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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 934 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013 e vertente
TRA
- C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, Via F. Rismondi n. 5, presso lo studio dell'avv. Simona Barberio, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale;
- OPPONENTE -
E
- P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via G. Carducci n. 18, presso lo studio dell'avv. Luca Scaramuzzino, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con rituale notifica di atto di citazione, il Sig. ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2013, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 45.980,00, oltre interessi e Controparte_1 spese di procedura, per una non meglio precisata “transazione commerciale”. A sostegno della spiegata opposizione deduceva di non avere mai intrattenuto con la Società opposta alcun rapporto commerciale, per cui non appariva chiaro il fondamento dell'avversa pretesa e solo dalla documentazione allegata al contestato ricorso appariva plausibile desumere che la stessa potesse riferirsi a dei lavori di ristrutturazione che la assumeva di avere effettuato presso Controparte_1 la sua abitazione. Al riguardo, però, il negava l'avvenuta conclusione di alcun tipo di Pt_1
rapporto con la detta impresa, deducendo che tutti lavori di ristrutturazione del fabbricato di sua proprietà erano stati realizzati in economia, con l'ausilio di operai da lui stesso retribuiti e che avevano agito sotto la direzione del figlio. Per tale ragione, instava per la revoca del decreto in contestazione e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni che assumeva avere subito a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, che gli aveva provocato uno stato ansioso depressivo che ne aveva compromesso l'umore.
Nel costituirsi in giudizio, la contestava la fondatezza dell'opposizione Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e l'escussione dei testi indicati dalle parti.
Non poteva, invece, essere espletata la CTU che era stata disposta, su richiesta di parte opposta, per accertare la natura e l'entità dei lavori eseguiti sul fabbricato di proprietà del in quanto Pt_1
nessuno, per la ha inteso prendere parte alle operazioni peritali disposte da ben 3 Controparte_1
CTU nominati in successione. Tutti i consulenti, infatti, rappresentavano l'impossibilità di procedere nelle indagini richieste dal giudice in assenza di indicazioni, da parte dell'opposta medesima, in ordine agli interventi che avrebbe realizzato sul fabbricato in questione, stante l'assenza di precisi riferimenti negli atti del processo.
All'udienza del 16.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e deve essere accolta. Preliminarmente occorre precisare che, alla luce delle rispettive difese, può senz'altro affermarsi che nel presente giudizio si controverte in ordine alla conclusione di un contratto di appalto relativo a lavori di ristrutturazione di un fabbricato.
Secondo il dettato normativo, l'appalto è quel contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Esso ha forma libera e, pertanto, può essere concluso anche oralmente, salvo i casi espressamente esclusi dalla legge. In tal caso, però, sarà onere dei contraenti, qualora dovessero insorgere tra essi controversie, dimostrarne la conclusione, il contenuto e le rispettive obbligazioni in base ai normali criteri di distribuzione dell'onere della prova, per cui, la parte che chiede in giudizio l'esecuzione di una prestazione dovrà dimostrare che la stessa sia effettivamente contemplata in contratto e di non essere essa stessa inadempiente. Pertanto, qualora l'appaltatore richieda il pagamento del corrispettivo, dovrà provare, oltre all'effettiva sussistenza di un rapporto negoziale, l'adempimento della propria obbligazione, atteso che è proprio tale adempimento ad integrare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (cfr. Cass. Civ. Ord. N. 7763/2024).
Nel caso di specie, parte opposta, a sostegno delle proprie ragioni, ha prodotto esclusivamente la fattura sulla quale ha inteso fondare la propria pretesa in sede monitoria. Tutta l'ulteriore documentazione da questa versata in atti in corso di causa, infatti, è del tutto estranea al thema decidendum e, quindi, irrilevante.
Tuttavia, è ormai principio consolidato che la fattura commerciale, essendo un documento proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene, pur essendo sufficiente a supportare la domanda di ingiunzione ante causam, non può rappresentare un valido elemento di prova nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena, soprattutto a fronte delle contestazioni mosse dall'altra parte.
Ne consegue che la non ha fornito alcuna prova in ordine alla conclusione di un Controparte_1
contratto di appalto con parte opponete, che, peraltro, ha fermamente negato l'esistenza di rapporti di qualsiasi tipo tra loro. Né è stata in grado di dimostrare di avere eseguito lavori presso l'abitazione del Anzi, la prova testimoniale raccolta in corso di causa ha dato ampia dimostrazione del Pt_1 fatto che i lavori per cui è processo sono stati effettivamente eseguiti in economia con l'ausilio di operai retribuiti direttamente dall'opponente e sotto la direzione del figlio. Addirittura il teste
[...]
, indicato dall'opposta, ha riferito che, all'epoca in cui sono stati posti in essere gli Testimone_1 interventi per i quali si controverte, la “era ferma in mancanza di lavori”. Controparte_1
Ulteriore conferma dell'infondatezza della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo si ravvisa nel comportamento processuale tenuto dall'opposta e, in particolare, nella mancata partecipazione, in sede di CTU, alle operazioni peritali, nonostante la ritualità delle convocazioni da parte dei tre consulenti nominati. Tale comportamento ha reso impossibile lo svolgimento delle necessarie indagini, atteso che sarebbe stata indispensabile l'indicazione, proprio da parte dell'opposta, del dettaglio degli interventi che avrebbe effettuato, stante l'assenza di precisazioni in atti.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che la pretesa della è da ritenersi Controparte_1
infondata, per cui il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Ugualmente infondata è, poi, la domanda di risarcimento danni avanzata, in via riconvenzionale, dall'opponente. Questi, infatti, ha dedotto di essere stato colto da malore nell'immediatezza della notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto e di avere sofferto di uno stato ansioso depressivo direttamente riconducibile a tale vicenda. Tuttavia, non ha allegato alcun documento da cui si possa evincere la fondatezza dei propri assunti. Né a tale deficit probatorio sarebbe stato possibile sopperire con la CTU medica richiesta in corso di causa.
Infatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti. Ciò in quanto le parti stesse non possono sottrarsi all'onere di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., delegando la dimostrazione della fondatezza delle proprie argomentazioni all'attività del consulente, il quale, invece, dovrà limitarsi a valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti. In assenza, quindi, di documentazione medica su cui consentire le valutazioni tecniche di un consulente è evidente che la
CTU non poteva essere ammessa e, conseguentemente, la domanda risarcitoria è rimasta sfornita di prova e deve essere disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell'opposta e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- revoca il decreto ingiuntivo n. 79/2013 del Tribunale di Lamezia Terme opposto;
2- rigetta la domanda riconvenzionale;
3- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 7.866,00, di cui € 250,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 01 aprile 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 934 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2013 e vertente
TRA
- C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, Via F. Rismondi n. 5, presso lo studio dell'avv. Simona Barberio, da cui è rappresentato e difeso come da procura speciale resa a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale;
- OPPONENTE -
E
- P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via G. Carducci n. 18, presso lo studio dell'avv. Luca Scaramuzzino, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme.
Conclusioni: come da verbale in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con rituale notifica di atto di citazione, il Sig. ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2013, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 45.980,00, oltre interessi e Controparte_1 spese di procedura, per una non meglio precisata “transazione commerciale”. A sostegno della spiegata opposizione deduceva di non avere mai intrattenuto con la Società opposta alcun rapporto commerciale, per cui non appariva chiaro il fondamento dell'avversa pretesa e solo dalla documentazione allegata al contestato ricorso appariva plausibile desumere che la stessa potesse riferirsi a dei lavori di ristrutturazione che la assumeva di avere effettuato presso Controparte_1 la sua abitazione. Al riguardo, però, il negava l'avvenuta conclusione di alcun tipo di Pt_1
rapporto con la detta impresa, deducendo che tutti lavori di ristrutturazione del fabbricato di sua proprietà erano stati realizzati in economia, con l'ausilio di operai da lui stesso retribuiti e che avevano agito sotto la direzione del figlio. Per tale ragione, instava per la revoca del decreto in contestazione e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni che assumeva avere subito a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, che gli aveva provocato uno stato ansioso depressivo che ne aveva compromesso l'umore.
Nel costituirsi in giudizio, la contestava la fondatezza dell'opposizione Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e l'escussione dei testi indicati dalle parti.
Non poteva, invece, essere espletata la CTU che era stata disposta, su richiesta di parte opposta, per accertare la natura e l'entità dei lavori eseguiti sul fabbricato di proprietà del in quanto Pt_1
nessuno, per la ha inteso prendere parte alle operazioni peritali disposte da ben 3 Controparte_1
CTU nominati in successione. Tutti i consulenti, infatti, rappresentavano l'impossibilità di procedere nelle indagini richieste dal giudice in assenza di indicazioni, da parte dell'opposta medesima, in ordine agli interventi che avrebbe realizzato sul fabbricato in questione, stante l'assenza di precisi riferimenti negli atti del processo.
All'udienza del 16.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e deve essere accolta. Preliminarmente occorre precisare che, alla luce delle rispettive difese, può senz'altro affermarsi che nel presente giudizio si controverte in ordine alla conclusione di un contratto di appalto relativo a lavori di ristrutturazione di un fabbricato.
Secondo il dettato normativo, l'appalto è quel contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Esso ha forma libera e, pertanto, può essere concluso anche oralmente, salvo i casi espressamente esclusi dalla legge. In tal caso, però, sarà onere dei contraenti, qualora dovessero insorgere tra essi controversie, dimostrarne la conclusione, il contenuto e le rispettive obbligazioni in base ai normali criteri di distribuzione dell'onere della prova, per cui, la parte che chiede in giudizio l'esecuzione di una prestazione dovrà dimostrare che la stessa sia effettivamente contemplata in contratto e di non essere essa stessa inadempiente. Pertanto, qualora l'appaltatore richieda il pagamento del corrispettivo, dovrà provare, oltre all'effettiva sussistenza di un rapporto negoziale, l'adempimento della propria obbligazione, atteso che è proprio tale adempimento ad integrare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (cfr. Cass. Civ. Ord. N. 7763/2024).
Nel caso di specie, parte opposta, a sostegno delle proprie ragioni, ha prodotto esclusivamente la fattura sulla quale ha inteso fondare la propria pretesa in sede monitoria. Tutta l'ulteriore documentazione da questa versata in atti in corso di causa, infatti, è del tutto estranea al thema decidendum e, quindi, irrilevante.
Tuttavia, è ormai principio consolidato che la fattura commerciale, essendo un documento proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene, pur essendo sufficiente a supportare la domanda di ingiunzione ante causam, non può rappresentare un valido elemento di prova nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena, soprattutto a fronte delle contestazioni mosse dall'altra parte.
Ne consegue che la non ha fornito alcuna prova in ordine alla conclusione di un Controparte_1
contratto di appalto con parte opponete, che, peraltro, ha fermamente negato l'esistenza di rapporti di qualsiasi tipo tra loro. Né è stata in grado di dimostrare di avere eseguito lavori presso l'abitazione del Anzi, la prova testimoniale raccolta in corso di causa ha dato ampia dimostrazione del Pt_1 fatto che i lavori per cui è processo sono stati effettivamente eseguiti in economia con l'ausilio di operai retribuiti direttamente dall'opponente e sotto la direzione del figlio. Addirittura il teste
[...]
, indicato dall'opposta, ha riferito che, all'epoca in cui sono stati posti in essere gli Testimone_1 interventi per i quali si controverte, la “era ferma in mancanza di lavori”. Controparte_1
Ulteriore conferma dell'infondatezza della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo si ravvisa nel comportamento processuale tenuto dall'opposta e, in particolare, nella mancata partecipazione, in sede di CTU, alle operazioni peritali, nonostante la ritualità delle convocazioni da parte dei tre consulenti nominati. Tale comportamento ha reso impossibile lo svolgimento delle necessarie indagini, atteso che sarebbe stata indispensabile l'indicazione, proprio da parte dell'opposta, del dettaglio degli interventi che avrebbe effettuato, stante l'assenza di precisazioni in atti.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che la pretesa della è da ritenersi Controparte_1
infondata, per cui il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Ugualmente infondata è, poi, la domanda di risarcimento danni avanzata, in via riconvenzionale, dall'opponente. Questi, infatti, ha dedotto di essere stato colto da malore nell'immediatezza della notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto e di avere sofferto di uno stato ansioso depressivo direttamente riconducibile a tale vicenda. Tuttavia, non ha allegato alcun documento da cui si possa evincere la fondatezza dei propri assunti. Né a tale deficit probatorio sarebbe stato possibile sopperire con la CTU medica richiesta in corso di causa.
Infatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti. Ciò in quanto le parti stesse non possono sottrarsi all'onere di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., delegando la dimostrazione della fondatezza delle proprie argomentazioni all'attività del consulente, il quale, invece, dovrà limitarsi a valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti. In assenza, quindi, di documentazione medica su cui consentire le valutazioni tecniche di un consulente è evidente che la
CTU non poteva essere ammessa e, conseguentemente, la domanda risarcitoria è rimasta sfornita di prova e deve essere disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell'opposta e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- revoca il decreto ingiuntivo n. 79/2013 del Tribunale di Lamezia Terme opposto;
2- rigetta la domanda riconvenzionale;
3- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 7.866,00, di cui € 250,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Lamezia Terme, 01 aprile 2025
Il GOP
Avv. Anna Destito