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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4286 dell'anno 2022, pendente
TRA Parte_1
: Avv. POLLONI ROBERTO
[...]
- PARTE ATTRICE–
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. CATAVELLO GIANCARLO
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
CONCLUSIONI
➢ Attrice: “Piaccia al Tribunale adito, previo rigetto di ogni avversa eccezione pregiudiziale e preliminare, richiesta e domanda, anche subordinata e riconvenzionale subordinata, voler: 1) In via principale, accertata la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare ex artt. 21, 21, comma 1 bis, D.Lgs. n. 58/1998, 27, 28, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43 e 46 Reg. n. 16190/2007, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, accertare e CP_2 dichiarare il grave inadempimento della banca per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – prenegoziali e negoziali – inerenti al predetto negozio di compravendita delle obbligazioni “BMPS 10/20 5” (cod. titolo 1024370, ISIN XS0503326083) per nominali Euro 300.000,00 al costo di Euro 306.901,08, e per l'effetto risolvere il contratto di intermediazione e/o il contratto-ordine di acquisto degli specificati
1 strumenti finanziari e condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di Euro 147.599,33, o a quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'operazione fino all'effettivo soddisfo;
2) In via subordinata ed in ogni caso, accertata la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare ex artt. 21, 21, comma 1 bis, D.Lgs. n. 58/1998, 27, 28, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43 e 46 Reg. n. 16190/2007, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, CP_2 accertare e dichiarare l'inadempimento della banca convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – prenegoziali e negoziali – inerenti al negozio di compravendita del titolo “BMPS 10/20 5” (cod. titolo 1024370, ISIN XS0503326083) per nominali Euro 300.000,00 al costo di Euro 306.901,08, e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno patito dall'attrice, pari a Euro 147.599,33, o a quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'operazione fino all'effettivo soddisfo;
3) Infine, CONDANNARE la convenuta al rimborso delle spese di giudizio, nonché al pagamento dei compensi professionali di causa. IN VIA ISTRUTTORIA, l'attrice, come già chiesto nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2, insiste per l'ammissione di CTU di natura finanziaria che accerti le caratteristiche delle obbligazioni subordinate in lite, le modalità di determinazione del prezzo originario e di quello di conversione, la reale valorizzazione e rischiosità al tempo dell'investimento, nonché le reali condizioni economico – patrimoniali dell'emittente al momento dell'investimento, l'inadeguatezza dell'investimento rispetto al profilo finanziario dell'investitrice, l'inappropriatezza dell'investimento rispetto alla sua esperienza e conoscenza finanziaria e l'adempimento da parte della banca negoziatrice degli obblighi comportamentali di legge, con riserva di nomina del proprio CTP sino all'inizio dei lavori peritali”.
➢ Convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità delle domande introdotte con l'atto di citazione notificato in data 9.11.2022, per non avere gli attori esperito il procedimento obbligatorio di mediazione;
- in via preliminare: dichiarare inammissibili per decorrenza del termine di prescrizione tutte le domande svolte con l'atto di citazione notificato in data 9.11.2022, per le ragioni dedotte in narrativa, e comunque dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda di risoluzione e la conseguente domanda restitutoria, svolte dalla Signora in via Parte_1 principale con l'atto di citazione notificato in data 9.11.2022, per le ragioni in atti;
- nel merito: rigettare tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 9.11.2022, siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- in subordine: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 2°, cod. civ. dichiarare non dovuto alcun risarcimento alla Signora per i danni che la medesima avrebbe Parte_1 potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. -in estremo subordine: limitare il risarcimento dei danni che la Signora provasse di aver patito, diminuendone l'ammontare, ex Parte_1 art. 1227, co. 1°, cod. civ., nella misura che risulterà di giustizia;
-in via istruttoria: ove reiterata, rigettare l'istanza di CTU,
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge”.
2 § § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
(di seguito, breviter, anche soltanto ) onde sentir
[...] Controparte_1
accertare l'inadempimento della banca intermediaria convenuta in relazione all'acquisto delle obbligazioni “BMPS 10/20 5” (cod. titolo 1024370, ISIN
XS0503326083) per nominali Euro 300.000,00 al costo di Euro 306.901,08, e per l'effetto, sentir dichiarare risolto il contratto per prestazione di servizi di investimento e/o i singoli ordini di acquisto, con condanna della convenuta a restituire la somma di euro 147.599,33, o comunque la diversa somma di giustizia, ovvero in subordine, per le medesime causali, condannare la convenuta al risarcimento del danno per lo stesso ammontare, assumendo di essere una risparmiatrice con basso profilo di rischio, alla quale aveva Controparte_1
insistentemente proposto l'acquisto di obbligazioni MPS, assicurando la conservazione del capitale investito;
che in data 27.10.2014 veniva finalizzato l'ordine di acquisto delle obbligazioni anzidette, senza alcun previo ragguaglio informativo in ordine alle principali caratteristiche del titolo acquistato;
che, in particolare, alla risparmiatrice veniva sottaciuta la natura di obbligazioni subordinate dei titoli acquistati, venduti in Italia senza prospetto informativo in quanto riservate ad investitori professionali, nonché le gravi condizioni finanziarie in cui all'epoca versava che soltanto alcuni anni Controparte_1
dopo l'attrice scopriva di aver acquistato obbligazioni subordinate;
che la profilatura della risparmiatrice, di età avanzata, era stata erroneamente compilata dalla banca, atteso che il portafoglio finanziario di cui la stessa risultava titolare era composto soltanto da obbligazioni MPS e, in misura minore, da titoli di
3 Stato;
che in data 28.7.2017 le obbligazioni subordinate venivano convertite in azioni ordinarie burden sharing “B.M.P.S.” di nuova emissione, aventi valore di euro 8,65 per azione, ma al tempo della domanda sostanzialmente azzerato;
che con decisione del 14.4.2022 l'Arbitro per le controversie finanziarie aveva condannato a risarcire il danno subito dalla risparmiatrice nella Controparte_1
minor somma di euro 115.798,00, tenuto conto del comportamento negligente della danneggiata che aveva aggravato il danno subito;
che il non aver provveduto a liberarsi dei titoli in portafoglio non poteva viceversa assurgere a comportamento imprudente dell'attrice, tenuto conto, per contraltare, della condotta attiva della banca, che aveva viceversa insistito per la conservazione delle azioni convertite;
che all'operazione erano applicabili le norme del T.U.F.
(D.Lgs. 58 del 1998) e del reg. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190; che gli obblighi informativi e di diligenza professionale in capo all'intermediario erano stati palesemente disattesi nel caso di specie;
che erano state altresì violate le norme che proibiscono il compimento di operazioni in conflitto di interessi senza previa adeguata informativa del cliente.
§1.1 – Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto si è costituita
[...]
in limine deducendo il mancato esperimento Controparte_1
della mediazione obbligatoria, l'estinzione del diritto azionato per intervenuta prescrizione, nonché, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda caducatoria del contratto-quadro per prestazioni di servizi di investimento, atteso che l'unica tutela accordata all'investitrice, una volta che le obbligazioni acquistate dalla (di categoria “Lower Tier II”, la più elevata tra le Parte_1
obbligazioni subordinate) erano state convertite in azioni per effetto del d.m. 28 luglio 2017, in attuazione del d.l. 237 del 23 dicembre 2016, consisteva della denuncia dei soli vizi dei provvedimenti amministrativi che avevano disposto la conversione forzosa, ovvero la incongruità del rapporto di concambio tra obbligazioni convertite e azioni risultanti dalla conversione;
che a seguito della stipula del contratto di intermediazione e deposito titoli del 6.5.2008, la
4 aveva sottoscritto, in data 24.9.2010 e 19.4.2012, ben due questionari Parte_1
MIFID, nei quali dichiarava di vantare un'elevata esperienza in strumenti finanziari e assicurativi, di aver già eseguito operazioni di investimento in obbligazioni strutturate e fondi comuni negli ultimi tre anni, di avere un orizzonte temporale di investimento a medio-lungo termine e di essere disposta ad accettare anche perdite del capitale;
che tali informazioni venivano confermate anche in successivi questionari;
che in passato l'attrice aveva già acquistato obbligazioni subordinate;
che, in relazione all'investimento contestato, erano state fornite tutte le informazioni necessarie ed obbligatorie in base alla normativa per tempo applicabile;
che le obbligazioni erano state acquistate sul mercato secondario, di tal che non sussisteva l'obbligo di consegna del prospetto informativo;
che, al tempo dell'acquisto, erano già note le gravi difficoltà finanziarie di MPS;
che il danno lamentato non poteva coincidere con l'intero capitale investito, tenuto conto che la dal momento in cui le azioni Parte_1
ricevute in conversione erano state riammesse alla quotazione, nell'ottobre 2017, ben avrebbe potuto disinvestire e ridurre la perdita subita.
§1.2 – Istruita con prove testimoniali, precisate le conclusioni, previo deposito di comparse conclusionali, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 4 aprile 2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, previa rinuncia al termine per il deposito di memorie di replica.
§2. – La domanda attorea è fondata e va accolta.
§3. – Preliminarmente, occorre scrutinare le eccezioni preliminari della convenuta.
Esse sono infondate e vanno rigettate.
§3.1 – Anzitutto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria che, in subiecta materia, ben può essere surrogato dall'arbitrato per le controversie finanziarie.
A norma dell'art. 5, 3° comma, D.Lgs. 28 del 2010, in luogo della mediazione obbligatoria, è previsto che «per assolvere alla condizione di
5 procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: (…) b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
L'art. 32-ter T.U.F., al primo comma, prevede che «i soggetti nei cui confronti la esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il CP_2
regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies». Il secondo comma stabilisce invece che «la Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati».
Con delibera n. 19602 del 4.5.2016 la ha istituito l'Arbitro per le CP_2
controversie finanziarie adito da parte attrice (doc. 16, 17 fasc. attoreo) e adottato il regolamento di attuazione di cui all'art. 2, commi 5-bis e 5-ter D.Lgs.
179 del 2007.
La controversia sottoposta all'Arbitro coincide con quella devoluta al
Tribunale, atteso che, in entrambe, fatta salva l'adozione della pronuncia costitutiva di esclusiva spettanza dell'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 2908
c.c., il petitum sostanziale è comunque indirizzato, tramite tutela restitutoria o risarcitoria, al recupero delle somme investite dalla risparmiatrice.
Da qui, l'infondatezza dell'eccezione.
§3.2 – Anche l'eccezione di prescrizione, imperniata sull'assunto che il termine correlativo sarebbe di durata quinquennale, è destituita di fondamento.
L'attrice ha infatti dedotto la responsabilità contrattuale della banca per inadempimento del contratto per prestazione di servizi di investimento, dal che
6 discende l'applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946
c.c.), decorrente dal 27.10.2014, cioè a dirsi dalla data di esecuzione dell'ordine di acquisto censurato.
§3.3 – E' parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione.
L'eccezione, secondo l'assunto della convenuta, troverebbe fondamento nella circostanza che, contro le misure di conversione forzosa delle obbligazioni subordinate in azioni, la tutela giurisdizionale apprestata dai commi 5° e 9° del
D.l. 23 dicembre 2016, n. 237, conv., con modif., in L. 17 febbraio 2017, n. 15, sarebbe solo quella esperibile innanzi al giudice amministrativo, a norma dell'art. 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal comma 5, lettera c), si applica l'art. 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
Al riguardo, giova una breve premessa ricognitiva volta all'inquadramento delle vicende che hanno riguardato l'istituto di credito convenuto e i creditori del medesimo, i quali in applicazione dei principi “burden-sharing”, sono stati destinatari di un provvedimento di conversione forzosa in azioni delle obbligazioni subordinate dai medesimi detenute.
Precipuamente, con il D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, l'Italia ha recepito la
Direttiva 2014/59/UE sul c.d. “bail-in”, con la quale l'UE ha inteso armonizzare mediante introduzione di regole comuni le procedure di risanamento e risoluzione di enti creditizi e delle imprese di investimento al fine di ridurre il più possibile l'incidenza economica di siffatti dissesti sui bilanci pubblici (c.d. bail- out), prediligendo una ripartizione delle relative perdite fra gli azionisti, obbligazionisti e creditori dell'ente in difficoltà (c.d. bail-in).
In particolare, nelle ipotesi di crisi bancarie, i suddetti soggetti sarebbero stati esposti al rischio di veder svalutato, azzerato o convertito in titoli di capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento in difficoltà.
7 Con il D.L. 23 dicembre 2016, n.237, convertito con modificazioni in
L.15/2017, è stata dettata una speciale disciplina per la gestione delle crisi bancarie, prevedendo, in via generale, la possibilità dello Stato di intervenire nel capitale dell'istituto creditizio in difficoltà al fine di garantirne la stabilità finanziaria, previa operatività dei principi del c.d. “burden-sharing”.
Dunque, al fine di rendere possibile l'intervento statale sul capitale di
[...]
si rendeva necessaria la previa ripartizione delle perdite fra i creditori, CP_1
concretamente disciplinata con il D.M. 27 luglio 2017, pubblicato in G.U. del 28 luglio 2017, con il quale il in esecuzione del Decreto Legge 237/2016, CP_3
non solo ha previsto l'aumento di capitale di MPS mediante l'emissione di nuove azioni (attesi i risultati negativi ottenuti dalla in questione a seguito del c.d. CP_1
“stress test”), ma ha altresì disposto che detto aumento fosse concretizzabile anche mediante la conversione “forzosa” delle obbligazioni subordinate dell'ente
(c.d. Lower Tier II) in azioni ordinarie secondo un rapporto di conversione ancorato ai parametri indicati dalla medesima legge.
Orbene, al fine di preservare la stabilità della ricapitalizzazione, peraltro disposta con atti legislativi e regolamentari, il combinato disposto dell'art. 22, commi 5 e 9 del Decreto n. 237 e dell'art. 95 del Decreto n. 180, ha introdotto una limitazione giurisdizionale al diritto d'azione degli investitori, i quali possono unicamente far valere, innanzi al giudice amministrativo, eventuali vizi dei provvedimenti amministrativi con cui è stata disposta la conversione forzosa, restando preclusa a questi ultimi qualsivoglia azione caducatoria della ricapitalizzazione così disposta (avvenuta, appunto, mediante conversione forzosa). Tale limitazione è altresì frutto dell'inderogabile principio di cui all'art.2379-ter c.c., in base al quale “nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento di capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'art. 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che
l'aumento di capitale è stato anche parzialmente eseguito”.
8 Sennonché, nel caso di specie, la domanda costitutiva e restitutoria dedotta in via principale dall'attrice non censura in alcun modo la legittimità dei provvedimenti ablativi disposti in attuazione della sopra citata normativa primaria, ma anzi la presuppone nel dinamismo eziologico produttivo del pregiudizio sofferto, la cui fonte genetica è pur sempre riconducibile all'azione colpevole della banca. Neppure viene in rilievo la delibera di MPS di aumento del capitale, strumentale alla conversione.
Piuttosto, quel che forma oggetto del petitum immediato della domanda principale è il contratto per prestazione di servizi di investimento, il singolo ordine ed il capitale investito per darvi seguito. E l'accoglimento di tali domande travolgerebbe il contratto-quadro e determinerebbe l'insorgenza di reciproci obblighi restitutori tra Banca ed investitore senza incidere in alcun modo sulla disposta conversione in azioni delle obbligazioni subordinate. Piuttosto, la conversione costituirebbe fatto impeditivo dell'esatto adempimento dell'obbligazione restitutoria di cosa determinata in capo alla risparmiatrice, con conseguente applicabilità della disciplina di cui agli artt. 2037, 2038 c.c. Ma su tale aspetto è inutile indugiare, atteso che nessuna domanda al riguardo è stata proposta dalla convenuta.
§4. – Ciò premesso, venendo all'esame del merito della controversia, occorre delineare sinteticamente il quadro normativo di riferimento, che concerne il
D.Lgs. 58/1998 ed il reg. Consob n. 16190/2007, non senza aver prima tuttavia precisato che nel caso di specie viene in considerazione l'acquisto di obbligazioni subordinate, cioè a dirsi, secondo la definizione concordemente mutuata dal lessico dell'autorità di vigilanza, “… titoli in cui il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore)” (in http://www.consob.it/web/investor-education/obbligazioni-subordinate).
A norma dell'art. 21, 1° comma, T.U.F., per quanto qui interessa, “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a)
9 comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati …(…)”
Secondo quanto stabilito dall'art. 23, 6° comma, T.U.F.: “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
In tema di requisiti generali delle informazioni da fornire al cliente, l'art. 27 reg. 16190/2007, dispone, al primo comma, che “tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti …(…)”. Al secondo comma è invece sancito che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”.
A norma dell'art. 28, 2° comma, lett. d), “le informazioni … non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti”
A mente dell'art. 31, con riguardo alle specifiche informazioni sugli strumenti finanziari trattati, da fornire, a norma dell'art. 34, comma 3°, in tempo utile per la prestazione del servizio di investimento offerto, “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
§5. – Secondo l'ormai consolidato orientamento della corte regolatrice, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del
10 cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all' art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd.
"contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro” (Cass. sez. un. 26724 del 2007, cui adde Cass. sent. n. 8462 del 2014; ord. n. 29736 del 2018; n. 15099 del 2021).
Ed è parimenti rispondente al diritto vivente il principio che, declinando gli obblighi informativi dell'intermediario, come conformati dalla normativa para- regolamentare emanata dagli organismi di vigilanza, afferma la necessità di un puntuale obbligo informativo a carico dell'intermediario nei confronti del cliente che non riveste la qualità di investitore professionale, quand'anche egli nel passato abbia dimostrato propensione ad investimenti rischiosi, obbligo informativo che dovrà estrinsecarsi nella corretta rappresentazione della natura, del rendimento e di ogni caratteristica del titolo (cfr., sia pur con diversi accenti in relazione alla fattispecie concreta, Cass. ord. n. 18153 del 2020; sent. n. 22147 del 2010; n. 17340 del 2008). Segnatamente, l'accertata propensione al rischio del cliente che non rivesta le caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale non elimina gli obblighi informativi dell'intermediario ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l'esperienza dell'investitore e le sue scelte devono orientare la selettività delle informazioni da fornire, dirigendosi verso quelle specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto, tenuto conto che tanto più elevato è il rischio dell'investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni
11 d'investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto (Cass. ord. n. 10286 del 2018).
§6. – Tanto precisato, alla luce delle coordinate sopra tracciate, appare non dirimente che l'investitrice, nei questioni Mifid in atti (doc. 7, 8), avesse dichiarato, tra l'altro, di possedere un'elevata esperienza di strumenti finanziari/assicurativi, di avere un orizzonte temporale di investimento a medio- lungo termine e di essere disposta anche a correre il rischio di perdita del capitale investito;
e neppure risulta decisivo che nel portafoglio titoli dell'attrice fossero stati presenti in passato analoghe obbligazioni subordinate (doc. 9 – 14 fasc. convenuta) e che di ciò la medesima risparmiatrice fosse stata edotta, quanto meno nell'anno 2012 (doc. 10 fasc. convenuta), a prescindere dal fatto che tale circostanza sia o meno veritiera.
Invero, l'ordine di acquisto delle obbligazioni per cui è causa, dal valore nominale di euro 300.000,00, per quel che consta dalla scheda finanziaria (doc.
17, fasc. convenuta, pag. 3), riguardava obbligazioni denominate “ordinarie”, ma con classe di rischio “elevato”. In ragione di ciò, della potenziale contraddittorietà ed illogicità del dato documentale, della lacunosità del medesimo, non recando l'esplicita indicazione della natura di obbligazioni subordinate dei titoli oggetto di acquisto e della rischiosità dell'operazione, era richiesta un'informazione corretta, esaustiva, chiara e non fuorviante sulle principali caratteristiche del titolo, in guisa da ridurre l'asimmetria informativa provocata dalla lapidaria descrizione della scheda finanziaria.
A tanto risulta palesemente inidonea la dicitura con la quale la cliente dichiara “di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono” (doc. 7 fasc. attoreo). La dichiarazione sopra riportata, infatti, non dà in alcun modo conto di quali concrete avvertenze e specifiche indicazioni sul tipo di rischio sotteso all'operazione siano state date all'investitrice e nulla dice circa l'adeguatezza dell'informazione fornita dall'intermediario, se cioè essa sia stata tale da
12 soddisfare le esigenze del singolo rapporto (cfr. Cass. sent. n. 3773 del 2009). E, ad essa, non può attribuirsi alcuna efficacia confessoria, sol che si consideri che la dichiarazione medesima non ammette l'esistenza di un fatto specifico sfavorevole al dichiarante, bensì un mero giudizio sull'adeguatezza delle informazioni fornite.
Le ridette informazioni, per contro, avrebbero dovuto essere tanto più minuziose e circostanziate anche in ragione della grave situazione finanziaria attraversata dal Monte dei Paschi al tempo dell'acquisto. Se è vero, come sostiene la convenuta, che “… da marzo-aprile 2013 (con la pubblicazione del Comunicato stampa sul restatement relativo al fair value, la pubblicazione della relazione ex art 125 ter TUF con allegata la relazione dei professori e la pubblicazione del progetto di bilancio Per_1 Per_2
2012 con allegato il prospetto pro forma, il comunicato stampa del 24 aprile 2013 di BMPS sulle informazioni aggiuntive imposte da ), è pacificamente riconosciuto che il mercato CP_2
sia stato informato delle operazioni precedentemente concluse, dei loro effetti sul patrimonio netto, sul conto economico e sulla redditività delle azioni e che queste stavano generando ingenti perdite, così mettendo gli investitori in condizione di effettuare scelte di investimento consapevoli ed informate” (comparsa di risposta, pag. 19), allora è vero anche che le scelte di investimento, consapevoli ed informate, tali davvero avrebbero potuto essere soltanto a condizione che, oltre alla trasmissione dei dati inerenti la situazione patrimoniale e finanziaria dell'emittente, ai risparmiatori fosse stata offerta un'esaustiva e puntuale conoscenza dei caratteri strutturali del titolo acquistato.
Ed invece, nel caso di specie, nulla di tutto ciò risulta essere avvenuto.
Risulta invece che alla risparmiatrice siano state fornite informazioni artificiosamente manipolate, atteso che il figlio, interrogato come testimone all'udienza del 28.2.2024, ha dichiarato che i titoli erano stati presentati dal funzionario della banca come sicuri, affidabili come titoli di Stato e che, dopo la conversione in azioni, gli stessi funzionari riferivano alla madre che non ci sarebbero state perdite perché la banca sarebbe stata risanata.
13 L'alterazione della rappresentazione delle effettive caratteristiche dei titoli, con informazioni mendaci rilasciate dai funzionari bancari – che, contrariamente alla modulistica, non si sono limitati a ricevere un ordine della risparmiatrice – comporta che una qualche consulenza sia stata comunque fornita, per quanto negativamente, dalla Banca, sicché l'operazione doveva essere compiuta non già in regime di appropriatezza – come consta dall'ordine – bensì, come una moltitudine di ordini di acquisto precedenti (doc. 7 fasc. attoreo), in regime di adeguatezza, con il più ampio corredo informativo da rilasciare al risparmiatore – obbligo dell'intermediario del tutto disatteso – di cui agli artt. 39, 40 reg.
CONSOB 16190/2007.
I fatti sopra descritti fanno manifesto l'inadempimento di non scarsa importanza del contratto per prestazione di servizi di investimento.
Non scarsa importanza nient'affatto mitigata dal mancato disinvestimento una volta che la risparmiatrice ha appreso dell'effettiva entità del fallimento dell'operazione finanziaria, atteso che, quand'anche sia predicabile una qualche rilevanza di tale sopravvenienza sul giudizio di gravità di cui all'art. 1455 c.c.
(aspetto su cui non occorre indugiare), mette conto evidenziare che l'aver disatteso i suggerimenti dell'intermediario ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento (con finalità di diversificazione o disinvestimento) non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza (Cass. sent. n. 6920 del
2018).
Ogni ulteriore questione afferente l'adempimento degli obblighi dell'intermediario resta assorbita.
§7. – Pronunciata la risoluzione del contratto-quadro, la convenuta va condannata a restituire il capitale investito nei singoli ordini censurati di cui in premessa, nella minor misura di euro 147.599,33, come da domanda, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma, dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
14 §8. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, applicando i valori medi dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore indeterminabile di media complessità. Alla stregua di tali criteri, si liquidano euro 10.860,00 per compenso professionale.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
− Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto per prestazioni di servizi di investimento del 6.5.2008 e, per l'effetto, condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 147.599,33, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma, dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
− Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro
10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Lucca, 28 maggio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
15
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4286 dell'anno 2022, pendente
TRA Parte_1
: Avv. POLLONI ROBERTO
[...]
- PARTE ATTRICE–
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. CATAVELLO GIANCARLO
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
CONCLUSIONI
➢ Attrice: “Piaccia al Tribunale adito, previo rigetto di ogni avversa eccezione pregiudiziale e preliminare, richiesta e domanda, anche subordinata e riconvenzionale subordinata, voler: 1) In via principale, accertata la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare ex artt. 21, 21, comma 1 bis, D.Lgs. n. 58/1998, 27, 28, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43 e 46 Reg. n. 16190/2007, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, accertare e CP_2 dichiarare il grave inadempimento della banca per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – prenegoziali e negoziali – inerenti al predetto negozio di compravendita delle obbligazioni “BMPS 10/20 5” (cod. titolo 1024370, ISIN XS0503326083) per nominali Euro 300.000,00 al costo di Euro 306.901,08, e per l'effetto risolvere il contratto di intermediazione e/o il contratto-ordine di acquisto degli specificati
1 strumenti finanziari e condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di Euro 147.599,33, o a quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'operazione fino all'effettivo soddisfo;
2) In via subordinata ed in ogni caso, accertata la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare ex artt. 21, 21, comma 1 bis, D.Lgs. n. 58/1998, 27, 28, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43 e 46 Reg. n. 16190/2007, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, CP_2 accertare e dichiarare l'inadempimento della banca convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – prenegoziali e negoziali – inerenti al negozio di compravendita del titolo “BMPS 10/20 5” (cod. titolo 1024370, ISIN XS0503326083) per nominali Euro 300.000,00 al costo di Euro 306.901,08, e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno patito dall'attrice, pari a Euro 147.599,33, o a quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'operazione fino all'effettivo soddisfo;
3) Infine, CONDANNARE la convenuta al rimborso delle spese di giudizio, nonché al pagamento dei compensi professionali di causa. IN VIA ISTRUTTORIA, l'attrice, come già chiesto nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2, insiste per l'ammissione di CTU di natura finanziaria che accerti le caratteristiche delle obbligazioni subordinate in lite, le modalità di determinazione del prezzo originario e di quello di conversione, la reale valorizzazione e rischiosità al tempo dell'investimento, nonché le reali condizioni economico – patrimoniali dell'emittente al momento dell'investimento, l'inadeguatezza dell'investimento rispetto al profilo finanziario dell'investitrice, l'inappropriatezza dell'investimento rispetto alla sua esperienza e conoscenza finanziaria e l'adempimento da parte della banca negoziatrice degli obblighi comportamentali di legge, con riserva di nomina del proprio CTP sino all'inizio dei lavori peritali”.
➢ Convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
- in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità delle domande introdotte con l'atto di citazione notificato in data 9.11.2022, per non avere gli attori esperito il procedimento obbligatorio di mediazione;
- in via preliminare: dichiarare inammissibili per decorrenza del termine di prescrizione tutte le domande svolte con l'atto di citazione notificato in data 9.11.2022, per le ragioni dedotte in narrativa, e comunque dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda di risoluzione e la conseguente domanda restitutoria, svolte dalla Signora in via Parte_1 principale con l'atto di citazione notificato in data 9.11.2022, per le ragioni in atti;
- nel merito: rigettare tutte le domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 9.11.2022, siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- in subordine: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, co. 2°, cod. civ. dichiarare non dovuto alcun risarcimento alla Signora per i danni che la medesima avrebbe Parte_1 potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. -in estremo subordine: limitare il risarcimento dei danni che la Signora provasse di aver patito, diminuendone l'ammontare, ex Parte_1 art. 1227, co. 1°, cod. civ., nella misura che risulterà di giustizia;
-in via istruttoria: ove reiterata, rigettare l'istanza di CTU,
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge”.
2 § § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
(di seguito, breviter, anche soltanto ) onde sentir
[...] Controparte_1
accertare l'inadempimento della banca intermediaria convenuta in relazione all'acquisto delle obbligazioni “BMPS 10/20 5” (cod. titolo 1024370, ISIN
XS0503326083) per nominali Euro 300.000,00 al costo di Euro 306.901,08, e per l'effetto, sentir dichiarare risolto il contratto per prestazione di servizi di investimento e/o i singoli ordini di acquisto, con condanna della convenuta a restituire la somma di euro 147.599,33, o comunque la diversa somma di giustizia, ovvero in subordine, per le medesime causali, condannare la convenuta al risarcimento del danno per lo stesso ammontare, assumendo di essere una risparmiatrice con basso profilo di rischio, alla quale aveva Controparte_1
insistentemente proposto l'acquisto di obbligazioni MPS, assicurando la conservazione del capitale investito;
che in data 27.10.2014 veniva finalizzato l'ordine di acquisto delle obbligazioni anzidette, senza alcun previo ragguaglio informativo in ordine alle principali caratteristiche del titolo acquistato;
che, in particolare, alla risparmiatrice veniva sottaciuta la natura di obbligazioni subordinate dei titoli acquistati, venduti in Italia senza prospetto informativo in quanto riservate ad investitori professionali, nonché le gravi condizioni finanziarie in cui all'epoca versava che soltanto alcuni anni Controparte_1
dopo l'attrice scopriva di aver acquistato obbligazioni subordinate;
che la profilatura della risparmiatrice, di età avanzata, era stata erroneamente compilata dalla banca, atteso che il portafoglio finanziario di cui la stessa risultava titolare era composto soltanto da obbligazioni MPS e, in misura minore, da titoli di
3 Stato;
che in data 28.7.2017 le obbligazioni subordinate venivano convertite in azioni ordinarie burden sharing “B.M.P.S.” di nuova emissione, aventi valore di euro 8,65 per azione, ma al tempo della domanda sostanzialmente azzerato;
che con decisione del 14.4.2022 l'Arbitro per le controversie finanziarie aveva condannato a risarcire il danno subito dalla risparmiatrice nella Controparte_1
minor somma di euro 115.798,00, tenuto conto del comportamento negligente della danneggiata che aveva aggravato il danno subito;
che il non aver provveduto a liberarsi dei titoli in portafoglio non poteva viceversa assurgere a comportamento imprudente dell'attrice, tenuto conto, per contraltare, della condotta attiva della banca, che aveva viceversa insistito per la conservazione delle azioni convertite;
che all'operazione erano applicabili le norme del T.U.F.
(D.Lgs. 58 del 1998) e del reg. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190; che gli obblighi informativi e di diligenza professionale in capo all'intermediario erano stati palesemente disattesi nel caso di specie;
che erano state altresì violate le norme che proibiscono il compimento di operazioni in conflitto di interessi senza previa adeguata informativa del cliente.
§1.1 – Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto si è costituita
[...]
in limine deducendo il mancato esperimento Controparte_1
della mediazione obbligatoria, l'estinzione del diritto azionato per intervenuta prescrizione, nonché, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda caducatoria del contratto-quadro per prestazioni di servizi di investimento, atteso che l'unica tutela accordata all'investitrice, una volta che le obbligazioni acquistate dalla (di categoria “Lower Tier II”, la più elevata tra le Parte_1
obbligazioni subordinate) erano state convertite in azioni per effetto del d.m. 28 luglio 2017, in attuazione del d.l. 237 del 23 dicembre 2016, consisteva della denuncia dei soli vizi dei provvedimenti amministrativi che avevano disposto la conversione forzosa, ovvero la incongruità del rapporto di concambio tra obbligazioni convertite e azioni risultanti dalla conversione;
che a seguito della stipula del contratto di intermediazione e deposito titoli del 6.5.2008, la
4 aveva sottoscritto, in data 24.9.2010 e 19.4.2012, ben due questionari Parte_1
MIFID, nei quali dichiarava di vantare un'elevata esperienza in strumenti finanziari e assicurativi, di aver già eseguito operazioni di investimento in obbligazioni strutturate e fondi comuni negli ultimi tre anni, di avere un orizzonte temporale di investimento a medio-lungo termine e di essere disposta ad accettare anche perdite del capitale;
che tali informazioni venivano confermate anche in successivi questionari;
che in passato l'attrice aveva già acquistato obbligazioni subordinate;
che, in relazione all'investimento contestato, erano state fornite tutte le informazioni necessarie ed obbligatorie in base alla normativa per tempo applicabile;
che le obbligazioni erano state acquistate sul mercato secondario, di tal che non sussisteva l'obbligo di consegna del prospetto informativo;
che, al tempo dell'acquisto, erano già note le gravi difficoltà finanziarie di MPS;
che il danno lamentato non poteva coincidere con l'intero capitale investito, tenuto conto che la dal momento in cui le azioni Parte_1
ricevute in conversione erano state riammesse alla quotazione, nell'ottobre 2017, ben avrebbe potuto disinvestire e ridurre la perdita subita.
§1.2 – Istruita con prove testimoniali, precisate le conclusioni, previo deposito di comparse conclusionali, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 4 aprile 2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, previa rinuncia al termine per il deposito di memorie di replica.
§2. – La domanda attorea è fondata e va accolta.
§3. – Preliminarmente, occorre scrutinare le eccezioni preliminari della convenuta.
Esse sono infondate e vanno rigettate.
§3.1 – Anzitutto, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria che, in subiecta materia, ben può essere surrogato dall'arbitrato per le controversie finanziarie.
A norma dell'art. 5, 3° comma, D.Lgs. 28 del 2010, in luogo della mediazione obbligatoria, è previsto che «per assolvere alla condizione di
5 procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: (…) b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
L'art. 32-ter T.U.F., al primo comma, prevede che «i soggetti nei cui confronti la esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il CP_2
regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies». Il secondo comma stabilisce invece che «la Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati».
Con delibera n. 19602 del 4.5.2016 la ha istituito l'Arbitro per le CP_2
controversie finanziarie adito da parte attrice (doc. 16, 17 fasc. attoreo) e adottato il regolamento di attuazione di cui all'art. 2, commi 5-bis e 5-ter D.Lgs.
179 del 2007.
La controversia sottoposta all'Arbitro coincide con quella devoluta al
Tribunale, atteso che, in entrambe, fatta salva l'adozione della pronuncia costitutiva di esclusiva spettanza dell'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 2908
c.c., il petitum sostanziale è comunque indirizzato, tramite tutela restitutoria o risarcitoria, al recupero delle somme investite dalla risparmiatrice.
Da qui, l'infondatezza dell'eccezione.
§3.2 – Anche l'eccezione di prescrizione, imperniata sull'assunto che il termine correlativo sarebbe di durata quinquennale, è destituita di fondamento.
L'attrice ha infatti dedotto la responsabilità contrattuale della banca per inadempimento del contratto per prestazione di servizi di investimento, dal che
6 discende l'applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946
c.c.), decorrente dal 27.10.2014, cioè a dirsi dalla data di esecuzione dell'ordine di acquisto censurato.
§3.3 – E' parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione.
L'eccezione, secondo l'assunto della convenuta, troverebbe fondamento nella circostanza che, contro le misure di conversione forzosa delle obbligazioni subordinate in azioni, la tutela giurisdizionale apprestata dai commi 5° e 9° del
D.l. 23 dicembre 2016, n. 237, conv., con modif., in L. 17 febbraio 2017, n. 15, sarebbe solo quella esperibile innanzi al giudice amministrativo, a norma dell'art. 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal comma 5, lettera c), si applica l'art. 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
Al riguardo, giova una breve premessa ricognitiva volta all'inquadramento delle vicende che hanno riguardato l'istituto di credito convenuto e i creditori del medesimo, i quali in applicazione dei principi “burden-sharing”, sono stati destinatari di un provvedimento di conversione forzosa in azioni delle obbligazioni subordinate dai medesimi detenute.
Precipuamente, con il D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, l'Italia ha recepito la
Direttiva 2014/59/UE sul c.d. “bail-in”, con la quale l'UE ha inteso armonizzare mediante introduzione di regole comuni le procedure di risanamento e risoluzione di enti creditizi e delle imprese di investimento al fine di ridurre il più possibile l'incidenza economica di siffatti dissesti sui bilanci pubblici (c.d. bail- out), prediligendo una ripartizione delle relative perdite fra gli azionisti, obbligazionisti e creditori dell'ente in difficoltà (c.d. bail-in).
In particolare, nelle ipotesi di crisi bancarie, i suddetti soggetti sarebbero stati esposti al rischio di veder svalutato, azzerato o convertito in titoli di capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento in difficoltà.
7 Con il D.L. 23 dicembre 2016, n.237, convertito con modificazioni in
L.15/2017, è stata dettata una speciale disciplina per la gestione delle crisi bancarie, prevedendo, in via generale, la possibilità dello Stato di intervenire nel capitale dell'istituto creditizio in difficoltà al fine di garantirne la stabilità finanziaria, previa operatività dei principi del c.d. “burden-sharing”.
Dunque, al fine di rendere possibile l'intervento statale sul capitale di
[...]
si rendeva necessaria la previa ripartizione delle perdite fra i creditori, CP_1
concretamente disciplinata con il D.M. 27 luglio 2017, pubblicato in G.U. del 28 luglio 2017, con il quale il in esecuzione del Decreto Legge 237/2016, CP_3
non solo ha previsto l'aumento di capitale di MPS mediante l'emissione di nuove azioni (attesi i risultati negativi ottenuti dalla in questione a seguito del c.d. CP_1
“stress test”), ma ha altresì disposto che detto aumento fosse concretizzabile anche mediante la conversione “forzosa” delle obbligazioni subordinate dell'ente
(c.d. Lower Tier II) in azioni ordinarie secondo un rapporto di conversione ancorato ai parametri indicati dalla medesima legge.
Orbene, al fine di preservare la stabilità della ricapitalizzazione, peraltro disposta con atti legislativi e regolamentari, il combinato disposto dell'art. 22, commi 5 e 9 del Decreto n. 237 e dell'art. 95 del Decreto n. 180, ha introdotto una limitazione giurisdizionale al diritto d'azione degli investitori, i quali possono unicamente far valere, innanzi al giudice amministrativo, eventuali vizi dei provvedimenti amministrativi con cui è stata disposta la conversione forzosa, restando preclusa a questi ultimi qualsivoglia azione caducatoria della ricapitalizzazione così disposta (avvenuta, appunto, mediante conversione forzosa). Tale limitazione è altresì frutto dell'inderogabile principio di cui all'art.2379-ter c.c., in base al quale “nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento di capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'art. 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che
l'aumento di capitale è stato anche parzialmente eseguito”.
8 Sennonché, nel caso di specie, la domanda costitutiva e restitutoria dedotta in via principale dall'attrice non censura in alcun modo la legittimità dei provvedimenti ablativi disposti in attuazione della sopra citata normativa primaria, ma anzi la presuppone nel dinamismo eziologico produttivo del pregiudizio sofferto, la cui fonte genetica è pur sempre riconducibile all'azione colpevole della banca. Neppure viene in rilievo la delibera di MPS di aumento del capitale, strumentale alla conversione.
Piuttosto, quel che forma oggetto del petitum immediato della domanda principale è il contratto per prestazione di servizi di investimento, il singolo ordine ed il capitale investito per darvi seguito. E l'accoglimento di tali domande travolgerebbe il contratto-quadro e determinerebbe l'insorgenza di reciproci obblighi restitutori tra Banca ed investitore senza incidere in alcun modo sulla disposta conversione in azioni delle obbligazioni subordinate. Piuttosto, la conversione costituirebbe fatto impeditivo dell'esatto adempimento dell'obbligazione restitutoria di cosa determinata in capo alla risparmiatrice, con conseguente applicabilità della disciplina di cui agli artt. 2037, 2038 c.c. Ma su tale aspetto è inutile indugiare, atteso che nessuna domanda al riguardo è stata proposta dalla convenuta.
§4. – Ciò premesso, venendo all'esame del merito della controversia, occorre delineare sinteticamente il quadro normativo di riferimento, che concerne il
D.Lgs. 58/1998 ed il reg. Consob n. 16190/2007, non senza aver prima tuttavia precisato che nel caso di specie viene in considerazione l'acquisto di obbligazioni subordinate, cioè a dirsi, secondo la definizione concordemente mutuata dal lessico dell'autorità di vigilanza, “… titoli in cui il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore)” (in http://www.consob.it/web/investor-education/obbligazioni-subordinate).
A norma dell'art. 21, 1° comma, T.U.F., per quanto qui interessa, “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a)
9 comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati …(…)”
Secondo quanto stabilito dall'art. 23, 6° comma, T.U.F.: “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.
In tema di requisiti generali delle informazioni da fornire al cliente, l'art. 27 reg. 16190/2007, dispone, al primo comma, che “tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti …(…)”. Al secondo comma è invece sancito che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”.
A norma dell'art. 28, 2° comma, lett. d), “le informazioni … non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti”
A mente dell'art. 31, con riguardo alle specifiche informazioni sugli strumenti finanziari trattati, da fornire, a norma dell'art. 34, comma 3°, in tempo utile per la prestazione del servizio di investimento offerto, “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
§5. – Secondo l'ormai consolidato orientamento della corte regolatrice, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del
10 cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all' art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd.
"contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro” (Cass. sez. un. 26724 del 2007, cui adde Cass. sent. n. 8462 del 2014; ord. n. 29736 del 2018; n. 15099 del 2021).
Ed è parimenti rispondente al diritto vivente il principio che, declinando gli obblighi informativi dell'intermediario, come conformati dalla normativa para- regolamentare emanata dagli organismi di vigilanza, afferma la necessità di un puntuale obbligo informativo a carico dell'intermediario nei confronti del cliente che non riveste la qualità di investitore professionale, quand'anche egli nel passato abbia dimostrato propensione ad investimenti rischiosi, obbligo informativo che dovrà estrinsecarsi nella corretta rappresentazione della natura, del rendimento e di ogni caratteristica del titolo (cfr., sia pur con diversi accenti in relazione alla fattispecie concreta, Cass. ord. n. 18153 del 2020; sent. n. 22147 del 2010; n. 17340 del 2008). Segnatamente, l'accertata propensione al rischio del cliente che non rivesta le caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale non elimina gli obblighi informativi dell'intermediario ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l'esperienza dell'investitore e le sue scelte devono orientare la selettività delle informazioni da fornire, dirigendosi verso quelle specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto, tenuto conto che tanto più elevato è il rischio dell'investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni
11 d'investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto (Cass. ord. n. 10286 del 2018).
§6. – Tanto precisato, alla luce delle coordinate sopra tracciate, appare non dirimente che l'investitrice, nei questioni Mifid in atti (doc. 7, 8), avesse dichiarato, tra l'altro, di possedere un'elevata esperienza di strumenti finanziari/assicurativi, di avere un orizzonte temporale di investimento a medio- lungo termine e di essere disposta anche a correre il rischio di perdita del capitale investito;
e neppure risulta decisivo che nel portafoglio titoli dell'attrice fossero stati presenti in passato analoghe obbligazioni subordinate (doc. 9 – 14 fasc. convenuta) e che di ciò la medesima risparmiatrice fosse stata edotta, quanto meno nell'anno 2012 (doc. 10 fasc. convenuta), a prescindere dal fatto che tale circostanza sia o meno veritiera.
Invero, l'ordine di acquisto delle obbligazioni per cui è causa, dal valore nominale di euro 300.000,00, per quel che consta dalla scheda finanziaria (doc.
17, fasc. convenuta, pag. 3), riguardava obbligazioni denominate “ordinarie”, ma con classe di rischio “elevato”. In ragione di ciò, della potenziale contraddittorietà ed illogicità del dato documentale, della lacunosità del medesimo, non recando l'esplicita indicazione della natura di obbligazioni subordinate dei titoli oggetto di acquisto e della rischiosità dell'operazione, era richiesta un'informazione corretta, esaustiva, chiara e non fuorviante sulle principali caratteristiche del titolo, in guisa da ridurre l'asimmetria informativa provocata dalla lapidaria descrizione della scheda finanziaria.
A tanto risulta palesemente inidonea la dicitura con la quale la cliente dichiara “di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono” (doc. 7 fasc. attoreo). La dichiarazione sopra riportata, infatti, non dà in alcun modo conto di quali concrete avvertenze e specifiche indicazioni sul tipo di rischio sotteso all'operazione siano state date all'investitrice e nulla dice circa l'adeguatezza dell'informazione fornita dall'intermediario, se cioè essa sia stata tale da
12 soddisfare le esigenze del singolo rapporto (cfr. Cass. sent. n. 3773 del 2009). E, ad essa, non può attribuirsi alcuna efficacia confessoria, sol che si consideri che la dichiarazione medesima non ammette l'esistenza di un fatto specifico sfavorevole al dichiarante, bensì un mero giudizio sull'adeguatezza delle informazioni fornite.
Le ridette informazioni, per contro, avrebbero dovuto essere tanto più minuziose e circostanziate anche in ragione della grave situazione finanziaria attraversata dal Monte dei Paschi al tempo dell'acquisto. Se è vero, come sostiene la convenuta, che “… da marzo-aprile 2013 (con la pubblicazione del Comunicato stampa sul restatement relativo al fair value, la pubblicazione della relazione ex art 125 ter TUF con allegata la relazione dei professori e la pubblicazione del progetto di bilancio Per_1 Per_2
2012 con allegato il prospetto pro forma, il comunicato stampa del 24 aprile 2013 di BMPS sulle informazioni aggiuntive imposte da ), è pacificamente riconosciuto che il mercato CP_2
sia stato informato delle operazioni precedentemente concluse, dei loro effetti sul patrimonio netto, sul conto economico e sulla redditività delle azioni e che queste stavano generando ingenti perdite, così mettendo gli investitori in condizione di effettuare scelte di investimento consapevoli ed informate” (comparsa di risposta, pag. 19), allora è vero anche che le scelte di investimento, consapevoli ed informate, tali davvero avrebbero potuto essere soltanto a condizione che, oltre alla trasmissione dei dati inerenti la situazione patrimoniale e finanziaria dell'emittente, ai risparmiatori fosse stata offerta un'esaustiva e puntuale conoscenza dei caratteri strutturali del titolo acquistato.
Ed invece, nel caso di specie, nulla di tutto ciò risulta essere avvenuto.
Risulta invece che alla risparmiatrice siano state fornite informazioni artificiosamente manipolate, atteso che il figlio, interrogato come testimone all'udienza del 28.2.2024, ha dichiarato che i titoli erano stati presentati dal funzionario della banca come sicuri, affidabili come titoli di Stato e che, dopo la conversione in azioni, gli stessi funzionari riferivano alla madre che non ci sarebbero state perdite perché la banca sarebbe stata risanata.
13 L'alterazione della rappresentazione delle effettive caratteristiche dei titoli, con informazioni mendaci rilasciate dai funzionari bancari – che, contrariamente alla modulistica, non si sono limitati a ricevere un ordine della risparmiatrice – comporta che una qualche consulenza sia stata comunque fornita, per quanto negativamente, dalla Banca, sicché l'operazione doveva essere compiuta non già in regime di appropriatezza – come consta dall'ordine – bensì, come una moltitudine di ordini di acquisto precedenti (doc. 7 fasc. attoreo), in regime di adeguatezza, con il più ampio corredo informativo da rilasciare al risparmiatore – obbligo dell'intermediario del tutto disatteso – di cui agli artt. 39, 40 reg.
CONSOB 16190/2007.
I fatti sopra descritti fanno manifesto l'inadempimento di non scarsa importanza del contratto per prestazione di servizi di investimento.
Non scarsa importanza nient'affatto mitigata dal mancato disinvestimento una volta che la risparmiatrice ha appreso dell'effettiva entità del fallimento dell'operazione finanziaria, atteso che, quand'anche sia predicabile una qualche rilevanza di tale sopravvenienza sul giudizio di gravità di cui all'art. 1455 c.c.
(aspetto su cui non occorre indugiare), mette conto evidenziare che l'aver disatteso i suggerimenti dell'intermediario ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento (con finalità di diversificazione o disinvestimento) non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza (Cass. sent. n. 6920 del
2018).
Ogni ulteriore questione afferente l'adempimento degli obblighi dell'intermediario resta assorbita.
§7. – Pronunciata la risoluzione del contratto-quadro, la convenuta va condannata a restituire il capitale investito nei singoli ordini censurati di cui in premessa, nella minor misura di euro 147.599,33, come da domanda, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma, dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
14 §8. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, applicando i valori medi dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore indeterminabile di media complessità. Alla stregua di tali criteri, si liquidano euro 10.860,00 per compenso professionale.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
− Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto per prestazioni di servizi di investimento del 6.5.2008 e, per l'effetto, condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 147.599,33, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma, dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
− Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro
10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Lucca, 28 maggio 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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