Sentenza 5 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/01/2023, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/01/2023
N. 00010/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2022, proposto da
PP AN, SA CU, VE CU, IA RI CU, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfio Distefano, Giuseppe Nesi e Massimo Porto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
alla sentenza, passata in giudicato, n. 3255/2021 – R.G. n. 8612/2014 – pubblicata in data 16.7.2021, resa dalla III Sezione Civile del Tribunale di Catania,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. SA Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espongono le parti nel ricorso in esame che con la sentenza n. 3255/2021 del 16 luglio 2021 il Tribunale di Catania aveva condannato il CA convenuto a pagare nei confronti degli odierni ricorrenti somme, nella stessa sentenza liquidate, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni fisiche subite da un loro congiunto, poi deceduto, richiesto dagli istanti sia iure successionis , sia iure proprio per la perdita dello stesso parente avvenuta a seguito di due emotrasfusioni infette.
Esponevano che la sentenza, passata in giudicato come da certificato del 4 maggio 2022, era stata notificata in forma esecutiva in data 23 luglio 2021 all’Avvocatura dello Stato ed in data 6 agosto 2021al Ministero della Salute.
In assenza di spontanea esecuzione da parte del Ministero, i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame insieme ai difensori, ricorrenti in proprio in quanto dichiaratisi antistatari nel precedente giudizio e perciò destinatari di pronuncia anche in loro favore. Hanno quindi chiesto di ottenere il dovuto pagamento anche a mezzo di commissario ad acta, domandando, altresì, la condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.
Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
Nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto riportato in fatto, il Collegio dichiara il ricorso fondato nei sensi di cui appresso.
Rileva, anzitutto, il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza al giudicato portato dalla sentenza indicata in epigrafe.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa; sono dovute, inoltre, le spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria, al riguardo, un’espressa statuizione del giudice.
Il Ministero della Salute dovrà dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato, anche al fine del contenimento delle spese, nel Direttore generale della Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima Direzione in possesso della necessaria professionalità.
Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.
Le spese di causa, liquidate in dispositivo, sono regolate in base al principio della soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Salute di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa – o notificazione di parte se antecedente – della presente decisione;
- nomina fin da ora Commissario ad acta, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato, il Direttore generale della Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario incardinati presso la medesima direzione generale, in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato;
- condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali della presente fase di giudizio, che, in via equitativa, liquida in complessivi € 2.500 (euro duemilacinquecento) oltre accessori di legge, con quota di pari misura in favore di ciascuno degli odierni ricorrenti, nonché alla rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
SA Accolla, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA Accolla | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO