Articolo 1 della Legge 26 ottobre 1971, n. 1099
Articolo 2
Versione
22 marzo 1972
Art. 1.
La tutela sanitaria delle attivita' sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalita' e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della sanita' con il concorso delle regioni stesse.
In attesa che le regioni esercitino le competenze previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela sanitaria di coloro che praticano attivita' sportive spetta al Ministero della sanita', che si avvale della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano.
Entrata in vigore il 22 marzo 1972
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