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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2672/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLINI Parte_1 C.F._1
LUCA ed elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Melozzo da Forlì, n.8, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_1 C.F._2
BIANCO FABIOMASSIMO ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Della Fiera, n. 7, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
RIMINI (RN) il 30/09/1971, contraevano matrimonio concordatario in data 30/05/1999 a RIMINI, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1999, n.132, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nato il [...]) ed (nata il Per_1 Per_2
12/03/2006).
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza n. 738/2021 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 26/07/2021.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alle condizioni di divorzio indicate da parte ricorrente.
DeIGnato il Giudice relatore per la trattazione del procedimento, all'udienza del 13/02/2025 le parti, ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, chiedevano la rimessione della causa in decisione con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ II. confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Rimini, Via San Gaudenzo n. 32, alla IG.ra , ove sono residenti i figli ed;
Controparte_1 Per_1 Per_2
III. disporre che il padre frequenti e , divenuti maggiorenni, liberamente Per_2 Per_1
mediante accordo diretto tra i medesimi;
IV. disporre che la madre continui a percepire in via esclusiva l'assegno unico in riferimento ai figli, come sempre avvenuto;
V. dichiarare e confermare che il IG. contribuisca al mantenimento di e Parte_1 Per_2
di , corrispondendo alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario, la Per_1 Controparte_1 somma mensile, già di € 250,00 per ciascun figlio in forza della Sentenza n. 738/2021 emessa dal
Tribunale di Rimini, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese, che alla data di deposito del presente ricorso ammonta ad € 567,00 complessivi;
VI. accertare e dichiarare che il padre provvederà al versamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo il protocollo sulle spese straordinarie - osservatorio del Tribunale di
Bologna già citato in sede di separazione, previo accordo scritto, tramite mail tra le parti, escluse quelle indicate al punto 3) “Spese straordinarie da non concordare preventivamente” del protocollo medesimo.
L'eventuale diniego all'approvazione alla spesa straordinaria per i figli proposta via mail da un genitore dovrà essere motivato per iscritto dall'altro tramite mail: in mancanza di risposta scritta via mail, entro trenta giorni dalla proposta di spesa, la stessa si intenderà accolta. Il rimborso al genitore che ha anticipato il costo della spesa straordinaria avverrà previo invio via mail all'altro, a stretto giro, della documentazione comprovante la spesa: in mancanza nessun rimborso potrà essere effettuato tra le parti.
Il rimborso della spesa straordinaria dovrà avvenire tempestivamente e in ogni caso, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
VII. confermare che le parti sono economicamente indipendenti e non necessitano dall'altro/a di alcun contributo per il loro mantenimento, come già avvenuto a seguito della separazione”.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Rimini (RN) in data
30/05/1999 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Rimini n. 738/2021 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Rileva inoltre il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni sopra riportate, conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese del presente procedimento vanno integralmente compensate, in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/05/1999 a
RIMINI tra nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...], il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
[...]
Comune, anno 1999, n.132, parte II, Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di ConIGlio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2672/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLINI Parte_1 C.F._1
LUCA ed elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Melozzo da Forlì, n.8, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Controparte_1 C.F._2
BIANCO FABIOMASSIMO ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Della Fiera, n. 7, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
RIMINI (RN) il 30/09/1971, contraevano matrimonio concordatario in data 30/05/1999 a RIMINI, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1999, n.132, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nato il [...]) ed (nata il Per_1 Per_2
12/03/2006).
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza n. 738/2021 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 26/07/2021.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alle condizioni di divorzio indicate da parte ricorrente.
DeIGnato il Giudice relatore per la trattazione del procedimento, all'udienza del 13/02/2025 le parti, ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, chiedevano la rimessione della causa in decisione con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ II. confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Rimini, Via San Gaudenzo n. 32, alla IG.ra , ove sono residenti i figli ed;
Controparte_1 Per_1 Per_2
III. disporre che il padre frequenti e , divenuti maggiorenni, liberamente Per_2 Per_1
mediante accordo diretto tra i medesimi;
IV. disporre che la madre continui a percepire in via esclusiva l'assegno unico in riferimento ai figli, come sempre avvenuto;
V. dichiarare e confermare che il IG. contribuisca al mantenimento di e Parte_1 Per_2
di , corrispondendo alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario, la Per_1 Controparte_1 somma mensile, già di € 250,00 per ciascun figlio in forza della Sentenza n. 738/2021 emessa dal
Tribunale di Rimini, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese, che alla data di deposito del presente ricorso ammonta ad € 567,00 complessivi;
VI. accertare e dichiarare che il padre provvederà al versamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo il protocollo sulle spese straordinarie - osservatorio del Tribunale di
Bologna già citato in sede di separazione, previo accordo scritto, tramite mail tra le parti, escluse quelle indicate al punto 3) “Spese straordinarie da non concordare preventivamente” del protocollo medesimo.
L'eventuale diniego all'approvazione alla spesa straordinaria per i figli proposta via mail da un genitore dovrà essere motivato per iscritto dall'altro tramite mail: in mancanza di risposta scritta via mail, entro trenta giorni dalla proposta di spesa, la stessa si intenderà accolta. Il rimborso al genitore che ha anticipato il costo della spesa straordinaria avverrà previo invio via mail all'altro, a stretto giro, della documentazione comprovante la spesa: in mancanza nessun rimborso potrà essere effettuato tra le parti.
Il rimborso della spesa straordinaria dovrà avvenire tempestivamente e in ogni caso, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
VII. confermare che le parti sono economicamente indipendenti e non necessitano dall'altro/a di alcun contributo per il loro mantenimento, come già avvenuto a seguito della separazione”.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Rimini (RN) in data
30/05/1999 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Rimini n. 738/2021 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Rileva inoltre il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni sopra riportate, conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese del presente procedimento vanno integralmente compensate, in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/05/1999 a
RIMINI tra nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...], il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
[...]
Comune, anno 1999, n.132, parte II, Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di ConIGlio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi