Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00479/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2025, proposto dall’azienda agricola DO di DO GE e C., in persona del titolare pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento prot. AGEA.AGA.20240087809 di imputazione di prelievo supplementare per l’annata 2001/2002 per l’importo di € 16.193,20 (prot. uscita n. 575 dell’8 gennaio 2025).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. DA US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. L’azienda agricola ricorrente ha domandato l’annullamento dell’intimazione di pagamento ex l. n. 33/2009 prot. AGEA.AGA.20240087809 per la riscossione dell’importo di € 16.193,20 relativo al prelievo supplementare dovuto per l’annata 2001/2002.
Sono articolati i seguenti motivi di ricorso:
I. “Violazione dell'art. 3 comma 4 Legge 241/90 per omessa indicazione dell’A.G. avanti il quale proporre impugnazione. Nullità del provvedimento”;
II. “Intervenuta sentenza breve del tar fvg n. 30/22 confermata con sentenza del tar fvg a seguito di riassunzione n.288/33 per la medesima cartella e campagna lattiera. pendenza di giudizio avanti il Cds n. 3161/24”;
III. “Intervenuta prescrizione del presunto credito di GE ;
IV. “Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 8-ter, 8-quater, 8quinquies della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto legge n. 5 del 2009 – art. 10, comma 34, decreto legge n. 49 del 2003)”:“Violazione di legge (art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 24 Cost.) – Carenza di motivazione”. Errata e indebita iscrizione a ruolo degli interessi e difetto di motivazione in ordine alla loro quantificazione” ;
V. “Illegittimità del provvedimento comunicato- violazione di legge anche in riferimento a normativa Unionale -illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere - nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da parte di AG – consequenziale erroneità della quantificazione del presunto debito - carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa” .
2. Con l’ordinanza n. 21/2025 questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare, disponendo al contempo incombenti istruttori a carico dell’AG.
3. L’AG si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso e ha presentato una documentata relazione di chiarimenti.
4. Con l’ordinanza collegiale n. 257/2025 questo T.A.R. ha accordato alla ricorrente il richiesto rinvio per accedere al meccanismo, di recente introduzione (art. 1, comma 554, della l. n. 207/2024), disciplinato dall’art. 10 ter , comma 4, del d.l. n. 69/2023, come convertito;
5. All’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione (la difesa attorea ha dato atto che l’azienda agricola ricorrente ha manifestato l’intenzione di non coltivare la procedura ex art. 1, comma 554, della l. n. 207/2024).
6. Il ricorso è infondato.
7. Quanto al primo motivo di gravame si osserva che l’omessa indicazione dell’autorità giudiziaria a cui ricorrere non determina l’illegittimità dell’atto (cfr., ex multis , T.A.R. F.V.G. n. 326/2023).
8. Quanto al secondo motivo di ricorso occorre rilevare, in punto di fatto, che:
a) l’azienda ricorrente, dopo le comunicazioni di fine campagna 2001/2022, ha impugnato il relativo provvedimento innanzi al T.A.R. del Lazio (R.G. n. 13352/2002);
b) col decreto n. 9024/2011 il T.A.R. del Lazio ha dichiarato perento il ricorso predetto;
c) con la sentenza breve n. 30/2022 questo T.A.R. ha accolto il ricorso (RG n. 413/2021) avverso la cartella di pagamento n. 09120210005963163000, notificata dall’Ader il 20 settembre 2021, con riferimento all’imputazione di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2001/2002;
d) con la sentenza n. 8343/2022 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta pronuncia di questo T.A.R. con rinvio al primo giudice ex art. 105 cod.proc.amm.;
e) con la sentenza n. 288/2023 questo T.A.R., adito in riassunzione, ha nuovamente annullato la cartella di pagamento n. 09120210005963163000, accertando la prescrizione il credito dell’AG per la campagna 2001/2022;
f) con la sentenza n. 1666/2025, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di questo T.A.R. n. 288/2023, con l’effetto di conferma della cartella di pagamento e, conseguentemente, di consolidamento della sottesa pretesa creditoria relativa all’imputazione di prelievo per la campagna 2001/2002.
Dalla ricostruzione in fatto delle vicende processuali relative al credito per cui è causa, puntualmente indicata dalla difesa dell’AG nella propria memoria del primo aprile 2025 e dall’AG nella relazione depositata in giudizio l’11 giugno 2025, emerge che l’accertamento della prescrizione del credito per cui è causa (quale effetto della sentenza favorevole alla ricorrente, emessa da questo T.A.R. n. 288/2023) è venuto meno per l’effetto della sentenza Cons. di Stato, n. 1666/2025 del 26 febbraio 2025.
Si deve infatti ripetere che quest’ultima ha riformato la sentenza n. 288/2023 proprio sul rilievo dell’inapplicabilità dell’art. 2945, comma 3, cod.civ. (“ Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo ”) e, quindi, dell’accertamento della debenza del credito relativo alla campagna 2001/2002, per non essere maturata la prescrizione.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
9. È da respingere anche il terzo motivo col quale è eccepita la prescrizione del credito per l’assorbente ragione che la pretesa creditoria di AG (già azionata con la cartella di pagamento n. 09120210005963163000, per l’importo di €15.771,52, in relazione all’annata oggi in discussione) è stata accertata ormai definitivamente con la citata sentenza n. 1666/2025.
10. Quanto alla censura relativa al calcolo degli interessi, dall’esame della documentazione in atti risulta che l’indicazione degli interessi, peraltro di fonte legale, è sufficientemente specificata nella tabella di cui all’allegato n. 3 del provvedimento impugnato.
11. Il quinto motivo – volto a dedurre l’invalidità dell’atto per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni – è inammissibile perché formulato in maniera del tutto generica ed esplorativa. La ricorrente, pur a conoscenza del dato relativo ai contributi non percepiti per effetto delle compensazioni, non ha fornito, infatti, neppure un principio di prova circa l’erroneità del calcolo operato dall’amministrazione ( ex multis , T.A.R. F.V.G., n. 145/2025).
In ogni caso e ferma restando l’inammissibilità della censura, a seguito dell’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 21/2025, l’AG ha fornito sufficienti chiarimenti (cfr. la relazione depositata in giudizio l’11 giugno 2025) in ordine all’attuale situazione debitoria della ricorrente, ex adverso non contestati.
L’amministrazione ha infatti chiarito che, con riferimento alla campagna lattiera 2001/2002, il credito intimato risulta pari all’importo di euro 10.197,43 quale residuo del prelievo imputato per la campagna lattiera 2001/02 (importo originario euro 11.580,11, da cui è stato defalcato l’importo di euro 1.382,68 a titolo di parziale compensazione), oltre all’importo di euro 5.995,77, a titolo di interessi legali sul prelievo, calcolati secondo la tabella riepilogativa di cui s’è già detto.
Da ultimo l’Ader, a ulteriore conferma, ha dimesso in giudizio il documento sub doc. 10 della produzione documentale del primo aprile 2025 dal quale si evince la situazione debitoria aggiornata della ricorrente, rimasta incontestata e, comunque, del tutto coerente con l’importo recato dall’intimazione qui gravata.
12. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite devono essere compensate, per la particolarità della vicenda e la circostanza che la sentenza n. 1666/2025 del Consiglio di Stato è sopravvenuta alla notifica del ricorso e al suo deposito innanzi al questo T.A.R..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
DA US, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA US | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO