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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta PRESIDENTE Dr. Rosella Silvestri Relatore Consigliere Dr. Riccardo Baudinelli Consigliere Dr. Stefano Tarantola ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 754/2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SEGALERBA Parte_1
ANTONIO e CARNIGLIA SABRINA appellante nei confronti di
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. DIANA LUCA appellata
UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.A. in data 18.06.2025
FATTO E DIRITTO Con sentenza definitiva n. 119/2024 del 16/01/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da al Parte_1 fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo con cui le veniva ordinato di pagare a la somma di € 27.557,77, oltre interessi, per una serie Controparte_1 di opere idrauliche realizzate, in subappalto, all'interno di un cantiere sito in Chiavari. Parte opponente negava di aver mai commissionato tali opere a , la quale CP_1 aveva invece stipulato un contratto di subappalto con l'impresa edile SO NC. La società, inoltre, deduceva la carenza probatoria della pretesa creditoria di parte avversa, non avendo quest'ultima allegato specifiche circostanze da cui poter assumere l'esistenza di una qualche obbligazione nei confronti di . CP_1 Parte_1 quindi, chiedeva al Tribunale di Genova di «dichiarare la carente di Parte_1 legittimazione passiva e in ogni caso annullare, revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché ingiusto, infondato ed illegittimo, essendo insussistente il credito azionato per le ragioni esposte in narrativa». (cfr. p.c. del 10/10/2023).
1 Si costituiva in giudizio , che contestava la ricostruzione dei fatti svolta CP_1 da evidenziando come quest'ultima fosse subentrata totalmente Parte_1 nel contratto di sub-appalto dopo la cancellazione dall'albo degli artigiani dell'impresa edile SO NC. In particolare, veniva dedotto che non solo Parte_1 era amministrata da figlio di SO NC nonché progettista e Controparte_2 direttore dei lavori del cantiere, ma aveva pagato le fatture nn. 36/2017 e 24/2018 emesse da nel corso dei lavori oggetto di causa. Parte opposta, quindi, chiedeva CP_1 di: «respingere l'avversaria opposizione a decreto ingiuntivo poiché infondata sia in fatto che in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, (…) condannare in persona del legale rappresentante, a pagare a Parte_1 [...]
l'importo di € 27.557,77 (ovvero il maggiore o minore importo Controparte_1 ritenuto di giustizia, anche all'esito del deposito della CTU) a titolo di arricchimento senza causa in relazione alle opere realizzate ed ai materiali posati nel cantiere di piazza San Giovanni 1 a Chiavari da , per i quali Controparte_3 [...] ha tratto un beneficio in relazione al contratto di appalto stipulato con la Parte_1 proprietà del palazzo di p.zza San Giovanni» (cfr. p.c. del 9/10/2023). Il Tribunale, dopo aver esperito l'istruttoria orale e aver licenziato CTU tesa ad accertare la natura e l'entità dei lavori effettuati da , così decideva: «1. Rigetta CP_1
l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3893/2019 Parte_1 emesso dal Tribunale di Genova e lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.; 2. Condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite che liquida in € 11.425,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
3. Pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico di parte opponente». Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
, con atto notificato in data 16/07/2024. Parte_1
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto Controparte_1 dell'appello, eccependo in via pregiudiziale la nullità dell'appello per vizio della vocatio in ius. Con ordinanza in data 13/12/2024 la Corte respingeva l'eccezione di nullità dell'atto d'appello e fissava udienza per precisazioni delle conclusioni, rassegnate come in epigrafe. Quindi, visto l'art. 350-bis c.p.c., il Collegio rinviava all'udienza del 18/06/2025 per discussione orale, assegnando termine per il deposito di note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. SUI MOTIVI DI APPELLO
1.1 PRIMO MOTIVO – “ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI E DEI RAPPORTI TRA LE PARTI”. L'appellante impugna il capo della sentenza in cui il Tribunale di Genova ha riconosciuto la legittimazione passiva di , ritenendo provato il fatto che Parte_1 quest'ultima fosse subentrata nella titolarità del contratto di subappalto a suo tempo stipulato tra l'impresa edile NC e (cfr. pagg.
3-5 della sentenza Pt_1 CP_1 impugnata). In particolare censura l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, delle prove acquisite in primo grado, atteso che: a) «i testimoni escussi non riferiscono la conoscenza dei rapporti di subappalto ma riferiscono Per_ semplicemente che i lavori per conto della signora , proprietaria di un immobile con più
2 appartamenti (mai sentita in questo processo), sono stati eseguiti dalla ditta
[...] dopo che NC SO [aveva] cessato la sua attività e peraltro Parte_1 riferiscono di altre maestranze in cantiere oltre la e la Parte_1
»; CP_1
b) la testimonianza di SO NC conferma che il cantiere non era gestito solo da vd. verbale dell'8/02/2021); Parte_1
c) l'affermazione di SO NC secondo cui “nel cantiere di Piazza San Giovanni 1 subentrò la non può essere intesa nel senso che quest'ultima aveva Parte_1 acquisito la titolarità del contratto di subappalto stipulato con;
CP_1
d) la teste dichiarando che a partire da un certo momento Tes_1 [...]
a iniziato a operare nel cantiere, non ha fatto alcun riferimento al presunto Parte_1 subentro della società nel contratto di subappalto intercorrente con;
CP_1
e) la consegna dei certificati di conformità all'odierna appellante non consente di riconoscere l'esistenza di un rapporto con , in quanto tali certificati risultano Controparte_1 intestati a soggetti diversi da (cfr. pagg. 6 e ss. dell'atto Parte_1
d'appello). L'appellante, quindi, conclude per la riforma della sentenza impugnata non sussistendo la volontà di di succedere nel contratto di subappalto oggetto di Parte_1 causa.
resiste alla censura sostenendo che il Tribunale ha ben individuato ed CP_1 evidenziato le circostanze da cui poter ricavare la prova della successione di
[...] nella titolarità del contratto di subappalto. Tale prova, in particolare, trova Parte_1 riscontro : a)nelle testimonianze di SO NC e che confermano la cessazione Tes_1 dell'attività dell'impresa edile SO NC;
b) le fatture emesse da , aventi ad oggetto lavori contabilizzati in SAL CP_1 numerati in successione tra loro, che vennero sempre regolarmente pagate alla parte ingiungente (escluse le ultime due); c) le pratiche edilizie da cui emerge che nel cantiere inizialmente operava l'impresa edile, e dopo una certa data l'odierna appellante;
d) le testimonianze di e che confermano l'assunzione da Tes_2 Testimone_3 parte di di tutti lavori appaltati dalla committente all'impresa Parte_1 edile;
e) la CTU che conferma l'avvenuta esecuzione da parte della ditta subappaltatrice di tutte le opere commissionate e l'assenza in cantiere di imprese termoidrauliche diverse dall'odierna appellata.
***** L'appello è infondato e deve essere respinto. Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questa Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando
3 conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedi "ex multis" Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Pertanto la posizione sostanziale di convenuto dell'opponente nel giudizio di opposizione impone allo stesso di contestare il diritto vantato all'opposto eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di quest'ultimo o la esistenza di fatti modificativi o estintivi di tale diritto( da ultimo Sent. Cass. Sez. 1, n. 2421 del 03/02/2006). Nel caso in esame la parte ingiungente ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante così come indicato dal Tribunale. Peraltro non sussiste alcun incertezza sulla legittimazione passiva della parte ingiungente, che attiene al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge;
e che , trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno),ed in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Infatti “ La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. (Sez. 3 - , Sentenza n. 16904 del 27/06/2018). Ciò premesso nelle testimonianze assunte non si rileva alcun contrasto, né possono essere rilevati nelle deposizione assunte elementi soggettivi ed oggettivi per escludere la credibilità degli stessi. Solo quando sussista un contrasto tra le dichiarazione dei testi escussi “Il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”. ( Cass. Ordinanza n. 1547 del 27/01/2015). Nel caso in esame esse concordano nel senso del “subentro” della società nelle opere in precedenza commissionate alla ditta individuale;
né la parte appellante ha formulato idonee e diverse letture alternative delle concorde risultanze emerse dall'istruttoria.
1.2 SECONDO MOTIVO – “ERRATA VALUTAZIONE DI DIRITTO”. L'appellante censura la sentenza impugnata laddove si afferma che «Bisogna in proposito ricordare come il contratto di appalto non richieda la forma scritta e come la prova della sua conclusione possa desumersi dal comportamento delle parti. Nel caso di specie è risultato
4 provato senza alcun dubbio che subentrò nel cantiere de quo e chiese Parte_1
a di continuare i lavori. Ne è prova la testimonianza di NC SO» CP_1
(pag. 3 della sentenza impugnata). in particolare, sostiene che , su cui Parte_1 CP_1 gravava l'onere della prova, non ha dimostrato né l'esistenza del contratto di appalto tra la committente dei lavori e l'odierna appellante né l'esistenza del contratto di subappalto tra l'impresa edile SO NC e la né, tantomeno, l'esistenza del CP_1 contratto di subappalto tra quest'ultima e Viene quindi dedotta Parte_1 la violazione dell'art. 2721 c.c. per aver il Tribunale ritenuto provati tali rapporti solo sulla base di vaghe, generiche e parziali prove testimoniali, da cui avrebbe erroneamente ricavato che “una volta subentrato nel cantiere per espressa volontà delle parti Parte_1 vi fu una successione dei contratti”. Infine, viene contestato al Giudice di primo grado di non aver assunto la testimonianza di committente dei lavori e proprietaria di Testimone_4 alcuni degli appartamenti dove è stato realizzato l'impianto termoidraulico. Alla luce di ciò, la società insiste per la riforma della sentenza in punto an debeatur, «non essendo stata fornita alcuna prova dei rapporti tra e Controparte_1 [...]
e avendo violato in modo palese ed espresso l'art. 2721 cc sulla testimonianza Parte_1 in ambito contrattuale circostanza sempre contestata» (pag. 10 dell'atto d'appello). Parte appellata eccepisce che: i) né il contratto di appalto né quello di subappalto necessitano di forma scritta e, comunque, quanto al subappalto, è stata fornita prova scritta di conclusione del contratto, avvenuta tramite accettazione dei preventivi sottoposti a SO NC (cfr. docc. 1, 2, 3 e 11 – ); ii) «il Tribunale ha ammesso i testimoni CP_1 presentati da entrambe le parti, senza far valere per alcuno di essi il disposto dell'art. 2721 CC, ciò sia perché il limite di valore per la prova testimoniale fissato ad € 2,58 è ormai anacronistico, e sia perché nella fattispecie sussistono elementi idonei a consentire al Giudicante di avvalersi della prova testimoniale ai sensi del secondo comma dell'articolo richiamato, riguardanti la natura del contratto e le altre circostanze sin qui esposte» (pag. 8 della comparsa di risposta); iii) non necessariamente poteva essere a Testimone_4 conoscenza del contratto di subappalto e, comunque, in corso di giudizio è stata escussa la Per_ signora (nipote e procuratrice generale di nonché residente in uno degli Tes_1 appartamenti oggetto di ristrutturazione), che ha confermato la fondatezza della pretesa creditoria di . CP_1
Il motivo è infondato e deve essere respinto. Per costante insegnamento della Suprema “L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione”.( Corte Sez. U , Sentenza n. 16723 del 05/08/2020). Nel caso in esame la parte è decaduta dall'eccezione in quanto non ha proposto ritualmente la stessa all'udienza di escussione dei testi né nelle conclusioni definitive ( note di udienza del 09.10.2023).
5 1.3 TERZO MOTIVO – “ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE EMERSE DALLA CTU E ERRATA DETERMINAZIONE DELLA QUANTIFICAZIONE DEI LAVORI E DEI PRINCIPI CHE REGOLANO GLI APPALTI. ERRATO CALCOLO ED ERRATA IMPOSTAZIONE DELLE BASI DI CALCOLO DELLA SOMMA ASSEGNATA A ”. CP_1
L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale afferma che «essendovi la prova sull'appalto, ma non sui prezzi, si è proceduto all'espletamento della ctu al fine di valutare le opere realizzate e il loro costo secondo i criteri di cui all'art. 1657 cc» (pag. 5 della sentenza impugnata). Ad avviso di
[...]
, «questa affermazione è totalmente errata perché non chiarisce quale Parte_1 contratto di appalto sia stato provato (che al limite sarebbe stato un contratto di subappalto) ma neppure per quali opere sia stato concluso il contratto e quali opere si vanno a stimare in una ctu che ha stimato lavori la cui prova di averli fatti non l'ha data pur CP_1 avendo l'onere prima di provare con testi o foto i lavori eseguiti e solo dopo chiederne la stima. Questo passaggio logico è stato completamente saltato dalla sentenza e nell'istruttoria» (sic, pag. 11 dell'atto d'appello). L'appellante lamenta inoltre la contraddittorietà della sentenza laddove il Giudice di primo grado, da un lato, ha ritenuto provato il subappalto tra e CP_1 [...]
e, dall'altro, ha calcolato il prezzo del subappalto in base al prezziario Parte_1 regionale in assenza di prova sul prezzo effettivamente convenuto tra le parti. A proposito del prezzo, la società deduce un'ulteriore contraddizione laddove il Tribunale, da una parte, ha affermato che «ha praticato prezzi ribassati rispetto a quelli correnti» e, CP_1 dall'altra, ha osservato che «deve essere pagato l'appalto non in base all'accordo a prezzi ribassati ma in base prezziario regionale che comporta un esborso maggiore a sfavore della
(così, pag. 12 dell'atto d'appello). Parte_1
Ciò detto e richiamate tutte le contestazioni già svolte in primo grado, la doglianza si chiude insistendo sul fatto che «la non ha fornito alcuna prova delle opere Controparte_1 che avrebbe eseguito e dei relativi costi e neppure il momento in cui sarebbero state eseguite queste opere in ogni caso a favore della proprietaria del palazzo e non certo a favore della anche per tale ragione la sentenza deve essere integralmente Parte_1 riformata essendo assolutamente immotivata e con considerazioni contraddittorie e non fondate su elementi di fatto provati» (pag. 14 dell'atto d'appello). Il motivo è infondato e deve essere respinto. La sussistenza del contratto tra le parti è provato sulla base delle testimonianze, come ritenuto dal Tribunale, e sopra esaminato nel motivo sub.
1. La sussistenza di altro contratto tra l'appaltatore e il suo committente è irrilevante rispetto alla richiesta di ingiunzione. La parte appellante non deduce specifici motivi di appello rispetto all'applicazione di cui all'art. 1657 c.c. non avendo dedotto né allegato alcun prezziario pattuito tra le parti. Peraltro il Tribunale nel rispetto del principio della domanda ha contenuto la condanna nei limiti della richiesta di ingiunzione risultando irrilevanti le osservazioni della parte appellante sulla determinazione di prezzi come determinati nella CTU.
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2.SULLE SPESE Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono essere poste a carico della parte soccombente le spese del presente grado di giudizio. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. nei valori medi secondo il valore della causa inferiore ad € 52.000,00= 1.Studio controversia: € 2.058,00= Fase introduttiva : € 1.418,00= Fase istruttoria : € 3.045,00= Fase decisionale: € 3.470,00=
totale: € 9.991,00= per compensi avvocato Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto che l'appello è respinto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Respinge l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata liquidate in € 9.991,00= per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge .
3) Si da atto ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che l'appello è respinto;
Genova, 18/06/2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Rosella Silvestri
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