Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- - - - - - - - - -
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
D.ssa Annalisa Gianfelice Presidente
D.ssa Paola De Nisco Consigliere relatore
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado 1136/2021 nrg tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F./P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'avv. Giampieri P.IVA_1
Cristian elettivamente domiciliata in Via I Luglio n. 4 - 62019 Recanati, con indirizzo PEC dichiarato ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio: cristian.
[...]
Email_1
-appellante-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(c.f./p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Mannocchi ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, in virtù di procura alle liti parimenti in atti, con indirizzo PEC dichiarato ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio: Email_2
pagina 1 di 11
e unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_2
, a mezzo della procuratrice speciale in persona del legale P.IVA_3 Controparte_3
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle P.IVA_4
liti in atti, dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), con domicilio digitale eletto e indirizzo C.F._1
PEC dichiarato ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio:
; Email_3
-intervenuta ex art 111 cpc-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 456/2021 emessa dal Tribunale di Ancona in data 7 aprile 2021 e non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa
deduzione ed eccezione, in accoglimento del gravame proposto, per tutti i motivi di cui in narrativa,
dichiarare nulla e/o comunque riformare la sentenza n. 456/2021 resa dal Tribunale di Ancona nella
persona del Giudice dott.ssa Paola Ficosecco in data 7/4/2021 e non notificata, e per l'effetto:
- nel merito: accertare e dichiarare che la banca convenuta ha, con riguardo al conto corrente per cui
è causa, illegittimamente addebitato alla società attrice, a titolo di interessi anatocistici, interessi
ultralegali, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta, la complessiva somma
di euro 39.243,60 ovvero la maggiore o minore somma risultante dalla CTU della dott. Per_1
e per l'effetto accertare e dichiarare il corretto saldo del conto corrente per cui è causa,
[...]
dichiarando l'erroneità di quello contabilizzato dalla banca convenuta al 30/ 11 /2016 e
pagina 2 di 11 conseguentemente l'insussistenza, e comunque l'inesigibilità, del credito di euro 14. 450 62
asseritamente vantato dalla banca medesima.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, nonché delle spese di CTU”.
Per parte appellata: “chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia:
– In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla
per le ragioni tutte indicate nel presente atto e per quelle eventualmente Parte_1
rilevabili d'ufficio;
- Nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto con l'atto di citazione notificato alla
[...]
perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in Controparte_1
narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 456/2021 emessa dal Tribunale di
Ancona il 7 aprile 2021 (RG n. 6168/2017), in ogni caso, respingere qualsivoglia pretesa avversaria;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte intervenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza,
domanda ed eccezione,
- In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla
per le ragioni tutte indicate nel presente atto e per quelle eventualmente Parte_1
rilevabili d'ufficio;
- Nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto con l'atto di citazione notificato alla
[...]
perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in Controparte_1
narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 456/2021 emessa dal Tribunale di
Ancona il 7 aprile 2021 (RG n. 6168/2017),
in ogni caso, respingere qualsivoglia pretesa avversaria;
in ogni caso:
con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato le domande avanzate dalla Parte_1
contro la , volte ad accertare la nullità delle clausole del
[...] Controparte_1
conto corrente ordinario n. 10471, acceso in data 31/12/1998, e del collegato conto anticipi relative alla previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché la illegittima applicazione di interessi ultralegali, in assenza di una valida pattuizione, e comunque usurari, della CMS e di addebiti quale effetto della antergazione e alla postergazione della contabilizzazione delle singole operazioni.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto non assolto l'onere probatorio posto a carico della società
attrice, non avendo questa depositato in giudizio né il contratto di c/c né i contratti di apertura di credito né la serie continua degli estratti conto.
La società attrice ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità e contraddittorietà
della decisione per avere il primo giudice ritenuto non assolto l'onere probatorio anche in relazione al periodo successivo alla sottoscrizione del contratto di conto corrente del 4/9/2008, depositato in atti dalla banca convenuta;
2) erroneità e contraddittorietà della decisione per avere il primo giudice posto a carico di essa società l'onere probatorio di relazione alla produzione dei documenti necessari per accertare l'effettivo saldo dei rapporti dedotti in giudizio e per non avere rilevato che essa società aveva prodotto la serie continua degli estratti conto relativi al periodo 31/12/2000-31/10/2016 con la sola eccezione di tre estratti conto. Richiamati quindi gli esiti della Ctu disposta in primo grado e contrastata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in primo grado sul rilievo che il conto risultava fin CP_1
dall'inizio affidato e che tutti i versamenti avevano avuto natura ripristinatoria, ha concluso come in epigrafe.
L'appellata ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per CP_1
violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e reiterando l'eccezione di prescrizione tempestivamente svolta in primo grado.
Con sentenza non definitiva n. 65/2024 del 12/1/2024 questa Corte:
pagina 4 di 11 in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata ha dichiarato la nullità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche per il periodo successivo al 2000 e della clausola di previsione della CMS, ha accertato la mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali e della clausola di regolamentazione delle valute fino al contratto del 4/9/2008 e, infine, ha accolto l'eccezione di prescrizione delle rimesse effettuate fino alla data del 4/10/2007 proposta dalla Banca convenuta;
ha quindi disposto con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per accertare il saldo del conto corrente oggetto di contestazione (n. 10471.23), tenendo conto della intervenuta prescrizione parziale della domanda di accertamento, con rinnovazione della CTU contabile valutando a monte corretta, con la precisazione dovuta in punto di prescrizione, l'ipotesi di calcolo già adottata in primo grado e nella specie determinata per relationem dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 2/7/2019
come segue: “Per l'attore ammette la CTU richiesta sui quesiti di cui alla seconda memoria ex art. 183
(pagg. 2 e 3)” e quindi facendo riferimento alla richiesta di seguito specificata: “chiede ammettersi
consulenza tecnica demandando al CTU il ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa:
- permanendo nel regime civilistico degli interessi semplici, e quindi senza capitalizzazione annua per
l'intera durata del rapporto;
- applicando fino al 4/9/2008 (in sostituzione degli interessi applicati
dalla gli interessi determinati sulla base dei criteri stabiliti dall'art 117, comma 7 lett. a, D. CP_1
Lgs. 385/93, con la precisazione che occorrerà fare riferimento al tasso dei BOT annuali emessi
nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto, e che, secondo quanto emerge
dall'interpretazione letterale della citata norma, il tasso dei BOT da applicare dovrà essere quello più
favorevole al correntista;
- computando fino al 4/9/2008 le valute delle singole operazioni dalla data di registrazione in conto
corrente;
- scorporando ogni importo addebitato a titolo di commissioni di massimo scoperto;
pagina 5 di 11 - accertando, infine, se i tassi pattuiti e/o applicati in costanza di rapporto dalla banca convenuta,
comprensivi di tutte le spese e commissioni (con la sola eccezione delle cms, per la rilevanza delle
quali occorrerà avere riguardo ai principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la
sentenza n. 16303/2018) legate all'erogazione del credito, siano risultati superiori al tasso soglia
determinato trimestralmente ex lege n. 108/96, e nell'ipotesi di superamento del tasso soglia
applicando la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. e dunque depurando il saldo di tutti gli
interessi”;
nelle more del giudizio e dell'espletamento delle operazioni peritali interveniva ex art 111 cpc
[...]
a mezzo della mandataria che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità CP_2 Controparte_3
dell'appello proposto, facendo altresì proprie le domande già avanzate dall'istituto di credito originariamente convenuto (resosi cedente il rapporto di c/c per cui è causa) e, all'esito del deposito della relazione di CTU, la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Sulla base delle osservazioni svolte dalle parti nei rispettivi scritti conclusivi, veniva quindi disposta dal Collegio ulteriore integrazione della espletata CTU al fine di chiarire più dettagliatamente il criterio adottato dal consulente tecnico in apparente difformità rispetto al quesito affidato e concernente più
specificamente l'impiego del c.d. “saldo banca” rispetto a quello del c.d. “saldo rettificato”, con richiamo espresso ai criteri di cui a indirizzo consolidato della Corte di Cassazione (e cioè Cass. ord.
9141 del 19/5/2020; n. 3585 del 15/2/2021; n. 37099 del 24/10/2022; n. 2602 del 29/1/2024).
Depositato il supplemento richiesto, la causa veniva da ultimo rimessa in decisione con termini di cui all'art. 190 cpc in misura ridotta quanto alle prime memorie conclusionali.
Considerato che le questioni di diritto sono state definite da questa Corte nei termini sopra sinteticamente riportati con la sentenza non definitiva, prima di valutare le osservazioni svolte dalle parti alla relazione depositata dal consulente d'ufficio, occorre esaminare l'eccezione di difetto di pagina 6 di 11 legittimazione attiva sollevata dall'appellante nella prima replica conclusionale ex art 190 cpc in ordine all'intervento spiegato da quale procuratrice speciale di Controparte_3 CP_2
Dall'esame degli allegati alla comparsa di intervento ex art 111 cpc, pur se di non semplice ed immediata consultazione e individuazione, risultano sia la nomina della interveniente a procuratrice speciale della sia l'avviso pubblicato in GU con cui viene dato atto della cessione di Controparte_3
crediti pro soluto conclusa in data 3/8/2023 ex artt. 1 e 4 L. 130/99 e 58 TUB, intervenuta tra la cessionaria e la cedente . CP_2 Controparte_1
Tale avviso contiene link che, una volta aperto e percorso nel suo contenuto, rende rinvenibile la comunicazione dell'avvenuta cessione cui è allegato elenco delle posizioni cedute tra le quali si riscontra la sigla “NDG 1030_140372946” che coincide con il rapporto oggetto del presente giudizio
(nella specie si fa riferimento al documento denominato “GAIA LOTTO MARS_cessione Mugello
PUBBLICAZIONE AI SENSI 7.1…”, al cui interno si riscontra il predetto identificativo - cfr. pag. 2
comparsa di intervento per il riferimento numerico del rapporto).
Ritiene il Collegio che la documentazione in atti, pur se -si ripete- di non immediata e facile percezione, sia sufficiente a fondare la legittimazione dell'interveniente, oltre al fatto che, pur rientrando la questione tra quelle verificabili ex officio, essa non è stata sollevata dalla parte interessata nella prima difesa utile a seguito della rimessione sul ruolo ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica contabile, condotta questa valutabile alla luce dei principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 24798 del 05/11/2020) per cui è necessaria la prova della detta legittimazione “a
meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”, e ciò per mancata contestazione nella prima difesa utile ex art 115 cpc..
I rilievi svolti impongono di valutare, di conseguenza, esistente la legittimazione sostanziale del cessionario in blocco e di conseguenza del suo procuratore speciale, con conseguente rigetto dell'eccezione in esame.
pagina 7 di 11 Nel merito della controversia e nei limiti di quanto riservato in questa sede a seguito della sentenza non definitiva già emessa, data l'espressa richiesta della parte intervenuta di vedere pronunciata l'inammissibilità dell'appello proposto anche a seguito dell'espletata CTU, osserva il Collegio che la questione è stata affrontata e decisa nella sentenza già resa allorquando ha accolto parzialmente l'appello proposto. La questione pertanto potrà formare oggetto di eventuale giudizio in Cassazione,
data la riserva in tal senso formulata dal difensore della cedente dopo la Controparte_1
pubblicazione della statuizione parziale.
In ordine invece alle osservazioni svolte dall'appellante in corso di CTU, nonché di quelle contenute nelle comparse e repliche conclusionali depositate nell'interesse della medesima parte, esse presentano profili di censura all'operato svolto che non possono trovare accoglimento in questa sede, poiché
attengono all'individuazione delle ragioni di diritto decise con la sentenza non definitiva.
Più in particolare la parte si duole diffusamente della circostanza che il confermato CTU non ha tenuto conto ai fini della verifica della prescrizione dell'affidamento bancario che assisteva il c/c dedotto in giudizio, rapporto che però è stato escluso nella sentenza non definitiva già pronunciata da questa
Corte. Anche detta questione non potrà che essere oggetto di eventuale ricorso per Cassazione, di cui l'appellante ha fatto espressa riserva.
Quanto invece al rilievo della adozione da parte del CTU ai fini della individuazione delle poste prescritte del c.d. saldo banca invece che di quello “rettificato”, come già precisato da questa Corte
expressis verbis nelle ordinanze del 6/2/2024 e del 7/1/2025, l'osservazione risulta fondata in quanto conforme ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte ed ormai consolidati.
Il Collegio, dopo il deposito del primo elaborato, ha pertanto richiesto chiarimenti al CTU, che a riguardo ha formulato due ipotesi di ricalcolo del saldo contestato, A) e B).
La prima ipotesi, evidentemente redatta a fronte delle richieste di parte appellante, non è condivisibile perché si fonda sul presupposto dell'esistenza di un contratto di affidamento bancario, nella specie,
pagina 8 di 11 come sopra già rilevato, esclusa con sentenza parziale. La stessa appare pertanto esorbitante dai limiti del quesito posto e deve quindi essere disattesa.
Le conclusioni raggiunte non possono essere superate dal richiamo, pure operato dall'appellante, a un precedente di questa Corte, che con evidenza fa riferimento ad una ben diversa situazione di fatto dove risulta accertata l'esistenza di un contratto di affidamento.
La seconda ipotesi articolata dal CTU merita invece accoglimento, poiché rispettosa dei limiti di cui al quesito posto e degli accertamenti contenuti nella sentenza non definitiva.
A riguardo è innanzitutto solo il caso di rilevare (rispetto a un inciso contenuto nella seconda memoria conclusionale di parte appellante in cui si rileva “essendo il deposito del supplemento di CTU stato
effettuato senza il previo invio della relativa bozza alle parti”) che nella specie non è ipotizzabile alcuna ipotesi di nullità o irregolarità o lesione del contraddittorio (neppure eccepite espressamente)
sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, della circostanza che il supplemento di indagine è
stato disposto proprio su richiesta della difesa dell'appellante nei termini richiesti, che nessuna osservazione specifica è stata svolta in relazione all'ipotesi sub B) e che la stessa elaborazione da parte del CTU di duplice ipotesi di calcolo, si ribadisce non richiesta dal Collegio, costituisce evidente indizio di ampio ascolto delle argomentazioni avanzate dalle parti e in particolare dall'appellante.
La metodologia adottata dal consulente tecnico appare inoltre corretta rispetto alle osservazioni svolte dalla parte appellante e l'elaborato peritale rispondente ai principi di diritto affermati dal Collegio con sentenza non definitiva.
Risulta quindi pienamente rispettato il principio di diritto di cui all'ordinanza 16 della Corte di
Cassazione del 29/1/2024, atteso che il ricalcolo del saldo è stato fatto procedendo alla previa epurazione delle poste indebitamente addebitate e alla successiva individuazione dei versamenti solutori nei limiti del decennio, individuato con sentenza non definitiva nel 4/11/2007, come risulta dagli allegati alla relazione di CTU. Le dichiarate nullità di cui alla sentenza non definitiva hanno quindi costituito il presupposto del “ricalcolo” di cui al quesito posto al CTU ed hanno preceduto la pagina 9 di 11 verifica della prescrizione. Del resto, nessuna specifica contestazione in ordine ai conteggi analitici svolti dal CTU è stata svolta dall'appellante, che non ha depositato conteggi alternativi.
Pertanto, in adesione alle conclusioni rassegnate dal nominato CTU nell'ipotesi sub B da lui formulata,
il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 10471.23 alla data del 30/11/2016 deve essere rideterminato in complessivi “€ 9.934,30 a debito del correntista;
rispetto al saldo evidenziato dalla
banca pari a € 14.450,62 a debito del correntista” con “una differenza a favore del correntista di €
4.456,32”
In punto di liquidazione delle spese processuali, costituenti specifico motivo di appello, esse vanno commisurate in relazione all'esito complessivo della lite (v. tra le tante, Cass. ord. n. 33412
del 19/12/2024) che, pur vedendo un limitato accoglimento della impugnazione proposta, si risolve in concreto sia in variazione quantitativa del saldo dei c/c 10471.23, sia, nel merito, nell'accertamento di illegittimo addebito di importi e quindi fondatezza della domanda di accertamento negativo;
pertanto,
questa Corte ritiene che le spese dell'intero giudizio vadano riformate, in ragione del fatto che la banca convenuta è comunque soccombente secondo l'esito finale della lite, e l'accoglimento parziale dell'appello, nel rideterminare l'importo dell'accertamento, determina l'applicabilità di un diverso scaglione, inferiore, rispetto a quello dichiarato negli atti introduttivi (cfr. Cass. sent. n. 29420 del
13/11/2019).
L'onere di pagamento delle spese di consulenza svolte nel presente grado va posto a carico della parte soccombente secondo l'esito finale della lite, mentre quelle per la consulenza di primo grado andranno rimborsate alla medesima parte appellante, ove le abbia eventualmente corrisposte nelle more del presente giudizio, ovvero, nel caso di mancato pagamento, poste a carico dell'appellata CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 456/2021 emessa dal Tribunale di Ancona in data 7 aprile 2021 e non notificata, così decide nel contraddittorio delle parti: pagina 10 di 11 - in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 10471.23 alla data del 30/11/2016 è pari ad € 9.994,30
(invece che € 14.450,62) a debito della appellante società correntista;
- condanna parte appellata e parte intervenuta in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo in € 5.618,00, di cui € 518,00 per esborsi, e quanto al secondo grado in € 6.777,00, di cui € 777,00 per esborsi, oltre per ciascun grado spese forfettarie cap e iva;
pone a carico della appellata e della società intervenuta, in solido tra loro, le spese della CTU CP_1
svolta in questa sede, liquidate come da separato decreto;
condanna al Controparte_1
rimborso in favore dell'appellante delle spese di CTU liquidate in primo grado, ove già corrisposte,
ovvero pone a carico della medesima appellata il pagamento di dette spese. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/4/2025
Il Presidente
Annalisa Gianfelice
Il Consigliere relatore/estensore
Paola De Nisco
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