Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4249/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Giuseppe Vinci;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Giuseppe Vinci;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 06/10/2001 e iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Matino (atto n. 53, parte II, anno 2001). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati , 02/06/2005) e Persona_1 Per_2
, 16/04/2009). Persona_3 Per_2
Nel ricorso depositato in data 11/10/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) Essi coniugi vivranno separati alle condizioni di seguito convenute e saranno liberi di dare la sistemazione che riterranno più opportuna alle loro esistenze;
2) in relazione all'affidamento del figlio minorenne , i coniugi Per_3 adotteranno la formula dell'affidamento condiviso;
3) sia che (maggiorenne ma non indipendente poiché Per_3 Per_1 tuttora disoccupato), manterranno residenza con la madre presso la casa coniugale, di proprietà del IG. e ubicata in Controparte_1
Matino alla Via Mameli n. 34, che permarrà in godimento alla IG.ra
, quale coniuge collocatario del figlio minorenne, sino alla Parte_1 maggiore età di questo ultimo. Una volta che anche diverrà Per_4 maggiorenne, la casa potrà rientrare nella disponibilità del proprietario, salve diverse necessità dei figliuoli;
4) sarà assicurata al giovane la costante presenza di entrambi i Per_3 genitori, i quali, paritariamente, continueranno a provvedere alla sua cura ed educazione;
5) il IG. sposterà il proprio domicilio all'interno di un locale CP_1 adiacente alla casa coniugale, con ingresso alla via Mameli n. 32, provvedendo a rendere funzionale e indipendente, dalla ex casa coniugale, detto locale;
6) le utenze resteranno intestate al IG. e le fatture periodiche CP_1 verranno così pagate: elettricità, linea internet e acqua, ¼ dal IG.
e ¾ alla IG.ra ; gas, interamente dalla IG.ra CP_1 Parte_1
; Parte_1
7) il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minorenne , l'importo Per_3 mensile di € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente
2 R.G.V.G. 4249/2024
secondo gli indici Istat, da versarsi alla scadenza di ogni mese, e contribuirà per il 50% alle sue spese sanitarie non mutuabili, alle spese per viaggi, istruzioni e sport, nonché alle spese di carattere straordinario, facendosi espresso riferimento a quelle indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecce;
8) il IG. , altresì, provvederà a versare la medesima somma di € CP_1
200,00 (duecento/00) alla IG.ra anche a titolo di assegno Parte_1 di mantenimento al figlio maggiorenne , da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi alla scadenza di ogni mese, sino a quando lo stesso non risulterà economicamente indipendente dai genitori. Anche per , il padre contribuirà al Per_1
50% delle spese di cui al citato protocollo;
9) gli assegni unici, pari attualmente ad € 307,00 circa per ciascun figlio, continueranno ad essere percepiti dalla IG.ra , che già ne Parte_1 usufruisce;
10) Riguardo ai veicoli, la OR CU permarrà formalmente in comproprietà (non si eseguirà il passaggio di proprietà per risparmiare sul costo), ma sarà assegnata alla IG.ra ; il Parte_1
Fiat LÒ, invece, permarrà al IG. , con la rata mensile del CP_1 finanziamento che i coniugi continueranno ad accollarsi al 50%. Per quanto concerne le polizze vita, le stesse rimarranno intestate ai rispettivi beneficiari ma la IG.ra contribuirà al 50% del Parte_1 pagamento del premio mensile di quella del marito, sino alla concorrenza di un importo di riscatto pari a circa 30,000,00 euro.
11) I beni mobili che costituenti l'arredo della casa coniugale sono già stati, in precedenza, bonariamente suddivisi tra i coniugi, così come i ricorrenti hanno risolto, di comune accordo, ogni ulteriore situazione patrimoniale esistente tra di loro.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 11/10/2024).
3 R.G.V.G. 4249/2024
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative:
- in aggiunta alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, la seguente: il IG. avrà diritto a vedere e tenere con sé il CP_1 figlio tre ore al giorno in due giorni della settimana (mercoledì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20.30 nel periodo invernale e dalle ore 18.30 alle ore 21.30 nel periodo estivo), nonché nei fine settimana alternativamente (dalle 15.00 del sabato pomeriggio alle
20.30 della domenica sera) e per quindici giorni, anche consecutivi, nel periodo estivo;
con riferimento alle festività, il padre e la madre potranno tenere con loro o a Natale o a Capodanno, o a Per_3
Pasqua o a Pasquetta, alternativamente negli anni, a partire dalle prossime: Natale 2025 con la madre e Capodanno 2026 con il padre,
Pasqua 2025 con la madre e Pasquetta 2025 con il padre;
il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e para-scolastici e con gli impegni lavorativi e le sopravvenienze di entrambi i genitori;
con riferimento al periodo estivo, i genitori dovranno concordare in anticipo (entro giugno di ogni anno) il periodo in cui il padre potrà tenere con sé il figlio.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come integrate, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
4 R.G.V.G. 4249/2024
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4249/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 11/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Galatina (LE), 29/10/1977) e (Matino (LE), Controparte_1
13/08/1971) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come integrate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Matino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di conIGlio del 26/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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