Articolo 4 della Legge 2 luglio 2010, n. 108
Articolo 3
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30 luglio 2010
Art. 4. Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 30 luglio 2010
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