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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1163/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1163 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione il 25.03.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(P.I. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
) e (C.F. , elettivamente domiciliati in C.F._1 Parte_1 C.F._2
Milano piazza Grandi n. 6 presso lo studio dell'Avv. Paolo Brignolo Gorla, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- attori
e
(P.I. ), in persona del Responsabile di Settore Controparte_1 P.IVA_2
Dipartimentale di Capogruppo Bancaria con funzione Recupero Crediti, elettivamente domiciliata in
Pisa piazza Cairoli n. 112 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Santerini, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- convenuta
, per essa, (P.I. Controparte_2 Controparte_3
) in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale P.IVA_3 riferibile all'Avv. Raffaele Santerini, che la rappresenta Email_1
e difende in forza di procura in atti
- intervenuta
Oggetto: “Opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.)”.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate, rispettivamente, il 29.1.2024 (quanto a parte attrice) e il 6.2.2024 (quanto a parte intervenuta), e come da comparsa di costituzione depositata il
25.6.2020 (quanto a parte convenuta).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2020 la , Parte_1 Parte_1
(di seguito solo ) nonché i soci illimitatamente responsabili -e garanti- di quest'ultima, Parte_1
e , convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_1 Controparte_4 proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data
[...]
21.02.2020 per l'importo di € 132.341,13.
In particolare, il detto atto di precetto era stato loro notificato in seguito all'avvenuta sospensione del pagamento delle rate da essi dovute in ragione del contratto di mutuo fondiario stipulato con l'allora in data 3.12.2004, concesso per l'importo di € 315.000 e garantito da ipoteca Controparte_5
volontaria.
A sostegno dell'opposizione gli attori eccepivano, in primis, la nullità dell'atto di precetto per un duplice ordine di ragioni: - in primo luogo per l'inidoneità del titolo posto alla base del precetto in forza del difetto di traditio della somma mutuata, la quale era stata contestualmente riconsegnata alla banca in deposito cauzionale;
- in secondo luogo, per l'indeterminatezza del precetto quanto alla determinazione del credito.
Lamentavano, inoltre, gli opponenti: - la produzione di interessi anatocistici frutto del modello di ammortamento alla francese adottato nel contratto di mutuo, con conseguente necessità della sostituzione ex lege della relativa clausola con il disposto di cui all'art. 1284 comma 3 c.c.; - l'omessa indicazione, nel testo contrattuale, del Tasso Annuo Effettivo applicato, con conseguente necessità di ricalcolo del mutuo al tasso sostitutivo;
- l'invalidità della determinazione del tasso in quanto riferito direttamente al parametro Euribor;
- il superamento delle soglie usurarie con riferimento al costo di estinzione anticipata, parziale o totale, del rapporto contrattuale, con conseguente nullità della relativa clausola e gratuità del mutuo;
- la sussistenza di crediti da portare in compensazione con quello vantato dalla , in ragione delle somme indebitamente ad essa versate in eccesso, anche con CP_4
riferimento ad altri rapporti di conto corrente intrattenuti presso l'opposta Controparte_4
[...]
Eccepivano, infine, l'improcedibilità dell'esecuzione nei confronti dei soci in assenza della preventiva escussione del patrimonio sociale a norma dell'art. 2304 c.c..
Sulla scorta di tali argomentazioni chiedevano, pertanto: i) sospendersi l'esecutività del titolo azionato;
ii) dichiararsi la nullità dell'atto di precetto;
iii) annullarsi il contratto di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione e nell'esecuzione dei contratti;
iv) dichiararsi la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi ultralegali e degli interessi di mora, con conseguente ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti;
v) condannarsi la prcettante alla CP_4
restituzione delle somme illegittimamente riscosse, nonché al risarcimento del danno per indebita segnalazione alla Centrale Rischi. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 25.06.2020 si costituiva in giudizio la Controparte_4
(di seguito solo “la ), la quale chiedeva, preliminarmente, accertarsi
[...] CP_4 l'intervenuta prescrizione riguardo alle somme versate, dagli opponenti, nel periodo antecedente al decennio precedente all'instaurazione del giudizio (e, quindi, al 11.03.2010). Nel merito, chiedeva il rigetto integrale dell'opposizione.
L'Istituto di credito, in difesa delle proprie ragioni, deduceva, in particolare: - l'idoneità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. a fondare il precetto;
- la completa indicazione, nell'intimazione di pagamento, dei titoli, degli importi e delle date per i quali era richiesto il pagamento;
- l'idoneità dell'ammortamento alla francese a generare, di per sé, interessi anatocistici;
- la corretta indicazione del TAN nel corpo del contratto e, comunque, l'irrilevanza dell'eventuale mancata indicazione dello stesso;
- la legittimità della determinazione del tasso di interesse con riferimento all'indice Euribor;
-
l'assenza di usura nel contratto di mutuo e l'infondatezza del calcolo ex adverso operato sul punto, in quanto frutto di indebita sommatoria di voci tra loro disomogenee;
- l'assenza di prova circa l'esistenza di crediti in favore degli opponenti da compensare con quello oggetto di causa o, comunque, idonei a fondare un obbligo restitutorio in capo alla opposta.
Circa l'eccezione di improcedibilità proposta dagli opponenti, l'istituto di credito precisava, infine, di aver agito nei confronti dei soci in qualità di fideiussori dell'obbligazione contratta dalla società, con pacifica esclusione del beneficio di preventiva escussione.
Con ordinanza del 23.08.2020 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Nelle more interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., Controparte_2
la quale allegava di essere divenuta titolare del credito sub iudice in forza di atto di scissione
[...]
parziale del 25.11.2020, ritualmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Precisate, quindi, le conclusioni come da note scritte depositate in vista dell'udienza -tenutasi in forma cartolare- del 15.2.2024, la causa, istruita in via documentale, veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 25.03.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura massima di legge.
Merito della lite
Deve preliminarmente rilevarsi, nel venire a decidere la presente controversia, l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva formulata, dagli opponenti, con riferimento alla posizione dei soci illimitatamente responsabili.: ciò in quanto dal contenuto del contratto di mutuo versato in atti (doc. 5 di parte opposta) si evince che e si sono costituiti Parte_2 Parte_3
fideiussori riguardo alle obbligazioni contratte dalla Trattasi, nello specifico, di Parte_1
fideiussione concessa fino a concorrenza dell'importo di € 630.000, del tutto indipendente dalla garanzia ipotecaria parimenti concessa all'istituto di credito mutuante, per la quale i garanti hanno espressamente rinunciato al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.. Ad abundantiam,
e coerentemente con quanto testè evidenziato, dall'atto di precetto si ricava che la ha intimato CP_4
il pagamento a e in qualità di garanti (doc. 1 di parte opponente). Parte_1 Parte_1 Venendo al merito della controversia, è pacifico che le parti abbiano stipulato, in data 3.12.2004, un contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 315.000, da rimborsarsi in dieci anni mediante il pagamento di n. 20 rate semestrali, secondo un piano di ammortamento c.d. “alla francese”. Né gli odierni opponenti hanno contestato di aver cessato di corrispondere le rate dovute all'Istituto di credito, avendo ammesso, sin dall'atto introduttivo, di aver sospeso i pagamenti in quanto
“insostenibili”.
Ciò posto, il thema decidendum verte sulla validità dell'atto di precetto, nonché sulla validità delle clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario, con speciale riguardo alle clausole determinative degli interessi ultralegali e di mora, nonché sulla determinazione, in punto di quantum, del credito precettato.
Ora, deve in primis essere disattesa l'eccezione di nullità e/o invalidità dell'atto di precetto formulata dagli opponenti, in quanto fondata su argomentazioni prive di pregio.
In primo luogo, infatti, il mutuo oggetto di causa costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.. Inoltre il mutuo, quale contratto reale, si perfeziona con la tradito della somma di denaro.
E nel caso che ne occupa risulta, per tabulas, che il contratto si è validamente perfezionato, risultando l'elemento della consegna del bene oggetto dello stesso provato dalla quietanza rilasciata dai mutuatari (“la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma rilasciandone con il presente atto ampia e liberatoria quietanza” art. 1).
Giova osservare, al riguardo, che la contestuale previsione della consegna della somma medesima alla Banca mutuante in un deposito cauzionale infruttifero non incide sull'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo e, anzi, fornisce dimostrazione dell'acquisto, da parte dei mutuatari, della disponibilità giuridica della somma concessa in deposito. Il deposito, infatti, non rende il mutuo
“condizionato” in quanto costituisce un separato negozio, collegato al primo (quello di mutuo, per l'appunto). Tale l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso dallo scrivente (Cass. civ. ordinanza n. 5654 del 23.02.2023). Deve peraltro aggiungersi, sul punto, che per espressa ammissione degli odierni opponenti essi debitori avevano dapprima provveduto al rimborso delle rate, salvo sospendere i pagamenti in un secondo momento: ciò a dimostrazione del fatto che, anche dopo l'avvenuta costituzione della somma in garanzia, i mutuatari erano entrati nella piena disponibilità del denaro.
Né può sostenersi la tesi dell'invalidità dell'atto di precetto per indeterminatezza, giacchè
l'intimazione di pagamento reca l'indicazione della somma dovuta, con specificazione degli importi imputati a capitale e di quelli dovuti a titolo di interessi. Risultano, nel contempo, allegati all'atto di precetto oggi opposto il titolo esecutivo, il documento di sintesi delle condizioni economiche applicate e l'estratto del piano di ammortamento.
Del pari infondata si appalesa l'eccezione di parte opponente relativa alla produzione di interessi anatocistici per effetto del piano di ammortamento alla francese, adottato dall'Istituto di credito mutuante. Nel caso dell'ammortamento alla francese, infatti, la misura degli interessi viene determinata ab origine alla stipula del contratto e in relazione al solo capitale concesso. L'unico effetto dell'ammortamento in esame è quello di produrre un costo del credito maggiore, nella misura in cui la crescita della quota capitale delle rate costituisce un indice di maggior crescita, proporzionale, degli interessi. Questi ultimi, tuttavia, vengono sempre calcolati con riferimento al capitale residuo, giammai tenendo conto di interessi già scaduti. Sul punto è ormai granitica la giurisprudenza, secondo la quale “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.” (Cass. civ. ord. n.
27823 del 02.10.2023).
La inoltre, risulta aver adeguatamente indicato il TAN all'art. 4 del contratto di mutuo, CP_4
precisando, al successivo art. 5 dell'atto negoziale, che “al mutuo sarà applicato il tasso nominale annuo, pari all'Euribor, maggiorato di uno spread massimo di 1.30 punti, in relazione all'andamento del mercato”. Le condizioni economiche così pattuite sono state peraltro ribadite, dalla parte mutuante, con il documento di sintesi allegato all'atto di precetto.
Tale ultima circostanza conduce all'esame della censura attorea relativa all'impiego dell'Euribor quale indice per la determinazione del tasso di interesse.
Orbene, anche detta censura è infondata. Per un verso, corre l'obbligo di evidenziare che il contratto di mutuo oggetto di causa è stato stipulato in epoca antecedente all'accertata violazione, da parte di un cartello di banche europee, della normativa antitrust (si ricorda, infatti, che la manipolazione dei tassi Euribor è stata accertata a partire dal 2005 e fino al 2008). Inoltre, anche per il periodo successivo alla violazione, non può dichiararsi sic et simpliciter la nullità “sopravvenuta e temporanea” della clausola di indicizzazione del tasso di interesse. La questione, ancora oggetto di contrasti in giurisprudenza (tanto di legittimità, quanto di merito), necessita di chiarimento da più punti di vista.
In primo luogo, parrebbe improprio dichiarare la nullità di una clausola contrattuale in forza di una condotta di terzi estranei al negozio, peraltro successiva alla stipula del contratto. La conseguenza, infatti, sarebbe l'esistenza di un obbligo risarcitorio e/o restitutorio in capo a un istituto di credito estraneo alla condotta violativa sanzionata dalla Commissione Europea Antitrust. In secondo luogo, ferma restando la generale nullità dei contratti a valle attuativi di intese anticoncorrenziali, la nullità della clausola di indicizzazione degli interessi può dichiararsi solo con la prova “della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.” (Cass. civ. sentenza n. 12007 del 03.05.2024). Tale specifico onere probatorio si giustifica ancor più se si considera che la sanzione della Commissione Europea ha riguardato gli effetti anticoncorrenziali della manipolazione del tasso Euribor nello specifico settore degli strumenti finanziari EIRD: talché nel caso che ne occupa è necessario, ai fini della declaratoria di invalidità della clausola, che il mutuatario dimostri non solo il richiamo all'Euribor ai fini della determinazione del tasso di interesse, ma anche che tale applicazione concreta dell'indice manipolato abbia determinato una concreta alterazione della concorrenza durate l'esecuzione del rapporto contrattuale.
Sconfessata dalla giurisprudenza di legittimità è, altresì, l'eccezione di parte opponente secondo cui i costi di estinzione anticipata del contratto di mutuo inciderebbero ai fini del superamento dei tassi soglia usurari. La Corte di Cassazione ha infatti puntualizzato che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. Civ. sentenza n. 7352 del
07.02.2022). Tale orientamento trova giustificazione per ciò che, ai fini del calcolo teso a verificare il superamento delle soglie usurarie ex art. 2, L. 108/96, la sommatoria può effettuarsi solo tra costi omogenei. Non sono tali i costi di estinzione anticipata del mutuo rispetto agli interessi corrispettivi o di mora, sì che costituirebbe un'indebita operazione giuridica la sommatoria, al tasso di interesse, del tasso di estinzione anticipata, atteso che quest'ultimo non ha lo scopo di remunerare la per CP_4
l'utilizzazione del denaro da parte del cliente.
Quanto ai pretesi crediti vantati dalla parte opponente nei confronti della opposta, essi non sono stati adeguatamente dimostrati nel corso del giudizio. In prima analisi, è certamente da escludere il diritto alla restituzione di somme indebitamente versate con riguardo al contratto di mutuo per cui è causa,
e ciò per tutte le considerazioni di cui supra. Né, del pari, può ritenersi dimostrato un controcredito vantato dagli opponenti, nei riguardi della per il solo riferimento a pretesi “addebiti illegittimi” CP_4 operati dall'Istituto di credito in altri e diversi rapporti di conto corrente, estranei al thema decidendum.
Infine, la domanda di condanna dell'opposta al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non risulta essere supportata da allegazione alcuna;
dunque la domanda risarcitoria è generica ed è indimostrato il danno che ne costituisce il presupposto logico-giuridico.
Da quanto precede discende, quindi, l'infondatezza dell'opposizione di cui trattasi, la quale deve, di conseguenza, essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata, con la precisazione che la parte opposta avrà diritto alla rifusione delle spese relative alla fase di studio, introduttiva e di trattazione, mentre la parte intervenuta avrà diritto al ristoro delle spese inerenti alla fase di studio, introduttiva e decisoria, in ragione della rispettiva partecipazione delle parti alle varie fasi del giudizio.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione a precetto di cui trattasi;
2) CONDANNA gli opponenti alla rifusione delle spese di lite dell'opposta e dell'intervenuta, spese che liquida, quanto a quelle sostenute dalla prima, in € 4.925,00 per competenze, oltre
15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge e, quanto alle seconde, in €
4.217,00 per competenze, oltre 15% per spese generali nonché IVA e CPA come per legge;
3) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 13.1.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1163 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione il 25.03.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(P.I. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
) e (C.F. , elettivamente domiciliati in C.F._1 Parte_1 C.F._2
Milano piazza Grandi n. 6 presso lo studio dell'Avv. Paolo Brignolo Gorla, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- attori
e
(P.I. ), in persona del Responsabile di Settore Controparte_1 P.IVA_2
Dipartimentale di Capogruppo Bancaria con funzione Recupero Crediti, elettivamente domiciliata in
Pisa piazza Cairoli n. 112 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Santerini, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- convenuta
, per essa, (P.I. Controparte_2 Controparte_3
) in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale P.IVA_3 riferibile all'Avv. Raffaele Santerini, che la rappresenta Email_1
e difende in forza di procura in atti
- intervenuta
Oggetto: “Opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.)”.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate, rispettivamente, il 29.1.2024 (quanto a parte attrice) e il 6.2.2024 (quanto a parte intervenuta), e come da comparsa di costituzione depositata il
25.6.2020 (quanto a parte convenuta).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Breve excursus processuale
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2020 la , Parte_1 Parte_1
(di seguito solo ) nonché i soci illimitatamente responsabili -e garanti- di quest'ultima, Parte_1
e , convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_1 Controparte_4 proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data
[...]
21.02.2020 per l'importo di € 132.341,13.
In particolare, il detto atto di precetto era stato loro notificato in seguito all'avvenuta sospensione del pagamento delle rate da essi dovute in ragione del contratto di mutuo fondiario stipulato con l'allora in data 3.12.2004, concesso per l'importo di € 315.000 e garantito da ipoteca Controparte_5
volontaria.
A sostegno dell'opposizione gli attori eccepivano, in primis, la nullità dell'atto di precetto per un duplice ordine di ragioni: - in primo luogo per l'inidoneità del titolo posto alla base del precetto in forza del difetto di traditio della somma mutuata, la quale era stata contestualmente riconsegnata alla banca in deposito cauzionale;
- in secondo luogo, per l'indeterminatezza del precetto quanto alla determinazione del credito.
Lamentavano, inoltre, gli opponenti: - la produzione di interessi anatocistici frutto del modello di ammortamento alla francese adottato nel contratto di mutuo, con conseguente necessità della sostituzione ex lege della relativa clausola con il disposto di cui all'art. 1284 comma 3 c.c.; - l'omessa indicazione, nel testo contrattuale, del Tasso Annuo Effettivo applicato, con conseguente necessità di ricalcolo del mutuo al tasso sostitutivo;
- l'invalidità della determinazione del tasso in quanto riferito direttamente al parametro Euribor;
- il superamento delle soglie usurarie con riferimento al costo di estinzione anticipata, parziale o totale, del rapporto contrattuale, con conseguente nullità della relativa clausola e gratuità del mutuo;
- la sussistenza di crediti da portare in compensazione con quello vantato dalla , in ragione delle somme indebitamente ad essa versate in eccesso, anche con CP_4
riferimento ad altri rapporti di conto corrente intrattenuti presso l'opposta Controparte_4
[...]
Eccepivano, infine, l'improcedibilità dell'esecuzione nei confronti dei soci in assenza della preventiva escussione del patrimonio sociale a norma dell'art. 2304 c.c..
Sulla scorta di tali argomentazioni chiedevano, pertanto: i) sospendersi l'esecutività del titolo azionato;
ii) dichiararsi la nullità dell'atto di precetto;
iii) annullarsi il contratto di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione e nell'esecuzione dei contratti;
iv) dichiararsi la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi ultralegali e degli interessi di mora, con conseguente ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti;
v) condannarsi la prcettante alla CP_4
restituzione delle somme illegittimamente riscosse, nonché al risarcimento del danno per indebita segnalazione alla Centrale Rischi. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 25.06.2020 si costituiva in giudizio la Controparte_4
(di seguito solo “la ), la quale chiedeva, preliminarmente, accertarsi
[...] CP_4 l'intervenuta prescrizione riguardo alle somme versate, dagli opponenti, nel periodo antecedente al decennio precedente all'instaurazione del giudizio (e, quindi, al 11.03.2010). Nel merito, chiedeva il rigetto integrale dell'opposizione.
L'Istituto di credito, in difesa delle proprie ragioni, deduceva, in particolare: - l'idoneità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. a fondare il precetto;
- la completa indicazione, nell'intimazione di pagamento, dei titoli, degli importi e delle date per i quali era richiesto il pagamento;
- l'idoneità dell'ammortamento alla francese a generare, di per sé, interessi anatocistici;
- la corretta indicazione del TAN nel corpo del contratto e, comunque, l'irrilevanza dell'eventuale mancata indicazione dello stesso;
- la legittimità della determinazione del tasso di interesse con riferimento all'indice Euribor;
-
l'assenza di usura nel contratto di mutuo e l'infondatezza del calcolo ex adverso operato sul punto, in quanto frutto di indebita sommatoria di voci tra loro disomogenee;
- l'assenza di prova circa l'esistenza di crediti in favore degli opponenti da compensare con quello oggetto di causa o, comunque, idonei a fondare un obbligo restitutorio in capo alla opposta.
Circa l'eccezione di improcedibilità proposta dagli opponenti, l'istituto di credito precisava, infine, di aver agito nei confronti dei soci in qualità di fideiussori dell'obbligazione contratta dalla società, con pacifica esclusione del beneficio di preventiva escussione.
Con ordinanza del 23.08.2020 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Nelle more interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c., Controparte_2
la quale allegava di essere divenuta titolare del credito sub iudice in forza di atto di scissione
[...]
parziale del 25.11.2020, ritualmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Precisate, quindi, le conclusioni come da note scritte depositate in vista dell'udienza -tenutasi in forma cartolare- del 15.2.2024, la causa, istruita in via documentale, veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 25.03.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura massima di legge.
Merito della lite
Deve preliminarmente rilevarsi, nel venire a decidere la presente controversia, l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva formulata, dagli opponenti, con riferimento alla posizione dei soci illimitatamente responsabili.: ciò in quanto dal contenuto del contratto di mutuo versato in atti (doc. 5 di parte opposta) si evince che e si sono costituiti Parte_2 Parte_3
fideiussori riguardo alle obbligazioni contratte dalla Trattasi, nello specifico, di Parte_1
fideiussione concessa fino a concorrenza dell'importo di € 630.000, del tutto indipendente dalla garanzia ipotecaria parimenti concessa all'istituto di credito mutuante, per la quale i garanti hanno espressamente rinunciato al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.. Ad abundantiam,
e coerentemente con quanto testè evidenziato, dall'atto di precetto si ricava che la ha intimato CP_4
il pagamento a e in qualità di garanti (doc. 1 di parte opponente). Parte_1 Parte_1 Venendo al merito della controversia, è pacifico che le parti abbiano stipulato, in data 3.12.2004, un contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 315.000, da rimborsarsi in dieci anni mediante il pagamento di n. 20 rate semestrali, secondo un piano di ammortamento c.d. “alla francese”. Né gli odierni opponenti hanno contestato di aver cessato di corrispondere le rate dovute all'Istituto di credito, avendo ammesso, sin dall'atto introduttivo, di aver sospeso i pagamenti in quanto
“insostenibili”.
Ciò posto, il thema decidendum verte sulla validità dell'atto di precetto, nonché sulla validità delle clausole contenute nel contratto di mutuo fondiario, con speciale riguardo alle clausole determinative degli interessi ultralegali e di mora, nonché sulla determinazione, in punto di quantum, del credito precettato.
Ora, deve in primis essere disattesa l'eccezione di nullità e/o invalidità dell'atto di precetto formulata dagli opponenti, in quanto fondata su argomentazioni prive di pregio.
In primo luogo, infatti, il mutuo oggetto di causa costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.. Inoltre il mutuo, quale contratto reale, si perfeziona con la tradito della somma di denaro.
E nel caso che ne occupa risulta, per tabulas, che il contratto si è validamente perfezionato, risultando l'elemento della consegna del bene oggetto dello stesso provato dalla quietanza rilasciata dai mutuatari (“la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma rilasciandone con il presente atto ampia e liberatoria quietanza” art. 1).
Giova osservare, al riguardo, che la contestuale previsione della consegna della somma medesima alla Banca mutuante in un deposito cauzionale infruttifero non incide sull'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo e, anzi, fornisce dimostrazione dell'acquisto, da parte dei mutuatari, della disponibilità giuridica della somma concessa in deposito. Il deposito, infatti, non rende il mutuo
“condizionato” in quanto costituisce un separato negozio, collegato al primo (quello di mutuo, per l'appunto). Tale l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso dallo scrivente (Cass. civ. ordinanza n. 5654 del 23.02.2023). Deve peraltro aggiungersi, sul punto, che per espressa ammissione degli odierni opponenti essi debitori avevano dapprima provveduto al rimborso delle rate, salvo sospendere i pagamenti in un secondo momento: ciò a dimostrazione del fatto che, anche dopo l'avvenuta costituzione della somma in garanzia, i mutuatari erano entrati nella piena disponibilità del denaro.
Né può sostenersi la tesi dell'invalidità dell'atto di precetto per indeterminatezza, giacchè
l'intimazione di pagamento reca l'indicazione della somma dovuta, con specificazione degli importi imputati a capitale e di quelli dovuti a titolo di interessi. Risultano, nel contempo, allegati all'atto di precetto oggi opposto il titolo esecutivo, il documento di sintesi delle condizioni economiche applicate e l'estratto del piano di ammortamento.
Del pari infondata si appalesa l'eccezione di parte opponente relativa alla produzione di interessi anatocistici per effetto del piano di ammortamento alla francese, adottato dall'Istituto di credito mutuante. Nel caso dell'ammortamento alla francese, infatti, la misura degli interessi viene determinata ab origine alla stipula del contratto e in relazione al solo capitale concesso. L'unico effetto dell'ammortamento in esame è quello di produrre un costo del credito maggiore, nella misura in cui la crescita della quota capitale delle rate costituisce un indice di maggior crescita, proporzionale, degli interessi. Questi ultimi, tuttavia, vengono sempre calcolati con riferimento al capitale residuo, giammai tenendo conto di interessi già scaduti. Sul punto è ormai granitica la giurisprudenza, secondo la quale “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.” (Cass. civ. ord. n.
27823 del 02.10.2023).
La inoltre, risulta aver adeguatamente indicato il TAN all'art. 4 del contratto di mutuo, CP_4
precisando, al successivo art. 5 dell'atto negoziale, che “al mutuo sarà applicato il tasso nominale annuo, pari all'Euribor, maggiorato di uno spread massimo di 1.30 punti, in relazione all'andamento del mercato”. Le condizioni economiche così pattuite sono state peraltro ribadite, dalla parte mutuante, con il documento di sintesi allegato all'atto di precetto.
Tale ultima circostanza conduce all'esame della censura attorea relativa all'impiego dell'Euribor quale indice per la determinazione del tasso di interesse.
Orbene, anche detta censura è infondata. Per un verso, corre l'obbligo di evidenziare che il contratto di mutuo oggetto di causa è stato stipulato in epoca antecedente all'accertata violazione, da parte di un cartello di banche europee, della normativa antitrust (si ricorda, infatti, che la manipolazione dei tassi Euribor è stata accertata a partire dal 2005 e fino al 2008). Inoltre, anche per il periodo successivo alla violazione, non può dichiararsi sic et simpliciter la nullità “sopravvenuta e temporanea” della clausola di indicizzazione del tasso di interesse. La questione, ancora oggetto di contrasti in giurisprudenza (tanto di legittimità, quanto di merito), necessita di chiarimento da più punti di vista.
In primo luogo, parrebbe improprio dichiarare la nullità di una clausola contrattuale in forza di una condotta di terzi estranei al negozio, peraltro successiva alla stipula del contratto. La conseguenza, infatti, sarebbe l'esistenza di un obbligo risarcitorio e/o restitutorio in capo a un istituto di credito estraneo alla condotta violativa sanzionata dalla Commissione Europea Antitrust. In secondo luogo, ferma restando la generale nullità dei contratti a valle attuativi di intese anticoncorrenziali, la nullità della clausola di indicizzazione degli interessi può dichiararsi solo con la prova “della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.” (Cass. civ. sentenza n. 12007 del 03.05.2024). Tale specifico onere probatorio si giustifica ancor più se si considera che la sanzione della Commissione Europea ha riguardato gli effetti anticoncorrenziali della manipolazione del tasso Euribor nello specifico settore degli strumenti finanziari EIRD: talché nel caso che ne occupa è necessario, ai fini della declaratoria di invalidità della clausola, che il mutuatario dimostri non solo il richiamo all'Euribor ai fini della determinazione del tasso di interesse, ma anche che tale applicazione concreta dell'indice manipolato abbia determinato una concreta alterazione della concorrenza durate l'esecuzione del rapporto contrattuale.
Sconfessata dalla giurisprudenza di legittimità è, altresì, l'eccezione di parte opponente secondo cui i costi di estinzione anticipata del contratto di mutuo inciderebbero ai fini del superamento dei tassi soglia usurari. La Corte di Cassazione ha infatti puntualizzato che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. Civ. sentenza n. 7352 del
07.02.2022). Tale orientamento trova giustificazione per ciò che, ai fini del calcolo teso a verificare il superamento delle soglie usurarie ex art. 2, L. 108/96, la sommatoria può effettuarsi solo tra costi omogenei. Non sono tali i costi di estinzione anticipata del mutuo rispetto agli interessi corrispettivi o di mora, sì che costituirebbe un'indebita operazione giuridica la sommatoria, al tasso di interesse, del tasso di estinzione anticipata, atteso che quest'ultimo non ha lo scopo di remunerare la per CP_4
l'utilizzazione del denaro da parte del cliente.
Quanto ai pretesi crediti vantati dalla parte opponente nei confronti della opposta, essi non sono stati adeguatamente dimostrati nel corso del giudizio. In prima analisi, è certamente da escludere il diritto alla restituzione di somme indebitamente versate con riguardo al contratto di mutuo per cui è causa,
e ciò per tutte le considerazioni di cui supra. Né, del pari, può ritenersi dimostrato un controcredito vantato dagli opponenti, nei riguardi della per il solo riferimento a pretesi “addebiti illegittimi” CP_4 operati dall'Istituto di credito in altri e diversi rapporti di conto corrente, estranei al thema decidendum.
Infine, la domanda di condanna dell'opposta al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non risulta essere supportata da allegazione alcuna;
dunque la domanda risarcitoria è generica ed è indimostrato il danno che ne costituisce il presupposto logico-giuridico.
Da quanto precede discende, quindi, l'infondatezza dell'opposizione di cui trattasi, la quale deve, di conseguenza, essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata, con la precisazione che la parte opposta avrà diritto alla rifusione delle spese relative alla fase di studio, introduttiva e di trattazione, mentre la parte intervenuta avrà diritto al ristoro delle spese inerenti alla fase di studio, introduttiva e decisoria, in ragione della rispettiva partecipazione delle parti alle varie fasi del giudizio.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione a precetto di cui trattasi;
2) CONDANNA gli opponenti alla rifusione delle spese di lite dell'opposta e dell'intervenuta, spese che liquida, quanto a quelle sostenute dalla prima, in € 4.925,00 per competenze, oltre
15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge e, quanto alle seconde, in €
4.217,00 per competenze, oltre 15% per spese generali nonché IVA e CPA come per legge;
3) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 13.1.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza