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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1300/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2. Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 1300/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/12/2024
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
Silvio Toma (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._3 in Sant'Arcangelo (PZ) alla via A. Moro n. 2, comunicazioni al numero di fax
0973/611058, pec: Email_1
RICORRENTI
E
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili pagina 1 di 4 Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07/04/2025 depositate in data 24/03/2025; il P.M. non formulava parere nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 17/12/2024, le parti in epigrafe indicate esponevano: di avere contratto matrimonio con rito concordatario in
Ispani (SA), in data 20/09/1969, optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale erano nate le figlie , nata a [...] il Persona_1
20/06/70, e , nata a [...] il [...], entrambe autonome ed Persona_2
indipendenti; che in data 07/07/2004 i coniugi comparivano davanti al Presidente del
Tribunale di Lagonegro e si separavano consensualmente;
che detta separazione consensuale veniva omologata in data 14/07/2004, depositata il 17/07/2004; che, dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Lagonegro, la convivenza non era più ripresa essendo venute definitivamente meno le premesse per una ricostruzione morale e materiale della famiglia;
che il aveva, da molto Parte_1
tempo, altra compagna dalla quale non aveva avuto altri figli;
che le abitazioni in cui le parti vivevano non erano di loro proprietà ma erano dal occupata in Parte_1
usufrutto con la nuova compagna, e dalla a titolo di locazione;
che le parti erano Pt_2
entrambe pensionate: il categoria VO n. 001640010048826 dal dicembre Parte_1
2016, con indennità mensile di euro 611,75 circa e la categoria VO n. Pt_2
001640010001034 dal luglio 2013, con indennità mensile di euro 933,32 circa.
Tanto premesso, concludevano chiedendo congiuntamente all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ispani/Sant'Arcangelo di provvedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:” DELLA
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO: A. dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto tra i predetti e Parte_1 Pt_2
, i quali si assicureranno mutuo rispetto;
B. le parti vivranno separate;
C. nessun
[...]
assegno di mantenimento è previsto, essendo entrambe le parti ad oggi economicamente indipendenti ed autosufficienti, ed essendo anche le figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
D. le parti dichiarano la loro attuale residenza, entrambi in Sant'Arcangelo: al Vico II Valle 3; Russo al Vico I Orsini 13; I Parte_1
pagina 2 di 4 sottoscritti coniugi, fin d'ora: a. CONFERMANO la propria congiunta volontà di ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da ricorso introduttivo;
b. RINUNCIANO espressamente ad ogni tentativo di conciliazione;
c.
RINUNCIANO espressamente a comparire personalmente innanzi al Tribunale per
l'udienza che sarà fissata e, contestualmente d. CHIEDONO Volersi emettere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Ispani in data 20/09/69, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente. Con tutte le conseguenze di legge relative alle annotazioni dello stato civile del Comune di Ispani/Sant'Arcangelo.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza, optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473-bis. 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al PM il quale non formulava parere nei termini di legge.
I coniugi depositavano note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., per l'udienza cartolare del 07/04/2025 con le quali confermavano la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va rilevato che la mancata effettiva partecipazione del P.M., il quale non ha ritenuto di formulare conclusioni, non inficia la validità del presente provvedimento, atteso che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità
“ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo è posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formula richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art 274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
pagina 3 di 4 Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, dichiarando di voler regolare i loro rapporti alle condizioni concordate.
Orbene, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, il Tribunale stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ispani (SA) in data 20/09/1969 tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_2
03/08/1951, trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Ispani (SA), N. 6, Parte
II, Serie A, Anno 1969;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 11/04/2025.
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2. Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 1300/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/12/2024
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
Silvio Toma (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._3 in Sant'Arcangelo (PZ) alla via A. Moro n. 2, comunicazioni al numero di fax
0973/611058, pec: Email_1
RICORRENTI
E
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili pagina 1 di 4 Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07/04/2025 depositate in data 24/03/2025; il P.M. non formulava parere nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 17/12/2024, le parti in epigrafe indicate esponevano: di avere contratto matrimonio con rito concordatario in
Ispani (SA), in data 20/09/1969, optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale erano nate le figlie , nata a [...] il Persona_1
20/06/70, e , nata a [...] il [...], entrambe autonome ed Persona_2
indipendenti; che in data 07/07/2004 i coniugi comparivano davanti al Presidente del
Tribunale di Lagonegro e si separavano consensualmente;
che detta separazione consensuale veniva omologata in data 14/07/2004, depositata il 17/07/2004; che, dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Lagonegro, la convivenza non era più ripresa essendo venute definitivamente meno le premesse per una ricostruzione morale e materiale della famiglia;
che il aveva, da molto Parte_1
tempo, altra compagna dalla quale non aveva avuto altri figli;
che le abitazioni in cui le parti vivevano non erano di loro proprietà ma erano dal occupata in Parte_1
usufrutto con la nuova compagna, e dalla a titolo di locazione;
che le parti erano Pt_2
entrambe pensionate: il categoria VO n. 001640010048826 dal dicembre Parte_1
2016, con indennità mensile di euro 611,75 circa e la categoria VO n. Pt_2
001640010001034 dal luglio 2013, con indennità mensile di euro 933,32 circa.
Tanto premesso, concludevano chiedendo congiuntamente all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ispani/Sant'Arcangelo di provvedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:” DELLA
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO: A. dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto tra i predetti e Parte_1 Pt_2
, i quali si assicureranno mutuo rispetto;
B. le parti vivranno separate;
C. nessun
[...]
assegno di mantenimento è previsto, essendo entrambe le parti ad oggi economicamente indipendenti ed autosufficienti, ed essendo anche le figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
D. le parti dichiarano la loro attuale residenza, entrambi in Sant'Arcangelo: al Vico II Valle 3; Russo al Vico I Orsini 13; I Parte_1
pagina 2 di 4 sottoscritti coniugi, fin d'ora: a. CONFERMANO la propria congiunta volontà di ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da ricorso introduttivo;
b. RINUNCIANO espressamente ad ogni tentativo di conciliazione;
c.
RINUNCIANO espressamente a comparire personalmente innanzi al Tribunale per
l'udienza che sarà fissata e, contestualmente d. CHIEDONO Volersi emettere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Ispani in data 20/09/69, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente. Con tutte le conseguenze di legge relative alle annotazioni dello stato civile del Comune di Ispani/Sant'Arcangelo.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza, optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473-bis. 12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati al PM il quale non formulava parere nei termini di legge.
I coniugi depositavano note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., per l'udienza cartolare del 07/04/2025 con le quali confermavano la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va rilevato che la mancata effettiva partecipazione del P.M., il quale non ha ritenuto di formulare conclusioni, non inficia la validità del presente provvedimento, atteso che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità
“ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo è posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formula richieste risulta irrilevante (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha disatteso la censura con cui si lamentava che il pubblico ministero era rimasto assente dallo svolgimento della fase istruttoria di un procedimento di ammissibilità dell'azione ex art 274 c.c. e se ne inferiva la conseguenza della nullità dello stesso).”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
pagina 3 di 4 Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, dichiarando di voler regolare i loro rapporti alle condizioni concordate.
Orbene, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, il Tribunale stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ispani (SA) in data 20/09/1969 tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_2
03/08/1951, trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Ispani (SA), N. 6, Parte
II, Serie A, Anno 1969;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 11/04/2025.
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco pagina 4 di 4