Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 2184/2023 R.G. tra
), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Riccardo
Maragno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa
Lucia n. 12, Padova
PARTE ATTRICE
nei confronti di
Controparte_1
), rappresentata e difesa giusta procura in calce alla P.IVA_2 comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Alessandro Lepri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza del Sale n. 9,
CP_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
1
“voglia il Tribunale adito, ogni diversa e contraria Parte_1 istanza disattesa, nel merito
1) dichiarare la nullità e comunque la invalidità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori passivi e comunque della pratica anatocistica, con riferimento al conto corrente ordinario n.
631189.26 (già conto corrente n. 11672G, n. Controparte_2
11672.38 e n. 11672.41) e relativo conto collegato n. 632600.43 (già conto n. 100024.46, poi n. 100024.49), intrattenuti Controparte_2 presso dalla data di accensione Controparte_1 sino a quella della sua estinzione;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli interessi anatocistici addebitati sul conto ordinario e, comunque, sui conti richiamati;
2) per tutti i motivi indicati in atti dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 631189.26 (già n. 11672G, n.
11672.38 e n. 11672.41) e relativo conto collegato n. 632600.43 (già n.
100024.46, poi n. 100024.49), la inesistenza e/o la nullità e/o inefficacia della clausola relativa agli interessi passivi in misura ultralegale e comunque l'illegittimità della applicazione di tassi di interesse debitori in misura superiore al tasso legale in assenza di una valida pattuizione ed, in particolare, sino al 16.02.2017 quanto agli interessi sugli utilizzi nei limiti dell'apertura di credito in conto corrente e sino 1.12.2015 quanto agli interessi sugli importi utilizzati extra-fido; per tutto il rapporto sugli utilizzi delle linee di credito per anticipi s.b.f. regolati sul conto n. 632600.43; per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli interessi passivi ultralegali addebitati sui conti dedotti nei limiti di quanto indicato in atti;
3) in quanto intervenute in violazione della disciplina di cui all'art. 118 D.lgs n. 385/1993 dichiarare inefficaci le variazioni in pejus delle condizioni economiche applicate a svantaggio di da parte di Parte_1
per l'effetto dell'illegittimo Controparte_1 esercizio dello jus variandi delle condizioni economiche applicate
2 dichiarare non dovuti da parte della correntista i maggiori interessi ed oneri addebitati dalla;
viceversa, dichiararsi efficacemente adottate CP_2 le modifiche dei tassi a vantaggio di Parte_1
4) dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 631189.26 (già n. 11672G, n. 11672.38 e n. 11672.41) e relativo conto collegato n. 632600.43 (già n. 100024.46, poi n. 100024.49) la nullità e comunque l'illegittimità dell'applicazione della commissione o corrispettivo sull'affidamento (CA) per tutta la durata dei rapporti e della commissione di istruttoria veloce (CIV) sino al 1.12.2015, con ricalcolo della CIV per il periodo successivo;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli oneri addebitati sui conti dedotti in conseguenza delle commissioni indicate come da allegata perizia di parte (all. 24);
5) dichiarare, inoltre, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 631189.26 (già n. 11672G, n. 11672.38 e n. 11672.41) e relativo conto collegato n. 632600.43 (già n. 100024.46, poi n.
100024.49) la nullità e comunque l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto addebitata sui conti dedotti ed indicata in atti e nell'allegata perizia in quanto priva di giustificazione causale o non approvata per iscritto, indeterminata e indeterminabile, ovvero addebitata in conto in difetto dei presupposti di legge o, comunque, illegittima per tutti i motivi indicati in atti ed in perizia;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli oneri addebitati sui conti dedotti in conseguenza della commissione indicata in atti e nella allegata perizia di parte (all. 24);
6) dichiarare, inoltre, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 631189.26 (già n. 11672G, n. 11672.38 e n. 11672.41) e relativo conto collegato n. 632600.43 (già n. 100024.46, poi n.
100024.49) la nullità e comunque l'illegittimità dell'applicazione di spese trimestrali non pattuite;
7) dichiarare con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 631189.26 (già n. 11672G, n. 11672.38 e n. 11672.41) e relativo conto collegato n. 632600.43 (già n. 100024.46, poi n. 100024.49) la nullità e
3 comunque l'illegittimità dell'applicazione nel corso di rapporto di competenze e spese non pattuite relative alla gestione delle anticipazioni
SBF denominate 'Addebito interessi SBF' o 'Addebito competenze SBF' (o con denominazioni simili) che non risultano pattuite per un ammontare complessivo di € 91.258,21, dettagliatamente riportato nella relazione tecnica dal Perito di parte - all. 24; per l'effetto, dichiarare la non debenza delle competenze e spese non pattuite per iscritto comunque addebitate sui conti dedotti;
8) accertare la mancanza di pattuizione relativa ai giorni di valuta nei conti correnti dedotti nei limiti di quanto indicato in atti, ovvero la difforme applicazione rispetto a quanto pattuito;
per l'effetto dichiarare l'illegittimità degli oneri per giorni valuta addebitati sui conti dedotti;
9) conseguentemente, dichiarare la nullità, invalidità e, comunque, illegittimità degli addebiti effettuati da Controparte_1 per i tutti i titoli indicati ai punti che precedono, ovvero comunque
[...] indicati in atti e nell'allegata perizia, e rideterminare, anche a mezzo di c.t.u. tecnico-contabile, il legittimo saldo di chiusura dei rapporti bancari dedotti in giudizio, epurando gli stessi, per tutta la loro durata, di quanto indebitamente addebitato e percepito dalla banca conventa e applicando sui saldi attivi per la correntista (così come rideterminati con i criteri di cui sopra) gli interessi creditori nella misura eventualmente pattuita, ovvero, in assenza di pattuizione, gli interessi nella misura indicata dall'art. 117, comma 7, lett. a) del D.Lgs n. 385/1993;
10) in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la convenuta
[...]
(c.f. n. e p.iva n. Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla P.IVA_3 restituzione e pagamento in favore di (c.f. e p.iva Parte_1
) della somma di € 509.596,02 o di quel diverso importo, P.IVA_1 anche maggiore, o eventualmente minore, che sarà accertato in corso di causa, anche a mezzo di apposita c.t.u., come indebitamente corrisposto dall'attrice alla convenuta per i titoli sopra indicati, applicando inoltre gli interessi sui saldi attivi per la società correntista (così come rideterminati)
4 nella misura eventualmente pattuita, ovvero, per il periodo in cui non vi sia pattuizione, nella misura indicata dall'art. 117 D.Lgs n. 385/1993, somma rivalutata tempo per tempo, oltre interessi legali di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della messa in mora
(01.09.2021) ovvero, in subordine dalla data della domanda giudiziale, e sino al saldo effettivo, con capitalizzazione ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
11) in via alternativa alla precedente conclusione, dichiarare tenuta e condannare la convenuta (c.f. n. Controparte_1
e p.iva n. ), in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, a risarcire (c.f. e p.iva Parte_1
) della somma di € 509.596,02 o di quel diverso importo, P.IVA_1 anche maggiore, o eventualmente minore, che sarà accertato in corso di causa, anche a mezzo di apposita c.t.u., a titolo di danno per quanto indebitamente corrisposto dall'attrice alla convenuta, applicando gli interessi sui saldi attivi per la correntista (così come rideterminati) nella misura eventualmente pattuita, ovvero, in assenza di pattuizione, nella misura indicata dall'art. 117 D.Lgs n. 385/1993, somma rivalutata tempo per tempo, oltre interessi legali di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della messa in mora (01.09.2021) ovvero, in subordine dalla data della domanda giudiziale, e sino al saldo effettivo, con capitalizzazione ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
Con integrale rifusione delle spese e competenze, anche per la Ctp, del presente giudizio e della procedura di mediazione.
§ § §
In via istruttoria:
12) pronunciarsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a
[...] degli estratti ordinari e scalari Controparte_1
(unitamente agli fogli di calcolo delle competenze o Elementi per il conteggio delle competenze), ovvero l'elenco movimenti relativi al conto
5 n. 11672.41 (già BAV 11672G e 11672.38), poi n. 631189.26 dal momento della sua accensione (16.12.1997) al 1.1.2006;
13) qualora non condivisi gli esiti della allegata Perizia di parte, disporsi consulenza tecnica sul seguente quesito:
“Proceda il CTU al ricalcolo del saldo finale corretto dei conti nn.
631189.26 e 632600.43 (e precedenti numerazioni) mediante:
➢per il c/c n. 631189.26:
- esclusione di ogni forma di anatocismo per tutta la durata del rapporto;
- applicazione del tasso di interesse passivo ex art. 117, c. 7a, del
TUB fino al 16.2.2017 e del tasso risultante dalla pattuizione contrattuale in detta data, previa esclusione delle variazioni di tasso sfavorevoli al cliente;
- applicazione del tasso di interesse attivo ex art. 117, c. 7a, del
TUB per tutta la durata del rapporto;
- esclusione per tutto il rapporto degli addebiti a titolo di
Commissione di Massimo Scoperto, Commissione di Istruttoria Veloce,
Commissione sull'Affidamento, spese trimestrali di tenuta conto, spese per revisione fido e oneri periodici collegati alle anticipazioni SBF ('Addebito interessi SBF' o 'Addebito competenze SBF');
➢ per il c/c n. 632600.43:
- esclusione di ogni forma di anatocismo per tutta la durata del rapporto (da escludersi direttamente sul conto ordinario di appoggio n.
631189.26);
- applicazione del tasso di interesse passivo ex art. 117, c. 7a, del
TUB per tutta la durata del rapporto;
- esclusione per tutto il rapporto degli addebiti a titolo di
Commissione sull'Affidamento”, spese trimestrali di tenuta conto e spese per revisione fido.
14) si disconosce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c., la copia della “Richiesta apertura Conto Corrente di Corrispondenza”, firmato il
16.12.1997, inviata da e prodotta Controparte_1
6 sub all. 2 in allegato alla citazione introduttiva del giudizio, perché le
Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi allegate al modulo di “Richiesta di apertura”, come già eccepito con l'atto di citazione, non risultano leggibili”;
“Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale di Siena accogliere le seguenti conclusioni:
Previa integrazione della CTU, come richiesto in corso di giudizio, respingere perché, in parte, affette da nullità per indeterminatezza della domanda, prescritte e comunque non provate ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi addotti e risultanti in causa, tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 chiesto accertarsi l'illegittimità degli addebiti effettuati da
[...] in relazione al conto corrente Controparte_1 ordinario n. 631189.26 acceso con contratto in data 16.12.1997
(con numerazione n. 11672G, poi modificata in n. 11672.41 e definitivamente modificata nell'attuale il 1.10.2018) ed estinto il
29.4.2022 e in relazione al conto corrente anticipi n. CP_3
632600.43 acceso il 5.6.2008 (con numerazione n. 100024.46 poi modificata nell'attuale il 01.10.2018) ed estinto il 25.9.2020, per applicazione di interessi anatocistici, CMS, spese e commissioni non dovuti.
Si è costituita la convenuta contestando la fondatezza delle avverse domande e la relativa carenza probatoria, non avendo parte attrice depositato l'integralità degli estratti conto. Ha in ogni caso eccepito l'intervenuta prescrizione per tutte le rimesse effettuate in data antecedente al 9.9.2021, data di ricezione di valido atto interruttivo della prescrizione da parte di in assenza Parte_1 di prova scritta di contratti di affidamento.
7 Istruita mediante CTU contabile la causa è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza ex art. 189 c.p.c. come modificato dal
D.Lgs. 149/2022 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La giudicante in via preliminare osserva che la CTU, in cui sono state formulate una pluralità di ipotesi di calcolo, appare esaustiva e consente, pertanto, la decisione della controversia senza necessità di integrazioni come chiesto da parte convenuta.
In particolare, quanto alla contestazione mossa da quest'ultima in ordine al fatto che il CTU non avrebbe rielaborato i singoli movimenti dare/avere sui conti oggetto di causa, ma avrebbe utilizzato il criterio sintetico considerando i saldi per valuta su base trimestrale, il CTU ha risposto: “Come già scritto all'interno della presente Relazione (più precisamente nella sezione “3.
Documentazione esaminata”), relativamente al conto corrente ordinario n. 631189.26 (con numerazione n. 11672G, poi modificata in n. 11672.41 e definitivamente modificata con la numerazione attuale il 1.10.2018) non risultano essere presenti in atti gli estratti conto relativi al periodo compreso tra il 16/12/1997 e il 31/12/2005; pertanto in relazione a tale periodo non è stato possibile effettuare alcun conteggio.
Si fa inoltre presente che, come appare chiaro da tutti gli allegati Excel contenenti i conteggi richiesti dal Quesito, lo stesso
C.T.U. ha effettuato i ricalcoli tenendo conto delle singole annotazioni in dare e avere e non dei saldi contabili di fine giornata né delle ricostruzioni scalari dei saldi disponibili calcolati dalla Banca.
Pertanto tutti i conteggi richiesti dal Quesito sono stati effettuati tenendo conto dei singoli movimenti giornalieri” (pag. 59).
2. Dato imprescindibile da cui partire per l'analisi – e la conseguente scelta tra le varie opzioni di calcolo formulate dal CTU –
è quella secondo cui i contratti oggetto di causa risultano del tutto privi di condizioni economiche, né è possibile desumere puntuali
8 pattuizioni economiche all'interno dei vari contratti di credito presenti a decorrere dal 2012.
In proposito, ed in risposta alle osservazioni effettuate dalla parte convenuta, si richiama quanto precisato dal CTU: “Per quanto concerne il tasso variabile mensile di cui alla “Lettera - Contratto di credito 10/12/2012” il C.T.U. ha rilevato, oltre ad una sostanziale incertezza in sede di pattuizione laddove indica come Euribor del giorno il tasso del 0,196% in luogo dell'effettivo 0,18%, tale da indurre a l'indeterminatezza nella pattuizione, che i tassi effettivamente applicati nel periodo di vigenza del presente contratto sono stati superiori a quelli rilevabili in applicazione della specifica pattuizione: Euribor/365 maggiorato di uno Spread del 5,55%. … Per quanto concerne la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) di cui alla “Lettera - Contratto di credito 10/12/2012”, il C.T.U. osserva che tale commissione non è mai stata addebitata dalla banca nel periodo di vigenza di tale contratto.
Per quanto riguarda la Capitalizzazione infrannuale degli interessi (Art. 5) il C.T.U. osserva che detta previsione non può trovare applicazione nel periodo di vigenza di tale contratto vista la mancanza di espressa pattuizione di reciprocità di trattamento
(mancanza di pattuizione sui tassi creditori).
Lettera Contratto di credito 01/12/2015 (c/c ordinario n.
631189.26)
Per quanto concerne sia il Tasso Extra Fido sia le Spese prima/revisione/modifiche istruttoria di cui alla “Lettera - Contratto di credito 10/12/2015”, il C.T.U. osserva che esse non sono mai state addebitate dalla banca nel periodo di vigenza di tale contratto.
Documento di sintesi 16/02/2017 (c/c ordinario n. 631189.26)
Per quanto concerne il tasso su fido di cui al “Documento di sintesi 16/02/2017” il C.T.U. ha rilevato una situazione di non corrispondenza tra le pattuizioni disposte nel vigente contratto e la loro applicazione. Infatti dall'estratto conto del quarto trimestre
9 2017 risulta che per la durata di vigenza dei contratti con cui vengono disposte le due distinte aperture di credito di 25.000,00 €
(aventi rispettivamente scadenza 30/04/2017 e 30/06/2017) è sempre stato applicato il solo tasso pattuito per l'apertura di credito di 230.000 €, pur essendo il saldo del conto costantemente al di sopra di tale limite (di Euro 230.000). Invece il tasso del 12,45% pattuito nei due suddetti contratti da 25.000 € ha trovato applicazione solo a decorrere dallo 04/11/2017 in poi, allorquando tali contratti risultavano già cessati.
Per quanto concerne il Tasso di Mora di cui al “Documento di sintesi 16/02/2017”, il C.T.U. osserva che tale voce non è mai stata addebitata dalla banca nel periodo di vigenza di tale contratto.
Per quanto concerne la Commissione sull'Accordato (CA) di cui al “Documento di sintesi 16/02/2017”, il C.T.U. osserva che tale pattuizione non indica espressamente né la base su cui commisurare l'aliquota né il periodo di riferimento ai fini del calcolo (ovvero se svolto su base giornaliera o su base trimestrale).
A ciò si aggiunge che negli estratti conto scalari non risulta indicata la metodologia di calcolo. Tale indeterminatezza impedisce di verificare il calcolo dell'importo del Corrispettivo sull'Accordato quando interviene una variazione dell'aliquota e/o dell'importo della base di calcolo a titolo di affidamento (si veda per esempio il primo, il secondo ed il quarto trimestre 2017 ed il secondo trimestre 2018).
Per quanto concerne la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) di cui al “Documento di sintesi 16/02/2017”, il C.T.U. osserva una assoluta incongruenza in merito alla sua applicazione. In modo particolare il C.T.U. ha rilevato che a decorrere dal 16/02/2017 non si è mai verificato il superamento del fido concesso;
per cui (si veda l'andamento dei Saldi per Valuta dagli estratti conto relativi al 2017) indipendentemente dalla correttezza o meno dalla pattuizione il
C.T.U. ritiene che tale commissione non avrebbe mai dovuto trovare applicazione con riferimento al periodo del vigente contratto.
10 Per quanto concerne gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre di ogni anno i quali sono divenuti poi esigibili il 1° marzo dell'anno successivo il C.T.U. non rileva nessuna contestazione in tal senso.
Lettera Contratto di credito 01/12/2015 (c/c anticipi s.b.f. n.
632600.43)
Per quanto concerne il tasso su Fido di cui alla “Lettera -
Contratto di credito 01/12/2015” il C.T.U. ha rilevato, oltre ad una sostanziale incertezza in sede di pattuizione laddove indica come
Euribor del giorno il tasso del 0,007% in luogo dell'effettivo -
0,161%, tale da indurre a constatare l'indeterminatezza di tale pattuizione, che i tassi effettivamente applicati nel periodo di vigenza del presente contratto sono stati mediamente superiori a quelli rilevabili in applicazione della pattuizione: Euribor/365 maggiorato di uno Spread del 7,74%.
A dimostrazione di ciò si riporta il seguente prospetto, il quale pone a raffronto il tasso mensile calcolato sulla base dell'Euribor/365
(Fonte: ) maggiorato di uno Spread del 7,74% con il CP_4 tasso risultante dagli estratti conto scalari presenti in atti … Per quanto concerne sia la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) sia le
Spese prima/revisione/modifiche istruttoria di cui alla “Lettera -
Contratto di credito 01/12/2015”, il C.T.U. osserva che tali voci non sono mai state addebitate dalla banca nel periodo di vigenza di tale contratto”.
3. Ancora, nessuno dei contratti per cui è causa contiene una valida previsione della capitalizzazione degli interessi che, pertanto, deve ritenersi illegittima per tutta la durata dei rapporti.
Né vale sostenere che la convenuta si sia adeguata alla delibera
CICR 9.2.2000, dandone avviso mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale applicando quindi, la reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con conseguente legittimità dell'anatocismo.
11 In proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del
D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez.
I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo
12 dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma 2, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista” (Cass. civile sez. I, 21/06/2021,
n.17634, cfr. (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del
2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n.
23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n.
23489; Cass. 1 marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n.
35210; Cass. 4 novembre 2024, n. 28215).
Pertanto, in assenza di valide pattuizioni economiche regolanti i rapporti contrattuali, deve trovare applicazione l'art. 117, comma 6
TUB e tra le varie ipotesi di calcolo formulate dal CTU quella da considerare è, pertanto, quella “finale” in cui i conteggi sono stati effettuati in applicazione di detta norma.
4. Quanto alla CMS, il CTU ha accertato che è stata addebitata a partire dal 31.12.2009 in conformità alle prescrizioni di cui al D.L.
29.11.2008 n. 185 conv. in L. 28.01.2009 n. 2 e, pertanto, non vi è stata necessità di effettuare alcun calcolo alternativo.
5. In ordine all'eccezione formulata dalla convenuta di prescrizione delle rimesse precedenti alla comunicazione ricevuta il
9.9.2021, valida ad interrompere la prescrizione, si osserva quanto segue.
La distinzione, nel quadro della disciplina della ripetizione d'indebito in materia di contratti bancari, tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista si deve alla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/10 che hanno affrontato il problema della decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione. La
13 pronuncia in esame ha spiegato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non
è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
14 Da qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti.
L'esistenza o meno di una apertura di credito incide, pertanto, sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.
Sull'onere della prova sono intervenute le Sezioni Unite con la pronuncia n. 15895/19 statuendo che l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il «fatto principale» della fattispecie cui la legge ricollega l'effetto estintivo. Pertanto, la banca potrà limitarsi ad allegare quell'inerzia, deducendo che il correntista abbia mancato di pretendere in restituzione alcunché per l'intero arco del termine prescrizionale. È colui che agisce in ripetizione a dover provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo a incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una
contro
-eccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione.
Infatti, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accade nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto «passivo», e non «scoperto». Il
15 contratto di apertura di credito si mostra, pertanto, idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento:
e in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c. sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione
(avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (Cass. 31927/19).
5.1. In ordine alla sufficienza, in tal senso, del cd. fido di fatto, si riscontrano orientamenti discordanti: un primo orientamento giurisprudenziale ammette la prova del fido per facta concludentia, pur ponendo stringenti limiti alla possibilità di provare l'esistenza del c.d. fido di fatto, subordinando tale prova alla sussistenza di indici sintomatici gravi, precisi e concordanti e idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento e la sua esatta misura.
Secondo altro orientamento dovrebbe essere fornita la prova scritta della conclusione del contratto di affidamento. Al riguardo, la
S.C. ha precisato che “l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito (a forma libera prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 154 del 1992, che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dall'art. 11, comma 4, della stessa legge, 120 giorni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U. del 24/2/1992) compete quindi al cliente e non alla banca”, aggiungendo che “l'accertamento di un fido di fatto non è sufficiente ai fini della qualificazione delle rimesse come ripristinatorie o solutorie, ma occorre invece accertare la stipula, sia pure per facta concludentia, di un vero e proprio contratto di apertura di credito, non essendo sufficienti gli sconfinamenti avvenuti per mera tolleranza. A ciò va aggiunto che l'accertamento della sussistenza dell'apertura di credito comporta anche la definizione del limite della stessa, oltre il quale la rimessa ha comunque carattere solutorio, statuizione invece mancante nella
16 sentenza impugnata, come correttamente rilevato dalla banca ricorrente”.
In linea con tale pronuncia, la Cassazione ha ulteriormente chiarito “che, in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuare entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass. 27704/2018; n.2660/2019;
31927/2019)” (Cass. 188/2022).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: - nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (cfr. Cass. n. 7721/2023);
- in tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice (anche in grado di appello), purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni
17 contenute negli atti difensivi delle parti (cfr. Cass. n. 20455/2023); - in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 154/1992 e del
D.Lgs. n. 385/1993 o quando, pur operando per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato D.Lgs., la nullità stessa
(cfr. Cass. n. 34997/2023, Cass. n. 9712/2024). Rispetto a tale ultima ipotesi nella presente fattispecie può ritenersi dimostrata per presunzioni la conclusione di un contratto di apertura di credito.
Circa le presunzioni, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che l'art. 2725 c.c. non si applica non solo ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità, ma nemmeno per quelli conclusi nel vigore del TUB, ove il cliente della decida di non opporre la nullità; “ciò poiché, la nullità opera soltanto a vantaggio del cliente e l'obbligo di forma di cui all'art. 117, comma 1 TUB, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Né rileva che, giusta l'art. 127, comma 2,
TUB, la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice. Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, la loro “dichiarazione”, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del
18 medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione - come nel caso in esame - nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte
(cfr. Cass., SU, nn. 26242 e 26243 del 2014; in senso conforme, di recente, Cass. n. 39437 del 2021). Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere, o meno, in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), cod. civ., cui rinvia l'art. 2725 (cfr. Cass. n. 34997 del 2023).
È vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
l'esistenza un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160 del 1999) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947 del
1992).
Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: vuol dire, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni” (Cass. 9712/2024).
Ebbene, nella presente fattispecie con la prima memoria integrativa parte attrice ha depositato in atti i contratti di
19 affidamento datati rispettivamente 18.2.2005 e 3.7.2007, dai quali emerge la concessione di un'apertura di credito sino a revoca di €
250.000,00, poi innalzata ad € 350.000,00. È stata, inoltre, prodotta la Lettera - Contratto di credito 10/12/2012 che, come rilevato dal
CTU, fa riferimento a precedenti contratti – linee di credito già concesse.
Rispetto a detta documentazione la convenuta ha eccepito la mancanza di pattuizioni economiche e della firma della correntista ritenendola, perciò, inidonea alla prova dell'esistenza dell'affidamento. Richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità le deduzioni non possono, tuttavia, essere condivise.
Per contro, proprio la circostanza che il fido di € 350.000,00 disposto nella Lettera - Contratto di credito 10/12/2012 faccia riferimento a precedenti contratti – linee di credito già concesse, e il deposito, da parte della società attrice, dei documenti “Variazione
Affidamento” del 18.2.2005 e “Variazione Affidamento” del 3.7.2007
(che riepilogano alcuni affidamenti concessi e precisano che “per quanto non espressamente esposto nella presente” debba valere
“quanto riportato nel contratto di affidamento a suo tempo sottoscritto”) non possono che essere considerati elementi gravi, precisi e concordanti che forniscono la prova dell'esistenza di un contratto di affidamento.
Né è possibile sostenere l'inutilizzabilità della prova per presunzioni sul rilievo per cui occorre avere certezza del limite dell'affidamento. A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto, non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può
20 rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.
Circa il limite dell'affidamento il CTU, in risposta alle osservazioni di parte convenuta, ha precisato: “L'individuazione del fido nel “limite dello scoperto massimo di conto raggiunto nel corso del trimestre”, è aderente all'indirizzo della giurisprudenza di merito che, a fronte di una serie di elementi indiziari che indicano ad accertare l'esistenza di un “fido di fatto”, conviene che la misura del fido possa essere individuata nel limite massimo scoperto effettivamente tollerato dalla banca prima dell'adozione da parte di quest'ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro (Ex multis, Tribunale di Livorno 16/2/2017 n. 176, Tribunale di Torino 11/3/2015,
Tribunale di Prato 18/2/2016, Corte di Appello di Torino 3/5/2013 n.
902 e Tribunale di Padova 10/4/2018 n. 794).
Gli elementi indiziari rilevati dagli estratti conto, indicati dal C.T. di parte convenuta, rilevano normalmente per l'accertamento della esistenza del “fido di fatto” e non necessariamente per la determinazione del limite di fido … Tuttavia, anche volendo dare seguito l'osservazione del C.T. di parte convenuta di dover considerare “il corrispettivo su accordato addebitato trimestralmente dal 3° trimestre 2009 al 3° trimestre 2011”, non si giunge ad una soluzione diversa da quella a cui è pervenuto lo scrivente C.T.U. …
Quindi anche tale limite di “fido di fatto” non consentirebbe l'emersione di alcuna rimessa solutoria perché i saldi del conto, come dimostrano gli importi del massimo scoperto di cui alla precedente tabella, non hanno mai superato tale limite di Euro
350.000,00 nel periodo considerato”.
Pertanto, tutte le rimesse assumono tutte carattere ripristinatorio con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Deve, in conclusione, essere applicata l'ipotesi “8. Risposta al
Quesito 1 parte finale” ove è stato accertato un saldo finale
21 ricalcolato pari ad € 398.303,92, con una differenza rispetto al saldo finale banca a favore del correntista pari ad € 397.984,95.
6. Da ultimo, in relazione agli addebiti s.b.f., il CTU ha accertato che sul conto corrente ordinario n. 631189.26 sono presenti una serie di addebiti denominati “Addebiti Interessi SBF” e “Addebiti competenze SBF”, per un totale di € 91.258,21, che “sono inseriti nell'estratto conto relativo al conto corrente ordinario ma non risultano né provenienti dalle competenze trimestrali del conto anticipi S.B.F. n. 632600.43 (e quindi riaddebitati trimestralmente sul predetto conto corrente ordinario) e neppure risultano nel riepilogo delle competenze trimestrali presenti all'interno dell'estratto conto relativo al conto corrente ordinario. Inoltre in relazione a tali addebiti non sono stati rinvenuti altri rapporti contrattuali o documentazione in atti agli stessi collegati a decorrere dal 04/01/2006 (data del primo addebito) fino al 06/08/2015 (data dell'ultimo addebito) da cui è possibile desumere con esattezza la natura degli stessi e l'effettiva ragione per la quale gli stessi sono stati indicati all'interno del conto corrente ordinario e neppure sono stati rinvenuti altri documenti relativi ad ulteriori conti anticipi CP_3 da cui è possibile rilevare tali predetti addebiti” (pag. 28 relazione
CTU).
Pertanto, in assenza di documentazione contrattuale e di documentazione indicante la loro legittimità e la loro entità, tali addebiti risultano illegittimi in quanto non pattuiti e, pertanto, ne deve essere disposta la restituzione.
In conclusione, parte convenuta deve essere condannata alla restituzione di € 489.143,16 (€ 397.984,95 + € 91.258,21), oltre interessi dal dovuto al saldo.
7. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta che è tenuta, altresì, a rimborsare le spese per la CTP.
22 Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento delle domande di parte attrice, accertata l'illegittimità degli addebiti di cui in motivazione, condanna
[...]
al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
€ 489.143,16 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna alla rifusione Controparte_1 in favore di delle spese di lite che liquida in € Parte_1
22.457,00 per compensi professionali, € 1.241,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge, oltre rimborso spese per la CTP;
- nei rapporti interni tra le parti pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Siena, il 05/06/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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