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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/06/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
59-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA letto il ricorso presentato in data 24/03/25 da er l'apertura Parte_1 Parte_2 della liquidazione controllata di (C.F. e P.IVA Controparte_1 C.F._1
), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Tivoli alla Via P.IVA_1 dell'Inversata n. 47, 00019; udita la relazione del Giudice relatore;
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2, CCII, atteso che per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali;
rilevato che il centro degli interessi principali del debitore, che ai sensi dell'art. 27, co. 3, CCII si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, è collocato in Tivoli;
rilevato che il debitore non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica della convocazione;
rilevato che sussiste la legittimazione attiva delle ricorrenti (cfr. all.ti 1 e 2 ricorso); osservato che sussiste il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2, CCII, a mente del quale
“non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”, in ragione del credito vantato dalle ricorrenti;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c)
CCII, evincibile dall'entità del credito;
1 rilevato che, a differenza della domanda di liquidazione controllata avanzata dal debitore (art. 268, comma 1 CCII), l'iniziativa dei creditori è consentita soltanto a fronte di una situazione di insolvenza del debitore (art. 268, comma 2, primo periodo CCII); valutata la sussistenza nel caso di specie dello stato di insolvenza del debitore - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa della liquidazione controllata - reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti delle ricorrenti, dall'infruttuosità dei tentativi di recupero (cfr. all. 3), a dimostrazione del fatto che lo stesso non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
considerato che
l'iniziativa da parte del creditore e la mancata costituzione del debitore non consente di valutare se vi sia un patrimonio liquidabile e che non vi sia attivo da distribuire ai creditori;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato con quanto previsto dall'art. 276 CCII;
osservato, quanto alla nomina del liquidatore, che lo stesso vada individuato dal Tribunale in quanto la domanda non è stata presentata dal debitore;
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269, 270 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. Controparte_1
e P.IVA ), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, C.F._1 P.IVA_1 con sede in Tivoli alla Via dell'Inversata n. 47; designa quale Giudice Delegato la Dott.ssa Beatrice Ruperto;
nomina liquidatore il dott. Persona_1 ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'art. 10, co. 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, CCII;
2 avverte che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; avverte che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
avvisa che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
avvisa altresì il debitore che, ai sensi dell'art. 282 CCII, l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280
CCII sulle quali dovrà riferire il liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Tivoli
e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, presso gli uffici competenti;
dispone che il liquidatore:
- provveda, entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina a depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4- bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- provveda, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali effettuerà senza indugio la comunicazione di cui all'art. 272 CCII, indicando anche l'indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore, a redigere e depositare un programma in ordine ai tempi e alle modalità della
3 liquidazione, che verrà approvato dal giudice delegato. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
- provveda, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), a predisporre un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e a comunicarlo agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- riferisca sulla esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico e verrà valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, co. 2, CCII;
avverte il liquidatore che:
- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
- eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunicherà il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione;
- in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, che provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
4 dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore a norma dell'art. 270 co. 4 CCII;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 9.6.2025.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA letto il ricorso presentato in data 24/03/25 da er l'apertura Parte_1 Parte_2 della liquidazione controllata di (C.F. e P.IVA Controparte_1 C.F._1
), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Tivoli alla Via P.IVA_1 dell'Inversata n. 47, 00019; udita la relazione del Giudice relatore;
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2, CCII, atteso che per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali;
rilevato che il centro degli interessi principali del debitore, che ai sensi dell'art. 27, co. 3, CCII si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, è collocato in Tivoli;
rilevato che il debitore non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica della convocazione;
rilevato che sussiste la legittimazione attiva delle ricorrenti (cfr. all.ti 1 e 2 ricorso); osservato che sussiste il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2, CCII, a mente del quale
“non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”, in ragione del credito vantato dalle ricorrenti;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c)
CCII, evincibile dall'entità del credito;
1 rilevato che, a differenza della domanda di liquidazione controllata avanzata dal debitore (art. 268, comma 1 CCII), l'iniziativa dei creditori è consentita soltanto a fronte di una situazione di insolvenza del debitore (art. 268, comma 2, primo periodo CCII); valutata la sussistenza nel caso di specie dello stato di insolvenza del debitore - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa della liquidazione controllata - reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti delle ricorrenti, dall'infruttuosità dei tentativi di recupero (cfr. all. 3), a dimostrazione del fatto che lo stesso non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
considerato che
l'iniziativa da parte del creditore e la mancata costituzione del debitore non consente di valutare se vi sia un patrimonio liquidabile e che non vi sia attivo da distribuire ai creditori;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato con quanto previsto dall'art. 276 CCII;
osservato, quanto alla nomina del liquidatore, che lo stesso vada individuato dal Tribunale in quanto la domanda non è stata presentata dal debitore;
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269, 270 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. Controparte_1
e P.IVA ), in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, C.F._1 P.IVA_1 con sede in Tivoli alla Via dell'Inversata n. 47; designa quale Giudice Delegato la Dott.ssa Beatrice Ruperto;
nomina liquidatore il dott. Persona_1 ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
si applica l'art. 10, co. 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, CCII;
2 avverte che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; avverte che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
avvisa che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
avvisa altresì il debitore che, ai sensi dell'art. 282 CCII, l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280
CCII sulle quali dovrà riferire il liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Tivoli
e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, presso gli uffici competenti;
dispone che il liquidatore:
- provveda, entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina a depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4- bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- provveda, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali effettuerà senza indugio la comunicazione di cui all'art. 272 CCII, indicando anche l'indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore, a redigere e depositare un programma in ordine ai tempi e alle modalità della
3 liquidazione, che verrà approvato dal giudice delegato. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
- provveda, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), a predisporre un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e a comunicarlo agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- riferisca sulla esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico e verrà valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, co. 2, CCII;
avverte il liquidatore che:
- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
- eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunicherà il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione;
- in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, che provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
4 dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore a norma dell'art. 270 co. 4 CCII;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 9.6.2025.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
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