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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3808 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato il [...] a [...], Distretto di Richmond (Stati Parte_1
Uniti d'America), residente in 14652 Corkwood Drive, Tampa, Florida, Stati Uniti d'America
(C.F.: , in proprio e unitamente a , nata il C.F._1 Controparte_1
12.08.1970 a Nashua, New Hampshire (Stati Uniti d'America), entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , nata il [...] ad [...], Persona_1
Georgia (Stati Uniti d'America), residente in 14652 Corkwood Drive, Tampa, Florida, Stati Uniti
d'America (C.F.: ); C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna unitamente e disgiuntamente all'avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo, elettivamente domiciliati in Bologna presso e nello studio dell'avv. Andrea Permunian, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 28 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_2
dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana nota come o , come Persona_2 Persona_2 Persona_3
comprovato dal certificato di esatte generalità rilasciato dal Comune di CA (doc. n. 1), cittadina italiana nata il [...] a [...], provincia di ON, in precedenza provincia di
Catanzaro (doc. n. 2) e sposata in data 24.09.1911 a New York, Stati Uniti d'America (doc. n. 3) con , anche come , nato il [...] a Parte_2 Parte_3
CA, provincia di ON (doc. n. 4), già cittadino italiano, naturalizzatosi statunitense in data
09.04.1914 (doc. n. 5), divenendo . Persona_4
aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli Persona_2
odierni ricorrenti.
In particolare, dall'unione coniugale tra e , Persona_2 Parte_2
nasceva il 31.01.1920 a New York, Distretto di Brooklyn, Stati Uniti d'America, Parte_4
(doc. n. 6), noto come , come comprovato dal certificato di congruità
[...] Parte_5
anagrafica (doc. n. 7), il quale acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli.
Infatti, a differenza del marito , non si Parte_2 Persona_2
naturalizzava cittadina statunitense, come emerge dai certificati negativi di naturalizzazione rilasciati dall'SC (Servizio per la Cittadinanza e l'Immigrazione Statunitense) a dal NARA,
National Archives and Records Administration (doc n. 8 e n. 9).
In data 04.02.1960 sposava a CA (doc. Parte_4 Persona_5
n. 10), divenuta a seguito delle nozze con , nata il Controparte_3 Parte_4
16.04.1941 a CA, provincia di ON (doc. n. 11), cittadina italiana che si naturalizzerà statunitense in data 03.12.1963, come dimostrato dal certificato di naturalizzazione rilasciato dall'SC (doc. n. 12). In costanza della loro unione il 15.12.1970 nasceva il 15.12.1970 a New
York, Distretto di Richmond, Stati Uniti d'America, (doc. n. 13), odierno Parte_1
ricorrente.
alias decedeva in data 16.01.1973 a New York, nel Parte_4 Parte_5
Distretto di Richmond, Stati Uniti d'America (doc. n. 14).
sposava in prime nozze in data 22.06.2001 ad Apopka, Florida, Parte_1
Stati Uniti d'America, (doc. n. 15) dalla quale divorziava in data 22.10.2004 in forza Persona_6 di sentenza emessa dal Tribunale della Contea di Lake, Florida, Stati Uniti d'America (doc. n. 16 e n. 17). Successivamente sposava in seconde nozze nata il [...] a Persona_7
Nashua, New Hampshire, Stati Uniti d'America (doc. n. 18).
In costanza dell'unione tra e , nasceva il Parte_1 Persona_7
27.04.2011 ad Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America, (doc. n. 19). Persona_1
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_2
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'esito, il Tribunale ha riservato la decisione. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il PM ha preso visione del ricorso e non ha formulato conclusioni circa l'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 28 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originaria di CA, provincia di
ON, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art.
320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata in America.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_2
discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente contraeva matrimonio in Persona_2 data 24.09.1911 a New York, Stati Uniti d'America con e dall'unione coniugale Parte_2
nasceva il 31.01.1920 a New York, Distretto di Brooklyn, Stati Uniti d'America, Parte_4
).
[...] La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che
“sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non
l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 28.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro