Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6499/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6499/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
9/12/2024, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 6/03/2025,
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to al Viale Francia n. 49 in Parte_1 C.F._1
Foggia, rappresentato e difeso dall'Avv. Monte Raffaella e dall'Avv. Cappetta Michele in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Via Barletta Controparte_1 C.F._2
n. 3 in Foggia, presso lo studio dell'Avv. Patricelli Luigi, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 391/2022 depositata il 13/05/2022 dal Giudice di
Pace di Foggia;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9/12/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , proponendo appello Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 391/2022 depositata il 13/05/2022 dal Giudice di Pace di Foggia, con la quale, nella contumacia del convenuto, è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni
proposta dal per le infiltrazioni d'acqua subite dall'immobile di sua proprietà, sito al Pt_1
primo piano di Via Giuseppe Fania n. 13 a Foggia, e provenienti dall'immobile soprastante di proprietà del sulla base della mancata prova in ordine al fatto che il convenuto fosse CP_1
effettivamente il proprietario dell'immobile da cui provenivano le infiltrazioni.
L'appellante ha proposto un unico motivo di appello consistente nel fatto che, a ben vedere, nel fascicolo di parte attrice vi erano le visure relative sia all'immobile del che Pt_1
all'immobile del le quali provavano come quest'ultimo fosse il proprietario CP_1
dell'immobile soprastante a quello dell'attore-appellante e, su queste basi, ha domandato la condanna del convenuto-appellato al pagamento della somma di euro 2.660,18 per l'eliminazione delle infiltrazioni.
Con comparsa di costituzione e risposta deposita il 2/04/2023 si è costituito nel presente giudizio di appello il chiedendo: “Dichiarare inammissibile e comunque CP_1
rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig.
avverso la sentenza n. 391/2022 del Giudice di Pace di Foggia, depositata il Parte_1
13.05.2022. In via subordinata, senza recesso alcuno da quanto fin qui dedotto, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, si chiede che
l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo tenuto conto di quanto eccepito e dedotto e provato”.
2. L'appello è tempestivo, essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
L'appello è altresì ammissibile e procedibile, ai sensi degli artt. 342, 348 e
348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle citate norme.
3. L'appello è fondato e va, pertanto, accolto, per i motivi che seguono.
Il Giudice di Pace nella contumacia del convenuto - al quale l'atto di citazione era stato regolarmente e tempestivamente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., motivo per cui non può darsi luogo ad alcuna rimessione in termini - ha ritenuto infondata la domanda giudiziale perché “… dall'esame della documentazione in atti non emergono elementi in ordine al fatto che il convenuto sia il proprietario dell'immobile soprastante quello dell'attore alla via Fania n. 13 in Foggia”.
Ebbene, tralasciando le eccezioni sollevate dall'odierno appellato in ordine alla produzione - asseritamente tardiva - delle visure catastali riguardanti il proprio immobile allegate all'atto di appello, deve rilevarsi che il difendendosi nel merito, non ha CP_1
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contestato di essere il proprietario dell'immobile soprastante quello dell'attore-appellante e, anzi, ha dedotto di essersi messo a disposizione della controparte per le opportune riparazioni ai propri servizi igienici.
Di talché, deve ritenersi provato che l'appartamento soprastante quello dell'attore- appellante appartenga al convenuto-appellato, con conseguente necessità di riformare la sentenza gravata.
4. Tanto premesso, vi è la prova delle infiltrazioni d'acqua che hanno danneggiato l'immobile del e della loro provenienza dall'immobile soprastante di proprietà del Pt_1
prova derivante dalla perizia di parte a firma del geom. e dalla c.t.u. a firma CP_1 CP_2
dell'ing. . Per_1
Dei danni all'immobile dovrà, pertanto, rispondere il ai sensi dell'art. 2055 CP_1
c.c.
In ordine al quantum, il c.t.u. ha quantificato i danni nella somma di euro 2.718,58, ma il risarcimento va contenuto nel minor importo di euro 2.660,18 di cui all'atto di appello, in virtù del principio della domanda.
Su tale somma, già rivalutata all'attualità, saranno dovuti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. S.U.
n. 1712/1995), nella misura legale sulla somma indicata, devalutata al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali sulla somma così liquidata sino al soddisfo (v.
Cass. n. 39376/2021).
Sul punto, si rammenta come la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, include implicitamente sia gli interessi compensativi sia la rivalutazione monetaria, componenti indispensabili del risarcimento: il giudice di merito deve riconoscerli anche se non espressamente richiesti, non incorrendo in ultrapetizione, pure in grado di appello (Cass.
n. 26929/2024).
5. Quanto alle spese di lite del primo grado di giudizio - che si liquidano in dispositivo in base all'effettivo valore della causa come emergente dalle statuizioni della presente sentenza ed ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, secondo i valori minimi per tutte le fasi e computando, quali spese vive, quelle di mediazione e della perizia di parte - vista la soccombenza del convenuto-appellato, esse vanno poste a suo carico,
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ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e andranno pagate all'attore-appellante, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, Avv. Monte Raffaella, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Venendo alle spese di lite del presente giudizio d'appello - che si liquidano in dispositivo in base all'effettivo valore della causa come emergente dalle statuizioni della presente sentenza ed ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per le fasi espletate (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi) - vista la soccombenza del convenuto-appellato, esse vanno poste a suo carico, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e andranno pagate all'attore-appellante.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto-appellato, quale soccombente, con il conseguente diritto dell'attore-appellante di ripetere dal predetto le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, accogliendo la domanda, condanna
[...]
, ai sensi dell'art. 2055 c.c., al pagamento della somma di euro 2.660,18 in favore CP_1
di a titolo di risarcimento dei danni per i fatti di causa, oltre interessi Parte_1
compensativi nella misura legale sulla somma indicata, devalutata al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e oltre agli ulteriori interessi legali sulla somma così liquidata sino al soddisfo;
2) condanna al pagamento in favore di , con Controparte_1 Parte_1
distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Monte Raffaella, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 1.081,58, di cui euro 671,00 per compenso ed euro 410,58 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario (15% sul compenso), cpa ed iva come per legge;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
del giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 1.833,79, di cui euro 1.701,00 per compenso ed euro 132,79 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario (15% sul compenso), cpa ed iva come per legge;
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4) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di
[...]
, con il conseguente diritto della controparte di ripetere dal predetto le somme CP_1
eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u.
Così deciso in Foggia, il 21/03/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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