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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6692/2021 avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Scalogna del Foro di Ragusa C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Comiso via delle Allodole n. 7, giusta memoria di costituzione di nuovo procuratore del 24.09.2024
RICORRENTI
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede legale in San Giuseppe Jato (PA), via Badia n. 148, cod. fisc.: , giusta P.IVA_1
procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 5.11.2021, in breve, ha esposto: Parte_1
Pagina 1 - che dall'1.09.2018 fino al 31.08.2021 ha lavorato presso il cantiere di Linguaglossa della in forza di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato Controparte_1
svolgendo mansioni di addetto alle risorse umane riconducibili nel livello 5 posizione parametrale A del CCNL Fise-Assoambiente al tempo vigente;
- che il rapporto di lavoro è cessato per l'avvicendamento delle imprese nella gestione dell'appalto/servizio di raccolta nettezza urbana;
- che, nonostante il CCNL preveda tra l'impresa uscente e l'impresa subentrante la continuità giuridica del rapporto di lavoro dei dipendenti, presi in considerazione gli elementi fissi della retribuzione di cui all'art. 27 CCNL nonché i cedolini paga, per tutta la durata del rapporto di lavoro, risultano non corrisposti:
a) gli scatti di anzianità, pari ad euro 121,76 mensili per complessivi euro 2.069,92;
b) i buoni pasto, pari ad euro 1,00 per ogni giornata di effettiva prestazione, per un totale di euro 152,00;
c) l'indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari ad euro 0,26 per complessivi euro
39,52;
d) i permessi ROL, riconosciuti dalla contrattazione collettiva a compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro per un monte ore annuo dal 01.02.2017 di 27,50 ore e dal
01.01.2018 di 30 ore, per cui non essendo stata corrisposta a tale titolo alcuna somma né per il
2018 né per il 2019, lo stesso è creditore, rispettivamente, dell'importo di euro 139,80 e di euro
424,50, per un totale di euro 564,30.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto di “1. accertare il (suo) diritto … al riconoscimento degli scatti di anzianità, dei buoni pasto, dell'indennità di lavaggio indumenti, della liquidazione dei permessi ROL maturati e non goduti, e di tutte le differenze conteggiate in dettaglio, e in forza al pagamento degli arretrati quali differenze retributive;
2. per conseguenza, ordinare alla società di procedere al Controparte_2
riconoscimento delle suddette differenze retributive e condannarla al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 3.285,36 a titolo di differenze retributive arretrate come dettagliate in conteggio, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto ad oggi, nonché di ogni altra somma maturata e maturanda di cui si accerti il diritto nel corso del presente giudizio. Il tutto col favore delle spese e dei compensi difensivi”.
La presente controversia, più volte rinviata per consentire il deposito della relazione tecnica d'ufficio e per quanto ulteriormente esposto negli atti di causa, è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e di una consulenza tecnica di natura contabile;
quindi, all'udienza del 16.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e
Pagina 2 conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va dichiarata la contumacia di Controparte_3
in quanto, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
In punto di fatto, è documentalmente provato che il ricorrente è inserito nel settore degli appalti e che il passaggio dalla società uscente Ecolandia s.r.l. alla parte convenuta è regolato dal CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti i servivi ambientali c.d. FISE
Assoambiente che poi, avuto riguardo al disposto dell'art. 6 comma 11, ha trovato applicazione al rapporto di lavoro per cui è causa.
Altresì, vi è riscontro documentale che ha lavorato alle dipendenze dalla Parte_1 società convenuta a far data dall'1.09.2018, svolgendo, a tempo pieno, mansioni di addetto alle risorse umane di livello 5 A.
Ciò posto, sul piano processuale, trattandosi di obbligazioni da contratto, il lavoratore che agisce in giudizio al fine di conseguire le differenze relative alle poste retributive maturate nell'espletamento dell'attività lavorativa subordinata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuto a provare il fatto costitutivo della pretesa azionata;
diversamente, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti di legge ovvero la sussistenza di altro fatto estintivo, costituendo principio di ordine generale che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, …” (v. ex plurimis, Cass. 12.02.2010, n.3373).
Nella fattispecie concreta, dalla consultazione della contrattazione collettiva di categoria emerge che le parti sociali hanno espressamente previsto nella regolamentazione dell'avvicendamento delle imprese nella gestione dell'appalto di servizi, malgrado l'assunzione ex novo del lavoratore da parte dell'impresa subentrante, che allo stesso resti riconosciuto il valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL dei servizi, nonché il riconoscimento degli aumenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva ed altresì gli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 28, il buono pasto di un euro “per ogni giornata di effettiva prestazione” nei termini meglio
Pagina 3 esplicitati all'art. 36 ed ancora, a norma dell'art. 33 comma 3 lett. B, l'indennità giornaliera per il lavaggio indumenti limitatamente ai dipendenti di cui all'art. 66, lettera C, commi 3 e 5
(rectius al personale operaio e al personale impiegatizio addetto agli impianti).
Inoltre, la norma transitoria dell'art. 17 del contratto collettivo in parola stabilisce che “
1. A totale compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro di cui all'art. 17 comma 1, ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31/01/2017 viene riconosciuto dall'1.02.2017 un monte ore annuo pro capite di permessi retribuiti pari ad euro 27,50 ore da godersi nell'anno solare di competenza compatibilmente con le esigenze di servizio. A decorrere dall'1/01/2018 il predetto monte ore sarà pari a 30 ore”, precisando al punto 5 che “fermo rimanendo l'impegno delle aziende a favorire, su richiesta del lavoratore, prioritariamente rispetto alle ferie,
l'effettiva fruizione entro l'anno solare delle ore di permesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, le ore eventualmente non fruite nell'anno solare di competenza sono liquidate con la retribuzione del mese di Gennaio nei valori in atto nel precedente mese di dicembre”.
Dalla disamina della busta paga di dicembre 2019 resta accertato che i permessi ROL maturati nell'anno precedente non sono stati né goduti né monetarizzati e, parimenti, dalla disamina di detta busta paga in rapporto alla busta paga di gennaio 2020 unitamente alle ulteriori risultanze in atti, per l'anno 2019, risultano non goduti e tanto meno monetarizzati i permessi ROL riconosciuti dalla parte datoriale in 29,91 ore.
Nel contesto considerato, giova ricordare che la contumacia del convenuto integra un comportamento neutrale al quale non può essere attribuita valenza confessoria e, comunque, non contestativa dei conteggi elaborati dal lavoratore, sicché, in difetto di prova dell'adempimento delle disposizioni della contrattazione collettiva sopra richiamate, è stato dato incarico ad un CTU contabile di verificare, a favore del ricorrente, nei limiti di quanto sussiste riscontro in atti, l'ammontare delle differenze retributive per il lavoro espletato tenuto conto delle componenti retributive di cui al predetto CCNL ed avendo riguardo agli importi di cui il ricorrente ne ha assunto in ricorso l'avvenuta percezione.
Aderendo al mandato conferito e alle disposizioni del richiamato CCNL, il CTU ha provveduto a calcolare in merito alle poste economiche di cui il ricorrente ha assunto la debenza, le differenze retributive lorde asseritamente spettanti allo stesso, avendo riguardo:
- con riferimento agli scatti di anzianità, al principio di continuità del rapporto lavorativo a seguito dell'avvicendamento delle aziende appaltatrici, sì appurando che è creditore Pt_1
della somma di euro 2.069,92, per come esattamente dedotto in ricorso;
- con riferimento ai buoni pasto, ai giorni effettivamente lavorati, così come risultanti dalle buste paga in atti, sì rilevando un credito pari ad euro 145,00
Pagina 4 - con riferimento ai permessi ROL, la sussistenza per l'anno 2018 di un credito pari ad
132,56.
La metodologia con cui è stata espletata l'indagine peritale in parola è immune da vizi logici ed aderente in maniera precisa ed esauriente ai quesiti posti con l'ordinanza del 14.09.2023 ed essendo stata condotta nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva resta condivisa da questo Giudice non senza notare che rispetto alle predette risultanze peritali non sono stati svolti rilievi e/o osservazioni dalle parti costituite.
In aggiunta a quanto accertato dal CTU, stante le risultanze documentali in atti, alla luce della retribuzione utile determinata in sede peritale, va affermato che il ricorrente è anche titolare di un credito di euro 397,80 a titolo di permessi ROL per l'anno 2019 non fruiti.
Diversamente, nessuna somma può essere riconosciuta al ricorrente a titolo di indennità giornaliera per il lavaggio indumenti. Al riguardo, va osservato che il sistema di classificazione del personale disciplinato all'art. 15 del CCNL Fise Assoambiente stabilisce l'inquadramento dei dipendenti per aree operativo professionali articolate in 10 livelli, ove in ogni livello è indicata la qualificazione dei lavoratori, a prescindere della posizione parametrale attribuita individualmente e, come si è detto, l'art. 33 lett. B comma 3 del CCNL circoscrive l'attribuzione dell'emolumento in parola soltanto a determinate categorie di dipendenti.
Ebbene, nella fattispecie concreta, dalle buste paga in atti resta accertato che il ricorrente ha svolto mansioni di addetto alle risorse umane di livello 5A senza che sussistono elementi obiettivi per poter affermare che le mansioni espletate da presso la società convenuta Pt_1 siano pienamente sussumibili nella previsione dell'art. 33 lett. B comma 3 del CCNL sopra citato.
In ragione di quanto precede e considerato che in ricorso la domanda di riconoscimento delle differenze retributive arretrate è stata circoscritta a scatti di anzianità, buoni pasto ed indennità sostitutiva permessi ROL anni 2018 e 2019, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 112 c.p.c.
e valutato il petitum e la causa petendi del giudizio de quo, va disposta la condanna di
[...]
al pagamento del credito lordo complessivo di euro 2.745,28 per le dette Controparte_1
causali.
A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle poste creditorie spettanti al ricorrente competono gli interessi e la rivalutazione, della maturazione fino all'effettivo soddisfo, come per legge.
I costi di CTU, nei rapporti interni tra le parti, restano definitivamente posti a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e, sempre in forza di detto criterio, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della società convenuta e liquidate nella misura di cui in dispositivo avuto riguardo al valore e all'oggetto della causa, al mancato espletamento di
Pagina 5 istruttoria orale ed all'attività difensiva svolta, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 e 4 del DM
n.55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
CONDANNA a corrispondere a favore di la Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di euro 2.745,28 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo come per legge
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico di Controparte_1
CONDANNA a rifondere a favore di le spese Controparte_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 1.314,00, oltre il 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 17.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 6