Sentenza 6 gennaio 1982
Massime • 1
La responsabilità ex art. 2395 cod. civ. dell'amministratore di società, per fatti illeciti posti in essere, con dolo o colpa, durante l'attività di contrattazione svolta in nome della società, data la sua natura extracontrattuale, non si estende al danno derivante all'altro contraente dall'inadempimento del contratto stipulato all'esito dell'attività suindicata, del quale risponde la società, a titolo di responsabilità contrattuale, ma concerne solo il danno direttamente ricollegabile, con nesso di causalità immediata, ai predetti fatti illeciti dell'amministratore, unicamente di questi ultimi potendo farsi carico al medesimo, ai fini del risarcimento in favore dell'altro contraente danneggiato. ( V 1212/80, mass n 404714; ( V 5011/77, mass n 388623; ( V 2242/66, mass n 324374).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/01/1982, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 1982 |
Testo completo
La responsabilità ex art. 2395 cod. civ. dell'amministratore di società, per fatti illeciti posti in essere, con dolo o colpa, durante l'attività di contrattazione svolta in nome della società, data la sua natura extracontrattuale, non si estende al danno derivante all'altro contraente dall'inadempimento del contratto stipulato all'esito dell'attività suindicata, del quale risponde la società, a titolo di responsabilità contrattuale, ma concerne solo il danno direttamente ricollegabile, con nesso di causalità immediata, ai predetti fatti illeciti dell'amministratore, unicamente di questi ultimi potendo farsi carico al medesimo, ai fini del risarcimento in favore dell'altro contraente danneggiato. ( V 1212/80, mass n 404714; ( V 5011/77, mass n 388623; ( V 2242/66, mass n 324374).*