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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, III comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
DA
C.F. , con sede in OL DO (BO), Via Monaldo Calari n. 1, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Ambrosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Garavaglia in Milano, Via dell'Agnello n.
5
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , con sede in Magenta (MI), Via W. Tobagi n. Controparte_1 P.IVA_2
16, in persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: contratto di fornitura di beni e servizi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
14.01.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare di rito: ritenuta la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge processuale, applicare il rito semplificato di cognizione ex art. 281- decies c.p.c.; nel merito:
- accertare e dichiarare come C.F. , sia creditrice nei confronti della Parte_1 P.IVA_1
C.F. , in virtù delle plurime ragioni di credito meglio Controparte_1 P.IVA_2
descritte in narrativa o delle diverse giudizialmente accertate, della complessiva somma pari ad euro
11.535,88 (undici-mila-cinque-cento-trenta-cinque/88), ovvero della diversa che dovesse venire accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, cod. civ. dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e sino all'effettivo saldo e, per l'effetto, condannarla al pagamento del complessivo importo in favore della C.F. . Parte_1 P.IVA_1
Riservata ogni e qualsivoglia istanza, produzione, deduzione, controdeduzione e/o domanda istruttoria nei termini di legge, anche in relazione alle difese della convenuta.
Con vittoria di spese e compensi di causa e condanna della parte resistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, cpc alla somma che Codesto Illustrissimo Tribunale riterrà equa e di Giustizia a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Oltre al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di danaro non inferiore ad euro
500 e non superiore ad euro 5.000”.
pagina 2 di 10 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni come precisate dalla parte costituita all'udienza in data 14.01.2025 e ascoltata la discussione orale;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (nel prosieguo, per brevità, Parte_1 Pt_1
conveniva in giudizio (nel prosieguo, per brevità, chiedendo, in Controparte_1 CP_1
via preliminare di rito, ritenuta la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge processuale, applicare il rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. e, nel merito, di accertare e dichiarare che risultava creditrice nei confronti della società in virtù delle ragioni di credito Pt_1 CP_1 descritte nell'atto introduttivo o di quelle diverse giudizialmente accertate, della complessiva somma pari a Euro 11.535,88, ovvero della diversa somma che dovesse venire accertata in corso di causa e, per l'effetto, chiedeva di condannare parte resistente al pagamento in favore di di detta somma. Pt_1
La causa, inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo, a far data dal 01.08.2024 veniva definitivamente assegnata alla scrivente che, alla prima udienza del 16.10.2024, rinviava la causa, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data 14.01.2025, concedendo un termine intermedio per il deposito di eventuali brevi note conclusive.
***
Parte ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, ha rilevato di svolgere la propria attività imprenditoriale nell'ambito della progettazione e fabbricazione di macchine per l'industria alimentare e bevande, disponendo di know how tecnico per lo sviluppo e la produzione di macchinari ausiliari per la preparazione di alimenti destinati a medie e grandi cucine professionali e di un proprio pacchetto di prodotti da offrire sul mercato.
Alla luce degli atti e dei documenti di causa prodotti in giudizio, emerge che parte ricorrente aveva stipulato, in data 23.12.2018, con la società un accordo tecnico commerciale in forza del CP_1
quale la prima si impegnava a fornire in esclusiva alla seconda una serie di prodotti, al fine di porli in vendita attraverso la propria rete commerciale e con il proprio marchio TO EX (vedasi doc.
n. 5 fascicolo ricorrente).
Il predetto accordo avente validità sino al 31.12.2021 non veniva prorogato su iniziativa della società resistente (vedasi doc. n. 6 fascicolo ricorrente).
pagina 3 di 10 Nell'ambito dell'accordo contrattuale sopra indicato, forniva alla resistente i macchinari ed i Pt_1
relativi accessori descritti nelle fatture n. 220010/2022, n. 220011/2022, n. 220014/2022 (vedasi doc. nn. 7, 8 e 9 fascicolo ricorrente).
Quiemme, visti gli insoluti, chiedeva e otteneva nei confronti della resistente il decreto ingiuntivo n.
1035/2023, emesso dal Tribunale di Bologna, non opposto dalla debitrice e dichiarato esecutivo in data
24.11.2023 (vedasi doc. n. 10 fascicolo ricorrente).
In data successiva il deposito del ricorso per ingiunzione sopra citato, avvenuto il 17.01.2023, giungeva a scadenza la seconda tranchès di pagamento della fattura n. 220014/2022 per Euro 2.008,73 (vedasi doc. n. 9 fascicolo ricorrente), somma non computata nella ottenuta ingiunzione e formalmente richiesta da con diffida ad adempiere in data 08.02.2023 (vedasi doc. n. 11 fascicolo Pt_1
ricorrente).
Nelle more intercorse l'odierna resistente corrispondeva con distinte disposizioni di pagamento alcuni acconti, precisamente:
- con bonifico in data 03.04.2023, l'importo di Euro 2.500,00 (vedasi doc. n. 12 fascicolo ricorrente);
- con due bonifici (ciascuno dei quali di Euro 2.500,00), in data 18.05.2023, l'importo complessivo di Euro 5.000,00 (vedasi doc. n. 13 fascicolo ricorrente);
- con ulteriore bonifico in data 26.06/2023, l'importo di Euro 2.500,00 (vedasi doc. n. 13 fascicolo ricorrente);
- con bonifico in data 07.11.2023 l'importo di Euro 35.000,00 (vedasi doc. n. 14 fascicolo ricorrente).
Tutte le somme sopra indicate sono state incassate e trattenute dalla ricorrente a titolo di acconto sulle maggiori complessivamente e asseritamente dovute.
Parte ricorrente rilevava che il decreto ingiuntivo n. 1035/2023 del Tribunale di Bologna non veniva posto in esecuzione a fronte degli spontanei versamenti in acconto che, per un certo periodo, venivano corrisposti dalla resistente, al fine di agevolare la collaborazione pluriennale inter partes.
La ricorrente dichiarava di essersi resa cessionaria di alcuni crediti da altra società di diritto maltese, segnatamente , con sede in Malta (EE), 67A Triq Il Karmelitani - FGR1012 - Il Controparte_2
Fgura, C 57172 e P.I. MT 20940205 (nel prosieguo, per brevità vedasi doc. n. 15 fascicolo CP_2
ricorrente).
Tra la resistente e intercorreva, infatti, un contratto di consulenza, in forza del quale la società CP_2
maltese metteva a disposizione della resistente la profonda conoscenza del settore merceologico in parola del Sig. direttore della citata società maltese, con l'ambizione della Persona_1
pagina 4 di 10 resistente di riassestare i propri malandati conti e mettere a frutto l'appeal del proprio marchio
TO EX. Per espresso accordo inter partes, la resistente avrebbe corrisposto a un CP_2
compenso forfetizzato mensile pari a Euro 5.000,00, e dunque Euro 60.000,00 annui (vedasi doc. n. 16 fascicolo ricorrente).
Parte ricorrente rilevava che, nonostante le rassicurazioni fornite, i piani di rientro proposti dalla resistente, aventi ad oggetto sia i crediti derivanti da forniture di sia i compensi pattuiti con Pt_1
venivano soltanto parzialmente adempiuti, come indicato dalla produzione documentale tutta CP_2
sopra richiamata.
In questo contesto il cui operato non risulta oggetto di contestazione, monetizzava i propri CP_2
crediti attraverso la cessione degli stessi alla ricorrente per il complessivo ammontare pari a Euro
35.000,00, il tutto con scrittura privata in data 28.03.2023 autenticata dal notaio in Medicina (BO) (vedasi docc. nn. 17 e 18 fascicolo ricorrente). Persona_2
L'atto di cessione veniva pure notificato alla resistente (vedasi docc. nn. 19 e 20 fascicolo ricorrente).
Quemme, pertanto, rilevava di essere creditrice, nei confronti della resistente, dei seguenti crediti:
A) Euro 19.527,15 in ragione del portato di cui al decreto ingiuntivo n. 1035/23 del Tribunale di
Bologna, dichiarato esecutivo con decreto in data 24.11.2023 (vedasi docc. nn. 21, 22 e 23 fascicolo ricorrente), come di seguito in dettaglio:
- Euro 15.997,25 (capitale), Euro 2.123,20 (interessi ex D.Lgs. 231/02 al 20.12.23), Euro 145,50 (spese liquidate nel decreto), Euro 700,00 (compensi liquidati nel decreto), Euro 105,00 (15% per spese generali), Euro 32,20 (4% per CPA), Euro 424,00 (imposta di registro);
B) Euro 2.008,73 quale seconda tranchés di pagamento sulla fattura n. 220014/2022, scaduta il
31.01.2023 e dunque in data successiva il deposito del citato ricorso per ingiunzione e richiesta con diffida ad adempiere del legale della ricorrente in data
08.02.2023 (vedasi doc. n. 11 fascicolo ricorrente);
C) Euro 35.000,00 quale credito ceduto da con scrittura autenticata del 28.03.2023 (vedasi doc. CP_2
n. 18 fascicolo ricorrente);
D) con la detrazione di complessivi Euro 45.000,00, quali somme medio tempore corrisposte dalla resistente che la ricorrente ha ritenuto porre in compensazione parziale sul maggiore credito vantato
(vedasi docc. nn. 12,13 e 14 fascicolo ricorrente).
Pertanto il residuo credito vantato e richiesto da ammonta a Euro 11.535,88, oltre interessi. Pt_1
***
pagina 5 di 10 In primo luogo, vista la documentazione attestante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo alla resistente, si dichiara la contumacia della stessa (vedasi allegati telematicamente prodotti in data
08.10.2024).
***
La domanda di parte ricorrente viene accolta per le ragioni di seguito esposte.
La fondatezza delle richieste avanzate dalla ricorrente è documentalmente provata.
Parte ricorrente ha correttamente adempiuto al proprio onus probandi dal momento che tutti i rapporti di credito azionati sono stati allegati in atti (vedasi tutta la documentazione sopra indicata, che si richiama, allegata al fascicolo della ricorrente).
Deve rilevarsi che il creditore che agisca per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva
(cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (vedasi Cass. Sez. III, 20288/2011).
Parte resistente, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcun indizio di contestazione rispetto alle richieste di pagamento che la ricorrente ha rivolto alla resistente.
Inoltre è in atti il riconoscimento per mano del legale rappresentante della resistente, rag. della Per_3
debenza delle somme richieste, avendo lo stesso formulato esplicite proposte di rientro, corrispondendo anche acconti in favore della ricorrente e, per quanto attiene i crediti di cui si è resa cessionaria, in favore di (vedasi docc. nn. 17, 18, 19 fascicolo ricorrente). CP_2
Le forniture di beni sono state puntualmente comprovate dalla documentazione fiscale, senza contestazione alcuna.
La giurisprudenza, in passato, si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (vedasi Corte di Cassazione sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito.
pagina 6 di 10 Elemento centrale quale condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione, poiché in caso contrario la valenza probatoria della fattura a priori sarebbe senz'altro da ritenersi esclusa.
Quindi se l'altra parte contesta anche solo minimamente l'origine del credito o semplicemente il suo ammontare, per la controparte che richiede il credito non sarà sufficiente la fattura per dimostrare la fondatezza della sua richiesta (La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili, vedasi Cass. Civ. 3581/2024).
Alla luce delle considerazioni appena svolte si rileva che non vi è alcuna prova che, negli anni, vi sia stata contestazione da parte della resistente alla ricorrente in merito al rapporto contrattuale per il quale
è causa.
Deriva, pertanto, il diritto per la ricorrente di chiedere alla resistente il pagamento di quanto dovuto, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 da ciascuna scadenza e, a decorrere dal deposito della domanda giudiziale, ex art. 1284, co. 4, c.c. si è resa cessionaria dei crediti originariamente vantati da a titolo di compenso per il Pt_1 CP_2
contratto di consulenza stipulato con la resistente. In ordine all'attività di consulenza, il debitore ceduto nulla ha mai opposto alla cedente e, anche in questo caso ha riconosciuto il proprio debito mediante la formulazione di una proposta di ripianamento.
Ex artt. 1260 e ss. c.c., in presenza di tutti i requisiti di legge affinché possa dirsi validamente perfezionata la cessione, la ricorrente ha il diritto di agire per l'accertamento del proprio diritto di credito e la consequenziale condanna al pagamento in capo alla resistente.
Per tutti questi motivi, alla luce di quanto sopra esposto le richieste di parte ricorrente devono essere accolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento alle attività effettivamente svolte e con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., svolta dalla ricorrente nelle proprie note conclusive, in sede di precisazione delle conclusioni (deposito telematico in data 04.12.2024), si rileva che, sulla scorta delle pagina 7 di 10 considerazioni svolte dalla giurisprudenza di merito (vedasi Tribunale di Varese, ord. 16.02.2011), il sistema giudiziario prevede in sé rimedi specifici nei confronti dell'azione “temeraria”, sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a potere essere sollecitati dal convenuto. E', dunque, possibile trovare una risposta efficace dall'applicazione attenta e coerente delle norme che lo stesso Legislatore ha posto a contrasto dell'azione strumentale e temeraria.
Quanto, in particolare, al processo civile, l'intervento del Legislatore con Legge 69/2009 - con l'inserimento di un comma dell'art. 96 c.p.c. che specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata - indica un ulteriore e specifico rimedio, “la cui attivazione dipende solo dall'attenzione, comprensione e diligenza del giudice, eventualmente opportunamente sollecitato dalla parte interessata”.
In effetti, l'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato (vedasi Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010). In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96, comma III, c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (vedasi Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22.11.2010). Infatti, la norma introdotta dalla Legge n. 69/2009, nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c., non ha natura meramente risarcitoria ma “sanzionatoria” (Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 07.12.2010) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (vedasi anche Trib. Verona, ord. 01.10.2010; Trib.
Verona, ord. 01.07.2010; Trib. Verona, sez. III civ., sent. 20.09.2010) là dove ha affermato che essa introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo
(Tribunale di Roma, sez. XI civile, sentenza 11.01.2010) e preservare la funzionalità del sistema giustizia (vedasi Trib. Prato 06.11.2009, Trib. Milano 29.08.2009), traducendosi, dunque, in “una sanzione d'ufficio” (Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 09.12.2010; vedasi anche
Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 30.10.2009; Trib. Varese, sez. dist. Luino, ordinanza 23.01.2010;
Tribunale di Rovigo, sez. distaccata di Adria, sentenza 07.12.2010). L'art. 96, III comma, c.p.c. è stato qualificato in termini di “sanzione di natura pubblicistica, perché mira a punire il comportamento processuale della parte che viola il principio costituzionale della durata del giusto processo (poiché incide non solo sulla durata del singolo processo ma anche su tutti gli altri a catena)”.
Il problema, però, che investe l'applicazione della norma ex art. 96, III comma, c.p.c., nel caso di specie, è che parte resistente è rimasta contumace. La contumacia è espressione del diritto di difesa ex
pagina 8 di 10 art. 24 Cost. e, come tale, non può mai comportare una fictio confessio. Ciò comporta che il giudizio debba essere ritualmente istruito e, non potendosi nemmeno applicare il principio di non contestazione
(art. 115 c.p.c.), colui che agisce deve anche fornire prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Ciò sembrerebbe poter condurre all'affermazione del principio generale per cui, comunque, una responsabilità processuale per aver resistito alla domanda (seppur con contegno contumace) si può affermare.
Tuttavia una conclusione siffatta non è condivisibile in quanto la “sanzione”, per sua natura, richiede un comportamento “attivo”, vuoi proponendo il giudizio, vuoi resistendo al giudizio, comportamento che deve essere “endoprocessuale”, nel senso di essere stato posto in essere da un soggetto che ha assunto la veste di “parte” del procedimento.
Nelle pronunce di Cassazione si rintraccia almeno un precedente conforme (Nella parte motiva della sentenza Cass. civ., sez. III, sentenza n. 3967 del 21.04.1999, la Suprema Corte testualmente ha affermato che essendo la società rimasta contumace in primo grado, era di tutta evidenza che la richiesta di condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non poteva che riferirsi al giudizio di appello;
nel caso di specie, la società contumace in primo grado si era costituita in appello e quivi contro di lei era stata proposta istanza ex art. 96 c.p.c.).
Per questi motivi
la domanda ex art. 96 c.p.c. della ricorrente va rigettata, sia per quanto riguarda il profilo del terzo comma, che per quanto riguarda quello del quarto comma (introdotto con la c.d. riforma Cartabia).
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, così dispone
- accerta e dichiara che , in persona del legale rappresentante pro tempore, è Parte_1
creditrice nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, della complessiva somma pari a Euro 11.535,88, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e sino all'effettivo saldo e, per l'effetto,
- condanna parte resistente al pagamento del complessivo importo in favore della ricorrente della somma pari a Euro 11.535,88, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 da ciascuna scadenza e, a decorrere dal deposito della domanda giudiziale al saldo, ex art. 1284, co. 4, c.c.;
pagina 9 di 10 - condanna parte resistente contumace alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 2.546,50 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege;
-rigetta le domande di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Milano, 15 Gennaio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies, III comma, c.p.c.
Il Giudice dott. Cinzia Cassone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, III comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
DA
C.F. , con sede in OL DO (BO), Via Monaldo Calari n. 1, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Ambrosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Riccardo Garavaglia in Milano, Via dell'Agnello n.
5
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , con sede in Magenta (MI), Via W. Tobagi n. Controparte_1 P.IVA_2
16, in persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: contratto di fornitura di beni e servizi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
14.01.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare di rito: ritenuta la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge processuale, applicare il rito semplificato di cognizione ex art. 281- decies c.p.c.; nel merito:
- accertare e dichiarare come C.F. , sia creditrice nei confronti della Parte_1 P.IVA_1
C.F. , in virtù delle plurime ragioni di credito meglio Controparte_1 P.IVA_2
descritte in narrativa o delle diverse giudizialmente accertate, della complessiva somma pari ad euro
11.535,88 (undici-mila-cinque-cento-trenta-cinque/88), ovvero della diversa che dovesse venire accertata in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, cod. civ. dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e sino all'effettivo saldo e, per l'effetto, condannarla al pagamento del complessivo importo in favore della C.F. . Parte_1 P.IVA_1
Riservata ogni e qualsivoglia istanza, produzione, deduzione, controdeduzione e/o domanda istruttoria nei termini di legge, anche in relazione alle difese della convenuta.
Con vittoria di spese e compensi di causa e condanna della parte resistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, cpc alla somma che Codesto Illustrissimo Tribunale riterrà equa e di Giustizia a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Oltre al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di danaro non inferiore ad euro
500 e non superiore ad euro 5.000”.
pagina 2 di 10 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni come precisate dalla parte costituita all'udienza in data 14.01.2025 e ascoltata la discussione orale;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (nel prosieguo, per brevità, Parte_1 Pt_1
conveniva in giudizio (nel prosieguo, per brevità, chiedendo, in Controparte_1 CP_1
via preliminare di rito, ritenuta la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge processuale, applicare il rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. e, nel merito, di accertare e dichiarare che risultava creditrice nei confronti della società in virtù delle ragioni di credito Pt_1 CP_1 descritte nell'atto introduttivo o di quelle diverse giudizialmente accertate, della complessiva somma pari a Euro 11.535,88, ovvero della diversa somma che dovesse venire accertata in corso di causa e, per l'effetto, chiedeva di condannare parte resistente al pagamento in favore di di detta somma. Pt_1
La causa, inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo, a far data dal 01.08.2024 veniva definitivamente assegnata alla scrivente che, alla prima udienza del 16.10.2024, rinviava la causa, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data 14.01.2025, concedendo un termine intermedio per il deposito di eventuali brevi note conclusive.
***
Parte ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, ha rilevato di svolgere la propria attività imprenditoriale nell'ambito della progettazione e fabbricazione di macchine per l'industria alimentare e bevande, disponendo di know how tecnico per lo sviluppo e la produzione di macchinari ausiliari per la preparazione di alimenti destinati a medie e grandi cucine professionali e di un proprio pacchetto di prodotti da offrire sul mercato.
Alla luce degli atti e dei documenti di causa prodotti in giudizio, emerge che parte ricorrente aveva stipulato, in data 23.12.2018, con la società un accordo tecnico commerciale in forza del CP_1
quale la prima si impegnava a fornire in esclusiva alla seconda una serie di prodotti, al fine di porli in vendita attraverso la propria rete commerciale e con il proprio marchio TO EX (vedasi doc.
n. 5 fascicolo ricorrente).
Il predetto accordo avente validità sino al 31.12.2021 non veniva prorogato su iniziativa della società resistente (vedasi doc. n. 6 fascicolo ricorrente).
pagina 3 di 10 Nell'ambito dell'accordo contrattuale sopra indicato, forniva alla resistente i macchinari ed i Pt_1
relativi accessori descritti nelle fatture n. 220010/2022, n. 220011/2022, n. 220014/2022 (vedasi doc. nn. 7, 8 e 9 fascicolo ricorrente).
Quiemme, visti gli insoluti, chiedeva e otteneva nei confronti della resistente il decreto ingiuntivo n.
1035/2023, emesso dal Tribunale di Bologna, non opposto dalla debitrice e dichiarato esecutivo in data
24.11.2023 (vedasi doc. n. 10 fascicolo ricorrente).
In data successiva il deposito del ricorso per ingiunzione sopra citato, avvenuto il 17.01.2023, giungeva a scadenza la seconda tranchès di pagamento della fattura n. 220014/2022 per Euro 2.008,73 (vedasi doc. n. 9 fascicolo ricorrente), somma non computata nella ottenuta ingiunzione e formalmente richiesta da con diffida ad adempiere in data 08.02.2023 (vedasi doc. n. 11 fascicolo Pt_1
ricorrente).
Nelle more intercorse l'odierna resistente corrispondeva con distinte disposizioni di pagamento alcuni acconti, precisamente:
- con bonifico in data 03.04.2023, l'importo di Euro 2.500,00 (vedasi doc. n. 12 fascicolo ricorrente);
- con due bonifici (ciascuno dei quali di Euro 2.500,00), in data 18.05.2023, l'importo complessivo di Euro 5.000,00 (vedasi doc. n. 13 fascicolo ricorrente);
- con ulteriore bonifico in data 26.06/2023, l'importo di Euro 2.500,00 (vedasi doc. n. 13 fascicolo ricorrente);
- con bonifico in data 07.11.2023 l'importo di Euro 35.000,00 (vedasi doc. n. 14 fascicolo ricorrente).
Tutte le somme sopra indicate sono state incassate e trattenute dalla ricorrente a titolo di acconto sulle maggiori complessivamente e asseritamente dovute.
Parte ricorrente rilevava che il decreto ingiuntivo n. 1035/2023 del Tribunale di Bologna non veniva posto in esecuzione a fronte degli spontanei versamenti in acconto che, per un certo periodo, venivano corrisposti dalla resistente, al fine di agevolare la collaborazione pluriennale inter partes.
La ricorrente dichiarava di essersi resa cessionaria di alcuni crediti da altra società di diritto maltese, segnatamente , con sede in Malta (EE), 67A Triq Il Karmelitani - FGR1012 - Il Controparte_2
Fgura, C 57172 e P.I. MT 20940205 (nel prosieguo, per brevità vedasi doc. n. 15 fascicolo CP_2
ricorrente).
Tra la resistente e intercorreva, infatti, un contratto di consulenza, in forza del quale la società CP_2
maltese metteva a disposizione della resistente la profonda conoscenza del settore merceologico in parola del Sig. direttore della citata società maltese, con l'ambizione della Persona_1
pagina 4 di 10 resistente di riassestare i propri malandati conti e mettere a frutto l'appeal del proprio marchio
TO EX. Per espresso accordo inter partes, la resistente avrebbe corrisposto a un CP_2
compenso forfetizzato mensile pari a Euro 5.000,00, e dunque Euro 60.000,00 annui (vedasi doc. n. 16 fascicolo ricorrente).
Parte ricorrente rilevava che, nonostante le rassicurazioni fornite, i piani di rientro proposti dalla resistente, aventi ad oggetto sia i crediti derivanti da forniture di sia i compensi pattuiti con Pt_1
venivano soltanto parzialmente adempiuti, come indicato dalla produzione documentale tutta CP_2
sopra richiamata.
In questo contesto il cui operato non risulta oggetto di contestazione, monetizzava i propri CP_2
crediti attraverso la cessione degli stessi alla ricorrente per il complessivo ammontare pari a Euro
35.000,00, il tutto con scrittura privata in data 28.03.2023 autenticata dal notaio in Medicina (BO) (vedasi docc. nn. 17 e 18 fascicolo ricorrente). Persona_2
L'atto di cessione veniva pure notificato alla resistente (vedasi docc. nn. 19 e 20 fascicolo ricorrente).
Quemme, pertanto, rilevava di essere creditrice, nei confronti della resistente, dei seguenti crediti:
A) Euro 19.527,15 in ragione del portato di cui al decreto ingiuntivo n. 1035/23 del Tribunale di
Bologna, dichiarato esecutivo con decreto in data 24.11.2023 (vedasi docc. nn. 21, 22 e 23 fascicolo ricorrente), come di seguito in dettaglio:
- Euro 15.997,25 (capitale), Euro 2.123,20 (interessi ex D.Lgs. 231/02 al 20.12.23), Euro 145,50 (spese liquidate nel decreto), Euro 700,00 (compensi liquidati nel decreto), Euro 105,00 (15% per spese generali), Euro 32,20 (4% per CPA), Euro 424,00 (imposta di registro);
B) Euro 2.008,73 quale seconda tranchés di pagamento sulla fattura n. 220014/2022, scaduta il
31.01.2023 e dunque in data successiva il deposito del citato ricorso per ingiunzione e richiesta con diffida ad adempiere del legale della ricorrente in data
08.02.2023 (vedasi doc. n. 11 fascicolo ricorrente);
C) Euro 35.000,00 quale credito ceduto da con scrittura autenticata del 28.03.2023 (vedasi doc. CP_2
n. 18 fascicolo ricorrente);
D) con la detrazione di complessivi Euro 45.000,00, quali somme medio tempore corrisposte dalla resistente che la ricorrente ha ritenuto porre in compensazione parziale sul maggiore credito vantato
(vedasi docc. nn. 12,13 e 14 fascicolo ricorrente).
Pertanto il residuo credito vantato e richiesto da ammonta a Euro 11.535,88, oltre interessi. Pt_1
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pagina 5 di 10 In primo luogo, vista la documentazione attestante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo alla resistente, si dichiara la contumacia della stessa (vedasi allegati telematicamente prodotti in data
08.10.2024).
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La domanda di parte ricorrente viene accolta per le ragioni di seguito esposte.
La fondatezza delle richieste avanzate dalla ricorrente è documentalmente provata.
Parte ricorrente ha correttamente adempiuto al proprio onus probandi dal momento che tutti i rapporti di credito azionati sono stati allegati in atti (vedasi tutta la documentazione sopra indicata, che si richiama, allegata al fascicolo della ricorrente).
Deve rilevarsi che il creditore che agisca per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva
(cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (vedasi Cass. Sez. III, 20288/2011).
Parte resistente, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcun indizio di contestazione rispetto alle richieste di pagamento che la ricorrente ha rivolto alla resistente.
Inoltre è in atti il riconoscimento per mano del legale rappresentante della resistente, rag. della Per_3
debenza delle somme richieste, avendo lo stesso formulato esplicite proposte di rientro, corrispondendo anche acconti in favore della ricorrente e, per quanto attiene i crediti di cui si è resa cessionaria, in favore di (vedasi docc. nn. 17, 18, 19 fascicolo ricorrente). CP_2
Le forniture di beni sono state puntualmente comprovate dalla documentazione fiscale, senza contestazione alcuna.
La giurisprudenza, in passato, si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (vedasi Corte di Cassazione sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito.
pagina 6 di 10 Elemento centrale quale condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione, poiché in caso contrario la valenza probatoria della fattura a priori sarebbe senz'altro da ritenersi esclusa.
Quindi se l'altra parte contesta anche solo minimamente l'origine del credito o semplicemente il suo ammontare, per la controparte che richiede il credito non sarà sufficiente la fattura per dimostrare la fondatezza della sua richiesta (La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili, vedasi Cass. Civ. 3581/2024).
Alla luce delle considerazioni appena svolte si rileva che non vi è alcuna prova che, negli anni, vi sia stata contestazione da parte della resistente alla ricorrente in merito al rapporto contrattuale per il quale
è causa.
Deriva, pertanto, il diritto per la ricorrente di chiedere alla resistente il pagamento di quanto dovuto, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 da ciascuna scadenza e, a decorrere dal deposito della domanda giudiziale, ex art. 1284, co. 4, c.c. si è resa cessionaria dei crediti originariamente vantati da a titolo di compenso per il Pt_1 CP_2
contratto di consulenza stipulato con la resistente. In ordine all'attività di consulenza, il debitore ceduto nulla ha mai opposto alla cedente e, anche in questo caso ha riconosciuto il proprio debito mediante la formulazione di una proposta di ripianamento.
Ex artt. 1260 e ss. c.c., in presenza di tutti i requisiti di legge affinché possa dirsi validamente perfezionata la cessione, la ricorrente ha il diritto di agire per l'accertamento del proprio diritto di credito e la consequenziale condanna al pagamento in capo alla resistente.
Per tutti questi motivi, alla luce di quanto sopra esposto le richieste di parte ricorrente devono essere accolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento alle attività effettivamente svolte e con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
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Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., svolta dalla ricorrente nelle proprie note conclusive, in sede di precisazione delle conclusioni (deposito telematico in data 04.12.2024), si rileva che, sulla scorta delle pagina 7 di 10 considerazioni svolte dalla giurisprudenza di merito (vedasi Tribunale di Varese, ord. 16.02.2011), il sistema giudiziario prevede in sé rimedi specifici nei confronti dell'azione “temeraria”, sia nel settore civile che in quello penale, rimedi che sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a potere essere sollecitati dal convenuto. E', dunque, possibile trovare una risposta efficace dall'applicazione attenta e coerente delle norme che lo stesso Legislatore ha posto a contrasto dell'azione strumentale e temeraria.
Quanto, in particolare, al processo civile, l'intervento del Legislatore con Legge 69/2009 - con l'inserimento di un comma dell'art. 96 c.p.c. che specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata - indica un ulteriore e specifico rimedio, “la cui attivazione dipende solo dall'attenzione, comprensione e diligenza del giudice, eventualmente opportunamente sollecitato dalla parte interessata”.
In effetti, l'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato (vedasi Trib. Varese, sez. Luino, ord. 23 gennaio 2010). In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96, comma III, c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (vedasi Trib. di Piacenza, sez. civ., sentenza 22.11.2010). Infatti, la norma introdotta dalla Legge n. 69/2009, nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c., non ha natura meramente risarcitoria ma “sanzionatoria” (Tribunale di Piacenza, sez. civile, sentenza 07.12.2010) come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto (vedasi anche Trib. Verona, ord. 01.10.2010; Trib.
Verona, ord. 01.07.2010; Trib. Verona, sez. III civ., sent. 20.09.2010) là dove ha affermato che essa introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo
(Tribunale di Roma, sez. XI civile, sentenza 11.01.2010) e preservare la funzionalità del sistema giustizia (vedasi Trib. Prato 06.11.2009, Trib. Milano 29.08.2009), traducendosi, dunque, in “una sanzione d'ufficio” (Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, sentenza 09.12.2010; vedasi anche
Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 30.10.2009; Trib. Varese, sez. dist. Luino, ordinanza 23.01.2010;
Tribunale di Rovigo, sez. distaccata di Adria, sentenza 07.12.2010). L'art. 96, III comma, c.p.c. è stato qualificato in termini di “sanzione di natura pubblicistica, perché mira a punire il comportamento processuale della parte che viola il principio costituzionale della durata del giusto processo (poiché incide non solo sulla durata del singolo processo ma anche su tutti gli altri a catena)”.
Il problema, però, che investe l'applicazione della norma ex art. 96, III comma, c.p.c., nel caso di specie, è che parte resistente è rimasta contumace. La contumacia è espressione del diritto di difesa ex
pagina 8 di 10 art. 24 Cost. e, come tale, non può mai comportare una fictio confessio. Ciò comporta che il giudizio debba essere ritualmente istruito e, non potendosi nemmeno applicare il principio di non contestazione
(art. 115 c.p.c.), colui che agisce deve anche fornire prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Ciò sembrerebbe poter condurre all'affermazione del principio generale per cui, comunque, una responsabilità processuale per aver resistito alla domanda (seppur con contegno contumace) si può affermare.
Tuttavia una conclusione siffatta non è condivisibile in quanto la “sanzione”, per sua natura, richiede un comportamento “attivo”, vuoi proponendo il giudizio, vuoi resistendo al giudizio, comportamento che deve essere “endoprocessuale”, nel senso di essere stato posto in essere da un soggetto che ha assunto la veste di “parte” del procedimento.
Nelle pronunce di Cassazione si rintraccia almeno un precedente conforme (Nella parte motiva della sentenza Cass. civ., sez. III, sentenza n. 3967 del 21.04.1999, la Suprema Corte testualmente ha affermato che essendo la società rimasta contumace in primo grado, era di tutta evidenza che la richiesta di condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non poteva che riferirsi al giudizio di appello;
nel caso di specie, la società contumace in primo grado si era costituita in appello e quivi contro di lei era stata proposta istanza ex art. 96 c.p.c.).
Per questi motivi
la domanda ex art. 96 c.p.c. della ricorrente va rigettata, sia per quanto riguarda il profilo del terzo comma, che per quanto riguarda quello del quarto comma (introdotto con la c.d. riforma Cartabia).
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, così dispone
- accerta e dichiara che , in persona del legale rappresentante pro tempore, è Parte_1
creditrice nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, della complessiva somma pari a Euro 11.535,88, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e sino all'effettivo saldo e, per l'effetto,
- condanna parte resistente al pagamento del complessivo importo in favore della ricorrente della somma pari a Euro 11.535,88, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 da ciascuna scadenza e, a decorrere dal deposito della domanda giudiziale al saldo, ex art. 1284, co. 4, c.c.;
pagina 9 di 10 - condanna parte resistente contumace alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 2.546,50 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege;
-rigetta le domande di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Milano, 15 Gennaio 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies, III comma, c.p.c.
Il Giudice dott. Cinzia Cassone
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