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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6267 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 16/09/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 21989/2024 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DI CELMO Parte_1 C.F._1 MASSIMO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv. MARAZZA CP_1 MARCO e DE FEO DOMENICO, elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. De Mathia Mario RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.10.2024 il ricorrente, dipendente di ( Controparte_2 CP_1 da maggio 2016) esponeva che, a seguito di variazioni di livello e mansioni succedutesi negli anni, aveva fruito dal gennaio 2014 sino al gennaio 2018 di un sovraminimo individuale di euro 120,00 che non era stato assorbito dalla resistente, ma corrisposto e cumulato con altre voci retributive;
tale assorbimento nella retribuzione avveniva a far data da febbraio 2018, a seguito di operatività dell'Accordo di Programma per il rinnovo del CCNL delle Telecomunicazioni del 23 novembre 2017; l'istante contestava altresì la non assorbibilità del superminimo con l'elemento retributivo separato - ERS, istituito con il citato Accordo, in quanto aventi natura diversa e stante la non computabilità di quest'ultimo nella base di calcolo del TFR, con conseguente riduzione della retribuzione ordinaria, anche nell'ottica del calcolo del TFR. Concludeva chiedendo la condanna della resistente al pagamento in proprio favore delle somme indebitamente trattenute da febbraio 2018 o non corrisposte, a titolo di aumento sovraminimo individuale ad personam nonché quelle assorbite a titolo di ERS, nella misura indicata in ricorso o in quella ritenuta dal giudice, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato, in fatto ed in diritto. Eccepiva, in particolare, l'inammissibilità della domanda per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio a carico del ricorrente e, nel merito, rilevava la natura assorbibile dell'emolumento erogato a fronte del rinnovo contrattuale intervenuto nel 2017, precisando che la società si era limitata ad applicare l'accordo collettivo che prevede il principio dell'assorbimento dei superminimi in occasione di adeguamenti retributivi e che quest'ultimo poteva essere superato solo con accordo tra le parti - non allegato e non provato dal ricorrente- che attribuisse la natura
“non assorbibile” al superminimo erogato. Infine, contestava la riduzione del trattamento economico complessivo erogato lamentata dal ricorrente, in quanto la somma spettante non era quella corrispondente al valore dell'ERS (tra l'altro escluso dalla base di calcolo del TFR dall'Accordo sindacale sopra richiamato e considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta), già erogata al lavoratore, ma il quantum eventualmente riflesso sul TFR, configurandosi altrimenti un'ipotesi di indebito arricchimento e adduceva che la riduzione del superminimo era stata integralmente compensata dagli incrementi retributivi previsti dal citato accordo del novembre 2017. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati. È indiscusso che dal gennaio 2014 il ricorrente ha ricevuto un importo a titolo di superminimo individuale esplicitamente dichiarato come “assorbibile”, e che il datore di lavoro abbia spontaneamente attribuito ai lavoratori un miglioramento, rappresentato dalla mancata assorbibilità del superminimo quanto meno dal 2005 pur in presenza di due rinnovi contrattuali e plurimi rinnovi economici (2007, 2009 / 2013). In tema di superminimo individuale, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro che non proceda all'assorbimento degli aumenti contrattuali per un significativo arco temporale, integra un uso aziendale, il quale, in quanto fonte sociale, opera sul piano dei singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Tale uso aziendale, una volta formatosi, non può essere superato da una mera decisione unilaterale del datore di lavoro, ma richiede una modifica attraverso una fonte di pari livello, ossia un accordo collettivo che espressamente preveda la possibilità di assorbimento (cfr. Corte appello Milano sez. lav., 07/02/2024, n.1159). Orbene, posto che va affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di "disdettare" l'uso aziendale, tuttavia, affinchè tale possibilità non si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa ad una sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, essa “deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale, pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti per effetto di successivo contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della "disdetta" medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, come proprio del fisiologico esplicarsi delle relazioni aziendali, devono avere tempestiva, inequivoca ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di "recedere" dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo realizzata mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/05/2025, n. 12473). Nel caso di specie, nell'accordo di programma del 23.11.2017 non si rinvengono, né vi è stata specifica allegazione di parte resistente sul punto, previsioni dalle quali potersi desumere, implicitamente o esplicitamente, il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi elementi, contrariamente alle menzionate esigenze di trasparenza e controllo;
né risulta che la condotta aziendale tenuta sia configurabile quale comportamento qualificabile come disdetta unilaterale (cfr. in termini anche Cassazione civile sez. lav., 11/05/2025, n. 12477). Il che esclude in radice la legittimità della condotta datoriale di assorbimento in facto del superminimo, ed esonera il Parte giudicante dall'esame di ogni censura connessa alla comparabilità dell' con l'emolumento (illegittimamente) assorbito dalla società; la condotta unilaterale tenuta dal datore di lavoro che ha fatto in tal modo luogo all'assorbimento assume il chiaro significato di un inadempimento contrattuale, ciò in quanto, essendovi pacificamente assenza di volontà di entrambi le parti, evidentemente non vi è stato accordo sulla modifica dell'uso aziendale e dunque lo stesso non può dirsi modificato. Va infine aggiunto ad abundantiam, quanto all'ERS (Elemento Retributivo Separato) che la genericità delle allegazioni formulate -in tema di “sua natura economica, diversa dagli elementi economici che compongono la retribuzione base”, o di sua esclusione dalla base di calcolo del TFR e non considerazione per il calcolo del contributo dovuto al Fondo di Previdenza Complementare – rendono inaccoglibile anche sotto tale profilo la domanda di parte ricorrente, in quanto CP_3 gli elementi forniti sul punto non sono sufficienti a far ritenere che detto elemento sia peggiorativo rispetto alla retribuzione globale in precedenza goduta, anche per la contestazione specifica della società al riguardo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte resistente, e si liquidano previa compensazione per 1/3, atteso il parziale accoglimento della domanda, e con riguardo ad un importo dei valori minimi dei compensi, ma aumentati in ragione della complessità dell'affare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro così provvede:
1) accoglie la domanda in parte qua e per l'effetto dichiara non assorbibile il superminimo individuale riconosciuto al ricorrente , con diritto di costui a percepirlo nella misura Parte_1 già corrisposta nel gennaio del 2018;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze, CP_1 maturate a tale titolo, tra quanto dovuto e quanto corrisposto dal febbraio del 2018, oltre accessori come per legge;
3) rigetta nel residuo;
4) condanna al rimborso delle spese di giudizio, che, compensate per 1/3, liquida per il CP_1 residuo in complessivi €. 1.313,00 oltre €. 32,67 per esborsi, ed oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Napoli, 16/09/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 16/09/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 21989/2024 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DI CELMO Parte_1 C.F._1 MASSIMO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv. MARAZZA CP_1 MARCO e DE FEO DOMENICO, elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. De Mathia Mario RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.10.2024 il ricorrente, dipendente di ( Controparte_2 CP_1 da maggio 2016) esponeva che, a seguito di variazioni di livello e mansioni succedutesi negli anni, aveva fruito dal gennaio 2014 sino al gennaio 2018 di un sovraminimo individuale di euro 120,00 che non era stato assorbito dalla resistente, ma corrisposto e cumulato con altre voci retributive;
tale assorbimento nella retribuzione avveniva a far data da febbraio 2018, a seguito di operatività dell'Accordo di Programma per il rinnovo del CCNL delle Telecomunicazioni del 23 novembre 2017; l'istante contestava altresì la non assorbibilità del superminimo con l'elemento retributivo separato - ERS, istituito con il citato Accordo, in quanto aventi natura diversa e stante la non computabilità di quest'ultimo nella base di calcolo del TFR, con conseguente riduzione della retribuzione ordinaria, anche nell'ottica del calcolo del TFR. Concludeva chiedendo la condanna della resistente al pagamento in proprio favore delle somme indebitamente trattenute da febbraio 2018 o non corrisposte, a titolo di aumento sovraminimo individuale ad personam nonché quelle assorbite a titolo di ERS, nella misura indicata in ricorso o in quella ritenuta dal giudice, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato, in fatto ed in diritto. Eccepiva, in particolare, l'inammissibilità della domanda per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio a carico del ricorrente e, nel merito, rilevava la natura assorbibile dell'emolumento erogato a fronte del rinnovo contrattuale intervenuto nel 2017, precisando che la società si era limitata ad applicare l'accordo collettivo che prevede il principio dell'assorbimento dei superminimi in occasione di adeguamenti retributivi e che quest'ultimo poteva essere superato solo con accordo tra le parti - non allegato e non provato dal ricorrente- che attribuisse la natura
“non assorbibile” al superminimo erogato. Infine, contestava la riduzione del trattamento economico complessivo erogato lamentata dal ricorrente, in quanto la somma spettante non era quella corrispondente al valore dell'ERS (tra l'altro escluso dalla base di calcolo del TFR dall'Accordo sindacale sopra richiamato e considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta), già erogata al lavoratore, ma il quantum eventualmente riflesso sul TFR, configurandosi altrimenti un'ipotesi di indebito arricchimento e adduceva che la riduzione del superminimo era stata integralmente compensata dagli incrementi retributivi previsti dal citato accordo del novembre 2017. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati. È indiscusso che dal gennaio 2014 il ricorrente ha ricevuto un importo a titolo di superminimo individuale esplicitamente dichiarato come “assorbibile”, e che il datore di lavoro abbia spontaneamente attribuito ai lavoratori un miglioramento, rappresentato dalla mancata assorbibilità del superminimo quanto meno dal 2005 pur in presenza di due rinnovi contrattuali e plurimi rinnovi economici (2007, 2009 / 2013). In tema di superminimo individuale, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro che non proceda all'assorbimento degli aumenti contrattuali per un significativo arco temporale, integra un uso aziendale, il quale, in quanto fonte sociale, opera sul piano dei singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Tale uso aziendale, una volta formatosi, non può essere superato da una mera decisione unilaterale del datore di lavoro, ma richiede una modifica attraverso una fonte di pari livello, ossia un accordo collettivo che espressamente preveda la possibilità di assorbimento (cfr. Corte appello Milano sez. lav., 07/02/2024, n.1159). Orbene, posto che va affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di "disdettare" l'uso aziendale, tuttavia, affinchè tale possibilità non si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa ad una sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, essa “deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale, pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti per effetto di successivo contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della "disdetta" medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, come proprio del fisiologico esplicarsi delle relazioni aziendali, devono avere tempestiva, inequivoca ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di "recedere" dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo realizzata mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/05/2025, n. 12473). Nel caso di specie, nell'accordo di programma del 23.11.2017 non si rinvengono, né vi è stata specifica allegazione di parte resistente sul punto, previsioni dalle quali potersi desumere, implicitamente o esplicitamente, il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi elementi, contrariamente alle menzionate esigenze di trasparenza e controllo;
né risulta che la condotta aziendale tenuta sia configurabile quale comportamento qualificabile come disdetta unilaterale (cfr. in termini anche Cassazione civile sez. lav., 11/05/2025, n. 12477). Il che esclude in radice la legittimità della condotta datoriale di assorbimento in facto del superminimo, ed esonera il Parte giudicante dall'esame di ogni censura connessa alla comparabilità dell' con l'emolumento (illegittimamente) assorbito dalla società; la condotta unilaterale tenuta dal datore di lavoro che ha fatto in tal modo luogo all'assorbimento assume il chiaro significato di un inadempimento contrattuale, ciò in quanto, essendovi pacificamente assenza di volontà di entrambi le parti, evidentemente non vi è stato accordo sulla modifica dell'uso aziendale e dunque lo stesso non può dirsi modificato. Va infine aggiunto ad abundantiam, quanto all'ERS (Elemento Retributivo Separato) che la genericità delle allegazioni formulate -in tema di “sua natura economica, diversa dagli elementi economici che compongono la retribuzione base”, o di sua esclusione dalla base di calcolo del TFR e non considerazione per il calcolo del contributo dovuto al Fondo di Previdenza Complementare – rendono inaccoglibile anche sotto tale profilo la domanda di parte ricorrente, in quanto CP_3 gli elementi forniti sul punto non sono sufficienti a far ritenere che detto elemento sia peggiorativo rispetto alla retribuzione globale in precedenza goduta, anche per la contestazione specifica della società al riguardo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte resistente, e si liquidano previa compensazione per 1/3, atteso il parziale accoglimento della domanda, e con riguardo ad un importo dei valori minimi dei compensi, ma aumentati in ragione della complessità dell'affare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro così provvede:
1) accoglie la domanda in parte qua e per l'effetto dichiara non assorbibile il superminimo individuale riconosciuto al ricorrente , con diritto di costui a percepirlo nella misura Parte_1 già corrisposta nel gennaio del 2018;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze, CP_1 maturate a tale titolo, tra quanto dovuto e quanto corrisposto dal febbraio del 2018, oltre accessori come per legge;
3) rigetta nel residuo;
4) condanna al rimborso delle spese di giudizio, che, compensate per 1/3, liquida per il CP_1 residuo in complessivi €. 1.313,00 oltre €. 32,67 per esborsi, ed oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Napoli, 16/09/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon