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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 gennaio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2111/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Improta, presso il cui Parte_1
studio in Torre del Greco (Na) alla Via Alcide de Gasperi 135/a - ha eletto domicilio p.e.c.
; Email_1
appellante
E
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI
STEFANO ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto- p.e.c. t Email_2
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data Giudice ha proposto appello Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro – n. 2032/2023 pubblicata il 24.3.2023, non notificata, con la quale – attesa la rinuncia dell' ad un residuo credito e CP_2
all'annullamento in autotutela dell'indebito ha dichiarato cessata la materia del contendere e l' è stato condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di € 600,00 oltre CP_2
accessori di legge.
L'appellante che in primo grado aveva chiesto venisse accertata l'integrale irripetibilità dell'importo di € 2.905,11 doleva della decisione solo nella parte relativa alle spese di giudizio evidenziando l'illogicità della motivazione e la violazione minimi previsti dal DM
55/2014 ed aggiornati dal DL 147/22 ed insisteva, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza.
L' benché regolarmente notiziato dell'appello non si è costituto in giudizio. CP_2
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che pur avendo ricevuto regolare CP_1 notifica dell'impugnazione all'indirizzo pec del difensore di primo grado non si è costituto in giudizio.
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Rileva, innanzitutto, il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione delle spese di primo grado che il Tribunale ha ritenuto di liquidare nell'importo di € 600,00.
Secondo l'appellante tenuto conto dell'attività svolta in primo grado, del valore, delle caratteristiche e della natura della causa la liquidazione minima spettante avrebbe dovuto essere almeno pari ad € 866,00 somma da maggiorarsi del 30% ex art. 4 co 1 bis DM
55/2014 modificato dal DM 147/22 in quanto gli atti erano stati redatti con tecniche informatiche che avevano agevolato la lettura.
Ritiene in Collegio che effettivamente la liquidazione deve essere effettuata sulla base del
D.M. 55/2014 e ssmmii tenuto conto del valore dell'importo della domanda (€ 2.905,11) ed applicando, quindi, lo scaglione per le cause di valore fino a 5.200,00 euro. Ne consegue che le somme richieste dall'appellante per l'attività svolta ed individuate in €
886,00 sono corrette tenuto conto della modestissima rilevanza giuridica della questione e della semplicità della causa che giustificano una liquidazione per la metà degli importi previsti dal D.M. 55 cit.
Quanto alla maggiorazione ex art. 4 co 1 bis prevista dal DM 13 agosto 147/2022 che attualmente dispone: “1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto” e pur considerato che la Cassazione (cfr. Ord. 23 dicembre 2022 n. 37692) ha avuto modo di affermare che l'art. 4 comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, consente al giudice di valutare
“l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione” si stima equo, anche in assenza di contestazioni, di accordare la maggiorazione del 30% richiesta sulle tre fasi di cui l'appellante ha chiesto la liquidazione.
L'appello va quindi accolto e le spese del primo gradi vanno rideterminate di € 1.151,80 (€
213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase decisionale € 460,00, per la fase decisoria con maggiorazione del 30% pari ad € 265,80) in luogo di € 600,00.
Le spese del presente grado sono poste a cario della parte appellata tenuto conto dello scaglione fino ad € 1.100,00 e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto della semplicità della causa che non ha comportato istruttoria e che le tecniche telematiche di redazione dell'atto con rinvio ai documenti non ha avuto, nel caso in esame, concreta utilità.
PQM
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo B della sentenza impugnata condanna l al pagamento, in favore di delle spese del primo grado che CP_2 Parte_1 liquida in € 1.151,80 (in luogo di € 600,00) oltre spese generali CPA e Iva, come per legge con attribuzione all' Avv. Emanuele Improta. Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado che CP_2
liquida in € 337,00 oltre spese generali, CPA e Iva, come per legge con attribuzione all'
Avv. Emanuele Improta.
Napoli, 17 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente