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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/10/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS ha emesso ai sensi dell'art.281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1519 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliato a Locri presso lo studio dell'Avv. Giovanna Mollica che lo rappresenta e difende congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Giuseppe Mollica per delega in atti;
ATTORE-OPPONENTE
E
in persona della titolare, sig.ra , con sede in Controparte_1 Controparte_2
Sant'Ilario dello Jonio (RC), Via Aldo Moro, 43, P. IVA , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Rosalba Pedullà, elettivamente domiciliata, presso il suo studio sito in Messina, via San Paolino n. 17, giusta procura in atti;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies cpc i procuratori delle parti costituite hanno concluso riportandosi ai propri atti e scritti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il , con atto di citazione debitamente notificato proponeva Parte_1 opposizione ex art.645 cpc avverso il decreto ingiuntivo n.271/2022 emesso a suo carico dal Tribunale di Locri per l'importo di €.8.522,20 oltre accessori e spese.
Sosteneva che il decreto non poteva essere emesso nei confronti del in quanto Pt_1 nessun impegno di spesa era stato previsto in favore della ditta opposta e pertanto nessuna copertura finanziaria era stata prevista. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto che contestava l'opposizione distinguendo le due fatture emesse e comprovanti il credito ingiunto. Sulla fattura n.
211/17, con la quale era stata effettuata la fornitura di dispositivi di sicurezza individuale, diversamente dall'assunto del comune, lo stesso (e per esso il responsabile dell'area) aveva stilato la determina n. 173 del 10/07/2017 a firma del Responsabile del
Settore Amministrativo, Dott. nella quale era presente il parere Persona_1 favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, D.ssa , e Controparte_3
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, individuando l'importo dell'impegno, il capitolo di bilancio e l'esercizio ovvero “Impegno 1098, data
20.07.2017, importo €. 1.106,54, capitolo 5800, esercizio 2017”. Quanto alla fattura n.
69/18 del 15.03.2018, inerente alla fornitura, anch'essa non contestata, di materiale di arredo destinato alla sala Consiliare inaugurata in presenza delle Istituzioni in data
12.04.2018, come si evinceva dall'articolo pubblicato dal quotidiano che Per_2 allegava, la fornitura del predetto materiale di arredo, consegnato dalla CP_1
11.03.2018, come da DDT allegato e contenente il timbro del a riprova Parte_1 della consegna, era frutto di una trattativa diretta espletata sul MEPA e della successiva stipula del relativo contratto tra le parti. Deduceva anche che l'Ente, visto che la fornitura era stata commissionata nell'interesse dello stesso, in assenza di copertura finanziaria, per ottemperare ai propri obblighi contrattuali avrebbe potuto ex art.194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/00, avviare la procedura volta al riconoscimento del debito fuori bilancio. Mentre in ipotesi di acquisto di beni e/o servizi caratterizzati dall'urgenza e per le quali non era stato previsto lo stanziamento in bilancio avrebbe potuto effettuare una variazione di bilancio ed onorare il debito con la CP_1
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e documentale e rinviata per la discussione ex art.281 sexies cpc.
L'opposizione proposta va parzialmente accolta.
Occorre richiamare il principio di finanza locale per il quale ogni obbligazione contratta con la Pubblica Amministrazione è valida non solo quando è stata conclusa in forma pag. 2 di 5 scritta ad substantiam, ma anche quando la spesa è stata debitamente inserita nell'impegno di spesa e quindi munita di copertura finanziaria. I due requisiti sia formale (forma scritta) che sostanziale (legittimazione e copertura finanziaria) sono necessariamente oggetto di accertamento da parte del giudice al fine di verificare se nella formazione del rapporto obbligatorio, l'ente abbia correttamente manifestato la propria volontà a negoziare e, qualora sia deficitaria perché incompleta, la volontà negoziale, nessun rapporto obbligatorio di natura privatistica può dirsi validamente concluso con l'ente pubblico (cfr. Cass., sent. N.4387/2022).
Tale orientamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, alla luce del dato normativo (art.191 TUEL) è oramai granitico. Così: “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile
d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa. (Nella specie la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta da alcuni proprietari di immobili nei confronti di un comune, rilevando d'ufficio la nullità della delibera del consiglio comunale con la quale l'ente aveva garantito il pagamento dei canoni dei contratti di locazione stipulati con gli occupanti abusivi degli immobili stessi, in quanto priva di attestazione della copertura finanziaria).” (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13159 del 14 maggio 2024).
In considerazione del principio di diritto appena richiamato, dagli atti di causa è emerso, per come correttamente distinto dall'opposta, che delle due fatture che provano nel procedimento monitorio il credito della ditta solo per la n.211/2017 è CP_1 stata data prova del relativo impegno di spesa e dell'avvenuta iscrizione nell'apposito capitolo di bilancio che ne comprova la copertura finanziaria. Diverso è invece il caso della fattura n.69/2018 di cui analoga prova non è stata data.
Né tampoco la stessa può rientrare nella nozione di spesa urgente di cui all'art. 191
TUEL.
pag. 3 di 5 Sul punto la testimonianza della responsabile del Settore Ragioneria del Parte_1
, ha chiarito che: “posso dire di essere a conoscenza di una determina esattamente
[...] la n.125 del 29.12.2017 con cui l'ufficio tecnico nella persona dell'ing. Per_3
effettuò una prenotazione d'impegno di spesa di €.9.290,54 generica, ovvero
[...] non nominativa che si fa nelle more dell'espletamento della gara a cui però non seguì il perfezionamento e soprattutto la determina dell'impegno di spesa che non ho trovato agli atti del comune. ADR Pur non avendo trovato alcuna documentazione mi è stato riferito dai colleghi che all'epoca la fu incaricata mediante trattativa CP_1 sulla piattaforma MEPA da parte dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico ing.
. Intendo precisare che ogni responsabile del settore è accreditato sul Persona_3
Mepa e procede in caso necessità a inserire richiesta in autonomia per l'acquisto in nome e per conto dell'ente di beni e servizi. Ovviamente una volta individuato il venditore terzo, ogni responsabile deve prima emettere la determina di spesa e procedere alla sottoscrizione digitale del contratto concluso con il terzo. ADR E' vero che in caso di mancato impegno di spesa il debito può essere riconosciuto come debito fuori bilancio purchè ci sia una relazione dettagliata del responsabile del settore che giustifichi l'assenza dell'impegno e che sia poi al vaglio dei revisori dei conti e dell'amministrazione.”
E' chiaro quindi che l'inserimento sulla piattaforma MEPA non è indice di una valida conclusione di un contratto con la P.A. in quanto le finalità della piattaforma sono improntate a garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, ma per come precisato dalla teste e corrispondente al contenuto della norma, dopo l'individuazione mediante piattaforma dell'altro contraente, occorre emettere prima la determina di spesa e procedere alla sottoscrizione del contratto. Cosa che nel caso di specie non c'è stata, se non per spese relative all'acquisto di materiale elettrico sostenuto dalla ditta opposta di
€.868,36 e 426,15. La produzione di queste determine unitamente alla delibera n.3/2018 della giunta con cui si decideva il trasferimento e nuovo allestimento della sala consiliare, non possono certo provare la conclusione del contratto relativamente agli arredi e il relativo impegno di spesa per l'importo indicato nella fattura n.69/2018.
Neppure può in tale sede invocarsi il criterio del debito fuori bilancio che è una procedura amministrativa che presuppone una delibera consiliare in cui vengono inseriti pag. 4 di 5 i debiti derivanti da titoli giudiziali non prevedibili o da rapporti obbligatori sorti, come quello in esame, senza copertura. In tale caso sarà l'ente comunale a valutare il credito dell'opposta sulla base delle fatture emesse e sulla effettiva prestazione resa dal creditore in favore dell'ente, ma non certo potrà derivare da una conferma di un decreto ingiuntivo.
Per tali ragioni va accolta parzialmente l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna del al pagamento dell'importo portato Parte_1 solo dalla fattura n.211/2017 oltre interessi dalla data della fattura al soddisfo.
Le spese del giudizio, in ragione delle questioni trattate, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con atto ritualmente notificato, ogni diversa
[...] CP_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.271/2022 emesso dal Tribunale di Locri;
b) Condanna il al pagamento della somma portata nella fattura n. Parte_1
211/2017 oltre interessi dalla data della stessa fino al soddisfo;
c) Compensa le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 18 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS ha emesso ai sensi dell'art.281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1519 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliato a Locri presso lo studio dell'Avv. Giovanna Mollica che lo rappresenta e difende congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Giuseppe Mollica per delega in atti;
ATTORE-OPPONENTE
E
in persona della titolare, sig.ra , con sede in Controparte_1 Controparte_2
Sant'Ilario dello Jonio (RC), Via Aldo Moro, 43, P. IVA , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Rosalba Pedullà, elettivamente domiciliata, presso il suo studio sito in Messina, via San Paolino n. 17, giusta procura in atti;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies cpc i procuratori delle parti costituite hanno concluso riportandosi ai propri atti e scritti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il , con atto di citazione debitamente notificato proponeva Parte_1 opposizione ex art.645 cpc avverso il decreto ingiuntivo n.271/2022 emesso a suo carico dal Tribunale di Locri per l'importo di €.8.522,20 oltre accessori e spese.
Sosteneva che il decreto non poteva essere emesso nei confronti del in quanto Pt_1 nessun impegno di spesa era stato previsto in favore della ditta opposta e pertanto nessuna copertura finanziaria era stata prevista. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto che contestava l'opposizione distinguendo le due fatture emesse e comprovanti il credito ingiunto. Sulla fattura n.
211/17, con la quale era stata effettuata la fornitura di dispositivi di sicurezza individuale, diversamente dall'assunto del comune, lo stesso (e per esso il responsabile dell'area) aveva stilato la determina n. 173 del 10/07/2017 a firma del Responsabile del
Settore Amministrativo, Dott. nella quale era presente il parere Persona_1 favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, D.ssa , e Controparte_3
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, individuando l'importo dell'impegno, il capitolo di bilancio e l'esercizio ovvero “Impegno 1098, data
20.07.2017, importo €. 1.106,54, capitolo 5800, esercizio 2017”. Quanto alla fattura n.
69/18 del 15.03.2018, inerente alla fornitura, anch'essa non contestata, di materiale di arredo destinato alla sala Consiliare inaugurata in presenza delle Istituzioni in data
12.04.2018, come si evinceva dall'articolo pubblicato dal quotidiano che Per_2 allegava, la fornitura del predetto materiale di arredo, consegnato dalla CP_1
11.03.2018, come da DDT allegato e contenente il timbro del a riprova Parte_1 della consegna, era frutto di una trattativa diretta espletata sul MEPA e della successiva stipula del relativo contratto tra le parti. Deduceva anche che l'Ente, visto che la fornitura era stata commissionata nell'interesse dello stesso, in assenza di copertura finanziaria, per ottemperare ai propri obblighi contrattuali avrebbe potuto ex art.194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/00, avviare la procedura volta al riconoscimento del debito fuori bilancio. Mentre in ipotesi di acquisto di beni e/o servizi caratterizzati dall'urgenza e per le quali non era stato previsto lo stanziamento in bilancio avrebbe potuto effettuare una variazione di bilancio ed onorare il debito con la CP_1
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e documentale e rinviata per la discussione ex art.281 sexies cpc.
L'opposizione proposta va parzialmente accolta.
Occorre richiamare il principio di finanza locale per il quale ogni obbligazione contratta con la Pubblica Amministrazione è valida non solo quando è stata conclusa in forma pag. 2 di 5 scritta ad substantiam, ma anche quando la spesa è stata debitamente inserita nell'impegno di spesa e quindi munita di copertura finanziaria. I due requisiti sia formale (forma scritta) che sostanziale (legittimazione e copertura finanziaria) sono necessariamente oggetto di accertamento da parte del giudice al fine di verificare se nella formazione del rapporto obbligatorio, l'ente abbia correttamente manifestato la propria volontà a negoziare e, qualora sia deficitaria perché incompleta, la volontà negoziale, nessun rapporto obbligatorio di natura privatistica può dirsi validamente concluso con l'ente pubblico (cfr. Cass., sent. N.4387/2022).
Tale orientamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, alla luce del dato normativo (art.191 TUEL) è oramai granitico. Così: “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile
d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa. (Nella specie la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta da alcuni proprietari di immobili nei confronti di un comune, rilevando d'ufficio la nullità della delibera del consiglio comunale con la quale l'ente aveva garantito il pagamento dei canoni dei contratti di locazione stipulati con gli occupanti abusivi degli immobili stessi, in quanto priva di attestazione della copertura finanziaria).” (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13159 del 14 maggio 2024).
In considerazione del principio di diritto appena richiamato, dagli atti di causa è emerso, per come correttamente distinto dall'opposta, che delle due fatture che provano nel procedimento monitorio il credito della ditta solo per la n.211/2017 è CP_1 stata data prova del relativo impegno di spesa e dell'avvenuta iscrizione nell'apposito capitolo di bilancio che ne comprova la copertura finanziaria. Diverso è invece il caso della fattura n.69/2018 di cui analoga prova non è stata data.
Né tampoco la stessa può rientrare nella nozione di spesa urgente di cui all'art. 191
TUEL.
pag. 3 di 5 Sul punto la testimonianza della responsabile del Settore Ragioneria del Parte_1
, ha chiarito che: “posso dire di essere a conoscenza di una determina esattamente
[...] la n.125 del 29.12.2017 con cui l'ufficio tecnico nella persona dell'ing. Per_3
effettuò una prenotazione d'impegno di spesa di €.9.290,54 generica, ovvero
[...] non nominativa che si fa nelle more dell'espletamento della gara a cui però non seguì il perfezionamento e soprattutto la determina dell'impegno di spesa che non ho trovato agli atti del comune. ADR Pur non avendo trovato alcuna documentazione mi è stato riferito dai colleghi che all'epoca la fu incaricata mediante trattativa CP_1 sulla piattaforma MEPA da parte dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico ing.
. Intendo precisare che ogni responsabile del settore è accreditato sul Persona_3
Mepa e procede in caso necessità a inserire richiesta in autonomia per l'acquisto in nome e per conto dell'ente di beni e servizi. Ovviamente una volta individuato il venditore terzo, ogni responsabile deve prima emettere la determina di spesa e procedere alla sottoscrizione digitale del contratto concluso con il terzo. ADR E' vero che in caso di mancato impegno di spesa il debito può essere riconosciuto come debito fuori bilancio purchè ci sia una relazione dettagliata del responsabile del settore che giustifichi l'assenza dell'impegno e che sia poi al vaglio dei revisori dei conti e dell'amministrazione.”
E' chiaro quindi che l'inserimento sulla piattaforma MEPA non è indice di una valida conclusione di un contratto con la P.A. in quanto le finalità della piattaforma sono improntate a garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, ma per come precisato dalla teste e corrispondente al contenuto della norma, dopo l'individuazione mediante piattaforma dell'altro contraente, occorre emettere prima la determina di spesa e procedere alla sottoscrizione del contratto. Cosa che nel caso di specie non c'è stata, se non per spese relative all'acquisto di materiale elettrico sostenuto dalla ditta opposta di
€.868,36 e 426,15. La produzione di queste determine unitamente alla delibera n.3/2018 della giunta con cui si decideva il trasferimento e nuovo allestimento della sala consiliare, non possono certo provare la conclusione del contratto relativamente agli arredi e il relativo impegno di spesa per l'importo indicato nella fattura n.69/2018.
Neppure può in tale sede invocarsi il criterio del debito fuori bilancio che è una procedura amministrativa che presuppone una delibera consiliare in cui vengono inseriti pag. 4 di 5 i debiti derivanti da titoli giudiziali non prevedibili o da rapporti obbligatori sorti, come quello in esame, senza copertura. In tale caso sarà l'ente comunale a valutare il credito dell'opposta sulla base delle fatture emesse e sulla effettiva prestazione resa dal creditore in favore dell'ente, ma non certo potrà derivare da una conferma di un decreto ingiuntivo.
Per tali ragioni va accolta parzialmente l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna del al pagamento dell'importo portato Parte_1 solo dalla fattura n.211/2017 oltre interessi dalla data della fattura al soddisfo.
Le spese del giudizio, in ragione delle questioni trattate, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con atto ritualmente notificato, ogni diversa
[...] CP_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.271/2022 emesso dal Tribunale di Locri;
b) Condanna il al pagamento della somma portata nella fattura n. Parte_1
211/2017 oltre interessi dalla data della stessa fino al soddisfo;
c) Compensa le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 18 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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