CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/07/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere rel. est. dr Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1055/2023 R.G., avente per oggetto: somministrazione;
TRA
(già cod. fisc. e p. Parte_1 Parte_2
I.V.A. R.E.A. Milano 1544762, quale titolare del ramo d'azienda P.IVA_1 denominato “Retail Market Gas & Power”, conferito da a Parte_1 Parte_2
(oggi giusta atto di conferimento di ramo
[...] Parte_1
d'azienda a rogito Notaio dott.ssa di Milano del 12/06/2017, rep. 1803, Persona_1
racc. 1209, in persona del procuratore speciale avv. giusta procura CP_1 speciale del 23/03/2022 per atto del Notaio dott.ssa di Locate di Triulzi, Persona_1 rep. 6854, racc. 4414, registrata a Milano il 28/03/2022, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Pezzino, per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Federico M.G. Manitta, giusta C.F._1
procura in atti;
1 E
, nato a [...] il [...], C. F.: , CP CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Giannone, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
PARTI APPELLATE
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Milano, via Colletta n. 69, p. I.V.A. n. P.IVA_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
***
All'udienza di discussione del 20.5.2025, la causa è stata posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2644/2023 del 21.6.2023, il Giudice Unico del Tribunale di
Catania, quinta sezione civile, pronunciandosi sulle domande proposte da CP
nei confronti di ha così statuito: Pt_2
-ha dichiarato l'inesistenza del contratto di somministrazione di energia elettrica con numero cliente 505360531584, per falsità della firma apparentemente Pt_2
riconducibile a;
CP
-ha rigettato le ulteriori domande attoree, di ripristino della precedente fornitura con e di risarcimento danni;
Controparte_5
-ha rigettato, altresì, la domanda riconvenzionale di di condanna dell'attore Pt_2
al pagamento della somma di euro 1.583,61 per fornitura elettrica non pagata;
-ha rigettato la domanda di garanzia proposta da nei confronti dei terzi Pt_2
chiamati, e Controparte_2 Controparte_4
Parte
-ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore e ha Parte compensato le spese tra la convenuta la chiamata , unica costituita in CP_4
giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello già Parte_1
, formulando due motivi di gravame relativi alle domande di manleva e Parte_1
riconvenzionale, formulate in primo grado e disattese dal Tribunale. 2 Si è costituito , che ha chiesto il rigetto dell'appello e la refusione CP
delle spese.
Si è costituito altresì (contumace in primo grado), e ha insistito nel Controparte_2
rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Non si è costituita invece Controparte_4
All'udienza del 20.5.2025, fissata per la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
^^^
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata che, Controparte_4
sebbene regolarmente citata, ha omesso di costituirsi in questo grado di giudizio.
Per una migliore comprensione della vicenda per cui è causa, giova premettere, in fatto, che , con l'atto introduttivo del giudizio, ha esposto di aver locato, CP
nell'anno 2011, a l'immobile sito in Gravina di Catania, viale Controparte_2
dell'Autonomia n. 11, servito dalla fornitura di energia elettrica erogata da “
[...]
ed intestata a nome dello stesso ricorrente;
che, nel mese di aprile 2014, CP_5
rilasciava il detto immobile e, nel mese di maggio 2014, Controparte_2 CP
locava l'immobile a terzi, che gli riferivano di aver rinvenuto nell'immobile un incartamento lasciato dal precedente inquilino nel quale era contenuto un contratto di fornitura di energia elettrica, datato 2/9/2011, a nome del ricorrente, con che Parte_1
questi aveva, quindi, presentato denunzia alla Polizia di Stato per falsità della firma a Parte suo nome apposta nella proposta contrattuale e si era rivolto all' er l'annullamento del contratto illegittimo – in relazione al quale risultava una mora a far data dal
9.2.2012- e per il ripristino della precedente fornitura con;
che, in risposta, CP_5
Parte gli aveva chiesto il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse, sicchè aveva intrapreso il presente giudizio.
Ciò premesso, con il primo, articolato, motivo di gravame, l'appellante
[...]
lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda Parte_1
riconvenzionale di risarcimento che essa società aveva proposto anche nei confronti dei terzi chiamati, rigettandola solo nei confronti dell'attore, ; lamenta altresì CP
3 l'erronea interpretazione dei motivi posti a fondamento di dette domande e l'erronea valutazione delle prove offerte.
Deduce al riguardo la società appellante:
A) che, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva formulato, per l'ipotesi che fosse stato accertato che la proposta contrattuale oggetto di causa non era stata sottoscritta dall domanda riconvenzionale anche nei confronti di: 1) CP [...]
perché responsabile ex art. 2043 cod. civ., atteso che lo stesso Controparte_2
aveva ritenuto il suo ex inquilino responsabile della falsificazione delle CP
firme apposte a suo nome sulla proposta di contratto del 14/09/2011 e dell'indebito uso della fotocopia della sua carta di identità, nonché 2) nei confronti della CP_4
in dipendenza degli obblighi assunti con il contratto d'agenzia del 01/03/2011,
[...]
originariamente stipulato da con la e da questa ceduto alla Parte_1 Parte_3
in data 01/09/2011; Controparte_4
B) che aveva errato il Tribunale a rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti di quanto al primo, perché lo stesso Controparte_6 Controparte_4
aveva ritenuto responsabile il suo ex inquilino per avere indebitamente CP
utilizzato i suoi dati personali per sottoscrivere il contratto e, quanto alla società, per le gravi violazioni delle disposizioni del contratto di agenzia tra loro esistente.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Anzitutto, è vero che il primo giudice ha omesso di esaminare le domande riconvenzionali proposte da nella propria comparsa di costituzione nel CP_4
giudizio di primo grado, anche nei confronti dei terzi chiamati (oltrechè dell'attore).
Così come pure è vero che non risulta presa in esame la domanda di garanzia rivolta pure al CP_2
La motivazione della sentenza impugnata deve, dunque, sul punto essere integrata.
Le domande proposte nei confronti di per asserita Controparte_2
responsabilità da illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non sono fondate e vanno, dunque, rigettate.
4 Non è stata infatti raggiunta la prova, come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, del soggetto cui addebitare la falsità della firma del contratto di somministrazione con del 14 settembre 2011. Pt_2
E invero, non ha valenza probatoria sufficiente l'ipotesi, avanzata dall'attore in primo grado, , che autore del falso sia stato il precedente conduttore del CP
proprio immobile, servito da detta fornitura (costituendo questo un mero elemento indiziario non supportato da elementi ulteriori).
Né può valere nei confronti del il principio di non contestazione di cui CP_2
all'art. 115 c.p.c., infondatamente invocato da parte appellante, atteso che il è CP_2
rimasto contumace nel giudizio di primo grado e, nel costituirsi in appello, ha contestato i fatti costituitivi della domanda svolta nei suoi confronti, deducendo di non essere l'unico conduttore dell'immobile nel periodo in contestazione (cfr. di recente, in un caso analogo, Cass.
2.1.2025 n. 25).
Diversamente deve ritenersi per le domande proposte nei confronti di CP_4
che appaiono invece fondate e meritevoli di accoglimento.
[...]
Può infatti riconoscersi una responsabilità di detta società che, quale mandataria, aveva procacciato la stipula della proposta di contratto del 02/09/2011 in contestazione, per grave violazione degli obblighi derivanti derivanti dal contratto di agenzia dell'1.3.2011 (stipulato originariamente da con la e da questa Pt_1 Parte_3
ceduto alla . CP_4
In forza dell'articolo 4 del contratto di agenzia in atti (doc. 5 all. fascicolo di primo Parte grado di l'agente si impegna affinché anche i propri collaboratori agiscano verso i potenziali clienti e comunque nei confronti di terzi con trasparenza, lealtà e correttezza, astenendosi dall'ingnerare fraintendimenti o dal pregiudicare la reputazione consolidata della preponente. Inoltre, nell'esercizio dell'incarico, l'agente e i suoi collaboratori dovranno operare nel pieno rispetto delle normative applicabili al settore di riferimento, anche a tutela dei potenziali clienti, quali, solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il D.Lgs. 206/2005 (Codice di consumo), il Codice di condotta commerciale
5 di cui alla delibera AEEG n. 104/2010, la normativa antitrust, le delibere emanate dalla
AEEG, la normativa relativa alle pratiche commerciali e alla pubblicità commerciale.
Parimenti l'allegato 8 (Regole di comportamento dell'agenzia in relazione alla normativa di riferimento nella promozione delle proposte di contratto di doc. Parte_1
6), prevede tutta una serie di obblighi informativi e comportamentali volti alla massima trasparenza, correttezza e rispetto del Codice di condotta commerciale e del Codice
Etico Eni;
tra questi si segnalano in particolare gli obblighi indicati ai punti 27 (in caso di sottoscrizione della documentazione contrattuale da parte del cliente devono essere sottoscritti tutti i moduli correttamente, lasciando sempre al cliente l'allegato relativo alle condizioni economiche, copia della proposta di contratto sottoscritta, completa di tutti i dati raccolti e della data di sottoscrizione, copia delle condizioni generali di contratto), e 28 (“Evitare di sottoscrivere la documentazione contrattuale in luogo del cliente o di acquisire contratti sottoscritti da persona non titolata a sottoscriverli”).
Alla stregua di quanto sopra, l'accertata falsità della firma del proponente
(“cliente”) apposta al modulo di proposta contrattuale del 14.9.2011, denota inequivocabilmente che per il tramite del proprio collaboratore (che Controparte_4
ha pure sottoscritto il modulo), abbia raccolto e trasmesso, ritenendola erroneamente valida, una proposta contrattuale intestata ad un soggetto ( ) senza previa CP
adeguata verifica in ordine all'identità dello stesso e alla effettiva corrispondenza tra il documento di identità dell'intestatario del contratto e il soggetto firmatario del medesimo.
Può dunque ritenersi provato il dedotto grave inadempimento della società appellata agli obblighi assunti con il contratto di mandato inter partes, così come esplicitati nel citato contratto, nonché derivanti dai più generali doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del mandato, di cui agli artt. 1176 c.c. e 1710 c.c., anche con riguardo agli atti preparatori e strumentali.
Parte Non si ravvisa invece un concorso di colpa della danneggiata per non aver acquisito conferma della volontà negoziale dal cliente, come assunto in primo grado da
CP_4
6 E ciò per la considerazione del fatto che la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 153/2012/R/com) richiamata dalla terza chiamata in primo grado, che prevede precisi obblighi di verifica per la società venditrice, è successiva alla stipula del contratto di somministrazione per cui è causa (del 2.9.2011).
Quanto ai danni pretesi in via risarcitoria da va riconosciuto quello Pt_2
derivante dal mancato guadagno della somministrazione di energia erogata e non pagata, che può essere determinato in misura corrispondente all'importo indicato nelle fatture emesse a nome di , prodotte in atti, pari a complessivi € 1.583,61. CP
Per le medesime ragioni, in accoglimento della domanda di manleva, l'appellata va condannata a tenere indenne l'appellante dalle Controparte_4 Parte_1
conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esito di questo giudizio, in concreto limitate alla refusione delle spese processuali, stante il rigetto delle domande risarcitorie dell'originario attore CP
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, va condannata al Controparte_4
pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di della Parte_1
complessiva somma di € 1583,61, oltre interessi legali dalla domanda.
Va pure condannata a tenere indenne dalle conseguenze Parte_1
pregiudizievoli del presente giudizio.
Parte Va invece rigettato l'appello proposto da nei confronti di Controparte_2
per tutte le ragioni sopra esposte.
[...]
Spese processuali
Parte Nei rapporti tra ed le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno Controparte_4
poste a carico di quest'ultima, per il principio di soccombenza, con ciò accogliendosi il secondo motivo di gravame dedotto dall'appellante che riguarda proprio la compensazione delle spese disposta dal primo giudice.
Dette spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e
7 allegate tabelle), in ragione del valore della controversia (scaglione da € 1.100,01 a
5.200,00), e dell'attività difensiva svolta, con esclusione della fase di trattazione istruttoria del secondo grado, per cui si ritengono congrui i minimi, in assenza di specifica attività istruttoria.
Parte L'appellante va invece condannato alla refusione delle spese in favore dell'appellato in ragione della soccombenza, spese liquidate nella misura CP_2 indicata in dispositivo, applicando i parametri minimi delle medesime tariffe, in ragione dell'attività difensiva svolta e della non complessità delle questioni trattate nei rapporti tra le predette parti.
Infine, è tenuta al pagamento delle spese anche nei confronti di Parte_1 CP
, spese che parimenti si liquidano nei valori minimi, in considerazione
[...] dell'assenza di domande nei confronti dell' citato in giudizio quale attore in CP
primo grado, e ai soli fini della litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 2644/2023 del Tribunale di Parte_1
Catania, e in parziale riforma della stessa sentenza, così provvede: condanna la società appellata, al risarcimento in favore della società Controparte_4
appellante del danno nella misura di euro 1.583,61, oltre interessi legali dalla domanda;
rigetta l'appello proposto nei confronti di;
Controparte_2
condanna a tenere indenne dalle conseguenze Controparte_4 Parte_1
pregiudizievoli del presente giudizio;
condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_4 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida: a) per il primo grado, in complessivi euro
2552,00 per compensi, di cui € 425,00 per fase studio, € 425,00 per fase introduttiva, €
851,00 per fase di trattazione ed € 851,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) per il secondo, in complessivi euro 2419,00 per
8 compensi, di cui € 536,00 per fase studio, € 536,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase di trattazione ed € 851,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15%,
IVA e CPA come per legge;
condanna, invece, al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente grado, che liquida in complessivi euro 1458,00 per
[...]
compensi, di cui € 268,00 per fase studio, € 268,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase di trattazione e € 426,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA
e CPA come per legge;
condanna, infine, al pagamento in favore di delle Parte_1 CP
spese del secondo grado, che liquida in complessivi euro 1458,00 per compensi, di cui €
268,00 per fase studio, € 268,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase di trattazione e
€ 426,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge. conferma nel resto la sentenza.
Così deciso in Catania il 10 luglio 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere rel. est. dr Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1055/2023 R.G., avente per oggetto: somministrazione;
TRA
(già cod. fisc. e p. Parte_1 Parte_2
I.V.A. R.E.A. Milano 1544762, quale titolare del ramo d'azienda P.IVA_1 denominato “Retail Market Gas & Power”, conferito da a Parte_1 Parte_2
(oggi giusta atto di conferimento di ramo
[...] Parte_1
d'azienda a rogito Notaio dott.ssa di Milano del 12/06/2017, rep. 1803, Persona_1
racc. 1209, in persona del procuratore speciale avv. giusta procura CP_1 speciale del 23/03/2022 per atto del Notaio dott.ssa di Locate di Triulzi, Persona_1 rep. 6854, racc. 4414, registrata a Milano il 28/03/2022, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Pezzino, per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Federico M.G. Manitta, giusta C.F._1
procura in atti;
1 E
, nato a [...] il [...], C. F.: , CP CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Giannone, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
PARTI APPELLATE
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Milano, via Colletta n. 69, p. I.V.A. n. P.IVA_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
***
All'udienza di discussione del 20.5.2025, la causa è stata posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2644/2023 del 21.6.2023, il Giudice Unico del Tribunale di
Catania, quinta sezione civile, pronunciandosi sulle domande proposte da CP
nei confronti di ha così statuito: Pt_2
-ha dichiarato l'inesistenza del contratto di somministrazione di energia elettrica con numero cliente 505360531584, per falsità della firma apparentemente Pt_2
riconducibile a;
CP
-ha rigettato le ulteriori domande attoree, di ripristino della precedente fornitura con e di risarcimento danni;
Controparte_5
-ha rigettato, altresì, la domanda riconvenzionale di di condanna dell'attore Pt_2
al pagamento della somma di euro 1.583,61 per fornitura elettrica non pagata;
-ha rigettato la domanda di garanzia proposta da nei confronti dei terzi Pt_2
chiamati, e Controparte_2 Controparte_4
Parte
-ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore e ha Parte compensato le spese tra la convenuta la chiamata , unica costituita in CP_4
giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello già Parte_1
, formulando due motivi di gravame relativi alle domande di manleva e Parte_1
riconvenzionale, formulate in primo grado e disattese dal Tribunale. 2 Si è costituito , che ha chiesto il rigetto dell'appello e la refusione CP
delle spese.
Si è costituito altresì (contumace in primo grado), e ha insistito nel Controparte_2
rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Non si è costituita invece Controparte_4
All'udienza del 20.5.2025, fissata per la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
^^^
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata che, Controparte_4
sebbene regolarmente citata, ha omesso di costituirsi in questo grado di giudizio.
Per una migliore comprensione della vicenda per cui è causa, giova premettere, in fatto, che , con l'atto introduttivo del giudizio, ha esposto di aver locato, CP
nell'anno 2011, a l'immobile sito in Gravina di Catania, viale Controparte_2
dell'Autonomia n. 11, servito dalla fornitura di energia elettrica erogata da “
[...]
ed intestata a nome dello stesso ricorrente;
che, nel mese di aprile 2014, CP_5
rilasciava il detto immobile e, nel mese di maggio 2014, Controparte_2 CP
locava l'immobile a terzi, che gli riferivano di aver rinvenuto nell'immobile un incartamento lasciato dal precedente inquilino nel quale era contenuto un contratto di fornitura di energia elettrica, datato 2/9/2011, a nome del ricorrente, con che Parte_1
questi aveva, quindi, presentato denunzia alla Polizia di Stato per falsità della firma a Parte suo nome apposta nella proposta contrattuale e si era rivolto all' er l'annullamento del contratto illegittimo – in relazione al quale risultava una mora a far data dal
9.2.2012- e per il ripristino della precedente fornitura con;
che, in risposta, CP_5
Parte gli aveva chiesto il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse, sicchè aveva intrapreso il presente giudizio.
Ciò premesso, con il primo, articolato, motivo di gravame, l'appellante
[...]
lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda Parte_1
riconvenzionale di risarcimento che essa società aveva proposto anche nei confronti dei terzi chiamati, rigettandola solo nei confronti dell'attore, ; lamenta altresì CP
3 l'erronea interpretazione dei motivi posti a fondamento di dette domande e l'erronea valutazione delle prove offerte.
Deduce al riguardo la società appellante:
A) che, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva formulato, per l'ipotesi che fosse stato accertato che la proposta contrattuale oggetto di causa non era stata sottoscritta dall domanda riconvenzionale anche nei confronti di: 1) CP [...]
perché responsabile ex art. 2043 cod. civ., atteso che lo stesso Controparte_2
aveva ritenuto il suo ex inquilino responsabile della falsificazione delle CP
firme apposte a suo nome sulla proposta di contratto del 14/09/2011 e dell'indebito uso della fotocopia della sua carta di identità, nonché 2) nei confronti della CP_4
in dipendenza degli obblighi assunti con il contratto d'agenzia del 01/03/2011,
[...]
originariamente stipulato da con la e da questa ceduto alla Parte_1 Parte_3
in data 01/09/2011; Controparte_4
B) che aveva errato il Tribunale a rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti di quanto al primo, perché lo stesso Controparte_6 Controparte_4
aveva ritenuto responsabile il suo ex inquilino per avere indebitamente CP
utilizzato i suoi dati personali per sottoscrivere il contratto e, quanto alla società, per le gravi violazioni delle disposizioni del contratto di agenzia tra loro esistente.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Anzitutto, è vero che il primo giudice ha omesso di esaminare le domande riconvenzionali proposte da nella propria comparsa di costituzione nel CP_4
giudizio di primo grado, anche nei confronti dei terzi chiamati (oltrechè dell'attore).
Così come pure è vero che non risulta presa in esame la domanda di garanzia rivolta pure al CP_2
La motivazione della sentenza impugnata deve, dunque, sul punto essere integrata.
Le domande proposte nei confronti di per asserita Controparte_2
responsabilità da illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non sono fondate e vanno, dunque, rigettate.
4 Non è stata infatti raggiunta la prova, come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, del soggetto cui addebitare la falsità della firma del contratto di somministrazione con del 14 settembre 2011. Pt_2
E invero, non ha valenza probatoria sufficiente l'ipotesi, avanzata dall'attore in primo grado, , che autore del falso sia stato il precedente conduttore del CP
proprio immobile, servito da detta fornitura (costituendo questo un mero elemento indiziario non supportato da elementi ulteriori).
Né può valere nei confronti del il principio di non contestazione di cui CP_2
all'art. 115 c.p.c., infondatamente invocato da parte appellante, atteso che il è CP_2
rimasto contumace nel giudizio di primo grado e, nel costituirsi in appello, ha contestato i fatti costituitivi della domanda svolta nei suoi confronti, deducendo di non essere l'unico conduttore dell'immobile nel periodo in contestazione (cfr. di recente, in un caso analogo, Cass.
2.1.2025 n. 25).
Diversamente deve ritenersi per le domande proposte nei confronti di CP_4
che appaiono invece fondate e meritevoli di accoglimento.
[...]
Può infatti riconoscersi una responsabilità di detta società che, quale mandataria, aveva procacciato la stipula della proposta di contratto del 02/09/2011 in contestazione, per grave violazione degli obblighi derivanti derivanti dal contratto di agenzia dell'1.3.2011 (stipulato originariamente da con la e da questa Pt_1 Parte_3
ceduto alla . CP_4
In forza dell'articolo 4 del contratto di agenzia in atti (doc. 5 all. fascicolo di primo Parte grado di l'agente si impegna affinché anche i propri collaboratori agiscano verso i potenziali clienti e comunque nei confronti di terzi con trasparenza, lealtà e correttezza, astenendosi dall'ingnerare fraintendimenti o dal pregiudicare la reputazione consolidata della preponente. Inoltre, nell'esercizio dell'incarico, l'agente e i suoi collaboratori dovranno operare nel pieno rispetto delle normative applicabili al settore di riferimento, anche a tutela dei potenziali clienti, quali, solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il D.Lgs. 206/2005 (Codice di consumo), il Codice di condotta commerciale
5 di cui alla delibera AEEG n. 104/2010, la normativa antitrust, le delibere emanate dalla
AEEG, la normativa relativa alle pratiche commerciali e alla pubblicità commerciale.
Parimenti l'allegato 8 (Regole di comportamento dell'agenzia in relazione alla normativa di riferimento nella promozione delle proposte di contratto di doc. Parte_1
6), prevede tutta una serie di obblighi informativi e comportamentali volti alla massima trasparenza, correttezza e rispetto del Codice di condotta commerciale e del Codice
Etico Eni;
tra questi si segnalano in particolare gli obblighi indicati ai punti 27 (in caso di sottoscrizione della documentazione contrattuale da parte del cliente devono essere sottoscritti tutti i moduli correttamente, lasciando sempre al cliente l'allegato relativo alle condizioni economiche, copia della proposta di contratto sottoscritta, completa di tutti i dati raccolti e della data di sottoscrizione, copia delle condizioni generali di contratto), e 28 (“Evitare di sottoscrivere la documentazione contrattuale in luogo del cliente o di acquisire contratti sottoscritti da persona non titolata a sottoscriverli”).
Alla stregua di quanto sopra, l'accertata falsità della firma del proponente
(“cliente”) apposta al modulo di proposta contrattuale del 14.9.2011, denota inequivocabilmente che per il tramite del proprio collaboratore (che Controparte_4
ha pure sottoscritto il modulo), abbia raccolto e trasmesso, ritenendola erroneamente valida, una proposta contrattuale intestata ad un soggetto ( ) senza previa CP
adeguata verifica in ordine all'identità dello stesso e alla effettiva corrispondenza tra il documento di identità dell'intestatario del contratto e il soggetto firmatario del medesimo.
Può dunque ritenersi provato il dedotto grave inadempimento della società appellata agli obblighi assunti con il contratto di mandato inter partes, così come esplicitati nel citato contratto, nonché derivanti dai più generali doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del mandato, di cui agli artt. 1176 c.c. e 1710 c.c., anche con riguardo agli atti preparatori e strumentali.
Parte Non si ravvisa invece un concorso di colpa della danneggiata per non aver acquisito conferma della volontà negoziale dal cliente, come assunto in primo grado da
CP_4
6 E ciò per la considerazione del fatto che la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 153/2012/R/com) richiamata dalla terza chiamata in primo grado, che prevede precisi obblighi di verifica per la società venditrice, è successiva alla stipula del contratto di somministrazione per cui è causa (del 2.9.2011).
Quanto ai danni pretesi in via risarcitoria da va riconosciuto quello Pt_2
derivante dal mancato guadagno della somministrazione di energia erogata e non pagata, che può essere determinato in misura corrispondente all'importo indicato nelle fatture emesse a nome di , prodotte in atti, pari a complessivi € 1.583,61. CP
Per le medesime ragioni, in accoglimento della domanda di manleva, l'appellata va condannata a tenere indenne l'appellante dalle Controparte_4 Parte_1
conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esito di questo giudizio, in concreto limitate alla refusione delle spese processuali, stante il rigetto delle domande risarcitorie dell'originario attore CP
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, va condannata al Controparte_4
pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di della Parte_1
complessiva somma di € 1583,61, oltre interessi legali dalla domanda.
Va pure condannata a tenere indenne dalle conseguenze Parte_1
pregiudizievoli del presente giudizio.
Parte Va invece rigettato l'appello proposto da nei confronti di Controparte_2
per tutte le ragioni sopra esposte.
[...]
Spese processuali
Parte Nei rapporti tra ed le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno Controparte_4
poste a carico di quest'ultima, per il principio di soccombenza, con ciò accogliendosi il secondo motivo di gravame dedotto dall'appellante che riguarda proprio la compensazione delle spese disposta dal primo giudice.
Dette spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e
7 allegate tabelle), in ragione del valore della controversia (scaglione da € 1.100,01 a
5.200,00), e dell'attività difensiva svolta, con esclusione della fase di trattazione istruttoria del secondo grado, per cui si ritengono congrui i minimi, in assenza di specifica attività istruttoria.
Parte L'appellante va invece condannato alla refusione delle spese in favore dell'appellato in ragione della soccombenza, spese liquidate nella misura CP_2 indicata in dispositivo, applicando i parametri minimi delle medesime tariffe, in ragione dell'attività difensiva svolta e della non complessità delle questioni trattate nei rapporti tra le predette parti.
Infine, è tenuta al pagamento delle spese anche nei confronti di Parte_1 CP
, spese che parimenti si liquidano nei valori minimi, in considerazione
[...] dell'assenza di domande nei confronti dell' citato in giudizio quale attore in CP
primo grado, e ai soli fini della litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 2644/2023 del Tribunale di Parte_1
Catania, e in parziale riforma della stessa sentenza, così provvede: condanna la società appellata, al risarcimento in favore della società Controparte_4
appellante del danno nella misura di euro 1.583,61, oltre interessi legali dalla domanda;
rigetta l'appello proposto nei confronti di;
Controparte_2
condanna a tenere indenne dalle conseguenze Controparte_4 Parte_1
pregiudizievoli del presente giudizio;
condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_4 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida: a) per il primo grado, in complessivi euro
2552,00 per compensi, di cui € 425,00 per fase studio, € 425,00 per fase introduttiva, €
851,00 per fase di trattazione ed € 851,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) per il secondo, in complessivi euro 2419,00 per
8 compensi, di cui € 536,00 per fase studio, € 536,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase di trattazione ed € 851,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15%,
IVA e CPA come per legge;
condanna, invece, al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente grado, che liquida in complessivi euro 1458,00 per
[...]
compensi, di cui € 268,00 per fase studio, € 268,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase di trattazione e € 426,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA
e CPA come per legge;
condanna, infine, al pagamento in favore di delle Parte_1 CP
spese del secondo grado, che liquida in complessivi euro 1458,00 per compensi, di cui €
268,00 per fase studio, € 268,00 per fase introduttiva, € 496,00 per fase di trattazione e
€ 426,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge. conferma nel resto la sentenza.
Così deciso in Catania il 10 luglio 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
9