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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9268/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 9268/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
L'8/4/2025, alle ore 11.26, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. SERENA MADDALENA in sostituzione dell'Avv. PALMIRA NIGRO, che si riporta al ricorso;
per parte resistente l'Avvocato dello Stato Dr.ssa CHIARA ZAPPIA, che si riporta alla memoria di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 9268/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Grottolella (AV), via Nazionale n. 17, con l'Avv. PALMIRA NIGRO
RICORRENTE contro
Controparte_2
(C. F. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Freguglia n. 1, difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “In via preliminare dichiarare la richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione inesistente, nulla o, con ogni statuizione, inidonea a produrre effetti nella sfera giuridica del Sig. . In via subordinata, ritenere e dichiarare non dovuta la Sig. Parte_1 Pt_1
l'indennità di occupazione oggetto della pretesa formulata mediante l'atto impugnato. In
[...] via subordinata, ritenere e dichiarare non dovuta l'indennità di occupazione richiesta dall
[...]
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_2 organizzata quantomeno per il periodo in cui il Sig. è stato tratto in arresto. In via Parte_1 subordinata, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto alla percezione di indennità e/o canoni locativi maturati”
2 Parte resistente: “Rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte
[...]
Controparte_3
ORGANIZZATA, ha proposto domanda di
[...] Parte_1 accertamento dell'erroneità dell'an e del quantum della richiesta di pagamento di € 96.241, 24 a titolo di indennità di occupazione degli immobili siti in Santo Stefano Ticino (MI), via Francesco Baracca n. 14, già intestati a e confiscati a (condannato per Controparte_4 Parte_1 intestazione fittizia di beni) nell'ambito del procedimento penale n. 39099/2012 R. G. N. R. 6800/13 con sentenza del Tribunale di Napoli del 17/6/2013, divenuta irrevocabile il 3/6/2015, e non ancora rilasciati.
eccepisce l'improcedibilità della richiesta di pagamento dell'indennità di Parte_1 occupazione per mancato esperimento della procedura di mediazione e lamenta, in via principale, il difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, la prescrizione del credito per indennità di occupazione.
La domanda non è fondata.
Infondata è, innanzi tutto, l'eccezione di improcedibilità della richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione per mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, in quanto la causa non verte in materia di locazioni e L non ha agito in CP_1 giudizio iure privatorum, ma ha ha fatto valere poteri autoritativi ex art. 823 cpv. c. c.
Per quanto riguarda, poi, la legittimazione passiva del resistente, ed il suo nucleo Parte_1 familiare (costituito da e ), sin dal sopralluogo effettuato dalla Controparte_5 Controparte_6
Polizia Municipale di Santo Stefano Ticino il 20/2/2021 non hanno contestato, né eccepito alcuna limitazione in merito alla loro posizione di occupanti dell'immobile confiscato, la cui proprietà è stata trasferita a titolo originario (ex art. 45 D. lgs. 159/2011) all'Erario dello Stato, circostanza sufficiente a fondare la legittimazione passiva e che rende irrilevante, ai fini del pagamento dell'indennità di occupazione, il titolo di detenzione (superato dal provvedimento di confisca) dell'immobiliare confiscato.
Nessuna riduzione dell'indennità di occupazione può essere riconosciuta in considerazione della circostanza che il ricorrente sia stato detenuto sino al 17/3/2018, perché l'immobile è stato comunque occupato dal suo nucleo familiare.
Corretta appare anche la determinazione dell'indennità di occupazione stimata dall'Agenzia del Territorio secondo il criterio del canone locativo medio ex sentenze gemelle della Corte di Cassazione, Sez. Un., 15/11/2022 n. 33.659 e n. 33.645 (criterio oggettivo che prescinde dalle condizioni economiche dell'occupante).
Il credito per indennità di occupazione non è prescritto perché non si riferisce a canoni di locazione (per cui non si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 3 c. c.) e non ha
3 natura risarcitoria (per cui non trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c. c.), ma ha natura indennitaria e soggiace al principio generale della prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c. c.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di deve essere rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 9268/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_7 ;
[...] 2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
Controparte_7
delle spese processuali che liquida in € 1.700 (euro
[...] millesettecento/00) per compensi, oltre spese generali al 15% ed oneri riflessi come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 08/07/2024
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
4
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 9268/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
L'8/4/2025, alle ore 11.26, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. SERENA MADDALENA in sostituzione dell'Avv. PALMIRA NIGRO, che si riporta al ricorso;
per parte resistente l'Avvocato dello Stato Dr.ssa CHIARA ZAPPIA, che si riporta alla memoria di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 9268/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Grottolella (AV), via Nazionale n. 17, con l'Avv. PALMIRA NIGRO
RICORRENTE contro
Controparte_2
(C. F. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Freguglia n. 1, difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “In via preliminare dichiarare la richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione inesistente, nulla o, con ogni statuizione, inidonea a produrre effetti nella sfera giuridica del Sig. . In via subordinata, ritenere e dichiarare non dovuta la Sig. Parte_1 Pt_1
l'indennità di occupazione oggetto della pretesa formulata mediante l'atto impugnato. In
[...] via subordinata, ritenere e dichiarare non dovuta l'indennità di occupazione richiesta dall
[...]
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_2 organizzata quantomeno per il periodo in cui il Sig. è stato tratto in arresto. In via Parte_1 subordinata, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto alla percezione di indennità e/o canoni locativi maturati”
2 Parte resistente: “Rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte
[...]
Controparte_3
ORGANIZZATA, ha proposto domanda di
[...] Parte_1 accertamento dell'erroneità dell'an e del quantum della richiesta di pagamento di € 96.241, 24 a titolo di indennità di occupazione degli immobili siti in Santo Stefano Ticino (MI), via Francesco Baracca n. 14, già intestati a e confiscati a (condannato per Controparte_4 Parte_1 intestazione fittizia di beni) nell'ambito del procedimento penale n. 39099/2012 R. G. N. R. 6800/13 con sentenza del Tribunale di Napoli del 17/6/2013, divenuta irrevocabile il 3/6/2015, e non ancora rilasciati.
eccepisce l'improcedibilità della richiesta di pagamento dell'indennità di Parte_1 occupazione per mancato esperimento della procedura di mediazione e lamenta, in via principale, il difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, la prescrizione del credito per indennità di occupazione.
La domanda non è fondata.
Infondata è, innanzi tutto, l'eccezione di improcedibilità della richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione per mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, in quanto la causa non verte in materia di locazioni e L non ha agito in CP_1 giudizio iure privatorum, ma ha ha fatto valere poteri autoritativi ex art. 823 cpv. c. c.
Per quanto riguarda, poi, la legittimazione passiva del resistente, ed il suo nucleo Parte_1 familiare (costituito da e ), sin dal sopralluogo effettuato dalla Controparte_5 Controparte_6
Polizia Municipale di Santo Stefano Ticino il 20/2/2021 non hanno contestato, né eccepito alcuna limitazione in merito alla loro posizione di occupanti dell'immobile confiscato, la cui proprietà è stata trasferita a titolo originario (ex art. 45 D. lgs. 159/2011) all'Erario dello Stato, circostanza sufficiente a fondare la legittimazione passiva e che rende irrilevante, ai fini del pagamento dell'indennità di occupazione, il titolo di detenzione (superato dal provvedimento di confisca) dell'immobiliare confiscato.
Nessuna riduzione dell'indennità di occupazione può essere riconosciuta in considerazione della circostanza che il ricorrente sia stato detenuto sino al 17/3/2018, perché l'immobile è stato comunque occupato dal suo nucleo familiare.
Corretta appare anche la determinazione dell'indennità di occupazione stimata dall'Agenzia del Territorio secondo il criterio del canone locativo medio ex sentenze gemelle della Corte di Cassazione, Sez. Un., 15/11/2022 n. 33.659 e n. 33.645 (criterio oggettivo che prescinde dalle condizioni economiche dell'occupante).
Il credito per indennità di occupazione non è prescritto perché non si riferisce a canoni di locazione (per cui non si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 3 c. c.) e non ha
3 natura risarcitoria (per cui non trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c. c.), ma ha natura indennitaria e soggiace al principio generale della prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c. c.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di deve essere rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 9268/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_7 ;
[...] 2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
Controparte_7
delle spese processuali che liquida in € 1.700 (euro
[...] millesettecento/00) per compensi, oltre spese generali al 15% ed oneri riflessi come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 08/07/2024
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
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