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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/07/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6598/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 03/07/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- appellante
E
+ 1 Controparte_1
- appellati
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6598/2021 r.g.a.c. tra e , con il patroci- Parte_2 CP_2 Parte_3
nio della AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
-appellante
Contro
, rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Genovese Controparte_3
- appellata
nonché
, rappresentato e difeso dall' Avv. Raffaele Boccia e Controparte_1
Francesco Boccia
-appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato il e la Parte_2 [...]
hanno impugnato la sentenza n. 3083/2021 Parte_4
con la quale il Giudice di Pace di Nola aveva accolto l' opposizione presentata da
[...]
ai sensi dell'art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento n. Parte_5
07120120124885778000, con condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese di lite nonché ex art. 96 c.p.c..
2
L' attore in primo grado, in particolare, si doleva della circostanza che la cartella di pagamento in oggetto, nonostante il preventivo annullamento da parte del giudice di pace di Napoli con sentenza n. 6196/2013, non risultava cancellata dal ruolo, né il re- lativo importo risultava oggetto di sgravio.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati ed hanno resistito al gravame;
l' appellato
, in particolare, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, stante CP_1
l' avvenuta cancellazione – nelle more del presente giudizio – della cartella dal ruolo.
L' appello va accolto e la sentenza di primo grado annullata, dovendosi dichiarare inammissibile l' opposizione proposta in primo grado per le ragioni di seguito indica- te.
In particolare, sebbene con le peculiarità che derivano dalla circostanza che la cartella oggetto del presente giudizio era già stata annullata in precedente giudizio, deve darsi atto che la presente opposizione va qualificata quale opposizione ad estratto di ruolo, tenuto conto che l' opponente ha lamentato la persistenza della iscrizione a ruolo di una cartella già annullata con provvedimento giurisdizionale agendo, pertanto, avver- so l' estratto di ruolo.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente in- tervenuto il Legislatore che, attraverso l' art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in
L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impu- gnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l' art. 12 del D.P.R. n.
602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notifi- cata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agi- sce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legisla- tivo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
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soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassa- zione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguar- da la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con ri- ferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt.
17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previ- ste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92 .
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposi- zione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della car- tella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata prece- dentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per
l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all' ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Uni- te della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa,
4
che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse al- la tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'inva- lida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasma- to l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diver- sa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisio- ne”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si appli- ca, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedi- mento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legi- slatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibi- lità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella di-
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sciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltan- to l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipo- tesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purchè ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecu- tivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il pro- cesso;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difettava, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell' opposizione proposta in primo grado.
6
La novità legislativa e l' intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell' estratto di ruolo) giustifica la compensazione inte- grale delle spese di lite del doppio grado ai sensi dell' art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
- accoglie l' appello e, per l' effetto, dichiara inammissibile l' opposizione proposta in primo grado avverso l' estratto di ruolo;
- compensa integralmente le spese di lite del doppio grado tra le parti.
Nola, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 03/07/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- appellante
E
+ 1 Controparte_1
- appellati
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6598/2021 r.g.a.c. tra e , con il patroci- Parte_2 CP_2 Parte_3
nio della AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
-appellante
Contro
, rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Genovese Controparte_3
- appellata
nonché
, rappresentato e difeso dall' Avv. Raffaele Boccia e Controparte_1
Francesco Boccia
-appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato il e la Parte_2 [...]
hanno impugnato la sentenza n. 3083/2021 Parte_4
con la quale il Giudice di Pace di Nola aveva accolto l' opposizione presentata da
[...]
ai sensi dell'art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento n. Parte_5
07120120124885778000, con condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese di lite nonché ex art. 96 c.p.c..
2
L' attore in primo grado, in particolare, si doleva della circostanza che la cartella di pagamento in oggetto, nonostante il preventivo annullamento da parte del giudice di pace di Napoli con sentenza n. 6196/2013, non risultava cancellata dal ruolo, né il re- lativo importo risultava oggetto di sgravio.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati ed hanno resistito al gravame;
l' appellato
, in particolare, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, stante CP_1
l' avvenuta cancellazione – nelle more del presente giudizio – della cartella dal ruolo.
L' appello va accolto e la sentenza di primo grado annullata, dovendosi dichiarare inammissibile l' opposizione proposta in primo grado per le ragioni di seguito indica- te.
In particolare, sebbene con le peculiarità che derivano dalla circostanza che la cartella oggetto del presente giudizio era già stata annullata in precedente giudizio, deve darsi atto che la presente opposizione va qualificata quale opposizione ad estratto di ruolo, tenuto conto che l' opponente ha lamentato la persistenza della iscrizione a ruolo di una cartella già annullata con provvedimento giurisdizionale agendo, pertanto, avver- so l' estratto di ruolo.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente in- tervenuto il Legislatore che, attraverso l' art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in
L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impu- gnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l' art. 12 del D.P.R. n.
602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notifi- cata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agi- sce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legisla- tivo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
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soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassa- zione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguar- da la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con ri- ferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt.
17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previ- ste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92 .
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposi- zione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della car- tella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata prece- dentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per
l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all' ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Uni- te della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa,
4
che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse al- la tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'inva- lida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasma- to l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diver- sa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisio- ne”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si appli- ca, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedi- mento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legi- slatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibi- lità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella di-
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sciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltan- to l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipo- tesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purchè ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecu- tivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il pro- cesso;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difettava, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell' opposizione proposta in primo grado.
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La novità legislativa e l' intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell' estratto di ruolo) giustifica la compensazione inte- grale delle spese di lite del doppio grado ai sensi dell' art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
- accoglie l' appello e, per l' effetto, dichiara inammissibile l' opposizione proposta in primo grado avverso l' estratto di ruolo;
- compensa integralmente le spese di lite del doppio grado tra le parti.
Nola, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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