Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 22.01.2025 all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24385/2023 R.G. LAVORO e PREVIDENZA
TRA
n. Napoli il 21.09.53 Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Adriana Di Gennaro.
RICORRENTI
E
, in liquidazione Controparte_1 in persona del liquidatore pro tempore. rapp.to e difeso dagli avv. Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi.
, in persona del legale rappresentante, Controparte_2 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
RESISTENTI oggetto: TFS. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio il
Controparte_3
nonché l chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la quota di
[...] CP_2
TFS/TFR con decorrenza 27.03.2000 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 30/06/21,
e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso;
2. Accertare e dichiarare l'avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal delle Controparte_1
1
3. Condannare , in persona del legale CP_1 CP_1 rapp.te p.t. al pagamento in favore del sig. della suddetta quota, pari ad €. 31.223,10 per le Parte_1 causali analiticamente indicate negli allegati conteggi (cfr. all.to 2), parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
4.
Condannare i resistenti, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con attribuzione all'Avvocato costituito, antistatario.”.
A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha dedotto di essere stato dipendente del province di e , dal 27.03.2000 e fino al 30.06.2021 Controparte_1 CP_1 CP_1 quando è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, senza avere percepito il trattamento di Part fine servizio e/o il trattamento di fine rapporto;
che stante l'inadempimento del ha provveduto a diffidare il datore di lavoro al versamento e ad inoltrare denuncia all , il 09/11/17 e il 21.11.17; CP_2
che con formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni) del 13.10.23 ha richiesto all'Istituto lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti dall'ufficio destinatario della missiva ed inoltre di poter accedere ai documenti amministrativi al fine di ottenere chiarimenti in merito al procedimento di liquidazione ed alle modalità del versamento della somma relativa al Trattamento di Fine Servizio/ Trattamento di Fine Rapporto spettante al lavoratore;
che in data 13.11.23 ha inviato alle sedi territorialmente competenti lettera di messa in mora e diffida a voler CP_2 provvedere al pagamento delle spettanze di fine servizio dovute, ricevendo la comunicazione pec del
23.10.23, in forza di un vago riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le indennità di fine servizio e di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, le quali derogherebbero al principio sancito dall'art. 2116 c.c. e di avere appreso della totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro del ricorrente;
che il Consorzio ha con solerzia inviato all il CP_2 modello TFR1 riferito al ricorrente, necessariamente propedeutico all'erogazione della prestazione;
che è abbondantemente spirato il termine sospensivo previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 marzo
1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i. per il differimento dell'erogazione della prestazione richiesta, ossia il decorso del termine di 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro, avvenuto in data 30.06.21. Egli ha rappresentato le ragioni in diritto delle sue domande, concludendo nei termini innanzi trascritti.
Il , ritualmente costituito, ha chiesto di “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva CP_1
CP del , in merito al pagamento del TFR/TFS, con conseguente condanna del al pagamento del CP_1 CP_ TFR/TFS, con conseguente estromissione dal giudizio de quo;
Si chiede altresì la condanna al per le spese processuali
L' , ritualmente citato, ha eccepito la violazione del ne bis in idem e nel merito, ha CP_2 richiamato la nota amministrativa del 30.3.24 e ha dedotto di avere proceduto a mettere in pagamento il TFR sulla base dei dati forniti dall'amministrazione; che l'importo lordo, è pari ad euro
2 31.181,74 oltre gli interessi per ritardato pagamento. Ha quindi chiesto “in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso per le ragioni esposte;
in subordine e nel merito dichiarare cessata la materia del contendere stante l'intervenuto pagamento come dedotto e documentato con integrale compensazione delle spese di lite.”.
Dopo un rinvio della causa per consentire al ricorrente di verificare l'avvenuto accredito del
TFS e il carattere integralmente satisfattorio del pagamento, il Giudicante in data odierna, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cp.c., ha emesso sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
In via preliminare, non si ravvisa la violazione del ne bis in idem dal momento che risulta definito con ordinanza di incompetenza territoriale il giudizio tra il ricorrente e l a cui non ha CP_2 fatto seguito la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ritenuto competente per territorio. È condivisibile l'assunto del ricorrente che la mancata riassunzione nel termine perentorio di cui all'art. 428 c.p.c. ha dato luogo ad una pronuncia in rito, insuscettibile di passare in giudicato. Pertanto, non vi è preclusione da parte del ricorrente alla riproposizione del giudizio dal momento che nessun bis in idem è maturato.
La piana natura previdenziale del credito per il trattamento di fine servizio e il luogo di residenza del ricorrente rientrante nel circondario del presente ufficio, richiamato dall'art 444, 1° comma c.p.c radicano la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
Il ricorso proposto nei confronti del va rigettato per difetto di legittimazione CP_1 passiva. In ordine alla natura del militano in favore del riconoscimento della natura CP_1 giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa che statutaria. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
).” CP_4
La disposizione, pur menzionando i consorzi di comuni, non fa distinzione tra i diversi tipi e la loro natura. Sicuramente non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione, gli enti pubblici economici per cui compito dell'interprete è individuare la natura giuridica del consorzio per stabilire se esso sia, appunto, ente pubblico economico ovvero non economico. In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra quest'ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di
3 legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra figura sulla base di un approccio sostanzialistico che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n.
15661/2006). In via generale l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale cioè un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).
Ebbene, mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente. In proposito si condividono ex art 118 disp att c.p.c. le argomentazioni rese da altri giudici del Distretto di Corte di Appello di Napoli (ex multis
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 1550/2022; Nola sent. n.1689/2018 est.
[...]
trib. sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. sent. 1819/2016 est. C. Per_1 CP_1 CP_1
sent. n. 2943/2016 est. ; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Per_2 Per_3
Totaro). Preliminare appare la ricostruzione della normativa sul punto. La genesi de Controparte_1
(per brevità da ora C.U.B.) è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. 23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro CP_1 CP_1 contestuale riunione in un unico consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui quella n. 3686 del
01.07.2008 che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . Ebbene quest'ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano CP_1 propendere per il carattere pubblicistico de . L'art.8 di tale ordinanza stabilisce, tra le altre cose, che CP_1
“al personale in servizio a tempo indeterminato presso i si applicano le disposizioni Controparte_1 previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente al 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente. Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal C.U.B., considerato l'oggetto dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 cost. ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In ordine al criterio dell'economicità è opportuno precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, i non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di concorrenza con altre imprese CP_1 private. Inoltre le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun
4 rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed
è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo atteso che l'art.2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico. Significativa inoltre è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso” (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere sentenza n. 1550/2022).
Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico dell'odierno opponente. Chiarita la natura di ente pubblico del CUB, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR nei confronti del ricorrente. Difatti, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall . CP_2
Ciò posto, l , unico legittimato passivo ha allegato di avere corrisposto il TFS in data CP_2
02.04.2024. Devono ritenersi immeritevoli di condivisione le doglianze formulate da parte ricorrente nelle note di trattazione depositate, in ordine alla tassazione applicata dall essendo estranea al CP_2 giudizio di cognizione ogni valutazione concernente le modalità di calcolo delle ritenute fiscali.
Per effetto dell'intervenuto pagamento, come richiesto sia dall che dal ricorrente in via CP_2 subordinata, è intervenuta tra il ricorrente e l'istituto previdenziale, la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto pagamento avvenuto in data 02.04.2024 e il carattere integralmente satisfattorio dello stesso, peraltro effettuato sulla base di tutti i dati retributivi di riferimento.
La formula di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della
5 decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto al regime delle spese di lite, l , al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico aveva CP_2 opposto, in sede amministrativa, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del (circostanza pacifica in giudizio) e l'inapplicabilità dell'art.2116 c.c. per cui, in CP_1 ragione di tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso.
La tesi dell è destituita di fondamento. Ed invero, è stato condivisibilmente affermato CP_2 che “Giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio
2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L.
152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. Ciò posto –secondo la Suprema Corte- è inevitabile prendere le mosse da Corte
Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso».
6 «Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi d, assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio”..
Nella sentenza del 19.04.2023 della Dott. richiamata a fini motivazionali è Persona_4 condivisibilmente affermato che “in sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente
(mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda.
In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi CP_ omessi- ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte del del credito maturato alla cessazione del rapporto”. Ad oggi, l non ha allegato alcuna valida ragione impeditiva del tempestivo CP_2 pagamento del TFS né tampoco ha offerto argomentazioni valide ad esimerlo dalla colpa per il ritardo per cui va considerato soccombente.
Le spese nei confronti dell , tuttavia, si compensano per la metà in considerazione della CP_2 serialità della controversia e del ruolo dell'istituto nella fase precontenziosa;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. In considerazione della soluzione della controversia, i collegamenti ipertestuali non hanno agevolato lo studio e la decisione della controversia per cui alcuna maggiorazione è dovuta (cfr Cass. n. 37692/2022 Cass 15572/2022). Spese compensate nei
7 confronti del in ragione della riscontrata mancanza di res controversa intorno alla Controparte_1 domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e l;
CP_2 liquida le spese di lite in € 5.333,70 comprensivi di spese generali al 15%, di cui compensa CP_ la metà e condanna l al pagamento in favore del ricorrente della restante metà, oltre IVA e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario;
dichiara l'inammissibilità della domanda nei confronti del e compensa le Controparte_1 spese.
Napoli, 22.01.2025 il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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