Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1720/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1720/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
30.09.2024, da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina
Santevecchi e dall'Avv. Elisa Trottolini ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno,
Corso Cavour n. 84, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Via Bartolomeo Diaz n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Santioni ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Gubbio, Via del Popolo n. 15/B, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
con la figlia: , nata il [...], minorenne;
Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 4
Condizioni:
“A- i ricorrenti concordano che il IG. verserà alla IG.ra la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 320,00 (trecentoventi) mensili a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 10 di ciascun mese, nel cui importo deve intendersi ricompreso anche il costo mensile della baby sitter. Tale somma verrà versata sul seguente indirizzo IBAN: [...] 000029439491, c/c intestato alla IG.ra ; il Parte_1
contributo de quo dovrà essere maggiorato ed aggiornato automaticamente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda.
I genitori provvederanno a pagare il 50 % ciascuno delle spese extra appresso elencate.
- SPESE SCOLASTICHE: libri di testo, materiale scolastico di inizio anno, particolari attrezzature didattiche necessarie alle attività didattiche, mensa, trasporto scolastico, viaggi di studio, ripetizioni, corsi di specializzazione, corsi di lingue, corsi musicali, rette scolastiche, tasse universitarie, spese per alloggio universitario e tasse per iscrizione a master;
-. SPESE MEDICHE: esami diagnostici, analisi cliniche, visite mediche specialistiche, trattamenti sanitari, spese per medicinali, cure dentistiche e oculistiche e interventi chirurgici di ogni genere, da concordare preventivamente, purché non urgenti;
-. SPESE PER VIAGGI: viaggi d'istruzione, vacanze, centri estivi, viaggio di maturità, che la bambina una volta piu' grande, potrà fare da sola, chiaramente di comune accordo fra i due genitori;
- SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE: corsi di nuoto, calcio, danza, ballo, tennis, arti marziali, abbigliamento sportivo e abbonamenti ad una palestra, da concordare tra i genitori preventivamente;
- ACQUISTI DI BENI PERSONALI PARTICOLARMENTE COSTOSI: personal computer, tablet, cellulari, televisori e console, da concordare preventivamente tra i genitori.
B- la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione della madre sita in
Deruta (PG), Via A. De Gasperi n. 29,
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre i fine settimana, durante il periodo scolastico, saranno alterni. Nello specifico per ciò che concerne il portare e riprendere la figlia minore durante i fine settimana, quando la bambina spetterà al padre, il sig. la andrà a prendere presso CP_1
l'abitazione della sig.ra e quest'ultima tornerà a riprenderla a casa del padre, in via Pt_1 alternata e d'accordo di volta in volta tra le Parti a seconda dei turni e impegni di lavoro o anche a pagina 2 di 4 metà strada, orari da concordare tra le stesse parti in base agli impegni di lavoro anzidetti nel fine settimana;
nel periodo invernale la domenica la minore dovrà essere riportata entro le ore 20,30, mentre nel periodo estivo entro le ore 22,00 dopo cena. Il tutto, ovviamente, compatibilmente alle volontà della figlia minore, nonché agli impegni scolastici, ludici, di attività e di salute della bambina stessa;
Per quanto riguarda le festività Natalizie, Pasquali e le ulteriori festività (Santo Stefano, la Vigilia di
Natale, il Primo dell'anno, il Compleanno, il giorno dell'Epifania, il 25 Aprile, il 1 Maggio, 2 Giugno etc etc ..), dovranno essere trascorse dalla bambina in via alternata con i propri genitori, in modo che possa godere della presenza di entrambi e in giorni uguali per ciascuna festività di ricorrenza;
Per ciò che riguarda le vacanze estive e/o invernali venga disposto che la bambina possa permanere con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con preavviso alla madre di almeno un mese, al solo fine di concertare il periodo di vacanze che la stessa effettuerà con la madre;
il tutto tenuto conto dello stato di salute della bambina stessa e degli impegni della medesima e delle di lei necessità e bisogni. Ogni genitore sosterrà in proprio le spese per la vacanza con la propria figlia.
Ogni variazione per impegni di lavoro di entrambi i genitori dovrà essere fatta presente all'altro genitore con congruo preavviso. Durante il periodo estivo la bambina trascorrerà del tempo, anche durante la settimana in giorni da determinare concordemente tra i genitori, oppure anche una settimana intera, presso l'abitazione del padre, sempre previo accordo tra le parti.
C -le parti prestano sin d'ora consenso reciproco al rilascio del passaporto ed allo svolgimento di tutte le procedure di diretta conseguenza;
D - gli ex conviventi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
7.10.2024.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari pagina 3 di 4 all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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