Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 12.06.2025 N. 3232/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Rinaldi del Foro di Biella, l'Avv. Miceli e l'Avv. Ganci del Foro di Palermo, l'Avv. Zampieri del Foro di Vicenza, e l'Avv. Lideo del Foro di Verbania, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Lideo in Verbania, viale Azari n. 9
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in , via Soderini n. 24 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: contratto a tempo determinato, indennità sostitutiva ferie All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 17 marzo 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – IO Lavoro – il
[...]
[...]
Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Si sono costituiti ritualmente in giudizio il
[...]
Controparte_2
eccependo
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato di:
“RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, – insegnante Parte_1 della Scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso la Scuola Secondaria di II
Grado Carlo Porta di Milano (MI) – ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta, quale docente a tempo determinato, negli Anni
Scolastici di seguito indicati:
“- a.s. 2016/2017, contratto dal 27.09.2016 al 30.06.2017, per n. 10 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Tecnico Agrario “L. Castiglioni” di Limbiate (MB) MITA073015;
- a.s. 2018/2019, contratto dal 20.11.2018 al 30.06.2019, per n. 2 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Giuseppe di Vittorio” di Ladispoli (RM) RMIS05900G;
- a.s. 2019/2020, contratto dal 19.11.2019 al 30.06.2020, per n. 2 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Giuseppe di Vittorio” di Ladispoli (RM) RMIS05900G” (pag. 3, ricorso;
doc. 1, fascicolo ricorrente).
*
1.1. Con il presente giudizio, il lavoratore rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non richiesti e mai fruiti.
2 A fondamento della domanda così svolta, sostiene di non esser mai stato adeguatamente informato di poter fruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.
***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*
2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali
3 più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
*
2.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib. Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457).
Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo
4 dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117
Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022,
n. 14268 – parte motiva).
Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte
Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età””
(Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
*
2.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle
5 ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur eV Controparte_3 contro ). Controparte_4
Il Giudice Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C‑131/04 e C‑257/04, Persona_1
EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7,
6 paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47).
* 2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già
7 ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA IO
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - ordinanza).
La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale
– di ordine lavorativo.
Recentemente, il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini.
Il Giudice di Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno
2024, n. 16715).
In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa
8 interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA
IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Sez.
Lav., 7 maggio 2025, n. 11968).
***
3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue.
*
3.1. deduce che, “Parte ricorrente, nei giorni in cui non si svolgono le Parte_1 lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile
1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL
2006-18 doc. n. 2). Parte ricorrente, dunque, durante l'anno scolastico 2016/17 ha prestato 277 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,70 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,70 di ferie;
durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 294 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 18,28 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 20,28 di ferie;
durante l'anno scolastico
2019/20 ha prestato 268 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 18,44 giorni di ferie +
2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 20,44 di ferie. Parte ricorrente, nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie: 2 giorni nell'anno scolastico 2016/17; 2 giorni nell'anno scolastico 2018/19; 1 giorni nell'anno scolastico 2019/20. Parte ricorrente,
9 dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue: 22,70 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (22,70 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 2 giorni di ferie effettivamente fruiti); 18,28 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (18,28 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 2 giorni di ferie effettivamente fruiti); 18,44 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (18,44 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 1 giorni di ferie effettivamente fruiti)” (pagg. 3-4, ricorso).
Precisa di non aver “richiesto di usufruire delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse, né i Dirigenti Scolastici l'hanno invitata a farlo o l'hanno informata che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva”
(pag. 4, ricorso).
L'Amministrazione afferma che “gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 10, memoria), ma ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne.
Ne consegue che le ferie non godute debbono, senz'altro, essere retribuite.
*
3.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute.
Ne consegue che, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei, il
[...]
[...]
Controparte_2
debbono essere condannati a pagare – in favore di –
[...] Parte_1
€ 1.116,31 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relativamente agli Anni Scolastici 2016/2017, 2018/2019 e 2019/2020.
Avuto particolare riguardo agli Anni Scolastici 2018/2019 e 2019/2020 pare sufficiente osservare come, nonostante parte convenuta affermi la ricorrenza di due contratti a “part-time verticale”, non fornisca poi prova alcuna della sussistenza di un'ipotesi di assunzione a tempo parziale che, peraltro, esige la forma scritta.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
10 Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna il Controparte_2
[...]
a pagare – in favore di – €
[...] Parte_1
1.116,31 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relativamente agli Anni Scolastici 2016/2017, 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rinaldi, dell'Avv. Zampieri, dell'Avv. Ganci, dell'Avv. Lideo e dell'Avv.
Miceli.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 12 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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