Sentenza 5 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/11/2021, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 01328/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2015, proposto da
NO OL, RL OL, NA IA LD, CA LD e AN LD, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Faresin, Laura Bertolaso, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Vicenza - Contrà S. Corona nr. 9;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni R. Caineri, Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento nr. 2015/76270 adottato in data 12 Marzo 2015 dal dirigente pro tempore dello Sportello Unico Edilizia Privata e Attività Produttive - Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Verona e recante rigetto dell'istanza di permesso di costruire nr. 06.03/000982 del 2015 presentata dai sig.ri OL RL per un intervento di nuova costruzione di edifici residenziali in Salita Monte Grappa - Verona;
di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Verona ha rigettato l’istanza di rilascio di permesso di costruire avente ad oggetto la costruzione di tre unità abitative su un lotto inedificato nella proprietà degli interessati, oltre ad alcuni atti presupposti tra cui il P.I. comunale.
Avverso l’atto gravato sono stati articolati i seguenti motivi di impugnazione:
1) in primo luogo, si contesta l’illegittimità del P.I. nella parte in cui perimetra il lotto dei ricorrenti come “giardino storico”: ciò in quanto sussisterebbe una contraddizione tra la scheda nr. 21008 del P.I., a mente della quale in esso andrebbero ricomprese solo aree in proprietà pubblica, e il foglio 10 della tavola 4 del P.I. che, invece, vi ricomprenderebbe anche il lotto nella proprietà privata dei ricorrenti; si deduce, inoltre, che l’area dei ricorrenti sarebbe fisicamente separata dal giardino storico previsto nel P.A.Q.E., e sarebbe priva di ogni carattere di pregio da preservare;
2) con il secondo motivo di gravame si lamenta l’illegittimità del P.I. nella parte in cui includerebbe il lotto in commento in un contesto figurativo, laddove tale inclusione, per i complessi monumentali, sarebbe riservata al P.A.T.
Si è costituito in giudizio il Comune di Verona, eccependo l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui con esso sono state impugnate le disposizioni del P.I. comunale, nonché la relativa inammissibilità nella parte in cui si impugna il diniego di rilascio di permesso di costruire, in quanto il Piano degli Interventi avrebbe dovuto essere tempestivamente e autonomamente impugnato quale atto presupposto immediatamente lesivo; infine, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’improcedibilità del gravame per mancata impugnazione delle varianti al P.I. che avrebbero confermato l’assetto urbanistico oggetto di contestazione.
All’udienza in data 14.10.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il gravame in disamina i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con cui il Comune di Verona ha negato il rilascio del permesso di costruire avente ad oggetto un intervento edificatorio da realizzarsi sul terreno di proprietà degli istanti, nonché le prescrizioni del P.I. comunale su cui è stato fondato il diniego opposto dall’Amministrazione.
Occorre, in primo luogo, esaminare le eccezioni preliminari sollevate dal Comune resistente, e, in particolare: l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione proposta avverso le disposizioni del P.I., e quella di inammissibilità del ricorso nella parte in cui si impugna il provvedimento comunale di diniego del titolo.
Il Collegio ritiene che dette eccezioni siano fondate.
Giova rimarcare che, con provvedimento in data 12.3.2015, il rilascio del titolo a costruire richiesto dagli istanti veniva negato dal Comune di Verona sulla scorta delle seguenti argomentazioni ( cfr . doc. n. 7 della produzione di parte resistente):
1) il lotto oggetto di intervento sarebbe inedificabile, in quanto ricompreso in un “contesto figurativo” (Forte Santa Sofia) ai sensi dell'art. 57, comma 89, del PI;
2) il lotto oggetto di intervento sarebbe perimetrato come giardino storico (Area verde vicino all'Istituto Assistenza Infantile Forte S. Sofia), così come definito dagli artt. 41 e 79 del PI, ciò che renderebbe inammissibile l’intervento edile in progetto;
3) l'edificio A di progetto non rispetterebbe le distanze dagli edifici posti al di là della strada pubblica, definite dall'art. 102 comma 1 lett. a) del PI;
4) le nuove unità immobiliari non rispetterebbero le prescrizioni imposte, quanto all’accesso, dalla L. 13 / 1989 e dalla D.G.R.V. 1428/2011.
Con il gravame in disamina si contesta l’inclusione dell’area ove dovrebbe realizzarsi l’edificato in progetto, operata dalle previsioni del P.I., nell’ambito di un “contesto figurativo”, nonché la perimetrazione del lotto, del pari disposta dal P.I., come “giardino storico” (nessuna contestazione viene, invece, sviluppata con riferimento ai motivi di diniego di cui ai punti nr. 3 e 4 in precedenza elencati, circostanza che di per sé giustificherebbe una pronuncia di inammissibilità del gravame, atteso il carattere di atto plurimotivato del diniego opposto dall’Amministrazione; in termini: “ A fronte di un atto plurimotivato, questo Consiglio ha precisato che "è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045)" (Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019)" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190 ) cfr . Cons. St., sez. VI, 20/09/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 20/09/2021), n.6405).
Dunque, i ricorrenti contestano la disciplina urbanistica impressa all’area in oggetto dalla pianificazione comunale, facendo valere una lesione ai propri interessi che, di conseguenza, risulta essersi già inverata all’atto dell’approvazione del P.I., dalle cui previsioni è derivato un effetto immediatamente conformativo della proprietà privata: da quanto precede discende che l’impugnazione proposta con il presente gravame avverso le disposizioni del P.I., adottato con delibera n. 59/2011 ed approvato con delibera n. 91/2011 del Consiglio Comunale, risulta irricevibile ( cfr ., ex multis , Cons. St, Sez. IV, 16 novembre 2017, nr. 333/2018).
Il gravame in oggetto deve, invece, ritenersi inammissibile per carenza di interesse alla decisione, nella parte in cui con esso si impugna il provvedimento comunale di diniego di rilascio del titolo a costruire: ciò in quanto, dal relativo annullamento non potrebbe discendere in favore dei ricorrenti alcun risultato utile, posto che la lesione lamentata, secondo quanto già osservato, dipende dalla disciplina urbanistica impressa all’area con l’adozione dello strumento di pianificazione richiamato, le cui disposizioni non sono state tempestivamente contestate in giudizio.
2. Conclusivamente, il gravame deve essere dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, alla stregua delle motivazioni che precedono.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Verona, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
IAgiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO