TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41032/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 41032/2018 promossa da:
, in persona del rappresentante legale p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Philip Laroma Jezzi
PARTE ATTRICE nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dagli Avv.ti Francesca Crupi e Paola Tria
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(già conveniva in giudizio rassegnando le Parte_2 CP_1
Pag. 1 di 15 seguenti conclusioni: “Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale adito: accertare e dichiarare la prescrizione e la decadenza di dal diritto di contestare le difformità e i vizi delle CP_1
opere appaltate e quindi di richiedere il pagamento di euro 671.685,03 a e quindi Pt_1
l'illegittimità del collaudo e del diniego di accordo bonario;
- accertare e dichiarare che il valore dei lavori eseguiti da per l'esecuzione dell'appalto indetto da è pari a € Pt_1 CP_1
2.710.238,71 e che pertanto nulla è dovuto da ad - accertare la Pt_1 CP_1
responsabilità di per i danni causati a dal ritardo nel collaudo delle CP_1 Pt_1
opere e condannare al pagamento della somma di € 996.866,68 in aggiunta a CP_1
quanto già incassato da o quanto ritenuto di giustizia. Con ogni pronuncia connessa e Pt_1
consequenziale”.
1.1.In particolare, parte attrice esponeva che, a seguito di aggiudicazione, in data
15.10.2009 aveva concluso con un contratto di appalto per la CP_1
realizzazione degli svincoli di collegamento tra la variante di Carcare e Collina di
Vispa sulla strada statale n. 29 in provincia di Savona e che, nonostante la regolare e tempestiva esecuzione dell'opera, il collaudo non si era concluso nei sei mesi successivi all'ultimazione dei lavori così come previsto dall'art. 141
D.Lgs. n. 163/2006, ratione temporis vigente, e dall'art. 16 del Capitolato Speciale
d'appalto (doc. 3 di parte attrice) e, dunque, entro l'11.4.2011, proseguendo sino al novembre 2017 (mentre lo stesso Capitolato Speciale prevedeva che spirato il termine semestrale per il collaudo provvisorio e ulteriormente spirato quello biennale, decorsi ulteriori due mesi il collaudo definitivo doveva ritenersi approvato), così costringendo parte attrice a sostenere i costi di manutenzione dell'opera oltre a quelli derivanti dalla “mancata chiusura della pratica”.
Rappresentava, inoltre, parte attrice che solo successivamente, decorsi oltre cinque anni dalla ultimazione dei lavori con nota prot. CGE-0013229-P del
26.9.2014 aveva contestato per la prima volta la difformità di "alcune opere", CP_1
inizialmente identificate nei "canali e tombini dello svincolo di Curagnata". Tali vizi, secondo quanto prospettato nell'atto di citazione, erano insussistenti e
Pag. 2 di 15 comunque relativi a presunte difformità progettuali sulla regimazione delle acque per cui non potevano dunque dirsi nemmeno in astratto sopravvenuti al collaudo - peraltro intervenuto tardivamente - con la conseguenza che la relativa contestazione stessa doveva ritenersi tardiva in quanto avvenuta dopo la consegna delle opere e l'apertura al traffico dei due svincoli.
1.2.Rilevava, infatti, parte attrice che, ancorché non fosse intervenuto formale collaudo, la consegna delle opere era circostanza idonea a far decorrere il termine prescrizionale biennale, dovendosi ritenere il collaudo tacitamente approvato. Ne conseguiva che doveva ritenersi spirato sia il termine decadenziale che quello prescrizionale.
1.3. In subordine, parte attrice contestava la sussistenza del diritto di alla CP_1
restituzione di qualsivoglia somma considerata la tardività e illegittimità della riduzione del prezzo nonché la sua erronea quantificazione, tanto più che i “vizi sostanziali” contestati non avevano impedito l'apertura degli svincoli al traffico.
Negava, altresì, parte attrice che potesse vantare un credito di 100.000 CP_1
euro di riduzione per movimenti terra, considerata la totale assenza di documentazione a supporto della pretesa.
1.4. avanzava altresì richiesta di risarcimento per i danni economici Parte_1
provocati dal ritardo nelle operazioni di collaudo e dei conseguenti costi sostenuti dalla società per la manutenzione delle opere e la gestione della pratica, che quantificava in € 996.866,68.
1.5. Si costituiva in giudizio che contestava quanto ex adverso dedotto CP_1
sia in punto di fatto sia in punto di diritto. In particolare, parte convenuta imputava a il ritardo nel collaudo evidenziando che le inadempienze Parte_1
contestate si riferivano sia alla corretta e completa esecuzione delle opere sia all'invio della documentazione necessaria ai fini del collaudo, ripetutamente sollecitata da CP_1
Pag. 3 di 15 1.6. disconosceva, inoltre, il documento depositato da parte attrice CP_1
indicato come “certificato di collaudo in data 9.11.2017”(all. 19) in quanto privo di riferimento a data certa o di un numero di protocollo.
1.7.Inoltre, la convenuta contestava l'assoluta genericità nonché la tardività e la genericità delle pretese avversarie sia con riferimento al contenuto delle riserve sia riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
1.8. contestava, infatti, la tardività della riserva sul ritardo formulata solo in CP_1
sede di collaudo considerato che il primo atto utile sarebbe stato lo Stato finale dell'8.2.2012 nonché i costi per la manutenzione di un'opera che per sua stessa ammissione era stata terminata a regola d'arte con apertura al traffico degli svincoli.
1.9.Rispetto alla quantificazione del danno operato dall'attrice eccepiva CP_1
che lo stesso fosse “meramente forfettario” e del tutto privo di prova. Inoltre, eccepiva che la richiesta di risarcimento sarebbe stata iscritta come riserva in una nota “apparentemente spillata al certificato di collaudo”.
1.10. Eccepiva ancora la convenuta che in ogni caso la riserva n.1 (il cui importo coincide con la detrazione applicata dal collaudatore nel certificato di collaudo di euro 671.685,03) doveva ritenersi parimenti tardiva.
1.11.Con riguardo poi alla denuncia di vizi e difformità, contestava CP_1
l'illogicità delle considerazioni avversarie invocando la disciplina normativa relativa al collaudo, con particolare riguardo all'art. 227, comma 2 e all'art. 224, comma 3, del DPR 207/2010.
1.12.Parimenti, sullo svincolo della cauzione, parte convenuta replicava rilevando come ciò non liberasse l'appaltatore dalla responsabilità decennale per difetti dell'opera, ai sensi dell'art 235, comma 1, DPR 207/2010.
1.13. Parte convenuta sosteneva, infine, che solo l'accettazione dell'opera con il collaudo mandava esente l'appaltatore dalla garanzia per vizi e difformità. Sulla scorta di tali argomenti, parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel
Pag. 4 di 15 merito, previa ammissione delle prove indicande e precisande ai sensi e nei termini di cui all'art.
183 c.p.c.: a) in via principale, accertare l'infondatezza delle avversarie domande e pretese e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda risarcitoria avversaria nonché la domanda volta a accertare e dichiarare la prescrizione e la decadenza di dal diritto di CP_1
contestare le difformità e i vizi delle opere appaltate e di richiederne il pagamento a;
Parte_1
b) in ogni caso, accertare e dichiarare la legittimità del collaudo e del diniego dell'accordo bonario;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare il valore delle opere eseguite da per Parte_1
l'esecuzione dell'appalto aggiudicato da d) in via riconvenzionale, accertare, dichiarare CP_1
tenuta e condannare la . a corrispondere ad la somma Parte_1 Parte_1 CP_1
risultante dal certificato di collaudo quantificata nella misura di 671.685,03 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria, relativamente al lavoro sulla S.S. 29 del Colle di
Cadibona, per le ragioni e le motivazioni di cui si è detto sopra ovvero nella superiore somma accertanda e determinanda in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
2.La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
3.Nelle note autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice concludeva precisando le conclusioni come da atto di citazione e chiedendo ulteriormente di “- valutare l'emissione di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 co.2 n.4) cpc di condanna parziale di al CP_1
pagamento del danno da ritardo nel collaudo subìto da . nella misura pari ad Parte_1 Pt_1
€ 365.840,30 come indicata dal CTU Dott.ssa Ing. salvo il maggior Persona_1
danno che verrà accertato;
- disporre la rinnovazione e/o integrazione della CTU ex art. 196 cp;
- in ipotesi, chiamare a chiarimenti il medesimo perito, per la corretta verifica e contabilizzazione delle opere eseguite da in favore di , come da Parte_1 CP_1
richiesta istruttoria già formulata con le note sostitutive di udienza del 1.12.2020, cui si rinvia.
Pag. 5 di 15 Parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta chiedendo “disporsi la convocazione del CTU, Ing. per chiarimenti ex art. 197 Per_1
c.p.c. e, comunque, si insiste, come già rappresentato nella seconda memoria istruttoria, affinché la CTU sia volta a confermare la rettifica in contabilità dell'importo delle opere eseguite, nonché le conseguenti detrazioni applicate”.
4.Occorre preliminarmente, verificare in quanto prodromico al vaglio delle domande avanzate se il termine previsto per il collaudo possa dirsi nel caso di specie rispettato.
4.1.Deve rilevarsi che il termine di ultimazione dei lavori oggetto di appalto inizialmente fissato in data 9.6.2010, a seguito di perizia di variante tecnica, di sospensione per eccezionali condizioni di maltempo e di proroga concessa all'impresa, veniva differito alla data dell'11.10.2010 con conseguente slittamento del termine per la conclusione del collaudo entro i sei mesi successivi a tale data a mente dell'art. 141 del d.lgs. 163/2006 ratione temporis applicabile. Inoltre, dalla documentazione versata in atti emerge che: in data
14.10.2010 veniva emesso il certificato di collaudo statico provvisorio;
in data
18.10.2010 veniva sottoscritto il certificato di ultimazione lavori recante l'attestazione che i lavori erano stati ultimati - entro il termine previsto - in data
11.10.2010 e che doveva eseguire il completamento di specifiche Parte_1
lavorazioni “di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori” entro il 31.10.2010 a pena di inefficacia del certificato ai sensi dell'art. 172 comma 2 del d.P.R. n. 554/1999, corrispondendo una penale in caso di ritardo. Tutte le predette circostanze non assurgono ad elementi che consentono di ritenere che vi sia stata una effettiva prosecuzione dei lavori (tanto che non vi era spostamento del termine ultimo in effetti già decorso), dovendosi pertanto concludere per la tardività del collaudo che veniva rilasciato solo quando il termine era ampiamente superato (doc. 19 di parte attrice, doc. 26 di parte convenuta) allorquando si dava che il Collaudatore aveva eseguito 4 visite (in
Pag. 6 di 15 data 14 e 15 settembre 2010, in data 13 e 14 febbraio 2013, in data 31 settembre e 1 ottobre 2015 e in data 30 e 31 marzo 2016).
4.2. Non viene rilievo, invece, la disciplina richiamata da parte convenuta, atteso che l'evocato d.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice dei Contratti è entrato in vigore solo dall'8.06.2011 (ad eccezione degli artt. 73 e 74 che qui non rilevano e che comunque sono entrati in vigore il
25.12.2010). Lo stesso art. 227 che, ricorrendone i presupposti, avrebbe previsto la possibilità di differire il rilascio del certificato di collaudo sino a che le lavorazioni segnalate all'impresa non risultassero eseguite da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento o da verifica diretta del collaudatore non è applicabile al caso di specie.
4.3.Appurato che il certificato di collaudo è intervenuto quando il termine tenuto conto dell'assenza di ulteriori differimenti per l'ultimazione dei lavori
(non equiparabili alla mera assegnazione di un termine per provvedere a lavorazioni marginali di piccola entità con attuazione entro un termine assegnato) - doveva considerarsi spirato già in data 11.04.2011, può venirsi all'esame del merito delle domande avanzate dalle parti.
4.4.Come è noto i termini di decadenza e prescrizione per l'esperimento dell'azione di garanzia nei confronti dell'appaltatore di opera pubblica iniziano a decorrere dall'approvazione del collaudo in relazione ai vizi e ai difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente al suo esperimento, perché solo con il collaudo può dirsi che l'opera sia stata accettata. Tuttavia, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, tale principio opera a condizione che il collaudo sia intervenuto tempestivamente (Cass. sez. I, n. 271/2004) oppure nel caso in cui il ritardo nel collaudo sia determinato da fatto imputabile all'impresa, circostanza rispetto alla quale il committente deve fornire adeguata prova (Cass. sez. I, n.
Pag. 7 di 15 10501/2019), onere che nel caso sottoposto all'odierno vaglio di questo
Tribunale non risulta assolto.
4.5.La presunzione iuris tantum che il ritardo nel collaudo sia imputabile alla committente nel caso sottoposto all'odierno vaglio di questo Giudice non è, infatti, stata vinta da un diverso compendio di emergenze consistenti in “un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio della mancata consegna delle opere o della mancata rimozione di materiali od attrezzi)” che non avrebbe potuto in ogni caso consistere “in non meglio specificate "inadempienze contrattuali", attenendo siffatte inadempienze al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore accertata in sede di collaudo, per possibili inadempienze contrattuali, espressamente fatta salva dal medesimo art. 5 l. 741-181, ove si legge: "se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini.... l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente cauzione...” (Cass. sez. III, 13/02/2002, n.2069;
Cass. sez. VI, 27/03/2012, n.4915). Appare evidente, infatti, che contestazioni relative alla corretta esecuzione dei lavori si pongono su un altro piano, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche
l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei
Pag. 8 di 15 termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento” (Cass. civ., sez. I, n. 2075/2022).
4.6.Le contestazioni da parte di sono, pertanto avvenute quando il CP_1
termine, decorrente dalla data ultima entro la quale il collaudo doveva essere ultimato, era ormai elasso, evenienza che rendeva decaduta dalla facoltà di CP_1
contestare all'appaltatrice inadempimenti nel corso dell'esecuzione dell'opera.
Sul punto deve altresì osservarsi che il processo penale, invocato da a CP_1
suffragio della propria ricostruzione, si è concluso con declaratoria di non doversi procedere nei confronti degli imputati essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (doc. 31 di parte convenuta) e che, pertanto, tale sentenza non ha alcuna efficacia extra-penale. Deve, infatti, rammentarsi sul punto che “ in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste
o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra-penale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21299 del
09/10/2014; Sez. U, Sentenza n. 1768 del 26/01/2011)” (Cass. sez. II, n.
16422/2024).
4.7.Per le stesse ragioni la domanda avanzata in via riconvenzionale da
[...]
volta ad accertare, dichiarare tenuta e condannare la . in CP_1 Parte_1
Pag. 9 di 15 liquidazione, a corrispondere ad la somma risultante dal certificato di CP_1
collaudo quantificata nella misura di 671.685,03 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria, relativamente al lavoro sulla S.S. 29 del Colle di
Cadibona deve essere rigettata.
4.8.Dall'esame della documentazione in atti emerge, infatti, che a seguito di revisione contabile all'esito del collaudo definitivo l'importo veniva rettificato in
€ 2.032.217,76 con un debito dell'impresa, a detrazione degli acconti corrisposti, di € 664.461,17 che a sua volta comportava l'iscrizione da parte di di Parte_1
una riserva pari ad euro € 671.685,03 (stante un credito della società, sul conto finale dell'8.2.2012, di € 7.223,86), ferma la preliminare contestazione dell'intervenuta decadenza per parte convenuta di contestare vizi e difformità delle opere per inutile decorso del termine di cui all'art. 1667 c.c.
4.9.Tale contestazione viene reiterata nel presente giudizio ed è fondata.
4.10.Deve osservarsi, infatti, che a seguito di evoluzione giurisprudenziale, si è affermato il principio che nei confronti dell'appaltatore di opera pubblica i termini di decadenza e prescrizione iniziano a decorrere dall'approvazione del collaudo in relazione ai vizi e ai difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente all'esperimento del collaudo posto che solo con tale incombente l'opera può dirsi formalmente accettata dalla P.A. (Cass. civ., sez. I,
13/01/2004, n. 271), a condizione però che il collaudo intervenga entro il termine previsto. Ne consegue che in mancanza di tempestivo collaudo, i termini decorrono dalla scadenza del termine previsto per lo stesso, a meno che il committente non dimostri che questo non sia avvenuto per fatto imputabile all'impresa, circostanza nel caso di specie già esclusa per quanto detto sopra.
4.11.Come di recente affermato (Cass. civ. sez. I, 15/04/2019, n.1050), “Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio secondo cui l'amministrazione appaltante non può ritardare sine die le proprie determinazioni relative alle operazioni di collaudo, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta ad eseguire il
Pag. 10 di 15 contratto nel rispetto degli artt. 1374 e 1375 c.c.; pertanto, se sia fissato espressamente nell'atto - o nella legge - un termine per il compimento delle indicate operazioni e lo stesso trascorra senza che sia adottato alcun provvedimento, tale situazione assume il significato di rifiuto del collaudo e di inadempimento da parte del committente, "tanto più che, nell'appalto di opera pubblica, il soggetto committente ha non solo il diritto ma anche il dovere ineludibile di verificare l'opera prima della consegna attraverso il collaudo" (Cass. n. 271 del 2004 cit.).
In tale momento si realizzano le condizioni perché, a norma dell'art. 2935 c.c., incominci a decorrere il termine di prescrizione sia per l'appaltatore che intenda far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire in mora la debitrice o di assegnarle un termine (Cass. 8 gennaio
2009, n. 132; 22 dicembre 2011, n. 28426; 21 giugno 2012, n. 10377), sia per
l'amministrazione che intenda far valere la garanzia per i vizi e le difformità dell'opera a norma dell'art. 1667 c.c., comma 3. Il mancato compimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge o di contratto per causa imputabile all'amministrazione committente non può risolversi a favore della medesima, al fine di procrastinare sine die il decorso del termine per proporre l'azione di garanzia nei confronti dell'appaltatore per i vizi e le difformità dell'opera…In conclusione, i termini di decadenza e prescrizione per l'esperimento dell'azione di garanzia per i vizi e difetti dell'opera, di cui all'art. 1667 c.c., nei confronti dell'appaltatore di opera pubblica, iniziano a decorrere dall'approvazione del collaudo riguardo ai vizi e difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente al suo esperimento, poiché è solo con il collaudo che l'opera può dirsi formalmente accettata dalla P.A.; e tuttavia detto principio è applicabile sempre che il collaudo sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti dalla legge (nella specie, n. 741 del 1981, art. 5, applicabile ratione temporis), poiché, in mancanza,
i suddetti termini di decadenza e prescrizione decorrono dalla scadenza del termine previsto per il collaudo, tranne che il committente dimostri che questo non sia avvenuto per fatto imputabile all'impresa”.
4.12.Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, come già evidenziato, non si ritiene che le asserite condotte omissive contestate all'impresa (atteso peraltro che la tenuta della contabilità spetta al direttore dei
Pag. 11 di 15 lavori e non all'impresa appaltatrice e che dunque la documentazione richiesta a quest'ultima non può essere affermata in tale prospettiva) nonché la pendenza di un procedimento penale siano sufficienti ad escludere l'imputabilità alla stazione appaltante del ritardo nel collaudo conclusosi solo nel 2017, quando dunque si doveva ritenere intervenuto tacitamente anche il collaudo definitivo a fronte dello scadere del termine semestrale in data 11.04.2011.
5.La domanda di accertamento negativo del credito avanzata da . Parte_1
rispetto all'importo preteso da deve, pertanto, essere accolta e la domanda CP_1
di condanna avanzata in via riconvenzionale da deve essere rigettata. CP_1
6.1.Quanto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo nel collaudo si precisa quanto segue.
6.2.Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di tardività di iscrizione della riserva sollevata da La contestazione è infondata. Come affermato da CP_1
giurisprudenza di legittimità dalla quale questo Tribunale non ha ragione di discostarsi “La riserva secondo la definizione normativa (D.P.R. n. 554 del 1999, art.
165, ratione temporis applicabile, e successivamente secondo il D.P.R. n. 207 del 2010, art.
191) è soggetta ad un obbligo di tempestività che, tuttavia, non può che essere successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. La formulazione della riserva, in caso di ritardo colpevole del collaudo, assolve alla funzione di richiesta tempestiva dei maggiori oneri sostenuti per la mancata consegna dell'opera. Deve osservarsi, peraltro, che la funzione tipica dell'iscrizione della o delle riserve nel contratto
d'appalto pubblico, consiste proprio nella contestazione di una contabilizzazione che sfocia nella domanda di un maggior importo dovuto a prestazioni eseguite e a costi non riconosciuti.
Ne consegue che la qualificazione astratta di tale domanda come riserva, come richiesta di compenso, d'indennità o di risarcimento non può incidere sul riconoscimento del diritto che si fonda esclusivamente sul duplice fatto costitutivo del ritardo colpevole della p.a. nel collaudo e della realizzazione di oneri ulteriori causalmente connessi al predetto ritardo (Cass. 11889 del
2014)” (Cass. sez. I, 16/05/2018, n. 11945).
Pag. 12 di 15 6.3.La richiesta di attivazione della procedura per il raggiungimento di un accordo bonario (doc. 21 allegato all'atto di citazione) veniva rigettata (doc. 22 allegato all'atto di citazione) da che riteneva le riserve infondate nel merito CP_1
e dunque non riconoscibili. Invero, la normativa ratione temporis applicabile prevedeva espressamente all'art. 240 comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 che il responsabile del procedimento, ottenuta la relazione riservata del direttore dei lavori di cui al comma 3, valutasse l'inammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1, ovvero il 10% dell'importo contrattuale.
6.3.Nel caso di specie, il responsabile unico del procedimento, sulla scorta del parere del direttore dei lavori e del collaudatore, ha concluso per la manifesta infondatezza delle riserve (“ritenute infondate nel merito e quindi non riconoscibili”), ritenendo di non avviare la procedura di accordo bonario, procedura che peraltro, anche ove esperita, non avrebbe condotto necessariamente ad una transazione.
6.4. Inconferente è, in ogni caso, il riferimento all'art. 240 bis del d.lgs. n.
163/2006 che prevedeva che l'importo complessivo delle riserve non potesse superare il 20% dell'importo contrattuale, in quanto alla data in cui l'appaltatrice avanzava istanza per la procedura di accordo bonario tale disposizione non era ancora vigente (introdotta solo con l'art. 4 comma 2 lett. hh) del d.l. n.
70/2011).
6.5.Ciò premesso, la domanda risarcitoria risulta non sufficientemente provata.
Avendo provveduto tempestivamente al pagamento del saldo, nel caso di CP_1
specie, i danni sofferti devono essere necessariamente riferiti al ritardo del collaudo in quanto tale. Infatti, ove al ritardo nel collaudo corrisponda il ritardo nel pagamento del saldo si producono gli effetti individuati recentemente dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di inutile decorso del termine per
l'esecuzione del collaudo, l'ente committente deve ritenersi inadempiente, con la triplice
Pag. 13 di 15 conseguenza che da quel momento insorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo
(Cass., sez. 1, 16 maggio 2008, n° 12451), che, dunque, egli può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'amministrazione e che, sempre dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito (Cass., sez. 1, 13 marzo 2019, n°
7194; Cass., sez. 1, 22 gennaio 2019, n° 2477)” (Cass. sez. I n. 29262/2024).
6.6.Nel caso sottoposto all'odierno vaglio non vi è controversia in ordine al ritardo nella corresponsione del saldo, ma richiesta risarcitoria per il ritardo del solo collaudo, rispetto alla quale era dunque necessario che la parte offrisse prova dei singoli danni asseritamente sofferti nonché della sussistenza del nesso di causalità con il ritardo nel collaudo.
6.7.Invece, nel caso di specie, non è chiara nemmeno l'individuazione dei danni che sarebbero stati determinati dal ritardo, né, d'altra parte, può affermarsi la sussistenza di un danno in re ipsa che consegua esclusivamente al mero ritardo nel collaudo.
6.8.Infatti, pur riferendosi nei propri scritti difensivi a “costi per la Parte_1
manutenzione dell'opera” e “costi vivi d'impresa legati alla mancata chiusura dell'appalto”, a corredo di tali generiche allegazioni alcuna documentazione è stata versata in atti.
6.9.Non risulta, infatti, documentazione che attesti i costi concretamente sostenuti per il ritardo nel collaudo. La stessa parte attrice, del resto, nel proprio atto di citazione afferma “Si ricorda e si ribadisce che dal 2010 l'opera è stata presa in carico senza riserve dalla stazione appaltante e quindi dalla Provincia, che l'ha subito aperta al traffico, senza mai alcun tipo di problematica”, così escludendo che fino al collaudo siano stati sostenuti dei costi per il mantenimento del cantiere, sotto altro profilo dà atto del mancato rinnovo della garanzia fideiussoria (pag. 11 dell'atto di citazione).
6.10. Invero, nella stessa consulenza tecnica d'ufficio espletata, ove pure viene proposta una quantificazione forfettaria del danno patito per il ritardo nel
Pag. 14 di 15 collaudo – invero parificandolo al danno ritardo nell'ultimazione dei lavori in caso di sospensioni dovute alla committente - viene preventivamente rappresentato che “Il Certificato di collaudo finale risulta emesso in data 15.09.2017, ovvero con 2349 giorni di ritardo. Si evidenzia che in tale data l'impresa era già da tempo stata quasi completamente saldata e che in atti non viene depositato alcun documento relativo a spese o a dimostrazione di danni subiti dall'impresa per tale ritardo, viene soltanto riferito che
i danni equivalgono ai costi sostenuti per la perdurante manutenzione delle opere e ai costi
“vivi” legati alla gestione della pratica” (pag. 43 della consulenza tecnica d'ufficio espletata).
7.Considerata la soccombenza reciproca nonché l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni trattate, le spese di lite devono essere compensate mentre i costi sostenuti per l'espletamento della c.t.u. devono essere ripartiti tra le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di accertamento negativo del credito avanzata da parte attrice nei confronti di rigettando per il resto le domande di parte attrice;
CP_1 rigetta la domanda rico ionale di parte convenuta;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento;
spese di lite compensate;
Così è deciso in Roma in data 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Multari
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.o.t. dott.ssa Vanessa Storace
Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 41032/2018 promossa da:
, in persona del rappresentante legale p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Philip Laroma Jezzi
PARTE ATTRICE nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dagli Avv.ti Francesca Crupi e Paola Tria
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(già conveniva in giudizio rassegnando le Parte_2 CP_1
Pag. 1 di 15 seguenti conclusioni: “Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale adito: accertare e dichiarare la prescrizione e la decadenza di dal diritto di contestare le difformità e i vizi delle CP_1
opere appaltate e quindi di richiedere il pagamento di euro 671.685,03 a e quindi Pt_1
l'illegittimità del collaudo e del diniego di accordo bonario;
- accertare e dichiarare che il valore dei lavori eseguiti da per l'esecuzione dell'appalto indetto da è pari a € Pt_1 CP_1
2.710.238,71 e che pertanto nulla è dovuto da ad - accertare la Pt_1 CP_1
responsabilità di per i danni causati a dal ritardo nel collaudo delle CP_1 Pt_1
opere e condannare al pagamento della somma di € 996.866,68 in aggiunta a CP_1
quanto già incassato da o quanto ritenuto di giustizia. Con ogni pronuncia connessa e Pt_1
consequenziale”.
1.1.In particolare, parte attrice esponeva che, a seguito di aggiudicazione, in data
15.10.2009 aveva concluso con un contratto di appalto per la CP_1
realizzazione degli svincoli di collegamento tra la variante di Carcare e Collina di
Vispa sulla strada statale n. 29 in provincia di Savona e che, nonostante la regolare e tempestiva esecuzione dell'opera, il collaudo non si era concluso nei sei mesi successivi all'ultimazione dei lavori così come previsto dall'art. 141
D.Lgs. n. 163/2006, ratione temporis vigente, e dall'art. 16 del Capitolato Speciale
d'appalto (doc. 3 di parte attrice) e, dunque, entro l'11.4.2011, proseguendo sino al novembre 2017 (mentre lo stesso Capitolato Speciale prevedeva che spirato il termine semestrale per il collaudo provvisorio e ulteriormente spirato quello biennale, decorsi ulteriori due mesi il collaudo definitivo doveva ritenersi approvato), così costringendo parte attrice a sostenere i costi di manutenzione dell'opera oltre a quelli derivanti dalla “mancata chiusura della pratica”.
Rappresentava, inoltre, parte attrice che solo successivamente, decorsi oltre cinque anni dalla ultimazione dei lavori con nota prot. CGE-0013229-P del
26.9.2014 aveva contestato per la prima volta la difformità di "alcune opere", CP_1
inizialmente identificate nei "canali e tombini dello svincolo di Curagnata". Tali vizi, secondo quanto prospettato nell'atto di citazione, erano insussistenti e
Pag. 2 di 15 comunque relativi a presunte difformità progettuali sulla regimazione delle acque per cui non potevano dunque dirsi nemmeno in astratto sopravvenuti al collaudo - peraltro intervenuto tardivamente - con la conseguenza che la relativa contestazione stessa doveva ritenersi tardiva in quanto avvenuta dopo la consegna delle opere e l'apertura al traffico dei due svincoli.
1.2.Rilevava, infatti, parte attrice che, ancorché non fosse intervenuto formale collaudo, la consegna delle opere era circostanza idonea a far decorrere il termine prescrizionale biennale, dovendosi ritenere il collaudo tacitamente approvato. Ne conseguiva che doveva ritenersi spirato sia il termine decadenziale che quello prescrizionale.
1.3. In subordine, parte attrice contestava la sussistenza del diritto di alla CP_1
restituzione di qualsivoglia somma considerata la tardività e illegittimità della riduzione del prezzo nonché la sua erronea quantificazione, tanto più che i “vizi sostanziali” contestati non avevano impedito l'apertura degli svincoli al traffico.
Negava, altresì, parte attrice che potesse vantare un credito di 100.000 CP_1
euro di riduzione per movimenti terra, considerata la totale assenza di documentazione a supporto della pretesa.
1.4. avanzava altresì richiesta di risarcimento per i danni economici Parte_1
provocati dal ritardo nelle operazioni di collaudo e dei conseguenti costi sostenuti dalla società per la manutenzione delle opere e la gestione della pratica, che quantificava in € 996.866,68.
1.5. Si costituiva in giudizio che contestava quanto ex adverso dedotto CP_1
sia in punto di fatto sia in punto di diritto. In particolare, parte convenuta imputava a il ritardo nel collaudo evidenziando che le inadempienze Parte_1
contestate si riferivano sia alla corretta e completa esecuzione delle opere sia all'invio della documentazione necessaria ai fini del collaudo, ripetutamente sollecitata da CP_1
Pag. 3 di 15 1.6. disconosceva, inoltre, il documento depositato da parte attrice CP_1
indicato come “certificato di collaudo in data 9.11.2017”(all. 19) in quanto privo di riferimento a data certa o di un numero di protocollo.
1.7.Inoltre, la convenuta contestava l'assoluta genericità nonché la tardività e la genericità delle pretese avversarie sia con riferimento al contenuto delle riserve sia riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
1.8. contestava, infatti, la tardività della riserva sul ritardo formulata solo in CP_1
sede di collaudo considerato che il primo atto utile sarebbe stato lo Stato finale dell'8.2.2012 nonché i costi per la manutenzione di un'opera che per sua stessa ammissione era stata terminata a regola d'arte con apertura al traffico degli svincoli.
1.9.Rispetto alla quantificazione del danno operato dall'attrice eccepiva CP_1
che lo stesso fosse “meramente forfettario” e del tutto privo di prova. Inoltre, eccepiva che la richiesta di risarcimento sarebbe stata iscritta come riserva in una nota “apparentemente spillata al certificato di collaudo”.
1.10. Eccepiva ancora la convenuta che in ogni caso la riserva n.1 (il cui importo coincide con la detrazione applicata dal collaudatore nel certificato di collaudo di euro 671.685,03) doveva ritenersi parimenti tardiva.
1.11.Con riguardo poi alla denuncia di vizi e difformità, contestava CP_1
l'illogicità delle considerazioni avversarie invocando la disciplina normativa relativa al collaudo, con particolare riguardo all'art. 227, comma 2 e all'art. 224, comma 3, del DPR 207/2010.
1.12.Parimenti, sullo svincolo della cauzione, parte convenuta replicava rilevando come ciò non liberasse l'appaltatore dalla responsabilità decennale per difetti dell'opera, ai sensi dell'art 235, comma 1, DPR 207/2010.
1.13. Parte convenuta sosteneva, infine, che solo l'accettazione dell'opera con il collaudo mandava esente l'appaltatore dalla garanzia per vizi e difformità. Sulla scorta di tali argomenti, parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel
Pag. 4 di 15 merito, previa ammissione delle prove indicande e precisande ai sensi e nei termini di cui all'art.
183 c.p.c.: a) in via principale, accertare l'infondatezza delle avversarie domande e pretese e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda risarcitoria avversaria nonché la domanda volta a accertare e dichiarare la prescrizione e la decadenza di dal diritto di CP_1
contestare le difformità e i vizi delle opere appaltate e di richiederne il pagamento a;
Parte_1
b) in ogni caso, accertare e dichiarare la legittimità del collaudo e del diniego dell'accordo bonario;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare il valore delle opere eseguite da per Parte_1
l'esecuzione dell'appalto aggiudicato da d) in via riconvenzionale, accertare, dichiarare CP_1
tenuta e condannare la . a corrispondere ad la somma Parte_1 Parte_1 CP_1
risultante dal certificato di collaudo quantificata nella misura di 671.685,03 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria, relativamente al lavoro sulla S.S. 29 del Colle di
Cadibona, per le ragioni e le motivazioni di cui si è detto sopra ovvero nella superiore somma accertanda e determinanda in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
2.La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
3.Nelle note autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice concludeva precisando le conclusioni come da atto di citazione e chiedendo ulteriormente di “- valutare l'emissione di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 co.2 n.4) cpc di condanna parziale di al CP_1
pagamento del danno da ritardo nel collaudo subìto da . nella misura pari ad Parte_1 Pt_1
€ 365.840,30 come indicata dal CTU Dott.ssa Ing. salvo il maggior Persona_1
danno che verrà accertato;
- disporre la rinnovazione e/o integrazione della CTU ex art. 196 cp;
- in ipotesi, chiamare a chiarimenti il medesimo perito, per la corretta verifica e contabilizzazione delle opere eseguite da in favore di , come da Parte_1 CP_1
richiesta istruttoria già formulata con le note sostitutive di udienza del 1.12.2020, cui si rinvia.
Pag. 5 di 15 Parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta chiedendo “disporsi la convocazione del CTU, Ing. per chiarimenti ex art. 197 Per_1
c.p.c. e, comunque, si insiste, come già rappresentato nella seconda memoria istruttoria, affinché la CTU sia volta a confermare la rettifica in contabilità dell'importo delle opere eseguite, nonché le conseguenti detrazioni applicate”.
4.Occorre preliminarmente, verificare in quanto prodromico al vaglio delle domande avanzate se il termine previsto per il collaudo possa dirsi nel caso di specie rispettato.
4.1.Deve rilevarsi che il termine di ultimazione dei lavori oggetto di appalto inizialmente fissato in data 9.6.2010, a seguito di perizia di variante tecnica, di sospensione per eccezionali condizioni di maltempo e di proroga concessa all'impresa, veniva differito alla data dell'11.10.2010 con conseguente slittamento del termine per la conclusione del collaudo entro i sei mesi successivi a tale data a mente dell'art. 141 del d.lgs. 163/2006 ratione temporis applicabile. Inoltre, dalla documentazione versata in atti emerge che: in data
14.10.2010 veniva emesso il certificato di collaudo statico provvisorio;
in data
18.10.2010 veniva sottoscritto il certificato di ultimazione lavori recante l'attestazione che i lavori erano stati ultimati - entro il termine previsto - in data
11.10.2010 e che doveva eseguire il completamento di specifiche Parte_1
lavorazioni “di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori” entro il 31.10.2010 a pena di inefficacia del certificato ai sensi dell'art. 172 comma 2 del d.P.R. n. 554/1999, corrispondendo una penale in caso di ritardo. Tutte le predette circostanze non assurgono ad elementi che consentono di ritenere che vi sia stata una effettiva prosecuzione dei lavori (tanto che non vi era spostamento del termine ultimo in effetti già decorso), dovendosi pertanto concludere per la tardività del collaudo che veniva rilasciato solo quando il termine era ampiamente superato (doc. 19 di parte attrice, doc. 26 di parte convenuta) allorquando si dava che il Collaudatore aveva eseguito 4 visite (in
Pag. 6 di 15 data 14 e 15 settembre 2010, in data 13 e 14 febbraio 2013, in data 31 settembre e 1 ottobre 2015 e in data 30 e 31 marzo 2016).
4.2. Non viene rilievo, invece, la disciplina richiamata da parte convenuta, atteso che l'evocato d.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Codice dei Contratti è entrato in vigore solo dall'8.06.2011 (ad eccezione degli artt. 73 e 74 che qui non rilevano e che comunque sono entrati in vigore il
25.12.2010). Lo stesso art. 227 che, ricorrendone i presupposti, avrebbe previsto la possibilità di differire il rilascio del certificato di collaudo sino a che le lavorazioni segnalate all'impresa non risultassero eseguite da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento o da verifica diretta del collaudatore non è applicabile al caso di specie.
4.3.Appurato che il certificato di collaudo è intervenuto quando il termine tenuto conto dell'assenza di ulteriori differimenti per l'ultimazione dei lavori
(non equiparabili alla mera assegnazione di un termine per provvedere a lavorazioni marginali di piccola entità con attuazione entro un termine assegnato) - doveva considerarsi spirato già in data 11.04.2011, può venirsi all'esame del merito delle domande avanzate dalle parti.
4.4.Come è noto i termini di decadenza e prescrizione per l'esperimento dell'azione di garanzia nei confronti dell'appaltatore di opera pubblica iniziano a decorrere dall'approvazione del collaudo in relazione ai vizi e ai difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente al suo esperimento, perché solo con il collaudo può dirsi che l'opera sia stata accettata. Tuttavia, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, tale principio opera a condizione che il collaudo sia intervenuto tempestivamente (Cass. sez. I, n. 271/2004) oppure nel caso in cui il ritardo nel collaudo sia determinato da fatto imputabile all'impresa, circostanza rispetto alla quale il committente deve fornire adeguata prova (Cass. sez. I, n.
Pag. 7 di 15 10501/2019), onere che nel caso sottoposto all'odierno vaglio di questo
Tribunale non risulta assolto.
4.5.La presunzione iuris tantum che il ritardo nel collaudo sia imputabile alla committente nel caso sottoposto all'odierno vaglio di questo Giudice non è, infatti, stata vinta da un diverso compendio di emergenze consistenti in “un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio della mancata consegna delle opere o della mancata rimozione di materiali od attrezzi)” che non avrebbe potuto in ogni caso consistere “in non meglio specificate "inadempienze contrattuali", attenendo siffatte inadempienze al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore accertata in sede di collaudo, per possibili inadempienze contrattuali, espressamente fatta salva dal medesimo art. 5 l. 741-181, ove si legge: "se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini.... l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente cauzione...” (Cass. sez. III, 13/02/2002, n.2069;
Cass. sez. VI, 27/03/2012, n.4915). Appare evidente, infatti, che contestazioni relative alla corretta esecuzione dei lavori si pongono su un altro piano, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche
l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei
Pag. 8 di 15 termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento” (Cass. civ., sez. I, n. 2075/2022).
4.6.Le contestazioni da parte di sono, pertanto avvenute quando il CP_1
termine, decorrente dalla data ultima entro la quale il collaudo doveva essere ultimato, era ormai elasso, evenienza che rendeva decaduta dalla facoltà di CP_1
contestare all'appaltatrice inadempimenti nel corso dell'esecuzione dell'opera.
Sul punto deve altresì osservarsi che il processo penale, invocato da a CP_1
suffragio della propria ricostruzione, si è concluso con declaratoria di non doversi procedere nei confronti degli imputati essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (doc. 31 di parte convenuta) e che, pertanto, tale sentenza non ha alcuna efficacia extra-penale. Deve, infatti, rammentarsi sul punto che “ in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste
o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra-penale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21299 del
09/10/2014; Sez. U, Sentenza n. 1768 del 26/01/2011)” (Cass. sez. II, n.
16422/2024).
4.7.Per le stesse ragioni la domanda avanzata in via riconvenzionale da
[...]
volta ad accertare, dichiarare tenuta e condannare la . in CP_1 Parte_1
Pag. 9 di 15 liquidazione, a corrispondere ad la somma risultante dal certificato di CP_1
collaudo quantificata nella misura di 671.685,03 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria, relativamente al lavoro sulla S.S. 29 del Colle di
Cadibona deve essere rigettata.
4.8.Dall'esame della documentazione in atti emerge, infatti, che a seguito di revisione contabile all'esito del collaudo definitivo l'importo veniva rettificato in
€ 2.032.217,76 con un debito dell'impresa, a detrazione degli acconti corrisposti, di € 664.461,17 che a sua volta comportava l'iscrizione da parte di di Parte_1
una riserva pari ad euro € 671.685,03 (stante un credito della società, sul conto finale dell'8.2.2012, di € 7.223,86), ferma la preliminare contestazione dell'intervenuta decadenza per parte convenuta di contestare vizi e difformità delle opere per inutile decorso del termine di cui all'art. 1667 c.c.
4.9.Tale contestazione viene reiterata nel presente giudizio ed è fondata.
4.10.Deve osservarsi, infatti, che a seguito di evoluzione giurisprudenziale, si è affermato il principio che nei confronti dell'appaltatore di opera pubblica i termini di decadenza e prescrizione iniziano a decorrere dall'approvazione del collaudo in relazione ai vizi e ai difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente all'esperimento del collaudo posto che solo con tale incombente l'opera può dirsi formalmente accettata dalla P.A. (Cass. civ., sez. I,
13/01/2004, n. 271), a condizione però che il collaudo intervenga entro il termine previsto. Ne consegue che in mancanza di tempestivo collaudo, i termini decorrono dalla scadenza del termine previsto per lo stesso, a meno che il committente non dimostri che questo non sia avvenuto per fatto imputabile all'impresa, circostanza nel caso di specie già esclusa per quanto detto sopra.
4.11.Come di recente affermato (Cass. civ. sez. I, 15/04/2019, n.1050), “Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio secondo cui l'amministrazione appaltante non può ritardare sine die le proprie determinazioni relative alle operazioni di collaudo, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta ad eseguire il
Pag. 10 di 15 contratto nel rispetto degli artt. 1374 e 1375 c.c.; pertanto, se sia fissato espressamente nell'atto - o nella legge - un termine per il compimento delle indicate operazioni e lo stesso trascorra senza che sia adottato alcun provvedimento, tale situazione assume il significato di rifiuto del collaudo e di inadempimento da parte del committente, "tanto più che, nell'appalto di opera pubblica, il soggetto committente ha non solo il diritto ma anche il dovere ineludibile di verificare l'opera prima della consegna attraverso il collaudo" (Cass. n. 271 del 2004 cit.).
In tale momento si realizzano le condizioni perché, a norma dell'art. 2935 c.c., incominci a decorrere il termine di prescrizione sia per l'appaltatore che intenda far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire in mora la debitrice o di assegnarle un termine (Cass. 8 gennaio
2009, n. 132; 22 dicembre 2011, n. 28426; 21 giugno 2012, n. 10377), sia per
l'amministrazione che intenda far valere la garanzia per i vizi e le difformità dell'opera a norma dell'art. 1667 c.c., comma 3. Il mancato compimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge o di contratto per causa imputabile all'amministrazione committente non può risolversi a favore della medesima, al fine di procrastinare sine die il decorso del termine per proporre l'azione di garanzia nei confronti dell'appaltatore per i vizi e le difformità dell'opera…In conclusione, i termini di decadenza e prescrizione per l'esperimento dell'azione di garanzia per i vizi e difetti dell'opera, di cui all'art. 1667 c.c., nei confronti dell'appaltatore di opera pubblica, iniziano a decorrere dall'approvazione del collaudo riguardo ai vizi e difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente al suo esperimento, poiché è solo con il collaudo che l'opera può dirsi formalmente accettata dalla P.A.; e tuttavia detto principio è applicabile sempre che il collaudo sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti dalla legge (nella specie, n. 741 del 1981, art. 5, applicabile ratione temporis), poiché, in mancanza,
i suddetti termini di decadenza e prescrizione decorrono dalla scadenza del termine previsto per il collaudo, tranne che il committente dimostri che questo non sia avvenuto per fatto imputabile all'impresa”.
4.12.Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, come già evidenziato, non si ritiene che le asserite condotte omissive contestate all'impresa (atteso peraltro che la tenuta della contabilità spetta al direttore dei
Pag. 11 di 15 lavori e non all'impresa appaltatrice e che dunque la documentazione richiesta a quest'ultima non può essere affermata in tale prospettiva) nonché la pendenza di un procedimento penale siano sufficienti ad escludere l'imputabilità alla stazione appaltante del ritardo nel collaudo conclusosi solo nel 2017, quando dunque si doveva ritenere intervenuto tacitamente anche il collaudo definitivo a fronte dello scadere del termine semestrale in data 11.04.2011.
5.La domanda di accertamento negativo del credito avanzata da . Parte_1
rispetto all'importo preteso da deve, pertanto, essere accolta e la domanda CP_1
di condanna avanzata in via riconvenzionale da deve essere rigettata. CP_1
6.1.Quanto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo nel collaudo si precisa quanto segue.
6.2.Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di tardività di iscrizione della riserva sollevata da La contestazione è infondata. Come affermato da CP_1
giurisprudenza di legittimità dalla quale questo Tribunale non ha ragione di discostarsi “La riserva secondo la definizione normativa (D.P.R. n. 554 del 1999, art.
165, ratione temporis applicabile, e successivamente secondo il D.P.R. n. 207 del 2010, art.
191) è soggetta ad un obbligo di tempestività che, tuttavia, non può che essere successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. La formulazione della riserva, in caso di ritardo colpevole del collaudo, assolve alla funzione di richiesta tempestiva dei maggiori oneri sostenuti per la mancata consegna dell'opera. Deve osservarsi, peraltro, che la funzione tipica dell'iscrizione della o delle riserve nel contratto
d'appalto pubblico, consiste proprio nella contestazione di una contabilizzazione che sfocia nella domanda di un maggior importo dovuto a prestazioni eseguite e a costi non riconosciuti.
Ne consegue che la qualificazione astratta di tale domanda come riserva, come richiesta di compenso, d'indennità o di risarcimento non può incidere sul riconoscimento del diritto che si fonda esclusivamente sul duplice fatto costitutivo del ritardo colpevole della p.a. nel collaudo e della realizzazione di oneri ulteriori causalmente connessi al predetto ritardo (Cass. 11889 del
2014)” (Cass. sez. I, 16/05/2018, n. 11945).
Pag. 12 di 15 6.3.La richiesta di attivazione della procedura per il raggiungimento di un accordo bonario (doc. 21 allegato all'atto di citazione) veniva rigettata (doc. 22 allegato all'atto di citazione) da che riteneva le riserve infondate nel merito CP_1
e dunque non riconoscibili. Invero, la normativa ratione temporis applicabile prevedeva espressamente all'art. 240 comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 che il responsabile del procedimento, ottenuta la relazione riservata del direttore dei lavori di cui al comma 3, valutasse l'inammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1, ovvero il 10% dell'importo contrattuale.
6.3.Nel caso di specie, il responsabile unico del procedimento, sulla scorta del parere del direttore dei lavori e del collaudatore, ha concluso per la manifesta infondatezza delle riserve (“ritenute infondate nel merito e quindi non riconoscibili”), ritenendo di non avviare la procedura di accordo bonario, procedura che peraltro, anche ove esperita, non avrebbe condotto necessariamente ad una transazione.
6.4. Inconferente è, in ogni caso, il riferimento all'art. 240 bis del d.lgs. n.
163/2006 che prevedeva che l'importo complessivo delle riserve non potesse superare il 20% dell'importo contrattuale, in quanto alla data in cui l'appaltatrice avanzava istanza per la procedura di accordo bonario tale disposizione non era ancora vigente (introdotta solo con l'art. 4 comma 2 lett. hh) del d.l. n.
70/2011).
6.5.Ciò premesso, la domanda risarcitoria risulta non sufficientemente provata.
Avendo provveduto tempestivamente al pagamento del saldo, nel caso di CP_1
specie, i danni sofferti devono essere necessariamente riferiti al ritardo del collaudo in quanto tale. Infatti, ove al ritardo nel collaudo corrisponda il ritardo nel pagamento del saldo si producono gli effetti individuati recentemente dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di inutile decorso del termine per
l'esecuzione del collaudo, l'ente committente deve ritenersi inadempiente, con la triplice
Pag. 13 di 15 conseguenza che da quel momento insorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo
(Cass., sez. 1, 16 maggio 2008, n° 12451), che, dunque, egli può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'amministrazione e che, sempre dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito (Cass., sez. 1, 13 marzo 2019, n°
7194; Cass., sez. 1, 22 gennaio 2019, n° 2477)” (Cass. sez. I n. 29262/2024).
6.6.Nel caso sottoposto all'odierno vaglio non vi è controversia in ordine al ritardo nella corresponsione del saldo, ma richiesta risarcitoria per il ritardo del solo collaudo, rispetto alla quale era dunque necessario che la parte offrisse prova dei singoli danni asseritamente sofferti nonché della sussistenza del nesso di causalità con il ritardo nel collaudo.
6.7.Invece, nel caso di specie, non è chiara nemmeno l'individuazione dei danni che sarebbero stati determinati dal ritardo, né, d'altra parte, può affermarsi la sussistenza di un danno in re ipsa che consegua esclusivamente al mero ritardo nel collaudo.
6.8.Infatti, pur riferendosi nei propri scritti difensivi a “costi per la Parte_1
manutenzione dell'opera” e “costi vivi d'impresa legati alla mancata chiusura dell'appalto”, a corredo di tali generiche allegazioni alcuna documentazione è stata versata in atti.
6.9.Non risulta, infatti, documentazione che attesti i costi concretamente sostenuti per il ritardo nel collaudo. La stessa parte attrice, del resto, nel proprio atto di citazione afferma “Si ricorda e si ribadisce che dal 2010 l'opera è stata presa in carico senza riserve dalla stazione appaltante e quindi dalla Provincia, che l'ha subito aperta al traffico, senza mai alcun tipo di problematica”, così escludendo che fino al collaudo siano stati sostenuti dei costi per il mantenimento del cantiere, sotto altro profilo dà atto del mancato rinnovo della garanzia fideiussoria (pag. 11 dell'atto di citazione).
6.10. Invero, nella stessa consulenza tecnica d'ufficio espletata, ove pure viene proposta una quantificazione forfettaria del danno patito per il ritardo nel
Pag. 14 di 15 collaudo – invero parificandolo al danno ritardo nell'ultimazione dei lavori in caso di sospensioni dovute alla committente - viene preventivamente rappresentato che “Il Certificato di collaudo finale risulta emesso in data 15.09.2017, ovvero con 2349 giorni di ritardo. Si evidenzia che in tale data l'impresa era già da tempo stata quasi completamente saldata e che in atti non viene depositato alcun documento relativo a spese o a dimostrazione di danni subiti dall'impresa per tale ritardo, viene soltanto riferito che
i danni equivalgono ai costi sostenuti per la perdurante manutenzione delle opere e ai costi
“vivi” legati alla gestione della pratica” (pag. 43 della consulenza tecnica d'ufficio espletata).
7.Considerata la soccombenza reciproca nonché l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni trattate, le spese di lite devono essere compensate mentre i costi sostenuti per l'espletamento della c.t.u. devono essere ripartiti tra le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di accertamento negativo del credito avanzata da parte attrice nei confronti di rigettando per il resto le domande di parte attrice;
CP_1 rigetta la domanda rico ionale di parte convenuta;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese di c.t.u. liquidate come da separato provvedimento;
spese di lite compensate;
Così è deciso in Roma in data 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Multari
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.o.t. dott.ssa Vanessa Storace
Pag. 15 di 15