Articolo 1 della Legge 16 marzo 2001, n. 112
Articolo 2
Versione
13 aprile 2001
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999.
Entrata in vigore il 13 aprile 2001