Articolo 7 della Legge 18 giugno 1998, n. 192
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 ottobre 1998
Art. 7. Proprieta' del progetto 1. Il committente conserva la proprieta' industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore e' tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1998
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