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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4 giugno 2025 S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3695/2021 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Giuseppe Mazzarella, presso il cui studio, sito in Aversa, via Pisacane n. 1, è elettivamente domiciliata
- appellante E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lauri con Controparte_1 studio in Napoli, viale Mergellina 50, presso cui è elettivamente domiciliato,
- appellato NONCHÈ
, già in Controparte_2 Controparte_3 persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vasapollo, presso il cui studioè elettivamente domiciliata
- appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 13.12.2017 davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Nola, ha proposto opposizione avverso la cartella Controparte_1 di pagamento n. 071 2017 00224688 33, con la quale l'agente della riscossione richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 4.869,59 per il presunto omesso versamento dei contributi previdenziali in favore della
[...] geometri per l'anno 2014. Parte_1
Con ulteriore successivo ricorso depositato il 28.12.18 lo stesso ricorrente ha altresì impugnato la cartella di pagamento n. 07120180014572207000, di € 6.585,71, notificatagli il 19.11.18 ed avente anch'essa come causale il mancato pagamento della contribuzione minima alla relativa però all'anno 2015. Pt_2
1 In ciascuno dei ricorsi ha, dunque, esposto di essere stato iscritto alla
[...]
fino al 29 gennaio 2003, quando faceva istanza di cancellazione Parte_3 dalla di avere cancellato la partita IVA già dal dicembre 2001; di essere Pt_1 Par stato assunto quale lavoratore dipendente della svolgendo per la CP_4 stessa solo mansioni di natura impiegatizia, prive di qualsiasi nesso pratico con il titolo di geometra, concludendo per la dichiarazione di nullità e/o illegittimità delle cartelle esattoriali impugnate. Nel costituirsi in giudizio, la resistente sosteneva, con articolate Pt_1 argomentazioni, l'infondatezza delle domande formulate e la sussistenza dell'obbligo contributivo, concludendo per il rigetto del ricorso. Si è costituito, altresì, l'agente della riscossione, concludendo ugualmente per il rigetto del ricorso.
All'esito del giudizio, la causa è stata decisa con la sentenza n. 1467/2021 del 29.6.2021 che, premessa la correttezza della notifica della cartella di pagamento impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120170022468833000 per tardività; non dovuta la somma portata dalla cartella di pagamento n. 07120180014572207000. Spese compensate. Con atto depositato presso questa Corte il 29.12.2021 La ha interposto Pt_1 appello sostenendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui erano state dichiarate non dovute le somme recate dalla cartella esattoriale n. 07120180014572207000 chiedendo, in via principale, la riforma in parte qua della sentenza con conseguente conferma della legittimità della pretesa creditoria. In linea subordinata, chiedeva di rideterminare il credito di e, per Parte_2
l'effetto, condannare l'appellato al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare essere dovuta oltre accessori. Vinte le spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio non si costituiva che sosteneva Controparte_1
l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto. Si costituiva altresì, l' che sosteneva la fondatezza Controparte_5 dell'appello promosso dalla Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza impugnata con
[...] riferimento alle medesime ragioni e avverso gli stessi capi oggetto del gravame;
vinte le spese.
All'odierna udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato.
2 Deve essere valutata la questione della legittimità dell'iscrizione del TO alla nel periodo oggetto del giudizio, nel quale egli, in maniera Parte_1 incontestata, ricopriva il ruolo di socio e direttore tecnico della
[...]
- società operante nel settore edilizio-immobiliare avente Controparte_6 ad oggetto sociale attività con Codice Ateco 41.2 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali. Come puntualmente ricostruito dalla appellante, per quanto concerne la posizione giuridico-previdenziale dell'appellato, dalla situazione storica anagrafica e contributiva del TO emerge che lo stesso si è iscritto al Collegio Geometri di Napoli in data 30/03/1992 ricevendo il timbro e l'abilitazione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale riservate ai sensi del r.d. 274/1929. Al momento dell'iscrizione all'albo, avendo autocertificato il non esercizio della professione e dichiarato di non possedere partita iva professionale, ha assunto la posizione di iscritto di solidarietà, ossia iscritto all'Albo obbligato a versare alla il cd. contributo di solidarietà, ex art.10 Legge 773/82. Tale figura, Pt_1 introdotta dalla legge 773/82, allorquando era ancora in vigore la regola della
“continuità professionale” ai fini iscrittivi, è stata poi superata dalla riforma statutaria e regolamentare del 2003 (ut infra) a partire dal 01/01/03. Ed infatti a decorrere dal 01/01/2003 (a seguito della riforma dell'art.5 Statuto), avendo nuovamente autocertificato il NON esercizio della libera professione ai sensi della delibera n.2/2003 (ut infra), la sua posizione previdenziale è stata trasformata in iscritto al “solo” Albo professionale (quindi geometra iscritto all'Albo senza oneri previdenziali)
Orbene, lo Statuto e il relativo regolamento della come Parte_1 modificati nel 2003, dispongono che i geometri iscritti all'albo professionale siano sempre tenuti ad iscriversi alla quando esercitano, anche senza carattere Pt_1 di continuità ed esclusività, la libera professione. Precisamente, l'art. 5 dello Statuto della sancisce che “sono Pt_1 obbligatoriamente iscritti alla i geometri e i geometri laureati iscritti all'albo Pt_1 professionale dei geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione”. La norma regolamentare aggiunge che “l'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite…”. Di analogo tenore è la previsione di cui all'art. 3 del regolamento di attuazione delle norme statutarie. Tali previsioni regolamentari sono state approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a del d.lgs n. 509/1994. Il tema nevralgico attiene alla validità delle disposizioni regolamentari che la ha inteso adottare, le quali paiono contrastare con la previsione di legge di Pt_1 cui all'art. 26, u.c., della legge n. 37/1967, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione alla in qualsiasi ipotesi di esercizio di attività libero Pt_1
3 professionale, anche in maniera non continuativa e non esclusiva, e quindi anche nel caso in cui il geometra lavori come libero professionista soltanto saltuariamente e da ultimo non eserciti per nulla quanto meno nelle attività riservate e tipiche, pur rimanendo iscritto all'albo. Si tratta, dunque, di stabilire se le disposizioni regolamentari della Pt_1 prevalgano su quelle di legge. La materia è stata più volte trattata in giurisprudenza, dopo l'entrata in vigore del d.lgs n. 509/1994 (in materia di trasformazione in persone giuridiche private degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza). È noto che il Governo fu delegato (con la legge n. 537/1993, art. 1, commi 32 e 33, lett. a), punto 4) – per quel che qui rileva – “ad emanare (…) uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza”, attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
“privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”. In attuazione della delega, il d.lgs n. 509/1994, ribadisce, coerentemente, sia la trasformazione in associazioni o fondazioni con deliberazione dei competenti organi (art. 1, comma 1) degli “enti di cui all'elenco A allegato” (dei quali fa parte anche la odierna appellata) contestualmente subordinandola alla Pt_1
“condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario”, ed esplicitamente sottolineando la continuità della loro collocazione nel sistema, quali enti senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, titolari dei rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni, deputati a svolgerne le “attività previdenziale e assistenziali (…) ferma restando l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”; sia la loro autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 2) “nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolte” e con l'obbligo di “assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico…”. In ragione della mutata veste giuridica e della permanente natura pubblica dell'attività, tuttavia, alla prospettata autonomia degli enti previdenziali privatizzati fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione ed una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti (art. 3), nonché il controllo politico della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Ne risulta, quindi, che la prevista trasformazione in persone giuridiche private ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di
4 previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale (così, Corte costituzionale n. 248/1997), oltre che del principio di autofinanziamento. Coerentemente “la garanzia dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell'ente quanto piuttosto all'esercizio delle sue funzioni” e, comunque, non esclude l'eventuale indicazione di limiti entro i quali l'autonomia debba essere esercitata (così, ancora Corte Cost. n. 15/1999). Da ciò deriva, per quel che qui interessa, una sostanziale delegificazione – affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti – per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo, ferma restando, tuttavia, l'obbligatorietà della contribuzione, e del rapporto previdenziale, concernente le prestazioni a carico degli stessi enti, anche in deroga a disposizioni di legge precedenti. Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie, tuttavia, gli atti di delegificazione, adottati dagli enti entro i limiti della propria autonomia, sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali e in coerenza, il sindacato giurisdizionale su tali atti di delegificazione ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti, dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge, e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art. 1418 e 1324 c.c.), per contrasto con norme imperative. Tali essendo i principi, non pare a questo Collegio che le previsioni regolamentari introdotte dalla e qui in discussione, superino i limiti Pt_1 dell'autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, o contrastino con principi costituzionali. La ha mantenuto fermo l'obbligo contributivo già previsto dalla legge per Pt_1
i geometri iscritti all'albo professionale ed esercenti l'attività libero-professionale, limitandosi ad ampliarlo ad alcune fattispecie che prima ne erano escluse, nel senso che ha assoggettato all'iscrizione all'ente previdenziale qualsiasi attività libero professionale di geometra, a prescindere dal fatto, ad esempio, che la stessa venga svolta parallelamente, o in aggiunta, ad altra attività lavorativa assoggettata ad altra contribuzione oppure in modo saltuario. La stessa ha dedotto che l'introduzione delle previsioni regolamentari Pt_1 contestate dall'appellante, sono state il portato della presa d'atto dell'evoluzione delle forme di esercizio della professione e, in particolar modo, del fatto che la libera professione non è più esercitata in via esclusiva nella forma dello studio professionale, nonché del fatto che sono frequenti pratiche elusive da parte di geometri iscritti all'albo professionale, che pur avendo autocertificato il mancato esercizio della professione ai fini dell'iscrizione, svolgono di fatto attività di tipo
5 professionale nella veste di lavoratori dipendenti (magari di società create ad hoc), sì da porsi in concorrenza sleale con la categoria professionale e in aperto contrasto con il principio di solidarietà intercategoriale, su cui si fonda il sistema della previdenza professionale. In definitiva, deve ritenersi che, ferma restando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione, la definizione del sistema degli obblighi contributivi deve ritenersi rientrare nell'alveo dell'autonoma regolamentare degli enti privati. Non vi sono quindi spazi per affermare l'illegittimità delle previsioni della Cassa qui in discussione. Per quanto attiene alla distribuzione degli oneri probatori, è bene osservare che l'art. 5 dello Statuto della parla di presunzione di esercizio (“l'esercizio della Pt_1 libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo, salva la prova contraria…”). La previsione, comune a molti statuti delle Casse professionali, è coerente con il fatto che usualmente l'iscrizione all'albo dei liberi professionisti si accompagna anche allo svolgimento di attività libero-professionale (perché, diversamente, il professionista non avrebbe ragione di essere iscritto all'apposito Albo professionale). In sostanza, l'iscrizione all'Albo va di pari passo con lo svolgimento di attività professionale (e quindi è ragionevole prevedere l'iscrizione alla Pt_1 quale diretta conseguenza dell'iscrizione all'Albo professionale). In ragione della richiamata previsione è dunque onere del contribuente fornire prova contraria. Tuttavia, nel caso di specie, non risultano dedotte né provate le condizioni cui è subordinato l'esonero dalla contribuzione. E' incontestato, al contrario, che il ricorrente è stato, nel periodo per cui è causa, socio e direttore tecnico della Controparte_6 società dedita principalmente ad attività di costruzione di edifici e lavori stradali. Del tutto irrilevante, al riguardo, è l'eventuale violazione da parte del ricorrente del divieto di svolgimento del ruolo di direttore tecnico per conto di più imprese qualificate, riguardando il divieto rapporti estranei a quello contributivo, sul quale non incide in alcun modo. Parimenti, non si vede come si possa sostenere l'estraneità dell'attività di geometra all'attività di costruzione di edifici, svolta dalla società, essendo segmenti imprescindibili di quest'ultima le attività di progettazione e direzione dei lavori, proprie della figura professionale del geometra (cfr. visure in prod. res.). Infine, certamente non è condivisibile l'affermazione secondo cui l'attività di Direttore tecnico sarebbe in assoluto estranea alla professione di geometra in quanto consistente in mera funzione di controllo di soggetti esterni incaricati dalla società: la direzione tecnica, al contrario, implica e comprende lo svolgimento - e la relativa assunzione di responsabilità - di una serie di attività di carattere tecnico e burocratico nel corso di tutta l'esecuzione delle opere che collimano perfettamente con le competenze professionali del geometra, essendo in taluni casi addirittura riservate allo stesso (e ad altre figure professionali affini).
6 In linea generale, in proposito al requisito della abitualità, la ha Pt_1 partitamente regolamentato, con la delibera n. 123/2009, approvata con d.m. del 14 luglio 2009, le modalità di assolvimento di tale onere tramite autocertificazione e al contempo ha introdotto alcune ipotesi in cui non è possibile la cancellazione dalla in costanza di iscrizione all'Albo professionale. Pt_1
In particolare, sotto il primo profilo, il geometra deve sottoscrivere un modello di autocertificazione, attestando: il mancato esercizio di attività professionale di geometra;
la mancanza di titolarità di partita I.V.A.; l'invio in ogni anno di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale. Tale essendo la disciplina, deve convenirsi che, pacifica l'iscrizione dell'appellante all'Albo dei geometri, incombeva allo stesso fornire la prova contraria idonea a superare la presunzione di svolgimento da parte sua di attività libero-professionale, mediante autocertificazione, e, nel caso in cui fosse risultato versare in una delle ipotesi che non consentono la cancellazione dalla in Pt_1 costanza di iscrizione all'Albo, fornire la prova della sussistenza delle condizioni, pure regolamentate dalla che, in via eccezionale, ammettono comunque Pt_1 detta cancellazione. Ed allora, tirando le fila del discorso, può così concludersi in via generale che tutti gli iscritti all'Albo professionale dei geometri sono obbligatoriamente iscritti alla presumendosi che per via della loro iscrizione all'Albo esercitino Pt_1 attività libero professionale. Sono iscritti alla anche coloro che svolgono Pt_1 questa attività in forme diverse da quelle tradizionali, ad esempio quali amministratori o soci di società, aziende o enti pubblici, che esercitino un'attività affine a quella libero-professionale del geometra;
può essere fornita prova contraria idonea a superare la presunzione discendente dall'iscrizione all'Albo (e quindi alla e nel caso di esercizio di attività libero professionale quale Pt_1 dipendente devono essere dimostrare le precise condizioni regolamentate dalla il fatto che il geometra iscritto all'Albo sia anche dipendente (o pensionato) Pt_1 non comporta la sua esclusione dall'iscrizione alla Cassa, perché la contribuzione dovuta a quest'ultimo ente riguarda un'attività diversa da quella oggetto del rapporto subordinato, salvo che il geometra non dimostri di non svolgere alcuna attività libero-professionale; nel caso di assenza di reddito professionale è comunque dovuta la contribuzione minima. Da quanto sopra emerge la infondatezza delle asserzioni del in ordine CP_1 alla pretesa illegittimità della sua iscrizione alla cassa appellata nel periodo oggetto del giudizio, come da ultimo autorevolmente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. n. 4568/2021). Con riferimento, infine, alle doglianze riguardanti le modalità di calcolo dei contributi, degli interessi e delle sanzioni, si osserva che quelli richiesti sono i contributi minimi, indipendenti dalla effettiva produzione di reddito, ma derivanti dalla mera condizione di iscritto alla cassa professionale;
inoltre, quanto agli interessi e alle sanzioni, trattandosi di questioni formali riguardanti la cartella di
7 pagamento opposta, le censure avrebbero dovuto essere proposte nel termine di 20 giorni dalla notifica, già decorso all'epoca della presentazione del ricorso, in disparte la considerazione che si tratta di elementi regolati dalla legge e non già discrezionalmente determinati dall'agente della riscossione.
Si dà, infine, atto che per mera svista nel dispositivo si è fatto riferimento anche ad altro giudizio di riassunzione in nessun modo collegato al giudizio in esame, il richiamo deve essere emendato e totalmente espunto (“La Corte, decidendo il ricorso in riassunzione proposto dalla , a seguito di rinvio dalla Corte di Parte_5
Cassazione con ordinanza n.33349\2022 del 11.11.2022, sul ricorso avverso la sentenza n.6688\13 resa tra le odierne parti dal Tribunale di Napoli in data 13.3.2013 e sulla sentenza di questa Corte n.84\2017 del 16.2.2017, così provvede”) trattandosi evidentemente di errore materiale non attinente al percorso elaborativo ed ideativo della decisione.
La complessità giuridica ed interpretativa della questione induce a compensare integralmente tra le parti spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo il ricorso in riassunzione proposto dalla , a seguito di Parte_5 rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.33349\2022 del 11.11.2022, sul ricorso avverso la sentenza n.6688\13 resa tra le odierne parti dal Tribunale di Napoli in data 13.3.2013 e sulla sentenza di questa Corte n.84\2017 del 16.2.2017, così provvede
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza che nel resto conferma, rigetta l'opposizione alla cartella di pagamento n. 07120180014572207000 formulata in prime cure da Controparte_1
b) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli in data 4.6.2025 Il Consigliere est. Dr. Chiara De Franco
Il Presidente Dr.ssa Carmen Lombardi
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