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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20218/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Teresa BRACONARO Parte_1
-ricorrente-
contro
CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da ricorso
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.11.2024 la parte attrice chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente della figlia.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede. Veniva prodotta in atti la dichiarazione di non opposizione al procedimento di interdizione da parte del fratello dell'interdicenda.
pagina 1 di 3 Il G.R., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, ed all'esito, nominava la ricorrente tutore provvisorio in suo favore.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 14.04.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da sindrome di Wolf CP_1
Hirschhorn, ritardo cognitivo grave ed epilessia parziale come attestato dalla documentazione medica prodotta.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice. All'udienza la ricorrente ha dichiarato che non è in grado di rispondere ad alcuna domanda a causa della grave CP_1 patologia di cui è portatrice, oltre a non consentirle di camminare e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita;
è seduta su di una sedia a rotelle dalla quale viene mobilizzata per qualche minuto.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...], il CP_1
10/10/2006, residente in [...].
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 12.06.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20218/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Teresa BRACONARO Parte_1
-ricorrente-
contro
CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da ricorso
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.11.2024 la parte attrice chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente della figlia.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede. Veniva prodotta in atti la dichiarazione di non opposizione al procedimento di interdizione da parte del fratello dell'interdicenda.
pagina 1 di 3 Il G.R., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, ed all'esito, nominava la ricorrente tutore provvisorio in suo favore.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 14.04.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da sindrome di Wolf CP_1
Hirschhorn, ritardo cognitivo grave ed epilessia parziale come attestato dalla documentazione medica prodotta.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice. All'udienza la ricorrente ha dichiarato che non è in grado di rispondere ad alcuna domanda a causa della grave CP_1 patologia di cui è portatrice, oltre a non consentirle di camminare e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita;
è seduta su di una sedia a rotelle dalla quale viene mobilizzata per qualche minuto.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...], il CP_1
10/10/2006, residente in [...].
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 12.06.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
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