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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 10925 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Tunisia) il 10.11.1973 e residente in [...], elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in
Palermo, via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Carlo Riela e dell'abogado Alessandro Giamporcaro, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, (C.F. ), nata CP_1 C.F._2
in Germania il 29 dicembre 1969, rappresentata e difesa, dall'Avv.
Vincenzo Cracolici, presso il cui studio in Palermo, Via Salesio
Balsano, 19 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
FATTI CONTROVERSI
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente in epigrafe indicato ha allegato di aver condotto in locazione da potere della resistente (giusta contratto stipulato in data 02.05.2005,
registrato in data 16.06.2005 n. 5397 A.d.E.), l'immobile sito in
Palermo, Via Emiro Giafar n. 23/A, P.T. esercitandovi la propria attività commerciale aperta al pubblico (fiorista) e di averlo rilasciato il 2 marzo 2024 a seguito della disdetta comunicata dalla contropate con raccomandata a/r del 13.09.2023 e, su tali basi, ha chiesto la condanna della locatrice al pagamento della indennità di avviamento ai sensi dell'art. 34 della L. 392/1978 (pari a 18 mensilità
dell'ultimo canone corrisposto, quantificato in euro 450,00 mensili comprensivo della rivalutazione ISTAT, per un ammontare complessivo di euro 8.100,00), eccependo la nullità, per violazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, della clausola inserita nel contratto con la quale aveva rinunciato a tale pretesa.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Con comparsa del 16.1.2025, si costituiva in giudizio CP_1
la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree,
[...]
replicando, per un verso, che la richiesta di pagamento avanzata nei suoi confronti era fondata su un contratto scaduto e non più
rinnovato, per altro verso, che la clausola di rinuncia dell'indennità
doveva ritenersi valida poiché espressamente pattuita non per limitare la durata legale del contratto di locazione (regolarmente concluso a Maggio 2017), ma solo per controbilanciare l'esiguità del canone pagato dal conduttore.
La causa, istruita mediante produzione documentale,
perveniva in decisione all'udienza in epigrafe indicata sulle conclusioni precisate dalle parti.
MERITO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e va accolta per le ragioni appresso spiegate.
Va dichiarata incidentalmente, per come richiesto dal ricorrente, la nullità per violazione dell'art. 79 della legge 392/1978,
della clausola di cui all'art. 17 del contratto di locazione stipulato il
02.05.2005, fra le odierne parti (e registrato in data 16.06.2005 n. 5397
A.d.E.) a mezzo del quale il conduttore ha preventivamente rinunciato al diritto di pretendere dalla locatrice il pagamento dell'indennità di avviamento nelle ipotesi di cui all'art. 34 della legge 392/1978.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Per pacifico indirizzo, infatti, si ha riguardo nella specie ad una norma imperativa e inderogabile, ai sensi dell'art. 79 della l. n.
392 del 1978, e ciò proprio allo scopo di impedire che il conduttore sia indotto ad accettare condizioni che ledono i suoi diritti pur di assicurarsi il godimento dell'immobile necessario all'esercizio della propria attività (in tal modo si esprime Cass. n. 21520/2004; ma cfr.
altresì Cass. n. 4041/1993; Cass. n. 10081/1998, Cass. n. 537/2002,
Cass. n. 9197/2003, Cass. n. 675/2005 e Cass. n. 24458/2007)
Si conclude, pertanto, che “la clausola contenente la rinuncia
preventiva, da parte del conduttore, all'indennità di avviamento è nulla,
ancorché sia stata pattuita a fronte della riduzione del canone, ai sensi
dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, potendo il medesimo conduttore
rinunciare alla detta indennità solo successivamente alla conclusione del
contratto, quando può escludersi che si trovi in quella posizione di
debolezza alla cui tutela la richiamata disciplina è preordinata” (cfr. ex
multis Cass, n.24221/2019).
Ciò posto, è accolta la domanda di condanna all'indennità di avviamento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 392/1978.
È documentalmente provato, infatti: (i) che CP_1
ha concesso in locazione ad uso commerciale ad Parte_1
l'immobile sito in Palermo, Via Emiro Giafar n. 23/A, P.T al canone mensile di € 300,00 giusta contratto stipulato in data 02.05.2005 e registrato in data 16.06.2005 (cfr. allegato 1 al ricorso introduttivo);
(ii) che l'immobile sia stato destinato dal conduttore all'esercizio di una attività commerciale aperta al pubblico (fiorista); (iii) che tale
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
contratto si sia tacitamente rinnovato di sessennio in sessennio (ai sensi dell'art. 28 della legge n. 392/1978 per come richiamato dall'art. 6 del contratto medesimo), sino alla formale disdetta comunicata dalla locatrice con raccomandata a/r del 13.09.2023 (cfr.
all. 2 al ricorso introduttivo); (iii) che in data 02.05.2024 il conduttore abbia rilasciato l'immobile alla controparte (cfr. allegato 5 al ricorso introduttivo). È, dunque, pacifico e, comunque, documentalmente provato, che il rapporto negoziale oggetto del giudizio si è sciolto per volontà unilaterale della parte locatrice, la quale, in data
13.09.2023, ha comunicato la propria intenzione di disdire il contratto de quo, impedendone in tal modo l'ulteriore rinnovo.
Le superiori circostanze consentono di ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 34 della legge n. 392/1978 per riconoscere al ricorrente il diritto di pretendere il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento, pari a diciotto mensilità nella misura dell'ultimo canone corrisposto che, nella specie, ammonta ad euro
450,00 mensili, siccome comprensivo della rivalutazione monetaria agli indici ISTAT (cfr. all. 4 al ricorso introduttivo).
Conseguentemente, è condannata al CP_1
pagamento in favore di della complessiva somma pari Parte_1
ad euro 8.100,00 (450,00x18), oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 02.05.2024 (data di rilascio dell'immobile) sino all'effettivo soddisfo (cfr. sul punto Cass, n.4443/2014 “nelle locazioni di immobili
urbani adibiti ad attività commerciale, l'obbligazione gravante sul
conduttore di rilasciare l'immobile alla scadenza e l'obbligazione gravante
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
sul locatore di corrispondergli l'indennità di avviamento commerciale sono
legate da un rapporto di reciproca dipendenza, tanto che ciascuna delle
prestazioni non è esigibile in mancanza dell'adempimento, o dell'offerta di
adempimento dell'altra. Ne consegue che gli interessi sulla somma dovuta
a titolo di indennità di avviamento commerciale non iniziano a decorrere
finché non è avvenuto il rilascio dell'immobile”).
******************
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite –
calcolate e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, per come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro
8.100,00) applicando i parametri minimi per tutte le fasi di giudizio
(in ragione della spiccata semplicità dell'accertamento) in euro
514,00 per esborsi (di cui euro 264,00 per spese di iscrizione a ruolo della causa ed euro 150,00 per il procedimento di mediazione) ed euro 2.540,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale –, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
vanno poste integralmente a carico della convenuta integralmente soccombente e vanno distratte in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
******************
Ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/2010 la resistente è
condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio: è documentalmente provato, infatti, che ella senza
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
giustificato motivo è rimasta assente al primo incontro di mediazione, condizione di procedibilità della domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, perchè attiene alla esecuzione di un contratto di locazione (cfr. all 6 al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
così provvede:
ACCERTA che il contratto stipulato il 02.05.2005, (registrato il 16.06.2005 n. 5397 A.d.E.), a mezzo del quale ha CP_1
concesso in locazione, ad uso diveso, ad 'immobile sito Parte_1
in Palermo, Via Emiro Giafar n. 23/A, P.T., ha cessato di avere efficacia giusta disdetta comunicata dalla locatrice con raccomandata a/r del 13.09.2023.
CONDANNA al pagamento, in favore di CP_1
della somma pari ad € 8.100,00, oltre interessi al tasso Parte_1
legale decorrenti dal 02.05.2024 sino all'effettivo soddisfo.
CONDANNA alla refusione in favore di CP_1
delle spese di lite, liquidate in 514,00 per esborsi ed Parte_1
euro 2.540,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15%, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
CONDANNA al versamento all'entrata CP_1
del bilancio dello Stato della somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Palermo, 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 10925 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Tunisia) il 10.11.1973 e residente in [...], elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in
Palermo, via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Carlo Riela e dell'abogado Alessandro Giamporcaro, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, (C.F. ), nata CP_1 C.F._2
in Germania il 29 dicembre 1969, rappresentata e difesa, dall'Avv.
Vincenzo Cracolici, presso il cui studio in Palermo, Via Salesio
Balsano, 19 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
FATTI CONTROVERSI
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente in epigrafe indicato ha allegato di aver condotto in locazione da potere della resistente (giusta contratto stipulato in data 02.05.2005,
registrato in data 16.06.2005 n. 5397 A.d.E.), l'immobile sito in
Palermo, Via Emiro Giafar n. 23/A, P.T. esercitandovi la propria attività commerciale aperta al pubblico (fiorista) e di averlo rilasciato il 2 marzo 2024 a seguito della disdetta comunicata dalla contropate con raccomandata a/r del 13.09.2023 e, su tali basi, ha chiesto la condanna della locatrice al pagamento della indennità di avviamento ai sensi dell'art. 34 della L. 392/1978 (pari a 18 mensilità
dell'ultimo canone corrisposto, quantificato in euro 450,00 mensili comprensivo della rivalutazione ISTAT, per un ammontare complessivo di euro 8.100,00), eccependo la nullità, per violazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, della clausola inserita nel contratto con la quale aveva rinunciato a tale pretesa.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Con comparsa del 16.1.2025, si costituiva in giudizio CP_1
la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree,
[...]
replicando, per un verso, che la richiesta di pagamento avanzata nei suoi confronti era fondata su un contratto scaduto e non più
rinnovato, per altro verso, che la clausola di rinuncia dell'indennità
doveva ritenersi valida poiché espressamente pattuita non per limitare la durata legale del contratto di locazione (regolarmente concluso a Maggio 2017), ma solo per controbilanciare l'esiguità del canone pagato dal conduttore.
La causa, istruita mediante produzione documentale,
perveniva in decisione all'udienza in epigrafe indicata sulle conclusioni precisate dalle parti.
MERITO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e va accolta per le ragioni appresso spiegate.
Va dichiarata incidentalmente, per come richiesto dal ricorrente, la nullità per violazione dell'art. 79 della legge 392/1978,
della clausola di cui all'art. 17 del contratto di locazione stipulato il
02.05.2005, fra le odierne parti (e registrato in data 16.06.2005 n. 5397
A.d.E.) a mezzo del quale il conduttore ha preventivamente rinunciato al diritto di pretendere dalla locatrice il pagamento dell'indennità di avviamento nelle ipotesi di cui all'art. 34 della legge 392/1978.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Per pacifico indirizzo, infatti, si ha riguardo nella specie ad una norma imperativa e inderogabile, ai sensi dell'art. 79 della l. n.
392 del 1978, e ciò proprio allo scopo di impedire che il conduttore sia indotto ad accettare condizioni che ledono i suoi diritti pur di assicurarsi il godimento dell'immobile necessario all'esercizio della propria attività (in tal modo si esprime Cass. n. 21520/2004; ma cfr.
altresì Cass. n. 4041/1993; Cass. n. 10081/1998, Cass. n. 537/2002,
Cass. n. 9197/2003, Cass. n. 675/2005 e Cass. n. 24458/2007)
Si conclude, pertanto, che “la clausola contenente la rinuncia
preventiva, da parte del conduttore, all'indennità di avviamento è nulla,
ancorché sia stata pattuita a fronte della riduzione del canone, ai sensi
dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, potendo il medesimo conduttore
rinunciare alla detta indennità solo successivamente alla conclusione del
contratto, quando può escludersi che si trovi in quella posizione di
debolezza alla cui tutela la richiamata disciplina è preordinata” (cfr. ex
multis Cass, n.24221/2019).
Ciò posto, è accolta la domanda di condanna all'indennità di avviamento ai sensi dell'art. 34 della legge n. 392/1978.
È documentalmente provato, infatti: (i) che CP_1
ha concesso in locazione ad uso commerciale ad Parte_1
l'immobile sito in Palermo, Via Emiro Giafar n. 23/A, P.T al canone mensile di € 300,00 giusta contratto stipulato in data 02.05.2005 e registrato in data 16.06.2005 (cfr. allegato 1 al ricorso introduttivo);
(ii) che l'immobile sia stato destinato dal conduttore all'esercizio di una attività commerciale aperta al pubblico (fiorista); (iii) che tale
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
contratto si sia tacitamente rinnovato di sessennio in sessennio (ai sensi dell'art. 28 della legge n. 392/1978 per come richiamato dall'art. 6 del contratto medesimo), sino alla formale disdetta comunicata dalla locatrice con raccomandata a/r del 13.09.2023 (cfr.
all. 2 al ricorso introduttivo); (iii) che in data 02.05.2024 il conduttore abbia rilasciato l'immobile alla controparte (cfr. allegato 5 al ricorso introduttivo). È, dunque, pacifico e, comunque, documentalmente provato, che il rapporto negoziale oggetto del giudizio si è sciolto per volontà unilaterale della parte locatrice, la quale, in data
13.09.2023, ha comunicato la propria intenzione di disdire il contratto de quo, impedendone in tal modo l'ulteriore rinnovo.
Le superiori circostanze consentono di ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 34 della legge n. 392/1978 per riconoscere al ricorrente il diritto di pretendere il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento, pari a diciotto mensilità nella misura dell'ultimo canone corrisposto che, nella specie, ammonta ad euro
450,00 mensili, siccome comprensivo della rivalutazione monetaria agli indici ISTAT (cfr. all. 4 al ricorso introduttivo).
Conseguentemente, è condannata al CP_1
pagamento in favore di della complessiva somma pari Parte_1
ad euro 8.100,00 (450,00x18), oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 02.05.2024 (data di rilascio dell'immobile) sino all'effettivo soddisfo (cfr. sul punto Cass, n.4443/2014 “nelle locazioni di immobili
urbani adibiti ad attività commerciale, l'obbligazione gravante sul
conduttore di rilasciare l'immobile alla scadenza e l'obbligazione gravante
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
sul locatore di corrispondergli l'indennità di avviamento commerciale sono
legate da un rapporto di reciproca dipendenza, tanto che ciascuna delle
prestazioni non è esigibile in mancanza dell'adempimento, o dell'offerta di
adempimento dell'altra. Ne consegue che gli interessi sulla somma dovuta
a titolo di indennità di avviamento commerciale non iniziano a decorrere
finché non è avvenuto il rilascio dell'immobile”).
******************
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite –
calcolate e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, per come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro
8.100,00) applicando i parametri minimi per tutte le fasi di giudizio
(in ragione della spiccata semplicità dell'accertamento) in euro
514,00 per esborsi (di cui euro 264,00 per spese di iscrizione a ruolo della causa ed euro 150,00 per il procedimento di mediazione) ed euro 2.540,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale –, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
vanno poste integralmente a carico della convenuta integralmente soccombente e vanno distratte in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
******************
Ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/2010 la resistente è
condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio: è documentalmente provato, infatti, che ella senza
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
giustificato motivo è rimasta assente al primo incontro di mediazione, condizione di procedibilità della domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, perchè attiene alla esecuzione di un contratto di locazione (cfr. all 6 al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
così provvede:
ACCERTA che il contratto stipulato il 02.05.2005, (registrato il 16.06.2005 n. 5397 A.d.E.), a mezzo del quale ha CP_1
concesso in locazione, ad uso diveso, ad 'immobile sito Parte_1
in Palermo, Via Emiro Giafar n. 23/A, P.T., ha cessato di avere efficacia giusta disdetta comunicata dalla locatrice con raccomandata a/r del 13.09.2023.
CONDANNA al pagamento, in favore di CP_1
della somma pari ad € 8.100,00, oltre interessi al tasso Parte_1
legale decorrenti dal 02.05.2024 sino all'effettivo soddisfo.
CONDANNA alla refusione in favore di CP_1
delle spese di lite, liquidate in 514,00 per esborsi ed Parte_1
euro 2.540,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15%, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
CONDANNA al versamento all'entrata CP_1
del bilancio dello Stato della somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Palermo, 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile