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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/05/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1014/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1014/2024 RG., promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Federica Cerri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, V.lo del Carmine, n. 1;
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F. , con sede in Roma, in
[...] P.IVA_1
persona del Regionale per l'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso, in CP_2
virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Salvatore Catamo, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Regionale dell , sito in Parma CP_1
alla via Abbereratoia 71/a;
RESISTENTE
;
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 18.10.2024 e ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto in giudizio esponendo: a) di Parte_1 CP_1
essere assicurata presso l contro gli infortuni e le malattie professionali quale CP_1
operaia; b) di aver lavorato, in Italia,: - dal 1996 al 2002 come collaboratrice domestica;
- dal febbraio 2004 al marzo 2022, presso la Casa Residenza a per Anziani
Sidoli, con mansioni di OSS, dapprima alle dipendenze di OP DO (2004-2005), poi di OP KC AR (2005-2010) e di OP RO (2010-marzo 2022); c) di essere, da allora, disoccupata;
d) di aver svolto, presso la Casa Residenza Anziani
Sidoli, turni di 37 ore settimanali e di essere stata ivi addetta all'assistenza del c.d.
Nucleo Alzheimer, presso il quale erano ospitati 18 anziani affetti da grave deterioramento cognitivo, totalmente dipendenti e non collaboranti, che necessitavano di essere assistiti da due OSS a tempo pieno e una part-time nei turni del mattino e del pomeriggio mentre una durante il turno notturno;
e) che le mansioni svolte prevedevano l'igiene personale degli ospiti, il rifacimento dei letti, l'alzata da letto, la vestizione, la distribuzione dei pasti e il trasporto di letti, barelle e sedie a rotelle;
f) che, inoltre, ogni giorno, i pazienti non autosufficienti erano alzati da letto e posizionati sulle proprie carrozzine sia al mattino che al pomeriggio;
g) che, quotidianamente, inoltre, veniva fatto il bagno a una parte degli anziani, che erano alzati da letto, posizionati sulla sedia doccia e trasportati nei bagni adiacenti alle camere o messi sulla barella doccia e condotti nei bagni centralizzati, e, poi, in entrambi i casi, sollevati per essere lavati, quindi asciugati, rivestiti, riposizionati sulla carrozzina o sulla barella, e, infine, ricondotti nelle proprie camere e posizionati in poltrona o a letto;
h) che tali compiti erano svolti in buona parte manualmente per carenza o mancato utilizzo di ausili adeguati a ridurre il sovraccarico biomeccanico, come evidenziato dal documento di valutazione dell'indice MAPO redatto dalla OP
RO nel luglio 2021 (pagg. 11-15) e in possesso dell;
i) che, durante il CP_1 periodo di lavoro presso la C.R.A. Sidoli, la ricorrente è stata regolarmente sottoposta a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente per rischio movimentazione manuale carichi, con giudizi dapprima positivi, e, poi, di idoneità con limitazione dal
2016 al 2020, e, infine, di temporanea non idoneità nel 2021 e 2022; l) che, in data
17.11.2021, risultando affetta da lombosciatalgia cronica L4-L5 e da Parte_1
deficit di abduzione della spalla sinistra, ha presentato domanda per il riconoscimento dell'origine professionale di tali patologie;
m) che l ha, tuttavia, respinto le CP_1
domande assumendo l'inidoneità lesiva dell'attività lavorativa svolta;
n) che, avverso tale decisione, è stata presentata opposizione e, a seguito dell'esperita collegiale medico-legale, l ha accertato l'origine professionale della patologia del CP_1
rachide lombare, riconoscendo un danno biologico permanente pari al 4%, ma ha rigettato la domanda con riguardo alla denunciata patologia alla spalla, comunicando, in data 6.7.2022, la propria decisione di rigetto.
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente ha agito in giudizio ai fini dell'accertamento dell'origine professionale della patologia denunciata quale tendinopatia della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra, patologia tabellata alla voce 74 della Tabella delle malattie professionali dell'Industria di cui al D.M. 10 ottobre 2023, lamentando un danno biologico del 6% (voci tabellari 224 e 227).
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Sig. Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso e di legge:
a) accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta Parte_1
da tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla sinistra, da cui sono conseguiti postumi concretanti un danno biologico permanente nella misura del 6% che, unificato a quello precedentemente riconosciuto del 4%, portano a un danno complessivo pari al 10%;
b) conseguentemente condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
riconoscimento della tecnopatia denunciata ed a corrispondere alla ricorrente la liquidazione in capitale della rendita dovuta per legge e rapportata al danno permanente sopra indicato o a quel diverso grado che verrà determinato in corso di causa in esito alle risultanze della CTU medico-legale, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa. Arretrati ed accessori come per legge;
c) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 C.p.c. Rifuse le competenze di
CTU e CTP regolarmente saldate (€ 462,00)”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 20.11.2024, si è costituito in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo la reiezione CP_1
del ricorso.
1.3. La causa è stata istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti e delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale è stata disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente.
1.4. All'udienza del 27.05.2025, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – ha deciso dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, con fissazione, ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
2. Le ragioni della decisione
2.1. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Sul punto, occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni (...), in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4, delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4).
Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18/2/1988, che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate.
In conseguenza di tale pronuncia, è stato introdotto un c.d. sistema misto, per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria, sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale dell'origine lavorativa), sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
2.3. Dunque, alla stregua delle citate regole, a parte ricorrente spetta provare lo svolgimento delle mansioni dedotte in sede di ricorso e, dunque, la dimostrazione del rischio inteso come nocività generale dell'ambiente lavorativo.
Si è, dunque, dato corso all'istruttoria orale richiesta dalla parte ricorrente, all'esito della quale, avendo i testimoni escussi confermato lo svolgimento, da parte dell'assicurato, delle mansioni lavorative dedotte in ricorso, si è disposta una consulenza tecnica volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta, nonché, in ipotesi affermativa, all'accertamento della relativa portata invalidante. Orbene, se, da un lato, la prolungata attribuzione dei compiti analiticamente dedotti in ricorso è stata confermata alla stregua delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale, dall'altro, l'esistenza del nesso di causalità tra tali mansioni e la malattia contratta è stata esclusa sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale in atti.
Sotto tale ultimo profilo, il nominato C.T.U. - Dott. - sulla base Persona_1
della documentazione sanitaria in atti e visitata la parte ricorrente, ha così accertato:
“La ricorrente è affetta da una patologia degenerativa della spalla sinistra con tendinopatia del sovraspinoso e, di minor grado, del sottospinato. Per tale patologia in data 17.11.21 presentava domanda per il riconoscimento della malattia professionale.
La sintomatologia dolorosa della spalla sinistra era insorta, o quantomeno si era manifestata clinicamente, successivamente ad un evento traumatico di moderata entità lesiva avvenuto sul lavoro nel 2021 che aveva coinvolto l'articolazione. Un esame ecografico ed una successiva RMN effettuati in tale occasione avevano evidenziato preesistenti fatti degenerativi del tendine del sovraspinoso. Erano seguite visite ortopediche e fisiatriche con prescrizione di cure.
Dall'esame della documentazione in atti si evidenzia che già almeno dal 2016 il
Medico Competente l'aveva riconosciuta idonea con limitazioni: “Assegnare unicamente a reparti con indice MAPO verde, prediligere attività di vigilanza
(relazionale) con ospiti maggiormente autosufficienti dal punto di vista motorio” non per una patologia della spalla ma per una patologia degenerativa del rachide lombare e per una trocanterite bilaterale della anche;
entrambe le patologie avevano richiesto accertamenti, cure ed anche un ricovero.
La ricorrente svolgeva il lavoro di OSS dal 2004 presso una Struttura ove sono assistiti ospiti affetti da grave deterioramento cognitivo, non collaboranti e spesso totalmente o parzialmente non autosufficienti. La mansione richiedeva sia
l'assistenza diretta alla persona (alzata, igiene, vestizione) sia rifacimento dei letti, distribuzione dei pasti, pulizia degli ambienti, movimentazione di barelle e carrozzine. Una parte delle mansioni erano svolte senza l'utilizzo di ausili. Considerata la natura e la dinamica lavorativa si può ritenere che, a differenza dell'evidente sovraccarico funzionale del rachide lombare, l'impegno funzionale delle spalle non fosse né continuo né ripetitivo e che venisse svolto sempre al di sotto della linea delle spalle. Inoltre, almeno dal 2016, circa 5 anni prima della manifestazione clinica della patologia della spalla sinistra, il Medico Competente aveva riconosciuto, per la patologia del rachide lombare, delle limitazioni nello spostamento di ospiti non autosufficienti dal punto di vista motorio con conseguente minor aggravio funzionale anche a carico delle spalle, in particolare della sinistra essendo il soggetto destrimane.
Per quanto esposto ritengo che non sussistano elementi probatori che consentano di dimostrare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, la ricorrente sia stata esposta ad una situazione di sovraccarico funzionale della spalla sinistra o a movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue, tale da consentire il riconoscimento dell'origine tecnopatica della patologia di cui è affetta”.
Tutto ciò premesso e considerato, a parere della scrivente, non sussistono motivi per disattendere, o, comunque, discostarsi dalle suddette conclusioni, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento su elementi oggettivi desunti della certificazione sanitaria prodotta dalla ricorrente ed in virtù delle risultanze di studi accademici accreditati presso la comunità scientifica di riferimento.
Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali; le valutazioni effettuate e le conclusioni sono logiche, coerenti e complete.
Tali conclusioni appaiono convincenti al fine di fondare il rigetto della domanda attorea, anche in considerazione dell'infondatezza delle considerazioni critiche mosse dal consulente di parte ricorrente.
Quest'ultimo ha evidenziato l'erroneità delle conclusioni cui è approdato il perito dell'Ufficio invocando, a fondamento della propria tesi, la frequenza statistica con la quale, all'interno dei lavoratori del comparto sanitario, si verifica l'evenienza di disturbi osteoarticolari. Il consulente d'ufficio, sul punto, ha correttamente esaminato le circostanze fattuali che, nel caso concreto, rendono inapplicabile la legge scientifica di carattere statistico sulla quale ripete il proprio fondamento la qualificazione della patologia denunciata quale “malattia tabellata”, e, dunque, l'esonero, per il lavoratore, dall'obbligo di dover provare il nesso di causalità tra malattia professionale tabellata ed attività svolta.
Il perito dell'Ufficio, sul punto, ha così argomentato: “Esaminate le osservazioni del
C.T. di parte ricorrente si ribadiscono alcuni concetti già espressi nell'elaborato di
C.T.U.
Almeno dal 2016 il Medico Competente aveva riconosciuto alla ricorrente una limitazione al rischio di sovraccarico funzionale in quanto affetta da entesopatia coxofemorale bilaterale e lombosciatalgia, quindi non per una patologia delle spalle, con indicazione ad “Assegnare unicamente a reparti con indice MAPO verde, prediligere attività di vigilanza (relazionale) con ospiti maggiormente autosufficienti dal punto di vista motorio”.
Naturalmente non si discute la possibilità che i lavoratori del comparto sanitario, in particolare le OSS, possano essere esposti “a diversi rischi correlati allo sviluppo di tali patologie quali movimentazioni manuali di carichi, posture incongrue, movimenti scoordinati e/o ripetuti” come correttamente rilevato e documentato dal dott. CP_4
Infatti alla ricorrente è stata riconosciuta la malattia professionale per una patologia del rachide lombare che nello svolgimento delle mansioni di OSS è sicuramente esposto al rischio di sovraccarico.
Nel caso in esame la mansione svolta dalla ricorrente era varia durante il turno di lavoro in quanto richiedeva, oltre all'assistenza diretta alla persona quali alzata ed igiene compatibili nel poter determinare un sovraccarico funzionale in particolare del rachide ma anche delle spalle, anche l'esecuzione di compiti meno gravosi per le spalle quali la vestizione degli ospiti, il rifacimento dei letti, la distribuzione dei pasti, la pulizia degli ambienti, la movimentazione di barelle e carrozzine. Queste ultime mansioni, che dal 2016 le erano state quantomeno limitate se non escluse come da indicazioni del Medico Competente, occupavano la maggior parte del turno di lavoro e non la esponevano a “movimentazioni manuali di carichi, posture incongrue, movimenti scoordinati e/o ripetuti” e neppure “richiedevano un rilevante sviluppo di forza manuale” tale da poter determinare l'insorgenza di una patologia delle spalle.
Rileva infine che la ricorrente presentava domanda per il riconoscimento della malattia professionale per la patologia della spalla sinistra il 17.11.21, quindi dopo
5 anni che era stata esentata dall'effettuare quelle movimentazioni manuali che
l'avrebbero potuta esporre, teoricamente, ad un sovraccarico funzionale delle spalle.
Per quanto esposto si ritiene di poter confermare che la patologia denunciata all' in data 17.11.2021 come tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla CP_1
sinistra non abbia avuto eziologia professionale”.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
3. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, giova ribadire che, con la recente sentenza n. 77/2018, la
Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2
c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le suddette spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
Ebbene, nell'ipotesi de qua, la complessità dell'accertamento medico-legale, preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti - costituendo “analoga grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti” - autorizza la compensazione integrale delle predette spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
3) Pone definitivamente in capo ad entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di
C.T.U., come separatamente liquidate in corso di causa.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Parma, il giorno 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1014/2024 RG., promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Federica Cerri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, V.lo del Carmine, n. 1;
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F. , con sede in Roma, in
[...] P.IVA_1
persona del Regionale per l'Emilia-Romagna, rappresentato e difeso, in CP_2
virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Salvatore Catamo, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Regionale dell , sito in Parma CP_1
alla via Abbereratoia 71/a;
RESISTENTE
;
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 18.10.2024 e ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto in giudizio esponendo: a) di Parte_1 CP_1
essere assicurata presso l contro gli infortuni e le malattie professionali quale CP_1
operaia; b) di aver lavorato, in Italia,: - dal 1996 al 2002 come collaboratrice domestica;
- dal febbraio 2004 al marzo 2022, presso la Casa Residenza a per Anziani
Sidoli, con mansioni di OSS, dapprima alle dipendenze di OP DO (2004-2005), poi di OP KC AR (2005-2010) e di OP RO (2010-marzo 2022); c) di essere, da allora, disoccupata;
d) di aver svolto, presso la Casa Residenza Anziani
Sidoli, turni di 37 ore settimanali e di essere stata ivi addetta all'assistenza del c.d.
Nucleo Alzheimer, presso il quale erano ospitati 18 anziani affetti da grave deterioramento cognitivo, totalmente dipendenti e non collaboranti, che necessitavano di essere assistiti da due OSS a tempo pieno e una part-time nei turni del mattino e del pomeriggio mentre una durante il turno notturno;
e) che le mansioni svolte prevedevano l'igiene personale degli ospiti, il rifacimento dei letti, l'alzata da letto, la vestizione, la distribuzione dei pasti e il trasporto di letti, barelle e sedie a rotelle;
f) che, inoltre, ogni giorno, i pazienti non autosufficienti erano alzati da letto e posizionati sulle proprie carrozzine sia al mattino che al pomeriggio;
g) che, quotidianamente, inoltre, veniva fatto il bagno a una parte degli anziani, che erano alzati da letto, posizionati sulla sedia doccia e trasportati nei bagni adiacenti alle camere o messi sulla barella doccia e condotti nei bagni centralizzati, e, poi, in entrambi i casi, sollevati per essere lavati, quindi asciugati, rivestiti, riposizionati sulla carrozzina o sulla barella, e, infine, ricondotti nelle proprie camere e posizionati in poltrona o a letto;
h) che tali compiti erano svolti in buona parte manualmente per carenza o mancato utilizzo di ausili adeguati a ridurre il sovraccarico biomeccanico, come evidenziato dal documento di valutazione dell'indice MAPO redatto dalla OP
RO nel luglio 2021 (pagg. 11-15) e in possesso dell;
i) che, durante il CP_1 periodo di lavoro presso la C.R.A. Sidoli, la ricorrente è stata regolarmente sottoposta a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente per rischio movimentazione manuale carichi, con giudizi dapprima positivi, e, poi, di idoneità con limitazione dal
2016 al 2020, e, infine, di temporanea non idoneità nel 2021 e 2022; l) che, in data
17.11.2021, risultando affetta da lombosciatalgia cronica L4-L5 e da Parte_1
deficit di abduzione della spalla sinistra, ha presentato domanda per il riconoscimento dell'origine professionale di tali patologie;
m) che l ha, tuttavia, respinto le CP_1
domande assumendo l'inidoneità lesiva dell'attività lavorativa svolta;
n) che, avverso tale decisione, è stata presentata opposizione e, a seguito dell'esperita collegiale medico-legale, l ha accertato l'origine professionale della patologia del CP_1
rachide lombare, riconoscendo un danno biologico permanente pari al 4%, ma ha rigettato la domanda con riguardo alla denunciata patologia alla spalla, comunicando, in data 6.7.2022, la propria decisione di rigetto.
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente ha agito in giudizio ai fini dell'accertamento dell'origine professionale della patologia denunciata quale tendinopatia della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra, patologia tabellata alla voce 74 della Tabella delle malattie professionali dell'Industria di cui al D.M. 10 ottobre 2023, lamentando un danno biologico del 6% (voci tabellari 224 e 227).
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Sig. Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso e di legge:
a) accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta Parte_1
da tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla sinistra, da cui sono conseguiti postumi concretanti un danno biologico permanente nella misura del 6% che, unificato a quello precedentemente riconosciuto del 4%, portano a un danno complessivo pari al 10%;
b) conseguentemente condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
riconoscimento della tecnopatia denunciata ed a corrispondere alla ricorrente la liquidazione in capitale della rendita dovuta per legge e rapportata al danno permanente sopra indicato o a quel diverso grado che verrà determinato in corso di causa in esito alle risultanze della CTU medico-legale, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa. Arretrati ed accessori come per legge;
c) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 C.p.c. Rifuse le competenze di
CTU e CTP regolarmente saldate (€ 462,00)”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 20.11.2024, si è costituito in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo la reiezione CP_1
del ricorso.
1.3. La causa è stata istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti e delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale è stata disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona del ricorrente.
1.4. All'udienza del 27.05.2025, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – ha deciso dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, con fissazione, ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
2. Le ragioni della decisione
2.1. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Sul punto, occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni (...), in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4, delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4).
Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18/2/1988, che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate.
In conseguenza di tale pronuncia, è stato introdotto un c.d. sistema misto, per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria, sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale dell'origine lavorativa), sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
2.3. Dunque, alla stregua delle citate regole, a parte ricorrente spetta provare lo svolgimento delle mansioni dedotte in sede di ricorso e, dunque, la dimostrazione del rischio inteso come nocività generale dell'ambiente lavorativo.
Si è, dunque, dato corso all'istruttoria orale richiesta dalla parte ricorrente, all'esito della quale, avendo i testimoni escussi confermato lo svolgimento, da parte dell'assicurato, delle mansioni lavorative dedotte in ricorso, si è disposta una consulenza tecnica volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta, nonché, in ipotesi affermativa, all'accertamento della relativa portata invalidante. Orbene, se, da un lato, la prolungata attribuzione dei compiti analiticamente dedotti in ricorso è stata confermata alla stregua delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale, dall'altro, l'esistenza del nesso di causalità tra tali mansioni e la malattia contratta è stata esclusa sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale in atti.
Sotto tale ultimo profilo, il nominato C.T.U. - Dott. - sulla base Persona_1
della documentazione sanitaria in atti e visitata la parte ricorrente, ha così accertato:
“La ricorrente è affetta da una patologia degenerativa della spalla sinistra con tendinopatia del sovraspinoso e, di minor grado, del sottospinato. Per tale patologia in data 17.11.21 presentava domanda per il riconoscimento della malattia professionale.
La sintomatologia dolorosa della spalla sinistra era insorta, o quantomeno si era manifestata clinicamente, successivamente ad un evento traumatico di moderata entità lesiva avvenuto sul lavoro nel 2021 che aveva coinvolto l'articolazione. Un esame ecografico ed una successiva RMN effettuati in tale occasione avevano evidenziato preesistenti fatti degenerativi del tendine del sovraspinoso. Erano seguite visite ortopediche e fisiatriche con prescrizione di cure.
Dall'esame della documentazione in atti si evidenzia che già almeno dal 2016 il
Medico Competente l'aveva riconosciuta idonea con limitazioni: “Assegnare unicamente a reparti con indice MAPO verde, prediligere attività di vigilanza
(relazionale) con ospiti maggiormente autosufficienti dal punto di vista motorio” non per una patologia della spalla ma per una patologia degenerativa del rachide lombare e per una trocanterite bilaterale della anche;
entrambe le patologie avevano richiesto accertamenti, cure ed anche un ricovero.
La ricorrente svolgeva il lavoro di OSS dal 2004 presso una Struttura ove sono assistiti ospiti affetti da grave deterioramento cognitivo, non collaboranti e spesso totalmente o parzialmente non autosufficienti. La mansione richiedeva sia
l'assistenza diretta alla persona (alzata, igiene, vestizione) sia rifacimento dei letti, distribuzione dei pasti, pulizia degli ambienti, movimentazione di barelle e carrozzine. Una parte delle mansioni erano svolte senza l'utilizzo di ausili. Considerata la natura e la dinamica lavorativa si può ritenere che, a differenza dell'evidente sovraccarico funzionale del rachide lombare, l'impegno funzionale delle spalle non fosse né continuo né ripetitivo e che venisse svolto sempre al di sotto della linea delle spalle. Inoltre, almeno dal 2016, circa 5 anni prima della manifestazione clinica della patologia della spalla sinistra, il Medico Competente aveva riconosciuto, per la patologia del rachide lombare, delle limitazioni nello spostamento di ospiti non autosufficienti dal punto di vista motorio con conseguente minor aggravio funzionale anche a carico delle spalle, in particolare della sinistra essendo il soggetto destrimane.
Per quanto esposto ritengo che non sussistano elementi probatori che consentano di dimostrare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, la ricorrente sia stata esposta ad una situazione di sovraccarico funzionale della spalla sinistra o a movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue, tale da consentire il riconoscimento dell'origine tecnopatica della patologia di cui è affetta”.
Tutto ciò premesso e considerato, a parere della scrivente, non sussistono motivi per disattendere, o, comunque, discostarsi dalle suddette conclusioni, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento su elementi oggettivi desunti della certificazione sanitaria prodotta dalla ricorrente ed in virtù delle risultanze di studi accademici accreditati presso la comunità scientifica di riferimento.
Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali; le valutazioni effettuate e le conclusioni sono logiche, coerenti e complete.
Tali conclusioni appaiono convincenti al fine di fondare il rigetto della domanda attorea, anche in considerazione dell'infondatezza delle considerazioni critiche mosse dal consulente di parte ricorrente.
Quest'ultimo ha evidenziato l'erroneità delle conclusioni cui è approdato il perito dell'Ufficio invocando, a fondamento della propria tesi, la frequenza statistica con la quale, all'interno dei lavoratori del comparto sanitario, si verifica l'evenienza di disturbi osteoarticolari. Il consulente d'ufficio, sul punto, ha correttamente esaminato le circostanze fattuali che, nel caso concreto, rendono inapplicabile la legge scientifica di carattere statistico sulla quale ripete il proprio fondamento la qualificazione della patologia denunciata quale “malattia tabellata”, e, dunque, l'esonero, per il lavoratore, dall'obbligo di dover provare il nesso di causalità tra malattia professionale tabellata ed attività svolta.
Il perito dell'Ufficio, sul punto, ha così argomentato: “Esaminate le osservazioni del
C.T. di parte ricorrente si ribadiscono alcuni concetti già espressi nell'elaborato di
C.T.U.
Almeno dal 2016 il Medico Competente aveva riconosciuto alla ricorrente una limitazione al rischio di sovraccarico funzionale in quanto affetta da entesopatia coxofemorale bilaterale e lombosciatalgia, quindi non per una patologia delle spalle, con indicazione ad “Assegnare unicamente a reparti con indice MAPO verde, prediligere attività di vigilanza (relazionale) con ospiti maggiormente autosufficienti dal punto di vista motorio”.
Naturalmente non si discute la possibilità che i lavoratori del comparto sanitario, in particolare le OSS, possano essere esposti “a diversi rischi correlati allo sviluppo di tali patologie quali movimentazioni manuali di carichi, posture incongrue, movimenti scoordinati e/o ripetuti” come correttamente rilevato e documentato dal dott. CP_4
Infatti alla ricorrente è stata riconosciuta la malattia professionale per una patologia del rachide lombare che nello svolgimento delle mansioni di OSS è sicuramente esposto al rischio di sovraccarico.
Nel caso in esame la mansione svolta dalla ricorrente era varia durante il turno di lavoro in quanto richiedeva, oltre all'assistenza diretta alla persona quali alzata ed igiene compatibili nel poter determinare un sovraccarico funzionale in particolare del rachide ma anche delle spalle, anche l'esecuzione di compiti meno gravosi per le spalle quali la vestizione degli ospiti, il rifacimento dei letti, la distribuzione dei pasti, la pulizia degli ambienti, la movimentazione di barelle e carrozzine. Queste ultime mansioni, che dal 2016 le erano state quantomeno limitate se non escluse come da indicazioni del Medico Competente, occupavano la maggior parte del turno di lavoro e non la esponevano a “movimentazioni manuali di carichi, posture incongrue, movimenti scoordinati e/o ripetuti” e neppure “richiedevano un rilevante sviluppo di forza manuale” tale da poter determinare l'insorgenza di una patologia delle spalle.
Rileva infine che la ricorrente presentava domanda per il riconoscimento della malattia professionale per la patologia della spalla sinistra il 17.11.21, quindi dopo
5 anni che era stata esentata dall'effettuare quelle movimentazioni manuali che
l'avrebbero potuta esporre, teoricamente, ad un sovraccarico funzionale delle spalle.
Per quanto esposto si ritiene di poter confermare che la patologia denunciata all' in data 17.11.2021 come tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla CP_1
sinistra non abbia avuto eziologia professionale”.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
3. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, giova ribadire che, con la recente sentenza n. 77/2018, la
Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2
c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le suddette spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
Ebbene, nell'ipotesi de qua, la complessità dell'accertamento medico-legale, preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti - costituendo “analoga grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese di lite tra le parti” - autorizza la compensazione integrale delle predette spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
3) Pone definitivamente in capo ad entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di
C.T.U., come separatamente liquidate in corso di causa.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Parma, il giorno 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri