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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est.
Dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1364/2020 R. G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Tanzola, giusta mandato in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Sala Consilina (Sa) alla via Mezzacapo n. 85
ricorrente contro
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Sant'Arsenio (Sa), alla via San CC, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vita ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina (Sa) alla via Pisacane n. 1 resistente in riconvenzionale avente ad oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di udienza del 10.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; il P.M. in data 21.03.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.11.2020, ha proposto domanda di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con in Eboli (Sa) il 10.06.2007 dal CP_1
pagina 1 di 12 quale è nato il [...]. A sostegno della domanda ha esposto che il rapporto si è Per_1
rivelato infelice a causa della grave incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza sotto lo stesso tetto;
che il 23.06.2009 i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente dell'ex Tribunale di Sala Consilina nel giudizio di separazione personale promosso da e, con ordinanza resa in pari data, è stato disposto l'affido condiviso del Pt_1
figlio a entrambi i coniugi, l'assegno di mantenimento in favore del minore di euro 550,00 Per_1
a carico del le spese straordinarie nella misura pari all'80% a carico del padre e al 20% Pt_1
alla madre;
che la Corte di Appello di Salerno, a seguito del reclamo proposto da con Pt_1
ordinanza del 22.12.2009, ha modificato i suddetti provvedimenti disponendo, fra l'altro, per le spese straordinarie la corresponsione in misura del 50% a carico di entrambi i genitori;
che, con sentenza n. 115/2019, pubblicata il 19.06.2019, passata in giudicato, il Tribunale di Lagonegro ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a carico del alle Pt_1
condizioni riportate nella medesima sentenza;
che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente sino a oggi ed è trascorso il termine di cui all'art. 3, comma 4° L 898/1970; che quindi, è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la stessa non può essere ricostituita;
che il ricorrente versa in una situazione economica precaria attesa la crisi che ha colpito la sua attività di fotografo e, pertanto, l'assegno di mantenimento in favore del figlio va rimodulato stante anche la florida situazione economica della resistente, primario ospedaliero.
Tutto ciò premesso il ricorrente, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali, ha chiesto:
“lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 10/6/2007 alle seguenti condizioni: -Si ribadiscono le conclusioni disposte nella sentenza di separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento che si formula nel seguente modo: “ Il coniuge non affidatario verserà all'altro, a titolo di concorso nelle spese di mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro 150,00 o nella misura che il Tribunale riterrà dopo aver valutato le condizioni economiche attuali dei genitori , da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. - Le spese straordinarie tutte per il mantenimento del figlio minore ricadano su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. - Disporsi le spese del giudizio interamente a carico della parte convenuta”.
Con comparsa di costituzione depositata il 30.01.2021, si è costituita la quale, CP_1
previa impugnativa di ogni avverso dedotto, non opponendosi alla domanda di scioglimento del pagina 2 di 12 matrimonio, ha ribadito che la reale causa della separazione dei coniugi è stata dovuta a colpa esclusiva del ricorrente, come evidenziato nella sentenza intervenuta con addebito al Pt_1 che la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento a euro 150,00 è del tutto inammissibile in quanto non sussistono né i presupposti, né le condizioni non essendo intervenuta alcuna variazione peggiorativa della situazione economica di che quest'ultimo ha posto in Pt_1
essere una serie di atti volti a occultare i suoi beni, le possidenze e i proventi, mediante fittizie intestazioni alla madre, la quale, pur essendo una semplice pensionata, è Persona_2
intestataria di immobili e quant'altro a lui appartenenti;
che nemmeno la somma di euro 550,00 a titolo di mantenimento del figlio, come stabilita in sede di separazione, può essere presa in considerazione in quanto, da allora, le esigenze e i bisogni della prole sono variate in conseguenza della sua crescita;
che quindi il mantenimento del minore va aumentato e Per_1
rapportato alle reali necessità del medesimo;
che con la sentenza di separazione dei coniugi del
19.06.2019, il Tribunale ha assegnato alla resistente e al figlio la casa coniugale, di proprietà del della quale sono stati subito privati;
che è stata costretta a cercare un'altra abitazione e Pt_1
ad acquistarla pur essendo priva della disponibilità economica, stipulando mutuo con la Banca
Intesa San Paolo, il cui costo ha inciso e ridotto in maniera significativa lo stipendio il quale, tra l'altro, non è da primario, ma di semplice medico ospedaliero;
che si è disinteressato del Pt_1
figlio tanto che il rapporto tra padre e figlio si è compromesso per esclusivo inadempimento del il quale è venuto meno ai doveri genitoriali;
che il rapporto è da anni assente, non lo Pt_1
cerca, non lo chiama e non vede il figlio da molti anni avendo reciso qualsivoglia rapporto affettivo, disinteressandosi a prestare qualsivoglia contributo morale alla cura, crescita ed educazione;
che, per effetto di tale comportamento, il figlio rifiuta qualsivoglia possibile incontro con il padre;
che il ricorrente si è reso inadempiente ai doveri economici, non solo per i ritardi con i quali permette alla di conseguire gli assegni per il mantenimento del figlio, CP_1
ma per avere omesso sovente il versamento e per non avere corrisposto le spese straordinarie.
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Eboli (Sa) il 10/06/2007 tra e . Parte_1 CP_1
2) Con riguardo al regime di affido del figlio minore (di anni 13), accertata e pronunciata Per_1
la persistente ricorrenza della condotta pregiudizievole del , ne disponga Parte_1
l'affidamento in via esclusiva alla madre, con ogni opportuno provvedimento di invito allo stesso
ad intraprendere un percorso psicoterapeutico di sostegno alla genitorialità, Parte_1
pagina 3 di 12 residuando l'eventuale visita del figlio, in forma e modalità protetta ed in ogni caso nei termini, nelle modalità e nelle condizioni che il Tribunale vorrà stabilire e pronunciare secondo giustizia.
3) Stabilisca a carico di un assegno di mantenimento, per il figlio non Parte_1 Per_1
inferiore ad Euro 800,00= (ottocento/00) mensili, ovvero un congruo ed adeguato assegno di mantenimento per il figlio, soddisfacente delle necessità e delle inderogabili esigenze del minore, determinato in virtù delle vigenti disposizioni di legge e del tenore di vita condotto nel corso del matrimonio, da corrispondere alla moglie anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale, oltre alla corresponsione e rimborso delle spese straordinarie, mediche, culturali, scolastiche e sportive sostenute per il bambino nella misura dell'80%. E ciò anche in ragione del fatto che, seppur assegnatari della casa coniugale, il minore e la madre ne sono stati privati dal sin da subito e costui non se ne è fatto in alcun modo carico Parte_1
liberandosi arbitrariamente ed illecitamente del relativo onere economico di cui era gravato dal
Tribunale, costringendo la a sostenere le relative spese. 4) Per l'effetto ed all'esito CP_1
dell'accertata e dichiarata condotta pregiudizievole, disponga, ex art. 709 ter c.p.c.,
l'ammonizione del ad astenersi dal perseverare nelle conclamate condotte Parte_1
inadempienti e, per quanto già cagionato, lo condanni al risarcimento dei danni prodotti nei confronti del figlio nella misura di giustizia. Il tutto confermando, per il resto, le altre Per_1
statuizioni assunte in sede di separazione dei coniugi e che qui abbiansi per riportate e trascritte, nonché con vittoria di spese e competenze difensive”.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza di prima comparizione del 3.03.2021 nella quale sono comparsi personalmente i coniugi, con ordinanza allegata al verbale di comparizione, il Presidente ha confermato le condizioni di cui alla separazione con la sola seguente modifica: “
1. Per contribuire al mantenimento del figlio a carico del padre pone
l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla sig.ra la somma, CP_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di Euro 450,00. Salva diversa determinazione da parte del
G.I. dopo approfondite indagini condotte a mezzo della Polizia Tributaria sulla capacità reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi”, con prosieguo dinanzi al G.I..
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. del 9.03.2021, si è riportato alle Parte_1 conclusioni di cui all'atto introduttivo, precisando che la casa coniugale non era di sua proprietà ma di ed è stata oggetto di rilascio con sentenza n. 45/2015 del Persona_3
9.2.2015, passata in giudicato;
che non è proprietario degli immobili indicati dalla resistente i pagina 4 di 12 quali, invece, sono di proprietà della di lui madre e di ciò se ne è occupato il Persona_2
Tribunale nel giudizio di separazione giudiziale;
che la resistente non fa vedere il figlio al padre nonostante le varie sollecitazioni e provvedimenti giudiziari emessi.
Con memoria integrativa depositata il 9.04.2021, ha impugnato il provvedimento CP_1 del Presidente del Tribunale, reso con ordinanza del 3.03.2021, con il quale ha ridotto l'assegno di mantenimento in favore del minore a euro 450,00 insistendo per l'aumento a euro 800,00 mensili;
per tutto il resto si è riportata al contenuto tutto della comparsa di costituzione del
30.01.202 e alle conclusioni ivi rassegnate.
Con provvedimento del 26.04.2021 sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa è stata istruita con produzione documentale e prove testimoniali, oltre all'ascolto del minore.
Con ordinanza dell'11.02.2025, resa all'esito dell'udienza del 10.02.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, con trasmissione al PM per le determinazioni di competenza.
Il P.M., in data 21.03.2025, si è rimesso alle valutazioni del Giudice.
2. Nel merito, la domanda principale è fondata e, pertanto, va accolta.
È, infatti, provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale dei coniugi pronunciata con sentenza n. 115/2022 del 18.06.2019, pubblicata il 19.06.2019, dal
Tribunale di Lagonegro nel procedimento iscritto al n. 450/2009 R.G. innanzi all'ex Tribunale di
Sala Consilina, previa comparizione di entrambi i coniugi all'udienza del 23.06.2009.
Si è pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (23.06.2009) nel procedimento di separazione giudiziale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa (tra le altre l'esito negativo del tentativo di conciliazione dei coniugi dinanzi al Presidente all'udienza 3.03.2021), si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi. Devono, quindi, essere eseguite le formalità prescritte dalla legge pagina 5 di 12 3. Per quanto riguarda l'affidamento del figlio (14.11.2007), prossimo alla maggiore età, Per_1
la resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo.
Va premesso che, con riguardo al regime di affidamento dei minori, ogni provvedimento dev'essere adottato assumendo a parametro fondamentale il superiore interesse morale e materiale della prole, così come disposto dall'art. 337-ter c.c. Pertanto, il giudice è chiamato a «privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore» (cfr. Cass. civile n. 27 del 3.01.2017; Cass. civile n. 14728 del 19.07.2016). E quindi la regola generale, secondo il nostro ordinamento, è l'affido condiviso nel rispetto della bigenitorialità. In tale prospettiva, deve essere prioritariamente valutata la possibilità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori per assicurare loro il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.
Conseguentemente, l'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c. rappresenta una deroga eccezionale giustificata da una carenza educativa di uno dei due genitori tale da rendere pregiudizievole l'affido condiviso per i minori, ossia qualora ponga in serio pericolo o alteri il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (cfr. Cass. civile n. 27591/2021; Cass. n. 6535/2019; Cass. n. 5108/2012).
In tali circostanze, infatti, ciascun genitore può chiedere l'affidamento esclusivo e, in tal senso, il giudice adito provvederà, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il pregiudizio al supremo interesse del figlio minore, nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, può determinarsi nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come pure nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. n. 22695/2021; Cass. n. 977/2017; Cass. n. 26587/2009). In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma pagina 6 di 12 anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Tanto precisato, applicando i suddetti principi al caso di specie, vi è prova dell'inidoneità di nello svolgimento della responsabilità genitoriale in termini di incompatibilità Parte_1 con la tutela dell'interesse primario della prole. Del resto, un primo elemento emerge dal comportamento assunto da il quale, all'udienza del 22.03.2022, fissata per la Pt_1
comparizione delle parti, non ha presenziato, né ha addotto alcun motivo giustificativo.
Sotto l'aspetto degli incontri padre - figlio, l'istruttoria ha evidenziato che non vede Pt_1
da molto tempo. E, invero, all'udienza del 22.03.2022 è comparsa la la quale ha Per_1 CP_1 riferito: “Preciso con riguardo ai rapporti del con il figlio che non lo vede da circa Pt_1
sette otto anni da quando sono stati interrotte le visite con modalità protetta. Specifico che da novembre 2021 vivo in Francia per seguire un corso di alta specializzazione, preciso che ho comunicato a già due anni prima di questo trasferimento e lui non si è fatto più Parte_1
sentire. Il bambino è sereno e allo stato non vuole vedere il padre che non ha chiesto di vederlo tranne quando siamo tornati per le vacanze di natale quando il mio avvocato mi ha riferito che il aveva fatto questa richiesta”; alla medesima udienza, è stato ascoltato anche il figlio Pt_1
minore il quale ha dichiarato: “Ho quattordici anni e frequento la scuola in Francia, a Per_1
Troys dove mi sono trasferito con mia mamma a novembre e mi trovo molto bene con i miei amici, siamo ritornati qui a Sant'Arsenio il 30 dicembre e poi oggi”; Preciso che non ho visto mio padre quando sono venuto a Sant'Arsenio né mi avrebbe fatto piacere vedere mio padre”;
Preciso che non vorrei più vederlo e che l'ultima volta che ho visto mio padre riale a sette otto anni fa quando frequentavo le scuole elementari. Io ho paura di lui e non voglio più incontrarlo in quanto mi incute paura. Ora sono molto felice di tornare in Francia con mia madre e di stare con lei”; durante l'esame, “Il bambino minore è apparso sereno fino a quando si è parlato della sua permanenza in Francia con la madre mentre è apparso molto intimorito allorquando si è iniziato a parlare del suo rapporto con il padre avendo espressamente riferito di non volerlo incontrarlo più”. Inoltre, anche il teste sentito all'udienza del 17.10.2023, sulle Testimone_1
circostanze di cui alla memoria istruttoria del 25.06.2021 di parte resistente, ha dichiarato: sul capo 1) “che io sappia è così mi fu detto dal ragazzino che in più occasioni mi ha chiesto di parlare con il padre e io non avevo nemmeno il numero. Ricordo alla comunione il bambino mi
pagina 7 di 12 disse “hai visto PA non c'è”; sul capo 3) “confermo da quello che io sappia che mi venne detto dal bambino. Ho partecipato ai suoi compleanni e non c'era”; all'udienza del 19.11.2024 è stata escussa la quale ha dichiarato: sul capo 1) “a me è capitato di andare alla festa Controparte_2
di compleanno del bambino nel 2012 se non erro e ricordo che il bambino aspettò Per_1
invano il padre perché gli era stato promesso che sarebbe venuto e quindi chiamò il padre che non poteva venire in quanto era impegnato”; inoltre, ha confermato il capo 3) (“Vero che ha, da diversi anni, cessato i contatti con il figlio minore anche in Parte_1 Per_1
occasione del compleanno dello stesso e delle festività”).
Il ricorrente, tra l'altro, si è reso inadempiente anche per quanto concerne il contributo per il mantenimento del figlio. La resistente, sempre all'udienza del 22.03.2022, ha riferito: “Il sig.
successivamente all'udienza Presidenziale che ha ridotto l'assegno di Parte_1
mantenimento da euro 550,00 a 450,00 non ha versato regolarmente il mantenimento, in particolare versando euro 350,00 mensili e spesso con ritardo. Allo stato non ha versato il mantenimento per il mese di febbraio e marzo. Preciso inoltro che non ha mai versato le spese straordinarie”. Anche sotto tale aspetto, si è di fronte a una inadempienza che incide, con riferimento al minore, non solo sul piano strettamente materiale, impedendogli la possibilità di sfruttare al meglio la propria potenzialità formativa, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze del figlio e, quindi, della carenza di responsabilizzazione nei suoi confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per il proprio figlio quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita. Del resto, non ha Pt_1
contestato il mancato pagamento degli assegni di mantenimento e la mancata corresponsione della quota delle spese straordinarie nei confronti della prole limitandosi a dedurre, in via del tutto generica, che la sua condizione economica è precaria a causa della crisi che ha colpito la sua attività di fotografo. Oltretutto, non ha osservato l'ammonimento disposto dal Tribunale con provvedimento dell'1.04.2022 in ordine al rispetto del regime di mantenimento in favore del figlio Per_1
Dall'insieme di tutti gli elementi, il Collegio osserva che sussistono sufficienti elementi per derogare alla regola dell'affido condiviso atteso che non è contestato che non Parte_1
abbia versato in modo regolare e puntuale, secondo quanto disposto dall'A.G., il mantenimento per il figlio. Sul punto, non ha fornito alcuna giustificazione e nulla ha provato, Parte_1
pagina 8 di 12 né ha depositato memoria istruttoria ex art. 183 comma VI c.p.c., tanto meno ha dedotto una sua inidoneità all'attività lavorativa mostrandosi pertanto del tutto disinteressato al benessere del figlio e incurante della necessità di soddisfare i suoi bisogni.
Per quanto riguarda il diritto di visita, il Collegio ritiene, in considerazione dell'età di Per_1
prossimo alla maggiore età (14.11.2007), nonché al tempo trascorso dalla separazione, che va in parte modificata la disciplina stabilita al momento della separazione. Nello specifico il Collegio ritiene che, in considerazione dell'età del minore, prossimo alla maggiore età, va disposto che possa incontrare il figlio liberamente previo accordo con il minore e con la Parte_1
madre.
4. In ordine alle statuizioni di tipo patrimoniale, per quanto riguarda il mantenimento del figlio minore la madre in ragione della convivenza provvederà in via diretta. Per_1
Per quanto attiene il contributo a carico del padre, quest'ultimo ha chiesto la riduzione ad euro
150,00 mentre la resistente ha chiesto l'incremento ad euro 800,00.
Orbene, dal momento che si discute solo della determinazione del contributo paterno al mantenimento della prole, come efficacemente affermato più volte dalla Suprema Corte, la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge (cfr. Cass. sez. I Sentenza n.
18538 del 2013). Costituisce, invece, elemento notorio che con il decorso del tempo tenuto conto dell'età, degli impegni di studio, di vita e di relazione dei figli, risultino inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007).
Tanto premesso, dagli accertamenti del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di
Sala Consilina depositati il 18.01.2022 è emerso che nell'anno 2020 il ha percepito un Pt_1
reddito zero, per il 2019 euro 1.816,00, per il 2018 euro 2.299,00, per il 2017 euro 3.498,00, per il 2016 euro 4.132,00. Relativamente all'attività lavorativa i militari hanno relazionato che il sig.
è titolare di una ditta individuale esercente l'attività di commercio al dettaglio di Parte_1
materiale per ottica e fotografia con luogo di esercizio a Sala Consilina (SA) alla via Trinità n. 76
e che i redditi di impresa sono stati i seguenti: per l'anno 2020, - 40.328,00 perdita di esercizio;
per l' anno 2019, euro 1.816,00; per l'anno 2018, euro 2.299,00; per l'anno 2017, euro 3.498,00;
pagina 9 di 12 per l'anno 2016, euro 4.132,00. Inoltre, dalla relazione della guardia di finanza, è risultato che non è proprietario di beni immobili ma è intestatario di un autoveicolo Fiat Parte_1
Grande Punto 1.2 tg DN157XD, con valore commerciale di euro 2.500,00; ancora, è stato accertato che è stato titolare di una partecipazione societaria di euro 12.000,00 Parte_1 della “Luna di Miele” di ER CC & C. s.n.c. che tuttavia non opera dal 2012. Quanto poi alle verifiche in ordine ai rapporti bancari, il 28.11.2022, è stata depositata un'integrazione della dalla quale è emerso che gli estratti di conto corrente presentano saldo negativo dal 2019 CP_3
al 2021.
Ebbene il Tribunale prende atto che dalla documentazione in atti si evince un peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente. Al tempo stesso, in considerazione del comportamento processuale non collaborativo del il quale non ha prodotto in giudizio alcuna Pt_1
documentazione reddituale ad eccezione del modello ISEE, nonché di quanto dichiarato dal teste all'udienza del 17.10.2023 in merito al tenore di vita alto del (“dai social vedo Tes_1 Pt_1 che fa molti viaggi ad esempio ho visto foto in Germania e alle Canarie”; “abita nella Pt_1 zona ricca di Padula”; “non so a chi sono intestati i beni ma so che vive a Padula in questa villa. Io l'ho visto in varie occasioni entrare e uscire dalla villa”), deve presumersi che la documentazione reddituale depositata e, più in generale, la situazione economico reddituale per come accertata dalla Guardia di Finanzia, sulla base della titolarità dei rapporti bancari e finanziari nonché delle intestazioni immobiliari, non corrisponda pienamente alla realtà delle disponibilità economico finanziarie del Inoltre va tenuto conto che da quanto dichiarato Pt_1
dal teste , a conferma degli assunti della parte resistente, la è stata cacciata dalla Tes_1 CP_1
casa familiare, assegnatale in sede di separazione, e pertanto ha dovuto stipulare un mutuo per l'acquisto di una nuova casa ove andare ad abitare con il figlio.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato e tenuto altresì conto delle esigenze del minore che, nel tempo, come noto, si presume aumentino, il Tribunale ritiene equo fissare in euro 400,00
l'importo a carico del a titolo di mantenimento per il figlio minore Il suddetto Pt_1 Per_1
assegno a far data dalla presente pronuncia dovrà essere versato da a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici
[...]
ISTAT-F.O.I. a far data da giugno 2026. Per quanto riguarda le spese straordinarie, il Collegio ritiene equo disporle al 50% per ciascun coniuge e, quindi, sarà tenuto al Parte_1
pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte da SSN
pagina 10 di 12 preventivamente concordate tra essi genitori.
5. Va, infine, accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti dal minore avanzata da Per_1
ex art. 709 ter c.p.c. a causa del comportamento inadempiente e pregiudizievole CP_1
tenuto dal padre. Il Collegio evidenzia che, già con ordinanza dell'1.04.2022, il è stato Pt_1
ammonito a rispettare rigorosamente il regime di mantenimento per il figlio e a versare Per_1
regolarmente quanto dovuto a titolo di mantenimento e di spese straordinarie.
A seguito di tale provvedimento risulta che il abbia perseverato nel proprio Pt_1
inadempimento nel versamento del contributo al mantenimento del figlio e alle spese Per_1
straordinarie. Inoltre il minore, sentito all'udienza del 22.03.2022, ha dato pienamente conto del comportamento pregiudizievole del padre che, da anni, si disinteressa di lui (“Ho quattordici anni
e frequento la scuola in Francia, a Troys dove mi sono trasferito con mia mamma a novembre e mi trovo molto bene con i miei amici, siamo ritornati qui a Sant'Arsenio il 30 dicembre e poi oggi” ADR “Preciso che non ho visto mio padre quando sono venuto a Sant'Arsenio nè mi avrebbe fatto piacere vedere mio padre”. ADR. “Preciso che non vorrei più vederlo e che
l'ultima volta che ho visto mio padre riale a sette otto anni fa quando frequentavo le scuole elementari. Io ho paura di lui e non voglio più incontrarlo in quanto mi incute paura. Ora sono molto felice di tornare in Francia con mia madre e di stare con lei”).
Per tali motivi, tenuto conto che l'ammonimento già disposto non ha sortito effetto, il Collegio ritiene che la sanzione più opportuna in danno di sia quella del risarcimento del danno in Pt_1
favore del minore per i pregiudizi patiti a causa del comportamento gravemente inadempiente e disinteressato manifestato dal padre, da liquidarsi in via equitativa, sulla base delle risultanze della capacità economica del e del protrarsi dell'inadempimento, in misura pari a 1/3 Pt_1 dell'importo riconosciuto a titolo di mantenimento per tutta la durata del giudizio in cui il ha costantemente perseverato nel proprio atteggiamento inadempiente dei doveri Pt_1
genitoriali [1/3 (400,00 x 55 mensilità)] e quindi nella somma complessiva di euro 7.333,00.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al principio della soccombenza, sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminato della causa e della complessità bassa del giudizio, ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così
pagina 11 di 12 provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Eboli (Sa) il
10.06.2007 tra , nato a [...] il [...]e , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
➢ affida il figlio minore (14.11.2007) in via esclusiva alla madre con Per_1 CP_1
diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
➢ pone a carico di l'assegno di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del minore che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ciascun Per_1
mese in favore di e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a CP_1
far data da giugno 2026, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte da SSN, scolastiche e ludiche per il figlio Per_1
➢ accoglie la domanda risarcimento del danno ex art 709 ter c.p.c. e per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro 7.333,00 in favore del minore Parte_1 [...]
Per_4
➢ manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni ai sensi dell'art. 5 della L. 898/70 e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (atto n. 18, p. II, serie A, reg. atti matrimonio anno 2007 del Comune di Eboli);
➢ condanna a pagare in favore di la somma complessiva di Parte_1 CP_4
euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge se dovute.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 9.06.2025
Il giudice rel. est.
Dott. Maurizio Ferrara
Il Presidente
Dr.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est.
Dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1364/2020 R. G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Tanzola, giusta mandato in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Sala Consilina (Sa) alla via Mezzacapo n. 85
ricorrente contro
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Sant'Arsenio (Sa), alla via San CC, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vita ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina (Sa) alla via Pisacane n. 1 resistente in riconvenzionale avente ad oggetto: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di udienza del 10.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; il P.M. in data 21.03.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.11.2020, ha proposto domanda di Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con in Eboli (Sa) il 10.06.2007 dal CP_1
pagina 1 di 12 quale è nato il [...]. A sostegno della domanda ha esposto che il rapporto si è Per_1
rivelato infelice a causa della grave incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza sotto lo stesso tetto;
che il 23.06.2009 i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente dell'ex Tribunale di Sala Consilina nel giudizio di separazione personale promosso da e, con ordinanza resa in pari data, è stato disposto l'affido condiviso del Pt_1
figlio a entrambi i coniugi, l'assegno di mantenimento in favore del minore di euro 550,00 Per_1
a carico del le spese straordinarie nella misura pari all'80% a carico del padre e al 20% Pt_1
alla madre;
che la Corte di Appello di Salerno, a seguito del reclamo proposto da con Pt_1
ordinanza del 22.12.2009, ha modificato i suddetti provvedimenti disponendo, fra l'altro, per le spese straordinarie la corresponsione in misura del 50% a carico di entrambi i genitori;
che, con sentenza n. 115/2019, pubblicata il 19.06.2019, passata in giudicato, il Tribunale di Lagonegro ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a carico del alle Pt_1
condizioni riportate nella medesima sentenza;
che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente sino a oggi ed è trascorso il termine di cui all'art. 3, comma 4° L 898/1970; che quindi, è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la stessa non può essere ricostituita;
che il ricorrente versa in una situazione economica precaria attesa la crisi che ha colpito la sua attività di fotografo e, pertanto, l'assegno di mantenimento in favore del figlio va rimodulato stante anche la florida situazione economica della resistente, primario ospedaliero.
Tutto ciò premesso il ricorrente, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali, ha chiesto:
“lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 10/6/2007 alle seguenti condizioni: -Si ribadiscono le conclusioni disposte nella sentenza di separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento che si formula nel seguente modo: “ Il coniuge non affidatario verserà all'altro, a titolo di concorso nelle spese di mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro 150,00 o nella misura che il Tribunale riterrà dopo aver valutato le condizioni economiche attuali dei genitori , da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. - Le spese straordinarie tutte per il mantenimento del figlio minore ricadano su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. - Disporsi le spese del giudizio interamente a carico della parte convenuta”.
Con comparsa di costituzione depositata il 30.01.2021, si è costituita la quale, CP_1
previa impugnativa di ogni avverso dedotto, non opponendosi alla domanda di scioglimento del pagina 2 di 12 matrimonio, ha ribadito che la reale causa della separazione dei coniugi è stata dovuta a colpa esclusiva del ricorrente, come evidenziato nella sentenza intervenuta con addebito al Pt_1 che la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento a euro 150,00 è del tutto inammissibile in quanto non sussistono né i presupposti, né le condizioni non essendo intervenuta alcuna variazione peggiorativa della situazione economica di che quest'ultimo ha posto in Pt_1
essere una serie di atti volti a occultare i suoi beni, le possidenze e i proventi, mediante fittizie intestazioni alla madre, la quale, pur essendo una semplice pensionata, è Persona_2
intestataria di immobili e quant'altro a lui appartenenti;
che nemmeno la somma di euro 550,00 a titolo di mantenimento del figlio, come stabilita in sede di separazione, può essere presa in considerazione in quanto, da allora, le esigenze e i bisogni della prole sono variate in conseguenza della sua crescita;
che quindi il mantenimento del minore va aumentato e Per_1
rapportato alle reali necessità del medesimo;
che con la sentenza di separazione dei coniugi del
19.06.2019, il Tribunale ha assegnato alla resistente e al figlio la casa coniugale, di proprietà del della quale sono stati subito privati;
che è stata costretta a cercare un'altra abitazione e Pt_1
ad acquistarla pur essendo priva della disponibilità economica, stipulando mutuo con la Banca
Intesa San Paolo, il cui costo ha inciso e ridotto in maniera significativa lo stipendio il quale, tra l'altro, non è da primario, ma di semplice medico ospedaliero;
che si è disinteressato del Pt_1
figlio tanto che il rapporto tra padre e figlio si è compromesso per esclusivo inadempimento del il quale è venuto meno ai doveri genitoriali;
che il rapporto è da anni assente, non lo Pt_1
cerca, non lo chiama e non vede il figlio da molti anni avendo reciso qualsivoglia rapporto affettivo, disinteressandosi a prestare qualsivoglia contributo morale alla cura, crescita ed educazione;
che, per effetto di tale comportamento, il figlio rifiuta qualsivoglia possibile incontro con il padre;
che il ricorrente si è reso inadempiente ai doveri economici, non solo per i ritardi con i quali permette alla di conseguire gli assegni per il mantenimento del figlio, CP_1
ma per avere omesso sovente il versamento e per non avere corrisposto le spese straordinarie.
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Eboli (Sa) il 10/06/2007 tra e . Parte_1 CP_1
2) Con riguardo al regime di affido del figlio minore (di anni 13), accertata e pronunciata Per_1
la persistente ricorrenza della condotta pregiudizievole del , ne disponga Parte_1
l'affidamento in via esclusiva alla madre, con ogni opportuno provvedimento di invito allo stesso
ad intraprendere un percorso psicoterapeutico di sostegno alla genitorialità, Parte_1
pagina 3 di 12 residuando l'eventuale visita del figlio, in forma e modalità protetta ed in ogni caso nei termini, nelle modalità e nelle condizioni che il Tribunale vorrà stabilire e pronunciare secondo giustizia.
3) Stabilisca a carico di un assegno di mantenimento, per il figlio non Parte_1 Per_1
inferiore ad Euro 800,00= (ottocento/00) mensili, ovvero un congruo ed adeguato assegno di mantenimento per il figlio, soddisfacente delle necessità e delle inderogabili esigenze del minore, determinato in virtù delle vigenti disposizioni di legge e del tenore di vita condotto nel corso del matrimonio, da corrispondere alla moglie anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale, oltre alla corresponsione e rimborso delle spese straordinarie, mediche, culturali, scolastiche e sportive sostenute per il bambino nella misura dell'80%. E ciò anche in ragione del fatto che, seppur assegnatari della casa coniugale, il minore e la madre ne sono stati privati dal sin da subito e costui non se ne è fatto in alcun modo carico Parte_1
liberandosi arbitrariamente ed illecitamente del relativo onere economico di cui era gravato dal
Tribunale, costringendo la a sostenere le relative spese. 4) Per l'effetto ed all'esito CP_1
dell'accertata e dichiarata condotta pregiudizievole, disponga, ex art. 709 ter c.p.c.,
l'ammonizione del ad astenersi dal perseverare nelle conclamate condotte Parte_1
inadempienti e, per quanto già cagionato, lo condanni al risarcimento dei danni prodotti nei confronti del figlio nella misura di giustizia. Il tutto confermando, per il resto, le altre Per_1
statuizioni assunte in sede di separazione dei coniugi e che qui abbiansi per riportate e trascritte, nonché con vittoria di spese e competenze difensive”.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza di prima comparizione del 3.03.2021 nella quale sono comparsi personalmente i coniugi, con ordinanza allegata al verbale di comparizione, il Presidente ha confermato le condizioni di cui alla separazione con la sola seguente modifica: “
1. Per contribuire al mantenimento del figlio a carico del padre pone
l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla sig.ra la somma, CP_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di Euro 450,00. Salva diversa determinazione da parte del
G.I. dopo approfondite indagini condotte a mezzo della Polizia Tributaria sulla capacità reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi”, con prosieguo dinanzi al G.I..
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. del 9.03.2021, si è riportato alle Parte_1 conclusioni di cui all'atto introduttivo, precisando che la casa coniugale non era di sua proprietà ma di ed è stata oggetto di rilascio con sentenza n. 45/2015 del Persona_3
9.2.2015, passata in giudicato;
che non è proprietario degli immobili indicati dalla resistente i pagina 4 di 12 quali, invece, sono di proprietà della di lui madre e di ciò se ne è occupato il Persona_2
Tribunale nel giudizio di separazione giudiziale;
che la resistente non fa vedere il figlio al padre nonostante le varie sollecitazioni e provvedimenti giudiziari emessi.
Con memoria integrativa depositata il 9.04.2021, ha impugnato il provvedimento CP_1 del Presidente del Tribunale, reso con ordinanza del 3.03.2021, con il quale ha ridotto l'assegno di mantenimento in favore del minore a euro 450,00 insistendo per l'aumento a euro 800,00 mensili;
per tutto il resto si è riportata al contenuto tutto della comparsa di costituzione del
30.01.202 e alle conclusioni ivi rassegnate.
Con provvedimento del 26.04.2021 sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa è stata istruita con produzione documentale e prove testimoniali, oltre all'ascolto del minore.
Con ordinanza dell'11.02.2025, resa all'esito dell'udienza del 10.02.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, con trasmissione al PM per le determinazioni di competenza.
Il P.M., in data 21.03.2025, si è rimesso alle valutazioni del Giudice.
2. Nel merito, la domanda principale è fondata e, pertanto, va accolta.
È, infatti, provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale dei coniugi pronunciata con sentenza n. 115/2022 del 18.06.2019, pubblicata il 19.06.2019, dal
Tribunale di Lagonegro nel procedimento iscritto al n. 450/2009 R.G. innanzi all'ex Tribunale di
Sala Consilina, previa comparizione di entrambi i coniugi all'udienza del 23.06.2009.
Si è pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (23.06.2009) nel procedimento di separazione giudiziale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa (tra le altre l'esito negativo del tentativo di conciliazione dei coniugi dinanzi al Presidente all'udienza 3.03.2021), si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi. Devono, quindi, essere eseguite le formalità prescritte dalla legge pagina 5 di 12 3. Per quanto riguarda l'affidamento del figlio (14.11.2007), prossimo alla maggiore età, Per_1
la resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo.
Va premesso che, con riguardo al regime di affidamento dei minori, ogni provvedimento dev'essere adottato assumendo a parametro fondamentale il superiore interesse morale e materiale della prole, così come disposto dall'art. 337-ter c.c. Pertanto, il giudice è chiamato a «privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore» (cfr. Cass. civile n. 27 del 3.01.2017; Cass. civile n. 14728 del 19.07.2016). E quindi la regola generale, secondo il nostro ordinamento, è l'affido condiviso nel rispetto della bigenitorialità. In tale prospettiva, deve essere prioritariamente valutata la possibilità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori per assicurare loro il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.
Conseguentemente, l'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c. rappresenta una deroga eccezionale giustificata da una carenza educativa di uno dei due genitori tale da rendere pregiudizievole l'affido condiviso per i minori, ossia qualora ponga in serio pericolo o alteri il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (cfr. Cass. civile n. 27591/2021; Cass. n. 6535/2019; Cass. n. 5108/2012).
In tali circostanze, infatti, ciascun genitore può chiedere l'affidamento esclusivo e, in tal senso, il giudice adito provvederà, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il pregiudizio al supremo interesse del figlio minore, nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, può determinarsi nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come pure nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. n. 22695/2021; Cass. n. 977/2017; Cass. n. 26587/2009). In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma pagina 6 di 12 anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Tanto precisato, applicando i suddetti principi al caso di specie, vi è prova dell'inidoneità di nello svolgimento della responsabilità genitoriale in termini di incompatibilità Parte_1 con la tutela dell'interesse primario della prole. Del resto, un primo elemento emerge dal comportamento assunto da il quale, all'udienza del 22.03.2022, fissata per la Pt_1
comparizione delle parti, non ha presenziato, né ha addotto alcun motivo giustificativo.
Sotto l'aspetto degli incontri padre - figlio, l'istruttoria ha evidenziato che non vede Pt_1
da molto tempo. E, invero, all'udienza del 22.03.2022 è comparsa la la quale ha Per_1 CP_1 riferito: “Preciso con riguardo ai rapporti del con il figlio che non lo vede da circa Pt_1
sette otto anni da quando sono stati interrotte le visite con modalità protetta. Specifico che da novembre 2021 vivo in Francia per seguire un corso di alta specializzazione, preciso che ho comunicato a già due anni prima di questo trasferimento e lui non si è fatto più Parte_1
sentire. Il bambino è sereno e allo stato non vuole vedere il padre che non ha chiesto di vederlo tranne quando siamo tornati per le vacanze di natale quando il mio avvocato mi ha riferito che il aveva fatto questa richiesta”; alla medesima udienza, è stato ascoltato anche il figlio Pt_1
minore il quale ha dichiarato: “Ho quattordici anni e frequento la scuola in Francia, a Per_1
Troys dove mi sono trasferito con mia mamma a novembre e mi trovo molto bene con i miei amici, siamo ritornati qui a Sant'Arsenio il 30 dicembre e poi oggi”; Preciso che non ho visto mio padre quando sono venuto a Sant'Arsenio né mi avrebbe fatto piacere vedere mio padre”;
Preciso che non vorrei più vederlo e che l'ultima volta che ho visto mio padre riale a sette otto anni fa quando frequentavo le scuole elementari. Io ho paura di lui e non voglio più incontrarlo in quanto mi incute paura. Ora sono molto felice di tornare in Francia con mia madre e di stare con lei”; durante l'esame, “Il bambino minore è apparso sereno fino a quando si è parlato della sua permanenza in Francia con la madre mentre è apparso molto intimorito allorquando si è iniziato a parlare del suo rapporto con il padre avendo espressamente riferito di non volerlo incontrarlo più”. Inoltre, anche il teste sentito all'udienza del 17.10.2023, sulle Testimone_1
circostanze di cui alla memoria istruttoria del 25.06.2021 di parte resistente, ha dichiarato: sul capo 1) “che io sappia è così mi fu detto dal ragazzino che in più occasioni mi ha chiesto di parlare con il padre e io non avevo nemmeno il numero. Ricordo alla comunione il bambino mi
pagina 7 di 12 disse “hai visto PA non c'è”; sul capo 3) “confermo da quello che io sappia che mi venne detto dal bambino. Ho partecipato ai suoi compleanni e non c'era”; all'udienza del 19.11.2024 è stata escussa la quale ha dichiarato: sul capo 1) “a me è capitato di andare alla festa Controparte_2
di compleanno del bambino nel 2012 se non erro e ricordo che il bambino aspettò Per_1
invano il padre perché gli era stato promesso che sarebbe venuto e quindi chiamò il padre che non poteva venire in quanto era impegnato”; inoltre, ha confermato il capo 3) (“Vero che ha, da diversi anni, cessato i contatti con il figlio minore anche in Parte_1 Per_1
occasione del compleanno dello stesso e delle festività”).
Il ricorrente, tra l'altro, si è reso inadempiente anche per quanto concerne il contributo per il mantenimento del figlio. La resistente, sempre all'udienza del 22.03.2022, ha riferito: “Il sig.
successivamente all'udienza Presidenziale che ha ridotto l'assegno di Parte_1
mantenimento da euro 550,00 a 450,00 non ha versato regolarmente il mantenimento, in particolare versando euro 350,00 mensili e spesso con ritardo. Allo stato non ha versato il mantenimento per il mese di febbraio e marzo. Preciso inoltro che non ha mai versato le spese straordinarie”. Anche sotto tale aspetto, si è di fronte a una inadempienza che incide, con riferimento al minore, non solo sul piano strettamente materiale, impedendogli la possibilità di sfruttare al meglio la propria potenzialità formativa, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze del figlio e, quindi, della carenza di responsabilizzazione nei suoi confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per il proprio figlio quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita. Del resto, non ha Pt_1
contestato il mancato pagamento degli assegni di mantenimento e la mancata corresponsione della quota delle spese straordinarie nei confronti della prole limitandosi a dedurre, in via del tutto generica, che la sua condizione economica è precaria a causa della crisi che ha colpito la sua attività di fotografo. Oltretutto, non ha osservato l'ammonimento disposto dal Tribunale con provvedimento dell'1.04.2022 in ordine al rispetto del regime di mantenimento in favore del figlio Per_1
Dall'insieme di tutti gli elementi, il Collegio osserva che sussistono sufficienti elementi per derogare alla regola dell'affido condiviso atteso che non è contestato che non Parte_1
abbia versato in modo regolare e puntuale, secondo quanto disposto dall'A.G., il mantenimento per il figlio. Sul punto, non ha fornito alcuna giustificazione e nulla ha provato, Parte_1
pagina 8 di 12 né ha depositato memoria istruttoria ex art. 183 comma VI c.p.c., tanto meno ha dedotto una sua inidoneità all'attività lavorativa mostrandosi pertanto del tutto disinteressato al benessere del figlio e incurante della necessità di soddisfare i suoi bisogni.
Per quanto riguarda il diritto di visita, il Collegio ritiene, in considerazione dell'età di Per_1
prossimo alla maggiore età (14.11.2007), nonché al tempo trascorso dalla separazione, che va in parte modificata la disciplina stabilita al momento della separazione. Nello specifico il Collegio ritiene che, in considerazione dell'età del minore, prossimo alla maggiore età, va disposto che possa incontrare il figlio liberamente previo accordo con il minore e con la Parte_1
madre.
4. In ordine alle statuizioni di tipo patrimoniale, per quanto riguarda il mantenimento del figlio minore la madre in ragione della convivenza provvederà in via diretta. Per_1
Per quanto attiene il contributo a carico del padre, quest'ultimo ha chiesto la riduzione ad euro
150,00 mentre la resistente ha chiesto l'incremento ad euro 800,00.
Orbene, dal momento che si discute solo della determinazione del contributo paterno al mantenimento della prole, come efficacemente affermato più volte dalla Suprema Corte, la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge (cfr. Cass. sez. I Sentenza n.
18538 del 2013). Costituisce, invece, elemento notorio che con il decorso del tempo tenuto conto dell'età, degli impegni di studio, di vita e di relazione dei figli, risultino inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007).
Tanto premesso, dagli accertamenti del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di
Sala Consilina depositati il 18.01.2022 è emerso che nell'anno 2020 il ha percepito un Pt_1
reddito zero, per il 2019 euro 1.816,00, per il 2018 euro 2.299,00, per il 2017 euro 3.498,00, per il 2016 euro 4.132,00. Relativamente all'attività lavorativa i militari hanno relazionato che il sig.
è titolare di una ditta individuale esercente l'attività di commercio al dettaglio di Parte_1
materiale per ottica e fotografia con luogo di esercizio a Sala Consilina (SA) alla via Trinità n. 76
e che i redditi di impresa sono stati i seguenti: per l'anno 2020, - 40.328,00 perdita di esercizio;
per l' anno 2019, euro 1.816,00; per l'anno 2018, euro 2.299,00; per l'anno 2017, euro 3.498,00;
pagina 9 di 12 per l'anno 2016, euro 4.132,00. Inoltre, dalla relazione della guardia di finanza, è risultato che non è proprietario di beni immobili ma è intestatario di un autoveicolo Fiat Parte_1
Grande Punto 1.2 tg DN157XD, con valore commerciale di euro 2.500,00; ancora, è stato accertato che è stato titolare di una partecipazione societaria di euro 12.000,00 Parte_1 della “Luna di Miele” di ER CC & C. s.n.c. che tuttavia non opera dal 2012. Quanto poi alle verifiche in ordine ai rapporti bancari, il 28.11.2022, è stata depositata un'integrazione della dalla quale è emerso che gli estratti di conto corrente presentano saldo negativo dal 2019 CP_3
al 2021.
Ebbene il Tribunale prende atto che dalla documentazione in atti si evince un peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente. Al tempo stesso, in considerazione del comportamento processuale non collaborativo del il quale non ha prodotto in giudizio alcuna Pt_1
documentazione reddituale ad eccezione del modello ISEE, nonché di quanto dichiarato dal teste all'udienza del 17.10.2023 in merito al tenore di vita alto del (“dai social vedo Tes_1 Pt_1 che fa molti viaggi ad esempio ho visto foto in Germania e alle Canarie”; “abita nella Pt_1 zona ricca di Padula”; “non so a chi sono intestati i beni ma so che vive a Padula in questa villa. Io l'ho visto in varie occasioni entrare e uscire dalla villa”), deve presumersi che la documentazione reddituale depositata e, più in generale, la situazione economico reddituale per come accertata dalla Guardia di Finanzia, sulla base della titolarità dei rapporti bancari e finanziari nonché delle intestazioni immobiliari, non corrisponda pienamente alla realtà delle disponibilità economico finanziarie del Inoltre va tenuto conto che da quanto dichiarato Pt_1
dal teste , a conferma degli assunti della parte resistente, la è stata cacciata dalla Tes_1 CP_1
casa familiare, assegnatale in sede di separazione, e pertanto ha dovuto stipulare un mutuo per l'acquisto di una nuova casa ove andare ad abitare con il figlio.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato e tenuto altresì conto delle esigenze del minore che, nel tempo, come noto, si presume aumentino, il Tribunale ritiene equo fissare in euro 400,00
l'importo a carico del a titolo di mantenimento per il figlio minore Il suddetto Pt_1 Per_1
assegno a far data dalla presente pronuncia dovrà essere versato da a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici
[...]
ISTAT-F.O.I. a far data da giugno 2026. Per quanto riguarda le spese straordinarie, il Collegio ritiene equo disporle al 50% per ciascun coniuge e, quindi, sarà tenuto al Parte_1
pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie e mediche non coperte da SSN
pagina 10 di 12 preventivamente concordate tra essi genitori.
5. Va, infine, accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti dal minore avanzata da Per_1
ex art. 709 ter c.p.c. a causa del comportamento inadempiente e pregiudizievole CP_1
tenuto dal padre. Il Collegio evidenzia che, già con ordinanza dell'1.04.2022, il è stato Pt_1
ammonito a rispettare rigorosamente il regime di mantenimento per il figlio e a versare Per_1
regolarmente quanto dovuto a titolo di mantenimento e di spese straordinarie.
A seguito di tale provvedimento risulta che il abbia perseverato nel proprio Pt_1
inadempimento nel versamento del contributo al mantenimento del figlio e alle spese Per_1
straordinarie. Inoltre il minore, sentito all'udienza del 22.03.2022, ha dato pienamente conto del comportamento pregiudizievole del padre che, da anni, si disinteressa di lui (“Ho quattordici anni
e frequento la scuola in Francia, a Troys dove mi sono trasferito con mia mamma a novembre e mi trovo molto bene con i miei amici, siamo ritornati qui a Sant'Arsenio il 30 dicembre e poi oggi” ADR “Preciso che non ho visto mio padre quando sono venuto a Sant'Arsenio nè mi avrebbe fatto piacere vedere mio padre”. ADR. “Preciso che non vorrei più vederlo e che
l'ultima volta che ho visto mio padre riale a sette otto anni fa quando frequentavo le scuole elementari. Io ho paura di lui e non voglio più incontrarlo in quanto mi incute paura. Ora sono molto felice di tornare in Francia con mia madre e di stare con lei”).
Per tali motivi, tenuto conto che l'ammonimento già disposto non ha sortito effetto, il Collegio ritiene che la sanzione più opportuna in danno di sia quella del risarcimento del danno in Pt_1
favore del minore per i pregiudizi patiti a causa del comportamento gravemente inadempiente e disinteressato manifestato dal padre, da liquidarsi in via equitativa, sulla base delle risultanze della capacità economica del e del protrarsi dell'inadempimento, in misura pari a 1/3 Pt_1 dell'importo riconosciuto a titolo di mantenimento per tutta la durata del giudizio in cui il ha costantemente perseverato nel proprio atteggiamento inadempiente dei doveri Pt_1
genitoriali [1/3 (400,00 x 55 mensilità)] e quindi nella somma complessiva di euro 7.333,00.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al principio della soccombenza, sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminato della causa e della complessità bassa del giudizio, ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così
pagina 11 di 12 provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Eboli (Sa) il
10.06.2007 tra , nato a [...] il [...]e , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
➢ affida il figlio minore (14.11.2007) in via esclusiva alla madre con Per_1 CP_1
diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
➢ pone a carico di l'assegno di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del minore che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ciascun Per_1
mese in favore di e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a CP_1
far data da giugno 2026, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte da SSN, scolastiche e ludiche per il figlio Per_1
➢ accoglie la domanda risarcimento del danno ex art 709 ter c.p.c. e per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro 7.333,00 in favore del minore Parte_1 [...]
Per_4
➢ manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni ai sensi dell'art. 5 della L. 898/70 e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (atto n. 18, p. II, serie A, reg. atti matrimonio anno 2007 del Comune di Eboli);
➢ condanna a pagare in favore di la somma complessiva di Parte_1 CP_4
euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cap come per legge se dovute.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 9.06.2025
Il giudice rel. est.
Dott. Maurizio Ferrara
Il Presidente
Dr.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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