CASS
Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2024, n. 20211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20211 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato BOSIO MARCO del foro di SANREMO in difesa di AN NI, anche in sostituzione dell'avv. GIUNTA GIANFRANCO del foro di REGGIO DI CALABRIA, che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20211 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Genova, in sede di riesame cautelare, con la ordinanza impugnata ha confermato la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Genova con la quale veniva, tra l'altro, applicata a AN NT la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di partecipare ad una associazione dedita al commercio di sostanza stupefacente nell'area dell'imperiese con sede operativa in Diano Castello, ove risiedeva il cugino IU DO, cui era attribuito il ruolo di promotore dell'associazione con altri componenti della famiglia De MA nell'ambito di un sodalizio a struttura familiare con diramazioni in territorio calabrese, da cui provenivano rifornimenti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ma con attività operativa nel ponente ligure, tanto nella messa in commercio dello stupefacente attraverso una batteria di pusher che lo acquistavano a credito, sia nella coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. In particolare al AN era contestata una intensa e stabile attività di collaborazione nelle finalità illecite dell'associazione a partire dal Maggio 2021, epoca nella quale si era trasferito presso l'abitazione del cugino per fare fronte a impellenti attività esecutive che non potevano essere svolte dal cugino e da altri componenti della famiglia DE MARTE, attività illecite in relazione alle quali era stato emesso il titolo cautelare che spaziavano dal trasporto dei rifornimenti di sostanza stupefacente provenienti dalla Calabria, attraverso una attività di corriere, sia mediante il recupero dei pacchi provenienti dalla Calabria custoditi negli automezzi della autolinea di autobus Lirosi, sia mediante una condotta estorsiva al fine del recupero dei corrispettivi delle vendite dello stupefacente, nonché in relazione al porto di arma di fuoco, peraltro evocata anche nel corso dell'attività estorsiva. Oltre alla ipotesi associativa, contestata al capo 1 della contestazione provvisoria, la cautela era stata disposta anche in relazione ai fatti ascritti sub.9, 13, 1, 32, 33, 35, 37 e 38 dell'editto accusatorio. 2. Dopo avere evidenziato le fonti da cui erano state acquisite le evidenze relative al sodalizio criminoso e in particolare l'attività di intercettazione telefonica, ambientale e mediante riprese video dell'immobile destinato a sede operativa dell'organizzazione, da cui risultavano documentati in presa diretta molti dei fatti dai quali era tratto il giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagiato, il giudice del riesame delineava i caratteri strutturali dell'organizzazione in parola, la ripartizione dei compiti, i canali di rifornimento, l'assiduità dei contatti tra associati, agevolati dalla struttura familiare del sodalizio, le modalità di finanziamento cieli acquisti dello stupefacente e la successiva lavorazione dello stesso ai fini della rivendita a coloro che operavano quali pusher. 3. In relazione poi alla partecipazione del giovane AN al' sodalizio criminoso, il Tribunale del riesame, nel richiamare gli elementi evidenziati nell'ordinanza genetica, si poneva a contrastare gli argomenti difensivi sviluppati dalla difesa del ricorrente in apposta memoria difensiva, valorizzando il contenuto di una serie di conversazioni ambientali e telefoniche riconducibili al IU ed anche allo stesso AN da cui emergeva che, nonostante il soggiorno dell'indagato in Diano Castello non fosse stato lungo (circa cinque mesi), il contributo da questi fornito per la realizzazione delle finalità dell'ente erano stato assiduo, duttile e funzionale allo scopo perseguito dall'organizzazione, in quanto aveva rivestito il ruolo di corriere, che altri componenti non avrebbero potuto svolgere in ragione dello stato detentivo, era stato impiegato nella cessione di partite di stupefacente ai pusher, aveva curato la coltivazione di un terreno destinato alla coltura di canapa indica e la successiva lavorazione delle inflorescenze, e aveva inoltre svolto l'attività di recupero dei crediti, attività che diveniva estorsiva in ipotesi di ritardo nella corresponsione del corrispettivo. In ragione delle minacce utilizzate e dei riferimenti alle modalità di impiego di armi da fuoco e alla ragione di provenienza dei creditori, oltre che della forza intimidatrice costituita da parenti appartenenti a clan malavitosi calabresi, il giudice del riesame riteneva sussistere l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art.416 bis 1 cod.pen. 3.1 In relazione alle esigenze cautelari, a prescindere dalle presunzioni di adeguatezza della misura custodiale, poneva in rilievo la rilevanza delle forniture di stupefacente di regola trattate dal sodalizio, anche attraverso la collaborazione del AN, l'articolazione del sodalizio criminoso, il ruolo di primo piano del ricorrente che, seppure non direttivo, aveva spaziato in tutti i settori dell'attività criminale del sodalizio, che non vi era alcuna prova di recisione di detto collegamento, tenuto conto che il vincolo associal:ivo era ancora perdurante e che il AN si era allontanato dell'imperiese soltanto in quanto richiamato da impegni familiari in Calabria e che anche in sede di interrogatorio di garanzia il ricorrente non aveva inteso dissociarsi dai trascorsi criminali associativi. 4. Proposto ricorso per la cassazione avverso la suddetta ordinanza, la difesa di AN NT, con una prima articolazione deduce violazione di legge e manifesta illogicità contraddittorietà della motivazione ex art.606 comma 1 lett.b ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al riconoscimento della ipotesi di CIU i all'art. 74 Dpr 309/90, con particolare riferimento alla sussistenza di una organizzazione criminosa e agli indici di emersione della partecipazione del AN alla stessa. 2 Al contempo rappresenta l'assoluta carenza motivazionale con riferimento alla indicazione degli elementi fattuali da cui avrebbe dovuto riconoscersi un coinvolgimento strutturato del AN nella organizzazione dedita al traffico di stupefacente, laddove gli elementi di indagine avevano consentito di riconoscere un collegamento dell'indagato con le finalità dell'ente limitatamente a episodi isolati, per un tempo circoscritto, costituito soprattutto dallo svolgimento di attività esecutive prive di indici di un collegamento strutturato ed organico con l'associazione. 4.1 Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art.416 bis n.1 cod.pen., concernente il metodo mafioso connaturato all'organizzazione criminosa, la quale possiede rilievo oggettivo e deve necessariamente consistere nell'impiego, da parte dei componenti del sodalizio di condotte non solo di per sé violente o intimidatrici, ma che evocano la particolare forza intimidatrice connaturata alla ricorrenza di una organizzazione criminale strutturata sugli elementi paradigmatici dell'art.416 bis cod.pen., laddove nella specie gli atti intimidatori realizzati non solo non possedevano tali caratteristiche ma erano utilizzati in ambiti distanti da quelli in cui vigevano, anche nella capacità evocativa e nella forza intimidatrice, paradigmi riconducibili ad organizzazioni di stampo mafioso, tenuto altresì conto che molti degli episodi estorsivi si riferivano ad un arco temporale in cui il AN aveva cessato la sua collaborazione, che gli stessi episodi, asseritamente estorsivi, non erano accompagnati da una analoga contestazione di metodologie mafiose e che in relazione all'episodio estorsiva nei confronti del BENASSI, il AN non aveva avuto una corretta rappresentazione degli estremi della azione intimidatrice riferibile al IU. 4.2 Con una terza articolazione deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità e della adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura coerente con le esigenze da salvaguardare, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione circa il mancato superamento della presunzione iuris tantum della adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo. Evidenzia che l'asserita appartenenza al sodalizio era riconosciuta in epoca risalente rispetto all'epoca di adozione della cautela, e che dallo stesso contesto intercettivo era emerso che in data 8 Ottobre 2021 il AN, nel rendicontare il proprio operato agli altri sodali, aveva espressamente dichiarato di cessare la propria collaborazione ed era rientrato in Calabria per poi, nel corso dell'anno 2022, trasferirsi presso la residenza della sorella, in Lombardia, dove aveva intrapreso una attività lavorativa, senza risultare coinvolto in vicende criminali. Evidenziava 3 ancora che era decorso un lungo periodo rispetto a tale collaborazione e tale tempo silente aveva fornito evidenza dell'interruzione delle relazioni criminali con il sodalizio, di talchè doveva ritenersi l'esclusione di esigenze cautelari da soddisfare ovvero avrebbe dovuta essere considerata l'opportunità di misura cautelare meno invasiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere ritenuto inammissibile. Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagati) e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976) in quanto alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460). 2. In questa prospettiva, risulta evidente la manifesta fondatezza del ricorso in punto di gravità indiziaria atteso che il tribunale del riesame, dopo avere delineato i caratteri strutturali del sodalizio criminoso in oggetto, fondato su rapporti familiari e di stanza nell'imperiese, con una fitta rete di collegamenti con il territorio calabrese in una prospettiva di rifornimento di sostanze stupefacenti, che venivano 4 custodite e lavorate presso la base operativa in provincia di Imperia, trattate e cedute ad una nutrita batteria di spacciatori locali, ha successivamente evidenziato, sulla base degli esiti di intercettazioni ambientali, il poliedrico contributo fornito dal AN in molteplici attività funzionali al perseguimento delle finalità criminose del sodalizio, in qualità di corriere nel trasporto dello stupefacente, anello di collegamento con i pusher, incaricato dai vertici del sodalizio nella riscossione di crediti, fino alla finale rendicontazione del proprio opera to. La motivazione impugnata è priva di illogicità evidenti e gli argomenti posti a fondamento del ricorso risultano generici, privi di confronto con la struttura argomentativa della decisione e sprovvisti di critica analisi censoria. 3. Infondata risulta l'articolazione che assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla ricorrenza della ipotesi aggravata riconducibile all'art.416 bis 1 cod.pen., laddove il ricorrente risulta privo di interesse ad una diversa qualificazione giuridica nella presente fase cautelare, in quanto pure a escludere la ipotesi aggravata, risulterebbe comunque ammessa la misura cautelare custodiale sia in relazione al delitto associativo, sia in relazione alle ulteriori contestazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, gli episodi estorsivi e il porto di arma comune da sparo (sez.6, n.10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv.269783; n.41003 del 7/10/2015, Mazzariello, Rv.269783). 3.1 In ogni caso del tutto correttamente il tribunale del riesame ha riconosciuto la ipotesi aggravata facendo leva sull'insegnamento del giudice di legittimità che, ai fini del riconoscimento del metodo mafioso, valorizza il dato dei riferimenti intimidatori al potere criminale della consorteria, acuito dalla indicazione della provenienza geografica degli affiliati ("noi siamo calabresi e non di Milano"), nonché alla esplicita indicazione del risaputo spessore criminale dei prossimi congiunti -il cugino detenuto AN De MA- (sez.2, n.284950 del 31/05/2023, Gabriele, Rv.284950, sez.2, n.19245 del 30/03/2017, Paiano e altro, Rv.269938). 4. Quanto poi alla sussistenza delle esigenze cautelari e al giudizio di inadeguatezza concernente la richiesta adozione di misura domiciliare detentiva, del tutto correttamente il giudice del riesame ha ravvisato la persistenza di esigenze cautelari da salvaguardare attraverso l'applicazione della misura più rigorosa. Del tutto corretto è infatti l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p p. Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, i concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), 5 deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa I! Tribunale, difatti, anche circa il presupposto dell'attualità, lungi dall'avere posto alla base della valutazione in merito alle esigenze cautelari il mero richiamo alla gravità dei reati per cui si procede, ha sul punto argomentato non solo in ragione della doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, ultima parte, operante cori riferimento al capo 1 d'incolpazione provvisoria e esplicitamente ritenuta non vinta dalla difesa, ma anche in considerazione del ritenuto inserimento del AN in circuiti criminali legati al traffico di stupefacenti e dal pericolo di recidiva desunto dalla concreta attività posta in essere a servizio dell'organizzazione criminale, ma anche in ragione della personalità del prevenuto il quale, in breve tempo e nonostante le giovane età, era divenuto snodo fondamentale del sodalizio ed eclettico e intraprendente riferimento del sodalizio in molteplici settori del traffico di stupefacenti. 4.1 II giudice del riesame ha infatti rispettato i principi formulati dalla decisione della Corte Costituzione in relazione all'operatività della presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. (motivo 3) evidenziando le ragioni da cui ha desunto una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (contesto criminoso associativo, collegamenti con il settore del narco traffico, reiterazione di condotte criminose della stessa specie, impiego di comunicazioni criptate) ma nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, evidenziando come la misura sia stata emessa dopo meno di due anni dall'epoca in cui il ricorrente si era allontanato dall'imperiese, laddove la struttura era ancora operativa e vitale. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale nell'evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01; sez.5, n.12869 del 20/01/022, Iorfachescu, Rv.282991). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppure non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate;
ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, in ragione dei 6 collegamenti posseduti con il mondo del narcotraffico che sono stati ritenuti fronteggiabili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, con la misura cautelare applicata e con non illogico giudizio di inadeguatezza di misure meno afflittive (quali gli arresti domiciliari con sistemi di controllo a distanza). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 1° febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato BOSIO MARCO del foro di SANREMO in difesa di AN NI, anche in sostituzione dell'avv. GIUNTA GIANFRANCO del foro di REGGIO DI CALABRIA, che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20211 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Genova, in sede di riesame cautelare, con la ordinanza impugnata ha confermato la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Genova con la quale veniva, tra l'altro, applicata a AN NT la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di partecipare ad una associazione dedita al commercio di sostanza stupefacente nell'area dell'imperiese con sede operativa in Diano Castello, ove risiedeva il cugino IU DO, cui era attribuito il ruolo di promotore dell'associazione con altri componenti della famiglia De MA nell'ambito di un sodalizio a struttura familiare con diramazioni in territorio calabrese, da cui provenivano rifornimenti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ma con attività operativa nel ponente ligure, tanto nella messa in commercio dello stupefacente attraverso una batteria di pusher che lo acquistavano a credito, sia nella coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana. In particolare al AN era contestata una intensa e stabile attività di collaborazione nelle finalità illecite dell'associazione a partire dal Maggio 2021, epoca nella quale si era trasferito presso l'abitazione del cugino per fare fronte a impellenti attività esecutive che non potevano essere svolte dal cugino e da altri componenti della famiglia DE MARTE, attività illecite in relazione alle quali era stato emesso il titolo cautelare che spaziavano dal trasporto dei rifornimenti di sostanza stupefacente provenienti dalla Calabria, attraverso una attività di corriere, sia mediante il recupero dei pacchi provenienti dalla Calabria custoditi negli automezzi della autolinea di autobus Lirosi, sia mediante una condotta estorsiva al fine del recupero dei corrispettivi delle vendite dello stupefacente, nonché in relazione al porto di arma di fuoco, peraltro evocata anche nel corso dell'attività estorsiva. Oltre alla ipotesi associativa, contestata al capo 1 della contestazione provvisoria, la cautela era stata disposta anche in relazione ai fatti ascritti sub.9, 13, 1, 32, 33, 35, 37 e 38 dell'editto accusatorio. 2. Dopo avere evidenziato le fonti da cui erano state acquisite le evidenze relative al sodalizio criminoso e in particolare l'attività di intercettazione telefonica, ambientale e mediante riprese video dell'immobile destinato a sede operativa dell'organizzazione, da cui risultavano documentati in presa diretta molti dei fatti dai quali era tratto il giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagiato, il giudice del riesame delineava i caratteri strutturali dell'organizzazione in parola, la ripartizione dei compiti, i canali di rifornimento, l'assiduità dei contatti tra associati, agevolati dalla struttura familiare del sodalizio, le modalità di finanziamento cieli acquisti dello stupefacente e la successiva lavorazione dello stesso ai fini della rivendita a coloro che operavano quali pusher. 3. In relazione poi alla partecipazione del giovane AN al' sodalizio criminoso, il Tribunale del riesame, nel richiamare gli elementi evidenziati nell'ordinanza genetica, si poneva a contrastare gli argomenti difensivi sviluppati dalla difesa del ricorrente in apposta memoria difensiva, valorizzando il contenuto di una serie di conversazioni ambientali e telefoniche riconducibili al IU ed anche allo stesso AN da cui emergeva che, nonostante il soggiorno dell'indagato in Diano Castello non fosse stato lungo (circa cinque mesi), il contributo da questi fornito per la realizzazione delle finalità dell'ente erano stato assiduo, duttile e funzionale allo scopo perseguito dall'organizzazione, in quanto aveva rivestito il ruolo di corriere, che altri componenti non avrebbero potuto svolgere in ragione dello stato detentivo, era stato impiegato nella cessione di partite di stupefacente ai pusher, aveva curato la coltivazione di un terreno destinato alla coltura di canapa indica e la successiva lavorazione delle inflorescenze, e aveva inoltre svolto l'attività di recupero dei crediti, attività che diveniva estorsiva in ipotesi di ritardo nella corresponsione del corrispettivo. In ragione delle minacce utilizzate e dei riferimenti alle modalità di impiego di armi da fuoco e alla ragione di provenienza dei creditori, oltre che della forza intimidatrice costituita da parenti appartenenti a clan malavitosi calabresi, il giudice del riesame riteneva sussistere l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art.416 bis 1 cod.pen. 3.1 In relazione alle esigenze cautelari, a prescindere dalle presunzioni di adeguatezza della misura custodiale, poneva in rilievo la rilevanza delle forniture di stupefacente di regola trattate dal sodalizio, anche attraverso la collaborazione del AN, l'articolazione del sodalizio criminoso, il ruolo di primo piano del ricorrente che, seppure non direttivo, aveva spaziato in tutti i settori dell'attività criminale del sodalizio, che non vi era alcuna prova di recisione di detto collegamento, tenuto conto che il vincolo associal:ivo era ancora perdurante e che il AN si era allontanato dell'imperiese soltanto in quanto richiamato da impegni familiari in Calabria e che anche in sede di interrogatorio di garanzia il ricorrente non aveva inteso dissociarsi dai trascorsi criminali associativi. 4. Proposto ricorso per la cassazione avverso la suddetta ordinanza, la difesa di AN NT, con una prima articolazione deduce violazione di legge e manifesta illogicità contraddittorietà della motivazione ex art.606 comma 1 lett.b ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al riconoscimento della ipotesi di CIU i all'art. 74 Dpr 309/90, con particolare riferimento alla sussistenza di una organizzazione criminosa e agli indici di emersione della partecipazione del AN alla stessa. 2 Al contempo rappresenta l'assoluta carenza motivazionale con riferimento alla indicazione degli elementi fattuali da cui avrebbe dovuto riconoscersi un coinvolgimento strutturato del AN nella organizzazione dedita al traffico di stupefacente, laddove gli elementi di indagine avevano consentito di riconoscere un collegamento dell'indagato con le finalità dell'ente limitatamente a episodi isolati, per un tempo circoscritto, costituito soprattutto dallo svolgimento di attività esecutive prive di indici di un collegamento strutturato ed organico con l'associazione. 4.1 Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla riconosciuta circostanza aggravante di cui all'art.416 bis n.1 cod.pen., concernente il metodo mafioso connaturato all'organizzazione criminosa, la quale possiede rilievo oggettivo e deve necessariamente consistere nell'impiego, da parte dei componenti del sodalizio di condotte non solo di per sé violente o intimidatrici, ma che evocano la particolare forza intimidatrice connaturata alla ricorrenza di una organizzazione criminale strutturata sugli elementi paradigmatici dell'art.416 bis cod.pen., laddove nella specie gli atti intimidatori realizzati non solo non possedevano tali caratteristiche ma erano utilizzati in ambiti distanti da quelli in cui vigevano, anche nella capacità evocativa e nella forza intimidatrice, paradigmi riconducibili ad organizzazioni di stampo mafioso, tenuto altresì conto che molti degli episodi estorsivi si riferivano ad un arco temporale in cui il AN aveva cessato la sua collaborazione, che gli stessi episodi, asseritamente estorsivi, non erano accompagnati da una analoga contestazione di metodologie mafiose e che in relazione all'episodio estorsiva nei confronti del BENASSI, il AN non aveva avuto una corretta rappresentazione degli estremi della azione intimidatrice riferibile al IU. 4.2 Con una terza articolazione deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità e della adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura coerente con le esigenze da salvaguardare, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione circa il mancato superamento della presunzione iuris tantum della adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo. Evidenzia che l'asserita appartenenza al sodalizio era riconosciuta in epoca risalente rispetto all'epoca di adozione della cautela, e che dallo stesso contesto intercettivo era emerso che in data 8 Ottobre 2021 il AN, nel rendicontare il proprio operato agli altri sodali, aveva espressamente dichiarato di cessare la propria collaborazione ed era rientrato in Calabria per poi, nel corso dell'anno 2022, trasferirsi presso la residenza della sorella, in Lombardia, dove aveva intrapreso una attività lavorativa, senza risultare coinvolto in vicende criminali. Evidenziava 3 ancora che era decorso un lungo periodo rispetto a tale collaborazione e tale tempo silente aveva fornito evidenza dell'interruzione delle relazioni criminali con il sodalizio, di talchè doveva ritenersi l'esclusione di esigenze cautelari da soddisfare ovvero avrebbe dovuta essere considerata l'opportunità di misura cautelare meno invasiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere ritenuto inammissibile. Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagati) e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976) in quanto alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460). 2. In questa prospettiva, risulta evidente la manifesta fondatezza del ricorso in punto di gravità indiziaria atteso che il tribunale del riesame, dopo avere delineato i caratteri strutturali del sodalizio criminoso in oggetto, fondato su rapporti familiari e di stanza nell'imperiese, con una fitta rete di collegamenti con il territorio calabrese in una prospettiva di rifornimento di sostanze stupefacenti, che venivano 4 custodite e lavorate presso la base operativa in provincia di Imperia, trattate e cedute ad una nutrita batteria di spacciatori locali, ha successivamente evidenziato, sulla base degli esiti di intercettazioni ambientali, il poliedrico contributo fornito dal AN in molteplici attività funzionali al perseguimento delle finalità criminose del sodalizio, in qualità di corriere nel trasporto dello stupefacente, anello di collegamento con i pusher, incaricato dai vertici del sodalizio nella riscossione di crediti, fino alla finale rendicontazione del proprio opera to. La motivazione impugnata è priva di illogicità evidenti e gli argomenti posti a fondamento del ricorso risultano generici, privi di confronto con la struttura argomentativa della decisione e sprovvisti di critica analisi censoria. 3. Infondata risulta l'articolazione che assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla ricorrenza della ipotesi aggravata riconducibile all'art.416 bis 1 cod.pen., laddove il ricorrente risulta privo di interesse ad una diversa qualificazione giuridica nella presente fase cautelare, in quanto pure a escludere la ipotesi aggravata, risulterebbe comunque ammessa la misura cautelare custodiale sia in relazione al delitto associativo, sia in relazione alle ulteriori contestazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, gli episodi estorsivi e il porto di arma comune da sparo (sez.6, n.10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv.269783; n.41003 del 7/10/2015, Mazzariello, Rv.269783). 3.1 In ogni caso del tutto correttamente il tribunale del riesame ha riconosciuto la ipotesi aggravata facendo leva sull'insegnamento del giudice di legittimità che, ai fini del riconoscimento del metodo mafioso, valorizza il dato dei riferimenti intimidatori al potere criminale della consorteria, acuito dalla indicazione della provenienza geografica degli affiliati ("noi siamo calabresi e non di Milano"), nonché alla esplicita indicazione del risaputo spessore criminale dei prossimi congiunti -il cugino detenuto AN De MA- (sez.2, n.284950 del 31/05/2023, Gabriele, Rv.284950, sez.2, n.19245 del 30/03/2017, Paiano e altro, Rv.269938). 4. Quanto poi alla sussistenza delle esigenze cautelari e al giudizio di inadeguatezza concernente la richiesta adozione di misura domiciliare detentiva, del tutto correttamente il giudice del riesame ha ravvisato la persistenza di esigenze cautelari da salvaguardare attraverso l'applicazione della misura più rigorosa. Del tutto corretto è infatti l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p p. Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, i concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), 5 deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa I! Tribunale, difatti, anche circa il presupposto dell'attualità, lungi dall'avere posto alla base della valutazione in merito alle esigenze cautelari il mero richiamo alla gravità dei reati per cui si procede, ha sul punto argomentato non solo in ragione della doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, ultima parte, operante cori riferimento al capo 1 d'incolpazione provvisoria e esplicitamente ritenuta non vinta dalla difesa, ma anche in considerazione del ritenuto inserimento del AN in circuiti criminali legati al traffico di stupefacenti e dal pericolo di recidiva desunto dalla concreta attività posta in essere a servizio dell'organizzazione criminale, ma anche in ragione della personalità del prevenuto il quale, in breve tempo e nonostante le giovane età, era divenuto snodo fondamentale del sodalizio ed eclettico e intraprendente riferimento del sodalizio in molteplici settori del traffico di stupefacenti. 4.1 II giudice del riesame ha infatti rispettato i principi formulati dalla decisione della Corte Costituzione in relazione all'operatività della presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen. (motivo 3) evidenziando le ragioni da cui ha desunto una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (contesto criminoso associativo, collegamenti con il settore del narco traffico, reiterazione di condotte criminose della stessa specie, impiego di comunicazioni criptate) ma nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, evidenziando come la misura sia stata emessa dopo meno di due anni dall'epoca in cui il ricorrente si era allontanato dall'imperiese, laddove la struttura era ancora operativa e vitale. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale nell'evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01; sez.5, n.12869 del 20/01/022, Iorfachescu, Rv.282991). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppure non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate;
ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, in ragione dei 6 collegamenti posseduti con il mondo del narcotraffico che sono stati ritenuti fronteggiabili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, con la misura cautelare applicata e con non illogico giudizio di inadeguatezza di misure meno afflittive (quali gli arresti domiciliari con sistemi di controllo a distanza). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 1° febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente