di accettare la rinuncia al giudizio di appello depositata dalla
[...] CP_3
controparte limitatamente al mutuo fondiario n.123271 stipulato il 3.11.2010”.
Ebbene, va rilevato che è parte solamente dei sopra richiamati rapporti oggetto Parte_2
della dichiarazione di rinuncia e che lo stesso nel contratto del 3.11.2010 è terzo datore di ipoteca mentre nel contratto dell'8.03.2012 è stipulante. Pertanto, in relazione alla sola posizione di
[...]
vi è rinuncia all'impugnazione, coinvolgendo la rinuncia stessa l'intera pretesa da egli Pt_2
azionata.
Inoltre, deve tenersi conto che vi è procura speciale rilasciata al difensore degli appellanti rinuncianti in calce all'atto di appello e, in relazione al contratto del 3.11.2010, non si riscontra l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, le quali hanno comunque dichiarato congiuntamente di accettare la rinuncia relativamente al contratto dell'8.03.2012, ove Parte_2
stipulante (note di trattazione dell'udienza del 4.4.2024).
In considerazione di ciò, deve dichiararsi l'estinzione del processo in relazione alla sola posizione di Il giudizio prosegue con riguardo alle sole posizioni di e Parte_2 Pt_1 Pt_3
- i quali hanno quindi meramente rinunciato ad una parte della originaria domanda – e, più nel
[...]
dettaglio, relativamente ai rapporti di conto corrente n. 3451 acceso il 31.12.2003 e n. 223, acceso il
31.12.2004 e ai finanziamenti del 15.02.2006 e del 27.10.2009, modificati con successivi atti entrambi del 27.08.2014.
pagina 5 di 11 Tanto premesso, i motivi primo, quarto e ottavo vanno esaminati congiuntamente in quanto relativi ai rapporti di conto corrente e alla lamentata applicazione di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto non dovute.
In primo luogo, si deve riscontrare un evidente difetto di specificità dei motivi primo e quarto rispetto ai quali gli appellanti si sono limitati a riproporre pedissequamente le generiche argomentazioni già presentate in primo grado, senza indicare specificamente quali errori di fatto o di diritto avrebbe commesso il giudice di primo grado;
in particolare, si sono limitati a lamentare una illegittima applicazione degli interessi passivi e di commissioni di massimo scoperto ripetendo in maniera integralmente sovrapponibile e pedissequa gli scritti del primo grado, in particolare l'atto di citazione e la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
Il giudice di primo grado ha rilevato che, quanto ai rapporti di conto corrente, non risultano agli atti i contratti di conto corrente relativi ai due rapporti in contestazione, né gli estratti conto integrali relativi ai medesimi. Inoltre, ha riscontrato delle allegazioni non puntuali, evidenziando che gli attori non hanno mai affermato che i contratti in questione non erano mai stati stipulati, limitandosi ad affermare che alcune somme addebitate a titolo di interessi usurari, c.m.s., anatocismo ed altre spese sarebbero state illegittime. Ha poi osservato che, in ogni caso, la prova che gli stessi non fossero mai stati stipulati incombeva sugli attori e che, al fine di assolvere il proprio onere, parte attrice avrebbe potuto formulare istanza ex art. 119 T.u.b.; né gli attori hanno formulato specifica istanza ex art. 210
c.p.c. Alla luce di queste considerazioni, ha ritenuto di non poter accogliere, in quanto sfornite di adeguato supporto probatorio, i ricalcoli effettuati dal c.t.u.
Ebbene, gli appellanti, solo con l'ottavo motivo deducono di aver prodotto “copiosa documentazione contrattualistica e societaria unitamente a circostanziata perizia giurata” evidenziando che nella domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, l'onere della prova può essere assolto anche mediante presunzioni e che la produzione non integrale delle risultanze di conto non precluderebbe il ricalcolo dei saldi bensì imporrebbe esclusivamente di assumere a parametro di riferimento il primo degli estratti disponibili.
La censura è generica e non contesta in modo puntuale le argomentazioni del giudice di primo grado. In ogni caso, appare infondata.
Invero è pacifico, perché non specificamente contestato, che mancano agli atti i contratti di conto corrente, rispetto ai quali peraltro gli attori non hanno nemmeno contestato la mancata stipula. pagina 6 di 11 In ossequio all'art. 2967 c.c., che pone l'onere della prova su chi afferma un fatto in giudizio, il correntista che agisce per l'accertamento negativo del debito non può limitarsi a chiedere alla banca di provare il proprio credito, ma deve fornire elementi di prova che dimostrino l'infondatezza della pretesa creditoria. Deve quindi allegare e provare specificamente le ragioni per cui il credito della banca non sussiste, indicando le singole voci di addebito contestate e producendo la documentazione relativa al rapporto contrattuale.
Nella specie, considerato che i rapporti di conto corrente oggetto di causa sono stati accesi dopo il 2000 (nel 2003 e nel 2004), la carenza probatoria riguarda i contratti iniziali dai quali si potesse desumere l'assenza o l'illegittimità delle pattuizioni, non essendo sufficienti a tale scopo gli estratti conto. Pertanto, il c.t.u. ha espunto addebiti illeciti non perché ha ritenuto sussistente l'anatocismo e
C.m.s. non dovute, ma perché non ha trovato i contratti iniziali.
Dunque, l'omessa produzione, trattandosi di azione introdotta dai correntisti appellanti, ridonda a carico di essi;
né gli stessi hanno dato prova di aver chiesto la documentazione ex art. 119
t.u.b. che, comunque, come già rilevato in primo grado, si riferisce agli estratti conto e non ai contratti iniziali.
Il secondo motivo è infondato.
Si deve anzitutto riscontrare un evidente difetto di specificità della censura rispetto alla quale gli appellanti si sono limitati a riproporre pedissequamente le generiche argomentazioni già presentate in primo grado, senza indicare specificamente quali errori di fatto o di diritto avrebbe commesso il giudice di primo grado. Si sono limitati, infatti, a lamentare una illegittima applicazione di interessi usurari in riferimento al contratto di finanziamento del 27.10.2009 (rispetto agli altri due contratti richiamati nell'atto introduttivo è intervenuta la rinuncia) ripetendo in maniera integralmente sovrapponibile e pedissequa gli scritti del primo grado e in particolare l'atto di citazione e la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.. La censura peraltro è estremamente generica, contenente meri richiami normativi e giurisprudenziali volti a fornire la definizione di usurarietà degli interessi e richiamando solo astrattamente la clausola di salvaguardia.
A tal ultimo proposito, giova rimarcare che, in relazione al finanziamento del 27.10.2009, il c.t.u. ha rilevato l'assenza di interessi usurari (pag. 20 e 21) e, in particolare, la rispondenza dei tassi corrispettivo e di mora pattuiti nel contratto originario e in quello di rinegoziazione ai limiti fissati dai
Decreti Ministeriali di pari periodo. Tuttavia, le conclusioni del c.t.u. non sono state specificamente pagina 7 di 11 contestate dagli appellanti che hanno solo ribadito richiamandole le diverse conclusioni della c.t.p. prodotta in primo grado.
Anche il terzo motivo è infondato.
Si deve riscontrare un evidente difetto di specificità della censura rispetto alla quale gli appellanti si sono limitati a riproporre pedissequamente le generiche argomentazioni già presentate in primo grado, senza indicare specificamente quali errori di fatto o di diritto avrebbe commesso il giudice di primo grado. Gli appellanti si sono limitati, infatti, a lamentare l'illegittimità del piano di ammortamento di cui al contratto del 15.02.2006, ripetendo in maniera integralmente sovrapponibile e pedissequa gli scritti del primo grado e, in particolare, l'atto di citazione e la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
La censura peraltro è estremamente generica, contenente meri richiami normativi e giurisprudenziali che non tengono conto dell'argomentazione svolta sul punto dal giudice di primo grado che ha affermato la legittimità del piano di ammortamento.
Giova sottolineare in ogni caso che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.
S.U. n. 15139/2024) e che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero
e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di
pagina 8 di 11 ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. n. 7382 del 19 marzo 2025).
Ebbene, alla luce dei principi richiamati, ferma la già evidenziata assoluta genericità della censura, non risultano dedotti specifici motivi di nullità del contratto.
Il quinto motivo è altresì privo di pregio.
Anche in questo caso deve riscontrarsi un evidente difetto di specificità della censura rispetto alla quale gli appellanti si sono limitati a riproporre pedissequamente le generiche argomentazioni già presentate in primo grado, senza indicare specificamente quali errori di fatto o di diritto avrebbe commesso il giudice di primo grado. Gli appellanti si sono limitati, infatti, a lamentare l'erroneità della sentenza circa la vessatorietà, nullità ed inefficacia delle clausole contrattuali ripetendo in maniera integralmente sovrapponibile e pedissequa gli scritti del primo grado e, in particolare, l'atto di citazione e la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..
La censura peraltro è estremamente generica, contenente meri richiami normativi e giurisprudenziali che non tengono conto dell'argomentazione svolta sul punto dal giudice di primo grado che ha rilevato come l'unica clausola contrattuale indicata (“art. 10 – risoluzione – delle
Condizioni generali di contratto con riferimento ai finanziamenti ipotecari e di credito fondiario”) prevedesse espressamente la locuzione “Salvo quanto previsto all'art. 40 T.u.b.”, facendo quindi salvo lo stesso disposto che parte attrice riteneva essere violato.
Inoltre, non è contestato in modo specifico e puntuale il rilievo per cui, in ogni caso, la CP_1
ha intimato la risoluzione dopo il mancato pagamento di 10 rate (finanziamento del 27.10.2009), in accordo dunque con la disciplina del T.u.b, secondo cui la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive (art. 40, comma 2). R
Il sesto motivo è inammissibile per difetto di specificità.
La censura consiste nella ripetizione di pag. 17 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., senza indicare in modo preciso e puntuale quale parte della sentenza si intende impugnare, omettendo di individuare specificamente quali errori di fatto o di diritto avrebbe commesso il giudice di primo grado e la loro rilevanza ai fini della decisione.
pagina 9 di 11 Anche il settimo motivo è infondato.
Deve infatti riscontrarsi un evidente difetto di specificità della censura rispetto alla quale gli appellanti si sono limitati a riproporre pedissequamente le generiche argomentazioni già presentate in primo grado, ripetendo in maniera integralmente sovrapponibile gli scritti del primo grado, in particolare, la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., senza confrontarsi con le argomentazioni svolte sul punto dal giudice di prime cure. Quest'ultimo, infatti, non ha escluso la legittimazione dei garanti a contestare i contratti;
ha escluso solo la nullità derivata dei contratti di garanzia in quanto ritenuti validi i contratti principali.
Infine, anche il nono motivo non merita accoglimento.
Invero, a fronte della riscontrata genericità e infondatezza delle doglianze, non si rinviene l'utilità di rinnovare la già espletata c.t.u., dovendosi altresì confermare la superfluità delle istanze istruttorie di parte appellante.
Inoltre “Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che
l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna.” (Cass. 23861/2022). Come già evidenziato, gli appellanti non hanno dato prova di aver chiesto la documentazione ex art. 119 T.u.b., che comunque si riferisce agli estratti conto e non ai contratti iniziali.
In ogni caso, la rilevata genericità, oltre che infondatezza, delle censure formulate dagli appellanti rende l'acquisizione documentale non necessaria e del tutto ininfluente per la decisione, non sussistendo quindi i presupposti richiesti dall'art. 210 c.p.c., sussistendo in ogni caso l'onere degli attori di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto che vuol far valere in giudizio.
Rigettato integralmente l'appello, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore degli appellati, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa ed esclusa la fase istruttoria.
Quanto a si rileva che, nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da Parte_2
parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e anche ad essa si applica la regola dell'art. 306,
pagina 10 di 11 comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass. n. 5250/2018).
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e in Pt_1 Parte_3
solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'estinzione del processo limitatamente alla posizione di Parte_2
- rigetta l'appello proposto da e;
Pt_1 Parte_3
- condanna n solido con gli appellanti al pagamento in favore delle appellate delle Parte_2
spese di lite come di seguito liquidate;
- condanna gli appellanti e in solido tra loro al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_3
e delle spese di lite del presente grado di Controparte_5 CP_3
giudizio che liquida per compensi professionali in euro 4.500,00, oltre 15% per spese generali,
i.v.a., qualora dovuta, e c.p.a. come per legge, per ciascuna parte;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e Pt_1
in solido tra loro di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato Parte_3
previsto per il gravame.
Perugia, 9.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
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