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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.3175 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3175 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 giugno 2025, alle ore 9:35 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. PAPA MAURIZIO Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi sostituito dall'avv. SILVIA LEONE CP_1
L'avv. PAPA contesta le conclusioni della CTU riportandosi agli atti. Chiede che la causa venga decisa. L'avv. LEONE chiede che la causa venga decisa riportandosi a quanto dedotto ed eccepito negli atti di causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3175 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/06/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3175 /2024 tra
( ) nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Siracusa, viale santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. PAPA Maurizio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia congiuntamente CP_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti MARCEDONE Ivano e GAELANO Manlio per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n. 37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 03.07.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 30.07.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati, non
2 apparendo fondata, pertanto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' . In particolare, nel CP_1
ricorso introduttivo della presente fase di merito, il ricorrente ha individuato specificamente i capi della consulenza censurati e ha indicato come il CTU avrebbe dovuto definire sul punto , in conformità a quanto previsto dall'art. 445 bis c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza prevalente (secondo cui la specificazione “a pena di inammissibilità” contenuta nella citata disposizione configura il giudizio definito dal comma sesto alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio)
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 28.05.2024, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento ed ha accertato che: “Le suddette patologie, nel loro insieme, concorrono alla costituzione di un complesso patologico che rende la periziata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti e gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (Legge 509/88.
124/98) grave 100% senza il diritto all'indennità di accompagnamento in quanto le infermità che, in atto, affliggono l'istante non sono di gravità tale da rendere impossibile lo svolgimento degli atti quotidiani della vita né la deambulazione autonoma. Ritengo, pertanto, che la ricorrente non possiede i requisiti medico-legali utili per potere usufruire dell'indennità di accompagnamento né li possedeva all'epoca della visita medico legale effettuata dalla Commissione Medica per
l'accertamento della Invalidità Civile dell'ASP 8 di Siracusa nella seduta del 03.03.2023”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto Parte_1
di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU aveva sottostimato le patologie della ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona della dott.ssa , la quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere che “La sig.ra , “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88.142/98) grave 100%”, nonostante le malattie invalidanti di cui soffre non possiede il requisito sanitario per quanto richiesto in ricorso perché non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente
3 di un accompagnatore né abbisogna di un'assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, per cui non ha diritto all'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della L. n.
18/1980 e s.m.i..”.
All'udienza del 17.06.2025, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché la ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. e devono pertanto essere dichiarate irripetibili.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 30.07.2024 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 17.04.2025 a firma della dott.ssa ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 17/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3175 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 giugno 2025, alle ore 9:35 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. PAPA MAURIZIO Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi sostituito dall'avv. SILVIA LEONE CP_1
L'avv. PAPA contesta le conclusioni della CTU riportandosi agli atti. Chiede che la causa venga decisa. L'avv. LEONE chiede che la causa venga decisa riportandosi a quanto dedotto ed eccepito negli atti di causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3175 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/06/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3175 /2024 tra
( ) nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Siracusa, viale santa Panagia n. 136, presso lo studio dell'avv. PAPA Maurizio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia congiuntamente CP_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti MARCEDONE Ivano e GAELANO Manlio per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n. 37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 03.07.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 30.07.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati, non
2 apparendo fondata, pertanto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' . In particolare, nel CP_1
ricorso introduttivo della presente fase di merito, il ricorrente ha individuato specificamente i capi della consulenza censurati e ha indicato come il CTU avrebbe dovuto definire sul punto , in conformità a quanto previsto dall'art. 445 bis c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza prevalente (secondo cui la specificazione “a pena di inammissibilità” contenuta nella citata disposizione configura il giudizio definito dal comma sesto alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio)
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 28.05.2024, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento ed ha accertato che: “Le suddette patologie, nel loro insieme, concorrono alla costituzione di un complesso patologico che rende la periziata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti e gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (Legge 509/88.
124/98) grave 100% senza il diritto all'indennità di accompagnamento in quanto le infermità che, in atto, affliggono l'istante non sono di gravità tale da rendere impossibile lo svolgimento degli atti quotidiani della vita né la deambulazione autonoma. Ritengo, pertanto, che la ricorrente non possiede i requisiti medico-legali utili per potere usufruire dell'indennità di accompagnamento né li possedeva all'epoca della visita medico legale effettuata dalla Commissione Medica per
l'accertamento della Invalidità Civile dell'ASP 8 di Siracusa nella seduta del 03.03.2023”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto Parte_1
di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU aveva sottostimato le patologie della ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona della dott.ssa , la quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere che “La sig.ra , “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88.142/98) grave 100%”, nonostante le malattie invalidanti di cui soffre non possiede il requisito sanitario per quanto richiesto in ricorso perché non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente
3 di un accompagnatore né abbisogna di un'assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, per cui non ha diritto all'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della L. n.
18/1980 e s.m.i..”.
All'udienza del 17.06.2025, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché la ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. e devono pertanto essere dichiarate irripetibili.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 30.07.2024 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 17.04.2025 a firma della dott.ssa ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 17/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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