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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/08/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice del lavoro dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo sub. nr. 30/2025 R.G. da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv.
Marta Odorizzi e dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli, giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n. 37875 rogito Notaio di Fiumicino Persona_1
- OPPONENTE –
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Merlo del foro di Trento, CP_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTO –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7/2025
CONCLUSIONI
OPPONENTE: “accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.
7/2025 emesso nei confronti dell' in data 14.2.2025 e notificato in pari data e rigettare CP_2
la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria in quanto infondata per le ragioni su esposte, con vittoria di spese (se dovute in ragione delle condizioni reddituali dell'opposto) e, in ogni caso, con compensazione delle spese, anche per la fase del monitorio.”
OPPOSTO: “IN VIA PRELIMINARE
1 dichiarare la nullità del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo per mancanza dell'elemento essenziale di cui all'art. 414 c.p.c., n. 4 e confermare il decreto ingiuntivo n.
07/2025 con condanna dell'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di credito residuo pari ad € 7.217,11.- maggiorato degli interessi legali sulla predetta somma capitalizzata a decorrere dal 24.07.2024 fino al saldo effettivo, oltre le spese della procedura monitoria
IN VIA PRINCIPALE
per i motivi sopra esposti dichiarare la nullità del provvedimento di indebito dd.
20.11.2024 o l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione, confermare il decreto ingiuntivo n. 07/2025 e condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di credito residuo pari ad € 7.217,11.- maggiorato degli interessi legali sulla predetta somma capitalizzata a decorrere dal 24.07.2024 fino al saldo effettivo, oltre le spese della procedura monitoria
IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE
per i motivi sopra esposti annullare il provvedimento di liquidazione dd. 24.11.2024,
confermare il decreto ingiuntivo dd. 07/2025 condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di credito residuo pari ad € 7.217,11.- netti maggiorato degli interessi legali sulla predetta somma capitalizzata a decorrere dal 24.07.2024 fino al saldo effettivo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi ex DM 55/2014 e considerata il parziale adempimento della controparte successivo alla notifica del decreto ingiuntivo.”
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo l' impugnava il decreto ingiuntivo CP_2
n. 7/2025 concesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovereto, dott. Michele
Cuccaro in data 14/02/2025 per la somma di € 26.661,86, oltre a spese legali, a titolo di arretrati sulla pensione di vecchiaia.
L' deduceva che l'opposto aveva percepito l'assegno sociale in misura superiore a CP_2
quella spettante con conseguente formazione di somme indebite pari a € 17.242,49, come comunicato al sig. in data 20/11/2024; evidenziava l'infondatezza del decreto CP_1
ingiuntivo affermando di aver provveduto alla liquidazione degli arretrati spettanti con la rata di pensione del mese di marzo 2025; precisava, infine, di aver ripristinato parzialmente l'assegno sociale a favore dell'opposto con relativa corresponsione degli arretrati all'interno della rata di pensione del mese di aprile 2025.
Costituendosi in giudizio dava atto di aver ricevuto, con la rata del mese CP_1
di marzo 2025, un pagamento parziale degli arretrati da parte dell' a fronte della CP_2
concessione del decreto ingiuntivo e, in conseguenza di ciò, il credito si riduceva a €
7.641,28; affermava l'infondatezza dell'opposizione avversaria per mancata contestazione del titolo di credito ed evidenziava come le somme percepite indebitamente non potessero essere ripetute ex art. 52, secondo comma, l. 88/1989, per mancanza di dolo del percipiente;
in via subordinata richiedeva l'annullamento del provvedimento di liquidazione dell'indebito datato 20/11/2024 in ragione dell'assenza di prova a sostegno della pretesa creditoria dell' CP_2
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata la seguente sentenza.
***
3 L'eccezione preliminare formulata dalla parte opposta volta ad ottenere declaratoria di nullità del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo per mancanza dell'elemento essenziale di cui all'art. 414 c.p.c., n. 4, deve essere respinta. Il ricorso di parte opponente
è, invero, formulato nel rispetto degli elementi essenziali della domanda indicati dall'art. 414 c.p.c. e, in particolare dallo stesso emergono con chiarezza i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, nonché le relative conclusioni.
Ciò premesso, si tratta di analizzare attentamente la cronologia dei singoli atti e versamenti relativi al trattamento pensionistico dell'opposto.
L' in data 9/8/2024 comunicava al la liquidazione della pensione cat. VOTOT CP_2 CP_1
con decorrenza 01/04/2019, precisando l'importo mensile a lui spettante in misura pari a
€ 356, 79, aggiornati al 2024 a € 427,56, e indicava in € 26.661,86 la somma lorda spettantegli per arretrati.
Con successiva comunicazione di data 20/11/2024, l' rideterminava l'assegno sociale CP_2
spettante all'opposto individuando a suo carico un indebito pari a € 17.242,49.
Con provvedimento datato 22/1/2025, l' ripristinava parzialmente l'assegno sociale a CP_2
favore dell'opposto per l'importo mensile di € 118,98.
In data 14/2/2025 il otteneva il DI oggetto del presente giudizio di opposizione CP_1
avente ad oggetto, in assenza di diversa segnalazione, la somma lorda liquidata col primo provvedimento del 9/8/2024 sopra richiamato.
Con la rata del mese di marzo 2025, l' versava la somma netta di € 3.712,71 a titolo di CP_2
arretrati spettanti sulla pensione cat. VOTOT, in considerazione dell'indebita percezione dell'assegno sociale comunicata col provvedimento dd. 20/11/2024.
4 Con la rata di aprile 2025 venivano messi in pagamento gli arretrati dovuti a seguito del già richiamato parziale ripristino dell'assegno sociale intervenuto col provvedimento del
22/1/2025.
Alla luce di quanto sopra si tratta di stabilire se la compensazione degli importi effettuata da sia o meno corretta. CP_2
Al quesito va data risposta affermativa.
Con ordinanza n. 29689 del 2024 la S.C., ha affermato che “l' deve procedere alla CP_2
verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data
prestazione che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a
pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” e, ancora, che “entro l'anno successivo
l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito – cioè iniziare
il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato – e non già
provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso”.
Nel caso di specie la conoscibilità dell'indebito relativo al percepimento dell'assegno sociale è intervenuta solo successivamente al riconoscimento della pensione di vecchiaia
– intervenuto, come visto, solo in data 9/8/2024 ancorchè con decorrenza 1/04/2019 - e, in concreto, mediante l'atto di rideterminazione dell'assegno sociale comunicato in data
20/11/2024 (si veda ricevuta di avvenuta consegna della PEC allegata al ricorso in opposizione).
A fronte di tale conoscenza, l' si è attivato nel mese di marzo 2025 a compensare la Pt_1
somma di € 17.242,49, a titolo di indebita percezione dell'assegno sociale.
L' ha correttamente considerato ripetibile l'indebito assistenziale e ha legittimamene CP_2
5 compensato tale importo con la somma di € 26.661,86 a titolo di arretrati della pensione di vecchiaia.
A seguito della compensazione avvenuta tra gli importi richiamati, il credito vantato dall'opposto era pari alla somma lorda di € 9.419,37.
L' attraverso la rata di pensione del mese di marzo 2025, ha provveduto al CP_2
pagamento di tale credito, disponendo la liquidazione dell'importo netto di € 3.172,71.
Con l'ulteriore versamento intervenuto con la rata di aprile 2025 l'opponente ha fatto venire meno ogni ulteriore pretesa creditoria dell'opposto, determinando così la cessazione della materia del contendere.
Si impone, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione, da un lato, del fatto che il ha omesso di segnalare in sede di ricorso per decreto ingiuntivo di CP_1
avere ricevuto la comunicazione di indebito dd. 20/11/2024 e, dall'altro, che l' ha CP_2
procrastinato il versamento degli arretrati dovuti sino alle rate di marzo ed aprile 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando:
1. previa revoca del decreto ingiuntivo n. 7/2025 emesso in data 14/02/2025 dichiara la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Così deciso in Rovereto il 7 agosto 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice del lavoro dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo sub. nr. 30/2025 R.G. da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv.
Marta Odorizzi e dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli, giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n. 37875 rogito Notaio di Fiumicino Persona_1
- OPPONENTE –
contro rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Merlo del foro di Trento, CP_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTO –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7/2025
CONCLUSIONI
OPPONENTE: “accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.
7/2025 emesso nei confronti dell' in data 14.2.2025 e notificato in pari data e rigettare CP_2
la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria in quanto infondata per le ragioni su esposte, con vittoria di spese (se dovute in ragione delle condizioni reddituali dell'opposto) e, in ogni caso, con compensazione delle spese, anche per la fase del monitorio.”
OPPOSTO: “IN VIA PRELIMINARE
1 dichiarare la nullità del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo per mancanza dell'elemento essenziale di cui all'art. 414 c.p.c., n. 4 e confermare il decreto ingiuntivo n.
07/2025 con condanna dell'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di credito residuo pari ad € 7.217,11.- maggiorato degli interessi legali sulla predetta somma capitalizzata a decorrere dal 24.07.2024 fino al saldo effettivo, oltre le spese della procedura monitoria
IN VIA PRINCIPALE
per i motivi sopra esposti dichiarare la nullità del provvedimento di indebito dd.
20.11.2024 o l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione, confermare il decreto ingiuntivo n. 07/2025 e condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di credito residuo pari ad € 7.217,11.- maggiorato degli interessi legali sulla predetta somma capitalizzata a decorrere dal 24.07.2024 fino al saldo effettivo, oltre le spese della procedura monitoria
IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE
per i motivi sopra esposti annullare il provvedimento di liquidazione dd. 24.11.2024,
confermare il decreto ingiuntivo dd. 07/2025 condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di credito residuo pari ad € 7.217,11.- netti maggiorato degli interessi legali sulla predetta somma capitalizzata a decorrere dal 24.07.2024 fino al saldo effettivo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi ex DM 55/2014 e considerata il parziale adempimento della controparte successivo alla notifica del decreto ingiuntivo.”
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo l' impugnava il decreto ingiuntivo CP_2
n. 7/2025 concesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovereto, dott. Michele
Cuccaro in data 14/02/2025 per la somma di € 26.661,86, oltre a spese legali, a titolo di arretrati sulla pensione di vecchiaia.
L' deduceva che l'opposto aveva percepito l'assegno sociale in misura superiore a CP_2
quella spettante con conseguente formazione di somme indebite pari a € 17.242,49, come comunicato al sig. in data 20/11/2024; evidenziava l'infondatezza del decreto CP_1
ingiuntivo affermando di aver provveduto alla liquidazione degli arretrati spettanti con la rata di pensione del mese di marzo 2025; precisava, infine, di aver ripristinato parzialmente l'assegno sociale a favore dell'opposto con relativa corresponsione degli arretrati all'interno della rata di pensione del mese di aprile 2025.
Costituendosi in giudizio dava atto di aver ricevuto, con la rata del mese CP_1
di marzo 2025, un pagamento parziale degli arretrati da parte dell' a fronte della CP_2
concessione del decreto ingiuntivo e, in conseguenza di ciò, il credito si riduceva a €
7.641,28; affermava l'infondatezza dell'opposizione avversaria per mancata contestazione del titolo di credito ed evidenziava come le somme percepite indebitamente non potessero essere ripetute ex art. 52, secondo comma, l. 88/1989, per mancanza di dolo del percipiente;
in via subordinata richiedeva l'annullamento del provvedimento di liquidazione dell'indebito datato 20/11/2024 in ragione dell'assenza di prova a sostegno della pretesa creditoria dell' CP_2
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata la seguente sentenza.
***
3 L'eccezione preliminare formulata dalla parte opposta volta ad ottenere declaratoria di nullità del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo per mancanza dell'elemento essenziale di cui all'art. 414 c.p.c., n. 4, deve essere respinta. Il ricorso di parte opponente
è, invero, formulato nel rispetto degli elementi essenziali della domanda indicati dall'art. 414 c.p.c. e, in particolare dallo stesso emergono con chiarezza i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, nonché le relative conclusioni.
Ciò premesso, si tratta di analizzare attentamente la cronologia dei singoli atti e versamenti relativi al trattamento pensionistico dell'opposto.
L' in data 9/8/2024 comunicava al la liquidazione della pensione cat. VOTOT CP_2 CP_1
con decorrenza 01/04/2019, precisando l'importo mensile a lui spettante in misura pari a
€ 356, 79, aggiornati al 2024 a € 427,56, e indicava in € 26.661,86 la somma lorda spettantegli per arretrati.
Con successiva comunicazione di data 20/11/2024, l' rideterminava l'assegno sociale CP_2
spettante all'opposto individuando a suo carico un indebito pari a € 17.242,49.
Con provvedimento datato 22/1/2025, l' ripristinava parzialmente l'assegno sociale a CP_2
favore dell'opposto per l'importo mensile di € 118,98.
In data 14/2/2025 il otteneva il DI oggetto del presente giudizio di opposizione CP_1
avente ad oggetto, in assenza di diversa segnalazione, la somma lorda liquidata col primo provvedimento del 9/8/2024 sopra richiamato.
Con la rata del mese di marzo 2025, l' versava la somma netta di € 3.712,71 a titolo di CP_2
arretrati spettanti sulla pensione cat. VOTOT, in considerazione dell'indebita percezione dell'assegno sociale comunicata col provvedimento dd. 20/11/2024.
4 Con la rata di aprile 2025 venivano messi in pagamento gli arretrati dovuti a seguito del già richiamato parziale ripristino dell'assegno sociale intervenuto col provvedimento del
22/1/2025.
Alla luce di quanto sopra si tratta di stabilire se la compensazione degli importi effettuata da sia o meno corretta. CP_2
Al quesito va data risposta affermativa.
Con ordinanza n. 29689 del 2024 la S.C., ha affermato che “l' deve procedere alla CP_2
verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data
prestazione che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a
pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” e, ancora, che “entro l'anno successivo
l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito – cioè iniziare
il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato – e non già
provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso”.
Nel caso di specie la conoscibilità dell'indebito relativo al percepimento dell'assegno sociale è intervenuta solo successivamente al riconoscimento della pensione di vecchiaia
– intervenuto, come visto, solo in data 9/8/2024 ancorchè con decorrenza 1/04/2019 - e, in concreto, mediante l'atto di rideterminazione dell'assegno sociale comunicato in data
20/11/2024 (si veda ricevuta di avvenuta consegna della PEC allegata al ricorso in opposizione).
A fronte di tale conoscenza, l' si è attivato nel mese di marzo 2025 a compensare la Pt_1
somma di € 17.242,49, a titolo di indebita percezione dell'assegno sociale.
L' ha correttamente considerato ripetibile l'indebito assistenziale e ha legittimamene CP_2
5 compensato tale importo con la somma di € 26.661,86 a titolo di arretrati della pensione di vecchiaia.
A seguito della compensazione avvenuta tra gli importi richiamati, il credito vantato dall'opposto era pari alla somma lorda di € 9.419,37.
L' attraverso la rata di pensione del mese di marzo 2025, ha provveduto al CP_2
pagamento di tale credito, disponendo la liquidazione dell'importo netto di € 3.172,71.
Con l'ulteriore versamento intervenuto con la rata di aprile 2025 l'opponente ha fatto venire meno ogni ulteriore pretesa creditoria dell'opposto, determinando così la cessazione della materia del contendere.
Si impone, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione, da un lato, del fatto che il ha omesso di segnalare in sede di ricorso per decreto ingiuntivo di CP_1
avere ricevuto la comunicazione di indebito dd. 20/11/2024 e, dall'altro, che l' ha CP_2
procrastinato il versamento degli arretrati dovuti sino alle rate di marzo ed aprile 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando:
1. previa revoca del decreto ingiuntivo n. 7/2025 emesso in data 14/02/2025 dichiara la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Così deciso in Rovereto il 7 agosto 2025
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- dott. Michele Cuccaro -
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