TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5027/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori
Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa
Giudice dott.ssa Carolina Dini
Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5027/2025 promossa da:
, con l'avv. Chiara Benedetta Campatelli Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del P.M.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 3 letto il ricorso introduttivo depositato in data 17.02.2025 con cui la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa coniugale;
a sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto: (1) di avere contratto matrimonio civile in data
26.9.1992 con e che da tale unione nasceva la figlia (n. Empoli il Controparte_1 Persona_1
24/8/1974), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(2) che con il tempo era venuta meno l'affectio maritalis, che si trovava ricoverato presso la RSA di Montaione ed era Controparte_1 beneficiario di amministrazione di sostegno;
(3) che i coniugi erano economicamente autosufficienti e che pertanto non vi era necessità di pronuncia del Tribunale in ordine agli aspetti economici;
in data 26.06.2025 si verificava il decesso del resistente, come da certificato di morte prodotto in atti da parte ricorrente che formulava richiesta di interruzione del processo;
ritenuto che
il decesso di uno dei coniugi in pendenza del procedimento di separazione giudiziale comporta l'impossibilità giuridica di pronunciare la separazione e le conseguenti statuizioni, essendo il vincolo matrimoniale già sciolto per morte ai sensi dell'art. 149 c.c., dunque non si configura un caso di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., in quanto la morte determina il venir meno dell'oggetto stesso della domanda (lo status coniugale); rilevato che la cessazione della materia del contendere è stata determinata da un evento sopravvenuto
(decesso di una parte) del tutto estraneo alla volontà delle parti e non riconducibile alla condotta processuale di alcuna di esse, che non residuano profili di soccombenza virtuale valutabili e che, pertanto, considerata la peculiarità della fattispecie, si ritiene di non dover provvedere sulle spese di lite;
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento di separazione giudiziale, per sopravvenuto decesso di;
Controparte_1 nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dott.ssa Silvia Governatori
pagina 2 di 3 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori
Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa
Giudice dott.ssa Carolina Dini
Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5027/2025 promossa da:
, con l'avv. Chiara Benedetta Campatelli Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del P.M.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 3 letto il ricorso introduttivo depositato in data 17.02.2025 con cui la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa coniugale;
a sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto: (1) di avere contratto matrimonio civile in data
26.9.1992 con e che da tale unione nasceva la figlia (n. Empoli il Controparte_1 Persona_1
24/8/1974), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(2) che con il tempo era venuta meno l'affectio maritalis, che si trovava ricoverato presso la RSA di Montaione ed era Controparte_1 beneficiario di amministrazione di sostegno;
(3) che i coniugi erano economicamente autosufficienti e che pertanto non vi era necessità di pronuncia del Tribunale in ordine agli aspetti economici;
in data 26.06.2025 si verificava il decesso del resistente, come da certificato di morte prodotto in atti da parte ricorrente che formulava richiesta di interruzione del processo;
ritenuto che
il decesso di uno dei coniugi in pendenza del procedimento di separazione giudiziale comporta l'impossibilità giuridica di pronunciare la separazione e le conseguenti statuizioni, essendo il vincolo matrimoniale già sciolto per morte ai sensi dell'art. 149 c.c., dunque non si configura un caso di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., in quanto la morte determina il venir meno dell'oggetto stesso della domanda (lo status coniugale); rilevato che la cessazione della materia del contendere è stata determinata da un evento sopravvenuto
(decesso di una parte) del tutto estraneo alla volontà delle parti e non riconducibile alla condotta processuale di alcuna di esse, che non residuano profili di soccombenza virtuale valutabili e che, pertanto, considerata la peculiarità della fattispecie, si ritiene di non dover provvedere sulle spese di lite;
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento di separazione giudiziale, per sopravvenuto decesso di;
Controparte_1 nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dott.ssa Silvia Governatori
pagina 2 di 3 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3